Autore: admin

  • Avvocati di enti pubblici: la cessazione del rapporto di impiego comporta interruzione del processo

    Gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici ed iscritti nell’albo speciale annesso all’albo professionale sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell’ente, comporta il totale venir meno dello “ius postulandi” per una causa equiparabile a quelle elencate dall’art. 301 cod. proc. civ., con conseguente interruzione dei processi in cui gli stessi siano costituiti. (Rigetta, App. L’Aquila, 6 Febbraio 2003)

    Cassazione Civile, sez. I, 17 maggio 2007, n. 11521- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. LUCCIOLI Maria Gabriella- P.M. DESTRO Carlo

  • Intervista ad un quotidiano e divieto di pubblicità deontologicamente rilevante

    Non comporta alcuna violazione deontologica l’intervista apparsa su un quotidiano quando si escluda “l’intenzionalità” dell’incolpato di farsi pubblicità in violazione delle norme deontologiche.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 2 marzo 2012, n. 48

  • Gli avvocati dipendenti da enti pubblici sono abilitati al patrocinio unicamente per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera

    Gli avvocati dipendenti da enti pubblici sono abilitati al patrocinio unicamente per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, e non anche di un ente diverso, non rilevando che quest’ultimo sia nato ad iniziativa o con capitale dell’ente pubblico, nè il carattere pubblicistico dei suoi fini istituzionali, nè i controlli su di esso esercitati, nè, infine, che ciascuno dei due enti, ovvero il solo ente pubblico preveda nel regolamento l’utilizzazione del proprio servizio legale da parte dell’altro ente, non potendo un servizio siffatto compiersi in deroga ai limiti di ordine pubblico di cui disposizioni di legge sovraordinate circondano lo “ius postulandi” eccezionalmente attribuito ad avvocati dipendenti da enti pubblici dall’art. 3, quarto comma, lettera b), del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36.

    Cassazione Civile, sentenza del 16 settembre 2004, n. 18686, sez. 5- Pres. Saccucci B- Rel. Fico N- P.M. Golia A (Conf.)

  • Per l’iscrizione al registro dei praticanti è necessaria una laurea in giurisprudenza valida e riconosciuta in Italia

    Per l’iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati, è necessario il possesso della laurea in Giurisprudenza riconosciuta nell’Ordinamento italiano, senza che, peraltro, le eventuali lungaggini della procedura di riconoscimento possano condurre all’attribuzione da parte del COA di validità nell’ordinamento italiano, neppure in via temporanea, al titolo di cui si discute (Nel caso di specie, trattavasi di un corso di Laurea della durata di anni 2, il cui piano di studi non comprendeva, tra gli 11 esami sostenuti, quelli di “Diritto costituzionale”, di “diritto privato”, “di diritto civile”, e di “diritto processuale civile”).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar), sentenza del 2 marzo 2012, n. 47

  • I limiti allo jus postulandi degli avvocati dipendenti di enti pubblici

    Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, lett. b), del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36) – come modificato dall’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1949 -, il quale costituisce norma di carattere eccezionale e, perciò, di stretta interpretazione (anche in considerazione delle ragioni di ordine pubblico ad essa sottostanti), lo “ius postulandi” degli avvocati dipendenti da enti pubblici, inseriti in autonomi uffici legali istituiti presso gli stessi enti ed iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo, è limitato alle cause e agli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera. Dal suddetto vincolo di stretta interpretazione discende, inoltre, che non è consentito ritenere “propri” dell’ente pubblico datore di lavoro del professionista le cause e gli affari di un ente diverso, dotato di distinta soggettività, restando irrilevanti sia gli eventuali provvedimenti del primo ente che prevedano la possibilità di utilizzazione del proprio ufficio legale da parte del secondo, sia la partecipazione sociale totalitaria dell’ente pubblico (nella fattispecie, Comune) alla società per azioni difesa dal legale dell’ente medesimo (ed ancorchè detta società abbia assunto i compiti propri di una soppressa azienda comunale).

    Cassazione Civile, sentenza del 08 settembre 2004, n. 18090, sez. 5- Pres. Saccucci B- Rel. Schirò S- P.M. Golia A (Conf.)

  • I vizi di notifica o comunicazione dei provvedimenti non ne inficiano l’esistenza

    La notifica e la comunicazione sono atti autonomi dotati di effetti propri rispetto al provvedimento da notificare, sicchè le relative patologie possono incidere sulla sola efficacia ed operatività del provvedimento ma giammai sull’esistenza o validità dello stesso.

    Consiglio, Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 46

  • Il ricorso per Cassazione notificato nei termini ad uno solo dei legittimi contraddittori

    In materia di giudizio disciplinare o di iscrizione all’albo degli avvocati, e con riguardo al ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, la disciplina disposta dagli artt. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e 66, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, che si limitano a fissare il termine perentorio per la notificazione del ricorso stesso ai legittimi contraddittori (Consiglio dell’Ordine che ha adottato il provvedimento impugnato e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione) senza nulla stabilire in ordine alla inosservanza di tale termine a seguito della notifica della impugnazione ad uno solo dei detti contraddittori, non comporta deroga alla norma dell’art. 331 cod. proc. civ., con la conseguenza che in tal caso, ove l’impugnazione sia stata tempestivamente notificata ad almeno uno degli indicati contraddittori, va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quello pretermesso.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 settembre 2004, n. 18261, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Foglia R- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Le condizioni per l’iscrizione all’albo (elenco speciale) degli addetti agli uffici legali di enti pubblici

    L’iscrizione nell’elenco speciale (annesso all’albo) di cui all’art. 3, ultimo comma, lettera b), del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, essendo prevista per gli avvocati degli uffici legali degli enti indicati nel precedente secondo comma, presuppone che la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale si realizzi mediante il suo inquadramento in detto ufficio, che non avvenga a titolo precario e non sia del tutto privo di stabilità. Non è configurabile siffatto inquadramento quando la destinazione all’ufficio legale dell’ente sia liberamente revocabile dall’autorità amministrativa che la ha disposta, essendo invece necessario, ai fini della iscrizione, che la cessazione di tale destinazione sia consentita solo sulla base di circostanze e/o di criteri prestabiliti.

    Cassazione Civile, sez. U, 06 luglio 2005, n. 14213- Pres. Nicastro G- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Conf.)

  • La mancata astensione in difetto di ricusazione

    In difetto di rituale istanza di ricusazione, rimane esclusa qualsiasi incidenza della regolare costituzione dell’organo giudicante sulla validità della decisione, venendo meno le possibilità di dedurre l’eventuale violazione dell’obbligo di astensione come motivo di impugnazione.

    Consiglio, Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 46

  • Praticanti avvocati: la scadenza del sessennio di abilitazione al patrocinio

    In tema di pratica forense, l’art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dalla iscrizione, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo. Una volta decorso il sessennio, l’iscritto non potrà più esercitare detto patrocinio, senza però dover subire la cancellazione dal registro anzidetto, in assenza di specifica previsione normativa che la contempli, potendo, quindi, mantenere l’iscrizione per coltivare l’interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenze con un professionista già abilitato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio nazionale forense che aveva accolto l’impugnazione di un praticante avvocato cancellato dal relativo registro dal competente Consiglio dell’ordine alla scadenza del sessennio per l’abilitazione al patrocinio).

    Cassazione Civile, sez. Unite, 30 giugno 2008, n. 17761- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. CICALA Mario- P.M. MARTONE Antonio