Autore: admin

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dalla provocazione altrui

    La provocazione (e lo stato d’ira che da questa dovesse derivare) non esclude l’infrazione alla regola deontologica di cui all’art. 20 can. I c.d.f., ma, al più, può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310

  • L’efficacia di giudicato del patteggiamento penale nel giudizio disciplinare

    A norma degli artt. 445 e 653 cod. proc. pen., come modificati dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) hanno efficacia di giudicato – nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano gli avvocati ed i praticanti avvocati – quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Né può valere in contrario l’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → che, nel far salva l’autonoma valutazione del fatto, si riferisce, in presenza di un giudicato penale, alla rilevanza disciplinare degli stessi e non al loro accertamento. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 16 Luglio 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 09 aprile 2008, n. 9166- Pres. VITTORIA Paolo- Est. TOFFOLI Saverio- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • La deontologia processuale tutela l’interesse pubblico all’amministrazione della giustizia

    I doveri deontologici relativi allo svolgimento di attività processuali nei confronti dei colleghi si fondano su principi dell’etica professionale che non tutelano soltanto gli interessi e i diritti delle parti direttamente coinvolte nelle violazioni, ma anche l’interesse della società al corretto esercizio della funzione che l’avvocato è chiamato a svolgere nell’amministrazione della giustizia; ne deriva che eventuali violazioni sono perseguibili indipendentemente dalla reazione dei soggetti nei confronti dei quali sono commesse.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88

  • La sospensione disciplinare del praticante avvocato (anche dall’eventuale esercizio del patrocinio)

    L’ordinamento disciplinare della professione forense – come si desume dal rinvio contenuto nell’art. 58 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, oltre che dalla funzione della pratica forense – è unitario e si applica tanto agli avvocati quanto ai praticanti avvocati; ne consegue che la sanzione della sospensione applicabile ai praticanti, pur trovando attuazione attraverso la differente modalità della sospensione dalla pratica e dall’eventuale esercizio del patrocinio, non è diversa dalla sospensione dall’esercizio della professione prevista per gli avvocati e può essere scontata anche dopo l’iscrizione del professionista nell’albo degli avvocati. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 16 Luglio 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 09 aprile 2008, n. 9166- Pres. VITTORIA Paolo- Est. TOFFOLI Saverio- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni offensive

    L’avvocato deve porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88

  • Sull’istanza di ricusazione di tutti i componenti del CNF non decide la Cassazione

    In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, nel caso che l’incolpato abbia presentato tante istanze di astensione e/o ricusazione quanti sono i componenti del C.N.F. chiamati a decidere sul ricorso, proposto contro la decisione del Consiglio locale dell’ordine forense che abbia condannato a pena disciplinare l’incolpato, il potere decisorio in ordine a tali istanze non spetta alla Corte di cassazione ma, ai sensi dell’art. 49 del RDL n. 1578 del 1933, allo stesso Consiglio nazionale forense, non potendo trovare applicazione in tale caso l’art. 68 cod. proc. pen. previgente, applicabile solo al procedimento disciplinare davanti al CSM (In applicazione di tale principio le SS. UU. della Corte di cassazione hanno dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla decisione del CNF di trasmettere alle dette SS.UU. le istanze di astensione e/o ricusazione contro i componenti dello stesso organo in sede disciplinare, presentate dall’incolpato, ed hanno affermato che, ove tale organo ritenga che la previsione di legge applicabile debba formare oggetto di questione di legittimità costituzionale, sia sotto il profilo della partecipazione alla decisione sull’istanza di ricusazione di giudici che sono stati ricusati con altra istanza presentata nel medesimo processo, sia sotto il profilo della impossibilità di funzionamento dell’organo giurisdizionale per l’assenza di meccanismi di sostituzione dei giudici ricusati, un tale organo conservi il potere di sollevarla davanti alla Corte costituzionale senza pregiudizio della decisione di merito).

    Cassazione Civile, 27 luglio 2004, n. 14167, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Conf.)

  • Incompatibilità professionali: la carica di presidente di CdA o amministratore delegato di società commerciale

    In tema di ordinamento professionale forense, il legale che ricopra la qualità di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova, ai sensi dell’art. 3, primo comma, numero 1, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense (esercizio del commercio in nome altrui), qualora risulti che tale carica comporti effettivi poteri di gestione o di rappresentanza , ed a prescindere da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società medesima e sulla sua conseguente esposizione a procedure concorsuali; pertanto, tale situazione di incompatibilità non ricorre quando il professionista, pur rivestendo la qualità di presidente del consiglio di amministrazione, sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell’attività commerciale attraverso la nomina di un amministratore delegato. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 2 Maggio 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 05 gennaio 2007, n. 37- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. FINOCCHIARO Mario- P.M. PALMIERI Raffaele

  • Illecito accusare (indimostratamente) di falso volontario il CTU

    L’avvocato deve porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari (doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza) e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, nei cui confronti deve pertanto astenersi dall’esprimere giudizi di disvalore personale e professionale, specie se trascritti in atti giudiziali (Nel caso di specie, l’avvocato aveva dedotto a verbale di udienza che la relazione del CTU avrebbe affermato dolosamente il falso in quanto “frutto di risentimenti”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87

  • L’illecito deontologico è sostanzialmente (e legittimamente) atipico

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme dell’ordinamento professionale forense, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost., nella parte in cui, con riguardo alla materia disciplinare, omettono una precisa individuazione delle regole di deontologia professionale, poiché la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione ben può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice opera e poiché all’esercizio del potere disciplinare, quale espressione di potestà amministrativa, sono estranei i precetti costituzionali concernenti la funzione giurisdizionale. Nè è conferente il raffronto con il diverso sistema sanzionatorio di altri sistemi professionali, tenuto conto che ciascun ordinamento professionale reca in sè elementi differenziatori che giustificano ragionevolmente anche diversità di discipline. D’altra parte, non può ritenersi violato l’art. 24 Cost., giacché per la garanzia del diritto di difesa è sufficiente la presenza di un nucleo centrale di norme che tutelano il principio del contraddittorio e prevedono la facoltà per l’interessato di impugnare dinanzi ad un organo giurisdizionale le decisioni del consiglio dell’ordine. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 2 Maggio 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 05 gennaio 2007, n. 37- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. FINOCCHIARO Mario- P.M. PALMIERI Raffaele

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dalla provocazione altrui

    La provocazione (e lo stato d’ira che da questa dovesse derivare) non esclude l’infrazione alla regola deontologica di cui all’art. 20 can. I c.d.f., ma, al più, può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310