Autore: admin

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dalla provocazione altrui

    La provocazione (e lo stato d’ira che da questa dovesse derivare) non esclude l’infrazione alla regola deontologica di cui all’art. 20 can. I c.d.f., ma, al più, può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310

  • La valutazione nel merito della rilevanza disciplinare di un comportamento

    Spetta al competente organo disciplinare individuare le situazioni in cui sussistono per l’avvocato doveri rilevanti sul piano deontologico, anche fuori dello specifico contesto della relazione professionista – cliente. Al riguardo, il limite della ragionevolezza, il cui superamento, solo, rende sindacabile in sede di legittimità una tale individuazione, risulta rispettato nel caso di ritenuta operatività di doveri deontologici a carico dell’avvocato che, in assenza di un rapporto professionale, si faccia consegnare una somma da un soggetto asseritamente per consentirgli di partecipare ad un investimento finanziario, sostanzialmente appropriandosi di detta somma, non più restituita. Appare, infatti, coerente con le esigenze di tutela del prestigio dell’ordine professionale che siano osservate le norme di deontologia nei rapporti in genere,anche da contatto sociale, nei quali l’avvocato, in ragione della spendita di tale sua qualità, ottenga fiducia ed ingeneri affidamento nel terzo.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 marzo 2005, n. 6216, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Morelli MR- P.M. Martone A (Conf.)

  • Il termine per il deposito della decisione disciplinare del COA è ordinatorio

    Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 L.P. per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87

  • Il COA non ha l’obbligo di comunicare l’avvio delle indagini del procedimento disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, nella fase, non necessaria, delle indagini conoscitive che l’ordine professionale può svolgere prima dell’emissione del provvedimento che fissa il giudizio disciplinare, l’interessato non ha diritto di essere sentito, e quindi non è necessario effettuare ad esso, ai fini difensivi, alcuna comunicazione. Da ciò discende che, simmetricamente, l’omissione dell’avviso di apertura del procedimento al P.M., al quale sia stato, poi, regolarmente comunicato l’atto di citazione a giudizio, non comporta alcun vizio invalidante (a meno che non venga dedotta una specifica lesione dei diritti del P.M., a causa dello svolgimento di attività istruttoria preliminare), non essendo in proposito pertinente il richiamo ai principi dettati dal codice di procedure civile sull’intervento del P.M., atteso che non può configurarsi, in un procedimento amministrativo retto da un principio di libertà delle forme, una sorta di litisconsorzio necessario con la parte pubblica in una fase non necessaria.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 marzo 2005, n. 5072, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Altieri E- P.M. Martone A (Conf.)

  • La delibera del COA che dispone l’archiviazione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

    Deve ritenersi inammissibile poiché proposto avverso una deliberazione che, in difetto di apposita previsione normativa, sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso avverso la decisione con cui il C.d.O. dispone l’archiviazione di un esposto, atteso che gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano, oltre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei Consigli dell’Ordine, i conflitti di competenza.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 86

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 85
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

  • L’esponente non è legittimato ad impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    L’art. 50 del r.d.l. n. 1578 del 1933 indica, come soggetti legittimati ad impugnare con ricorso davanti al Consiglio nazionale forense – introduttivo di una fase giurisdizionale – le decisioni in materia disciplinare dei Consigli dell’ordine locale, “l’interessato” – con ciò chiaramente facendo riferimento al professionista sottoposto a procedimento disciplinare – e il P.M. presso la Corte d’appello. Ne consegue che l’eventuale denunciante, cui non è riconosciuta la qualità di parte, non è legittimato al ricorso, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 15 Dicembre 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 31 luglio 2007, n. 16874- Pres. PREDEN Roberto- Est. TOFFOLI Saverio

  • La delibera del COA che dispone l’archiviazione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

    Deve ritenersi inammissibile poiché proposto avverso una deliberazione che, in difetto di apposita previsione normativa, sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso avverso la decisione con cui il C.d.O. dispone l’archiviazione di un esposto, atteso che gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano, oltre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei Consigli dell’Ordine, i conflitti di competenza.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 85

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

  • L’impugnazione delle comunicazioni del COA va fatta davanti al Giudice amministrativo

    Le delibere dei locali Consigli dell’ordine degli avvocati che dispongono dar corso alle comunicazioni dei provvedimenti di radiazione dall’albo professionale o di sospensione dall’esercizio della professione, previste dall’art. 46 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, non costituiscono pronunce rese in materia disciplinare nei confronti degli avvocati, sicché la loro impugnazione, al pari di quella delle comunicazioni che ne seguono, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo e non del Consiglio nazionale forense. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 31 dicembre 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 15 dicembre 2008, n. 29293- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. ODDO Massimo- P.M. MARTONE Antonio

  • La decisione del COA sull’istanza di ricusazione non è impugnabile al CNF

    Tra gli atti impugnabili dinanzi al Consiglio Nazionale Forense non rientra il provvedimento di un Consiglio dell’Ordine territoriale che abbia deciso su una istanza di ricusazione proposta contro alcuni dei suoi componenti, ferma restando la possibilità di impugnare la decisione che il giudice incompatibile compisse ugualmente nel merito pur in composizione tale che avrebbe dovuto dare luogo ad obbligo di astensione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 84

  • I presupposti per la revocazione della sentenza del CNF

    In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati ed in ipotesi di giudizio di revocazione della sentenza del Consiglio nazionale forense ex art. 395, n. 2 cod. proc. civ., il riconoscimento della falsità della prova, equiparato alla dichiarazione giudiziale della falsità medesima, è solo quello proveniente dalla parte in favore della quale la prova stessa è stata utilizzata nella definizione del giudizio e non anche quello proveniente dal suo autore che sia rimasto, tuttavia, estraneo al giudizio, ancorchè interessato alla definizione dello stesso, (nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza del C.N.F., che aveva ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione, non integrando l’ipotesi del riconoscimento della falsità della prova le dichiarazioni rese in giudizio e poi successivamente modificate di altro avvocato, che non era stato parte nel procedimento disciplinare).

    Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 2005, n. 9098, sez. U- Pres. Prestipino G- Rel. Settimj G- P.M. Palmieri R (Conf.)