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  • I litisconsorti necessari nel ricorso in Cassazione aventi ad oggetto le controversie in tema di elenco speciale annesso all’albo degli avvocati

    Nel giudizio di impugnazione, davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, della decisione del Consiglio Nazionale Forense in materia di elenchi speciali annessi agli albi tenuti dai consigli degli ordini locali, sono litisconsorti necessari, oltre al Consiglio dell’ordine, i pubblici ministeri presso il tribunale e la corte d’appello; ai sensi dell’art. 56, secondo comma, del r.d. n. 1578 del 1933, infatti, la notificazione è fatta al P.G. presso la Corte di cassazione nella diversa ipotesi di cui all’art. 35 del medesimo decreto, avente ad oggetto l’iscrizione nell’albo dei difensori davanti alle giurisdizioni superiori, mentre l’elenco speciale in questione è quello di cui all’art. 3, quarto comma, lettera b), del r.d. n. 1578 del 1933. (Integra Contraddittorio, Cons. Naz. Forense Roma, 16 Luglio 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, Ordinanza del 25 giugno 2008, n. 17442- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BUCCIANTE Ettore

  • L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione

    Il provvedimento di archiviazione adottato dal Consiglio dell’Ordine non è impugnabile dall’esponente, atteso che in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. BAFFA), sentenza del 20 aprile 2012, n. 53

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:

    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 7
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 187
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 186
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 23 settembre 2011, n. 144
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. ALLORIO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 140
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 9 settembre 2011, n. 139
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MORLINO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 138
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 22 luglio 2011, n. 128
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. ALLORIO), sentenza del 22 luglio 2011, n. 127
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TACCHINI), sentenza del 22 luglio 2011, n. 126
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 2 novembre 2010, n. 193
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 2 novembre 2010, n. 192
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 2 novembre 2010, n. 191
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 2 novembre 2010, n. 190
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 168
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 167
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. ALLORIO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 165
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 164
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 139
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MAURO), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 133
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 ottobre 2010, n. 80
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 15 settembre 2010, n. 69
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PERFETTI), sentenza del 18 giugno 2010, n. 39.

  • I litisconsorti necessari nel ricorso in Cassazione contro le sentenze del CNF

    Nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense, emessa a seguito di ricorso avverso il diniego di iscrizione all’albo professionale di un magistrato onorario ai sensi dell’art. 26 lettera e) del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sono contraddittori necessari, alla luce del disposto dell’art. 56, comma primo, del medesimo decreto, oltre all’interessato e al P.M. presso la corte d’appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l’interessato appartiene, anche il Consiglio dell’ordine locale che ha emesso il provvedimento poi impugnato, mentre tale qualifica non spetta nè al P.M. presso la Corte di cassazione – che è parte del procedimento nelle diverse ipotesi, non ricorrenti nella specie, di cui al secondo comma dello stesso art. 56 – nè al Consiglio Nazionale Forense, trattandosi dell’organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione impugnata davanti alla Corte. Ove l’impugnazione dell’interessato sia stata ritualmente notificata al P.M. presso la corte territoriale e il tribunale competente, deve quindi disporsi l’integrazione del contraddittorio unicamente nei confronti del consiglio dell’ordine locale.

    Cassazione Civile, sez. U, Ordinanza del 21 ottobre 2005, n. 20347- Pres. Ianniruberto G- Rel. Sabatini F- P.M. Martone A (Diff.)

  • I presupposti della sospensione cautelare

    La sospensione cautelare non può essere disposta per il solo assoggettamento dell’incolpato al procedimento penale per determinati reati o comportamenti, atteso che il provvedimento amministrativo, previsto dal 3° comma dell’art. 43 Rdl 1578/33, non ha natura di sanzione disciplinare quanto invece cautelare e, pur in presenza di un procedimento penale a carico dell’avvocato, non può essere automatico, ma frutto di ponderata e motivata decisione discrezionale da parte del C.O.A. con riferimento ad entrambi i requisiti richiesti per l’emissione del provvedimento stesso: la gravità delle incolpazioni e lo “strepitus fori”, quest’ultimo inteso quale turbamento e clamore suscitati dai fatti nell’opinione pubblica con inevitabile riverbero sull’intera classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 aprile 2012, n. 52

  • La durata della sospensione cautelare

    La sospensione cautelare dall’esercizio della professione non costituisce sanzione disciplinare ma provvedimento amministrativo a carattere provvisorio di natura, appunto, cautelare che, come tale, non è soggetta a termine di durata, a differenza della sanzione disciplinare della sospensione di cui all’art. 40 n. 3 Rdl 1578/33. Ciononostante, dovrà comunque applicarsi il principio di ragionevolezza e quindi la sospensione cautelare non potrà essere prolungata per un periodo di tempo eccessivamente lungo e che non sia giustificato dalla necessità di tutelare il prestigio e la dignità della classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 aprile 2012, n. 52

  • Il CNF non può entrare nel merito della sospensione cautelare disposta dal COA

    Il potere cautelare esercitato dal C.O.A. ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione è discrezionale e non sindacabile dal CNF, essendo solo al C.O.A. affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità dell’adozione della misura cautelare, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 aprile 2012, n. 52

  • Sospensione cautelare: il presupposto dello strepitus fori

    In tema di applicazione della misura cautelare, al fine di ritenere integrato il necessario presupposto del clamore suscitato dalle imputazioni penali, in uno con la astratta gravità delle stesse, nel concetto di “allarme” deve ritenersi insita, con riferimento alla vicenda penale che giustifica l’adozione della cautela, una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione, non solo nelle stretto ambiente professionale, di per sé dotato di ricettori adeguati e consapevoli, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto e generale dell’opinione pubblica, della società e della collettività, ovvero un quid pluris qualificato e significativo rispetto al semplice e mero accadimento penale ed alla gravità di quest’ultimo.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 aprile 2012, n. 52

  • L’illecito disciplinare è sostanzialmente atipico

    L’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, nel prevedere come illecito disciplinare i fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, non individua comportamenti tassativamente determinati, poichè il principio di legalità si riferisce solo alle sanzioni penali e non si applica alle sanzioni disciplinari.

    Cassazione Civile, sez. U, 20 maggio 2005, n. 10601- Pres. Carbone V- Rel. Falcone G- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • Il ricorso per revocazione non può riguardare asserite nullità processuali

    Il ricorso per revocazione costituisce con mezzo di impugnazione eccezionale, consentito solo per i motivi indicati nell’art. 395 cpc, la cui elencazione deve ritenersi tassativa così da escludere anche il riferimento ad eventuali nullità afferenti le pregresse fasi processuali.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. De Giorgi, Rel. Tacchini), sentenza del 2 aprile 2012, n. 51

  • La giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense

    A norma degli artt. 24, 31, 35, 37, 50 e 54 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sono devolute alla giurisdizione del Consiglio nazionale forense tutte le controversie relative alla iscrizione, al rifiuto di iscrizione, nonché alla cancellazione dall’albo professionale degli avvocati, così come quelle relative all’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei medesimi (nella specie, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del C.N.F. in relazione al ricorso presentato da un avvocato contro la delibera del locale Consiglio dell’ordine che, disponendo l’archiviazione di un esposto del medesimo contro un collega, aveva confermato l’iscrizione all’albo di quest’ultimo, rigettando la relativa richiesta di cancellazione). (Regola giurisdizione)

    Cassazione Civile, sez. Unite, Ordinanza del 11 dicembre 2007, n. 25831- Pres. NICASTRO Gaetano- Est. FINOCCHIARO Mario – P.C.M. c. P.S.