Autore: admin

  • La sanzione disciplinare è unica anche nel caso di plurime infrazioni deontologiche

    Il procedimento disciplinare comporta un giudizio complessivo sulla condotta dell’incolpato, cui va irrogata una pena unica, la maggiore assorbendo la minore, ancorché siano vari gli addebiti; tale sanzione non è la somma di altrettante pene singole sugli addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 136

  • L’interruzione della prescrizione disciplinare: differenze di effetti nei procedimenti davanti al COA e al CNF

    L’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli esercenti la professione forense è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo trova applicazione l’art. 2945, primo comma, cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera invece il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 febbraio 2004, n. 3891, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Varrone M- P.M. Martone A (Conf.)

  • La prescrizione nel caso di volontaria sottrazione dell’avvocato all’esecuzione di una ordinanza di sua custodia cautelare in carcere

    In tema di illecito disciplinare dell’avvocato, la prescrizione quinquennale dell’addebito, contestato al professionista in relazione alla sua condotta di volontaria sottrazione all’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelate in carcere, in violazione dell’art. 5 del codice dentologico forense, decorre dal momento dell’esecuzione del provvedimento cautelare, avvenuta all’estero, in esecuzione di un provvedimento coercitivo emesso dall’autorità giudiziaria italiana come atto conseguente all’esercizio della giurisdizione italiana attraverso la richiesta all’autorità estera, atteso che tale esecuzione fa venir meno l’elemento oggettivo del fatto, costituito dalla mancata esecuzione del provvedimento, e quello soggettivo, integrato dalla volontà di sottrarsi alla misura, stante l’impossibilità per l’arrestato di determinarsi liberamente nei suoi movimenti (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio una decisione del CNF, che aveva escluso la prescrizione dell’illecito e irrogato al professionista la sanzione disciplinare della radiazione, individuando – ai fini del computo del termine massimo prescrizionale – il “dies a quo” del fatto estintivo nell’avvenuta estradizione dell’arrestato, anzichè nell’avvenuto arresto, sia pure eseguito all’estero, secondo l’insegnamento delle SS.UU penali n. 21035 del 2003).

    Cassazione Civile, sentenza del 14 novembre 2003, n. 17210, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Luccioli MG- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • Il c.d. patteggiamento fa stato in sede disciplinare come se fosse una sentenza di condanna

    Anche alla luce di quanto stabilito da Corte Costituzionale n. 336/2009, la sentenza di patteggiamento ex artt. 444 e 445, comma 1 c.p.p. è destinata a fare stato ai sensi dell’art. 653, comma 1 bis c.p.p., nel giudizio disciplinare per quanto attiene all’accertamento del fatto, alla sua estrinsecazione soggettiva ed oggettiva, nonché alla responsabilità dell’incolpato in ordine alla sua commissione, sicché al sindacato del Giudice disciplinare è esclusivamente rimessa la valutazione – ontologicamente propria della sede disciplinare – del disvalore della condotta dal punto di vista dell’ordinamento professionale

    Cons. Naz. Forense (Pres. ALPA, Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 123

  • Il giudizio sulla rilevanza deontologica di un fatto spetta agli organi disciplinari (non alla Cassazione)

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, non compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio del proprio potere di controllo di legittimità, sindacare l’apprezzamento della rilevanza del fatto assunto nel capo di incolpazione, essendo questo di competenza degli organi disciplinari forensi. (Principio espresso in fattispecie di registrazione, di nascosto, di una conversazione telefonica con un collega, in violazione del divieto posto dal codice deontologico forense).

    Cassazione Civile, sentenza del 11 marzo 2004, n. 5038, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Proto V- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • Illecito definire “indegna e senza vergogna” la difesa avversaria

    L’avvocato ha il diritto/dovere di dissentire dalle affermazioni avversarie, sottolineandone l’infondatezza giuridica anche con crudezza ed asperità, ma senza tuttavia ricorrere ad espressioni che si risolvono in un giudizio di assoluto disvalore con una connotazione del tutto negativa circa le qualità personali, morali e professionali della controparte, avvocato o parte che sia, portando così la vicenda sul piano personale e soggettivo attraverso un lessico volgare assolutamente non funzionale alle difese (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che si era riferito alla strategia difensiva avversaria con le espressioni: “scorretta, dolosa, indegna, sistematica mistificazione della realtà, arroganza, protervia, senza vergogna”).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 122

  • La corrispondenza tra fatto contestato e fatto sanzionato

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non deve essere effettuata alla stregua di un confronto meramente formale perchè, vertendosi in tema di garanzie e di difesa, la violazione di detto principio non sussiste allorchè l’incolpato, attraverso l’”iter” processuale, abbia avuto conoscenza dell’addebito e sia stato posto in condizione di difendersi.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 marzo 2004, n. 5038, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Proto V- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • Espressioni sconvenienti od offensive: irrilevante il mancato ordine del giudice di cancellarle dagli scritti difensivi

    In tema di frasi sconvenienti o offensive, è ininfluente il fatto che il Giudice civile abbia omesso di provvedere in ordine alla richiesta di cancellazione delle espressioni offensive, giacché il giudice della disciplina ha completa libertà di effettuare pieno riesame delle espressioni utilizzate sotto il profilo deontologico, indipendentemente dalla valutazione che possa fare il giudice del merito in ambito di responsabilità civile o penale circa il carattere offensivo o meno delle frasi stesse.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 122

  • L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 51 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, nella parte in cui consente l’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare, in quanto, da un lato, la previsione di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare, vale anche ad assicurare l’esigenza che il tempo dell’applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito, essendo applicabile al procedimento amministrativo di applicazione della sanzione non già la regola dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione, sancito dall’art. 2945, secondo comma, cod. civ., bensì quella dell’interruzione ad effetto istantaneo (art. 2943 cod. civ.), atteso peraltro che ciascun ordinamento professionale reca in sè elementi differenziatori che giustificano razionalmente anche diversità di disciplina in tema di prescrizione dell’azione disciplinare, mentre i canoni adottati dal legislatore in materia penale in tema di prescrizione del reato non possono essere assunti a “tertium comparationis” in fattispecie aventi natura diversa.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 marzo 2004, n. 5038, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Proto V- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • I possibili destinatari delle espressioni sconvenienti od offensive

    Il divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive (ed offensive prima della modifica del Codice deontologico in data 27/1/2006) ex art. 20 c.d.f. non distingue circa la qualità ed il ruolo del destinatario delle espressioni stesse, che infatti possono astrattamente riguardare tanto colleghi e magistrati, quanto controparti e terzi.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 122