Autore: admin

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato

    Ai sensi dell’art. 51 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, l’azione disciplinare nei confronti dell’avvocato si prescrive nel termine di cinque anni, che decorrono dal giorno di realizzazione dell’illecito, ovvero, se questo consista in una condotta protratta, definibile in termini penalistici permanente o continuata, dalla data di cessazione della condotta stessa.

    Cassazione Civile, sentenza del 01 ottobre 2003, n. 14620, sez. U- Pres. Giustiniani V- Rel. Luccioli MG- P.M. Iannelli D (Diff.)

  • Intervista giornalistica e pubblicità deontologicamente vietata: rilevanza dell’elemento soggettivo

    In ipotesi di rilascio di interviste agli organi di stampa da parte dell’avvocato, non può comportare violazione deontologica l’intervista apparsa su un quotidiano quando si esclude “l’intenzionalità” dell’incolpato di farsi pubblicità in violazione delle norme deontologiche.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PISANO), sentenza del 22 settembre 2012, n. 121

  • L’impugnazione delle sentenza del CNF per difetto di motivazione

    Le decisioni del Consiglio nazionale forense, ricorribili per cassazione a norma dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, quante volte il motivo di ricorso prospetti non un vizio di applicazione di norme di diritto sostanziale o processuale, ma un vizio di difetto di motivazione, sono suscettibili di sindacato da parte della corte di Cassazione, in base all’art. 111 Cost., solo in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice quali risultano dalla decisione impugnata.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 gennaio 1998, n. 764, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Roselli F- P.M. Dettori P (Conf.)

  • L’eccezione di prescrizione può essere sollevata anche in Cassazione

    Nel giudizio disciplinare a carico di avvocato, l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare può essere sollevata, per la prima volta, con il ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, allorchè il relativo esame non comporti indagini fattuali.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 marzo 2004, n. 5038, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Proto V- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • La pubblicità “occulta” dell’avvocato

    La pubblicità informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (Nel caso di specie, l’articolo -spacciato per intervista- era in realtà una pubblicità “occulta” in cui, anche attraverso diverse fotografie, semplicemente si elogiavano la struttura, le competenze e le attività dello studio professionale).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PISANO), sentenza del 22 settembre 2012, n. 121

  • L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare

    Alla prescrizione quinquennale, prevista dall’art. 51 del R.D. legge 27 novembre 1933 n. 1578, dell’”azione” disciplinare nei confronti degli avvocati, che costituisce esercizio di una podestà punitiva di natura pubblicistica, non è integralmente applicabile la disciplina civilistica della prescrizione, dovendosi fare riferimento anche, nei limiti della compatibilità, alla disciplina dell’interruzione del corso della prescrizione penale dettata dall’art. 160 cod. pen., suscettibile di assumere rilevanza in tutta la materia punitiva. Sulla base di tali criteri può precisarsi che la prescrizione in esame, decorrente dalla data di realizzazione dell’illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è soggetta, durante il procedimento amministrativo disciplinare davanti al Consiglio dell’ordine, ad interruzione con effetti istantanei per effetto, non solo dell’atto di apertura del procedimento, ma anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva (per esempio, atti di impugnazione), o probatoria (per esempio, interrogatorio del professionista sottoposto al procedimento), o decisoria, secondo il modello dell’art. 160 cod. pen. – escluso peraltro il limite di cui al terzo comma del prolungamento complessivo del termine prescrizionale non oltre la metà – , nonché (stante la specialità della materia) di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, pur diretti non a riconoscere il diritto ma a contestarlo, quali specificamente le impugnative della decisione del Consiglio dell’ordine. D’altra parte, stante la natura pubblicistica della materia, sono soggetti a rilievo d’ufficio sia la maturazione della prescrizione in questione che gli effetti degli atti interruttivi.

    Cassazione Civile, sentenza del 30 giugno 1999, n. 372, sez. U- Pres. Cantillo M- Rel. Roselli F- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)

  • Il divieto di reformatio in peius nel giudizio dinanzi al CNF

    In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, viola l’art. 50, comma quarto, R.d.l. n. 1578 del 1933 – che attribuisce al C.N.F. il potere di infliggere al professionista, già condannato dal Consiglio dell’ordine di appartenenza, “una pena disciplinare più grave per specie e durata, di quella inflitta dal Consiglio dell’ordine, soltanto se vi è il ricorso incidentale del P.M. -, la sentenza del C.N.F. che, nell’escludere la responsabilità disciplinare per uno dei due fatti addebitati al professionista e nel determinare nuovamente la sanzione da infliggere all’incolpato per il solo fatto per cui viene affermata la sua responsabilità, riduca la sanzione in misura non proporzionale e – perciò – inferiore alla metà, pur tenendo fermo il giudizio di maggiore gravità del fatto rispetto al quale la responsabilità è stata esclusa (Fattispecie relativa a giudizio disciplinare per tentata truffa del cliente e per contraffazione del certificato dell’Ufficio giudiziario riguardante il campione penale, nel corso del quale il professionista, condannato dal consiglio locale in ordine ai due fatti alla pena disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi nove, era stato assolto da quello ritenuto più grave, riguardante la tentata truffa in danno del cliente, dal C.N.F., che aveva rideterminato la sanzione in mesi sei di sospensione, così diminuendo la pena complessiva di soli mesi tre di sospensione).

    Cassazione Civile, sentenza del 11 marzo 2004, n. 5039, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Diff.)

  • Il principio di autosufficienza del ricorso al CNF: l’obbligo di specificare i motivi dell’impugnazione

    In base al principio di autosufficienza del ricorso, l’appello al CNF deve contenere, a pena di sua inammissibilità, una formulazione specifica dei motivi contenente la esposizione chiara e inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto che sostengono l’impugnazione, tale da consentire la individuazione delle questioni sottoposte all’esame del giudice del gravame.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANO MARINI), sentenza del 17 settembre 2012, n. 119

  • La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 56 R.D.L. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.

    Cassazione Civile, sentenza del 18 marzo 1999, n. 148, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Giannantonio ER- P.M. Dettori P (Diff.)

  • Il rifiuto di adempiere al mandato professionale in assenza di previo pagamento

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e diligenza propri della classe forense, l’avvocato che accetti il mandato e non lo esegua per mancato pagamento di un fondo spese.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANO MARINI), sentenza del 17 settembre 2012, n. 119

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 23.