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  • L’apprezzamento della rilevanza disciplinare della condotta spetta al CNF e al COA (non anche alla Cassazione)

    Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell’esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), è rimessa all’Ordine professionale, mentre il controllo di legittimità sull’applicazione di tali norme non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell’enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. (Alla stregua del principio di cui alla massima, è stata confermata la decisione del C.N.F. relativa alla irrogazione di sanzione disciplinare nei confronti dell’avvocato che: aveva notificato atto di precetto alla controparte contumace e parzialmente soccombente intimando il pagamento in proprio favore, quale anticipatario, di spese e competenze maturate per l’attività svolta dopo il deposito della sentenza ed aveva richiesto ai danni del medesimo pignoramento mobiliare, nonostante quest’ultimo avesse già riconosciuto al legale l’importo dovuto mediante assegno circolare trasmessogli con raccomandata, ponendo in essere attività ritenute dal C.N.F. passibili di essere valutate come persecutorie verso la controparte, costretta ad un esborso notevolmente superiore a quello dovuto originariamente; aveva trattenuto somme consegnategli fiduciariamente perchè estinguesse un debito verso terzi, esponendo il cliente a procedura esecutiva, cui si era opposto, ad insaputa del cliente stesso, e senza il rilascio di mandato.)

    Cassazione Civile, sez. U, 13 luglio 2005, n. 14700- Pres. Nicastro G- Rel. Mensitieri A- P.M. Martone A (Conf.)

  • Procedimento disciplinare: il provvedimento di archiviazione del COA non è impugnabile al CNF

    Il provvedimento di archiviazione emesso dal Consiglio dell’Ordine territoriale, non è suscettibile di impugnazione, posto che – in materia disciplinare – l’impugnazione è consentita avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla, ai sensi dell’art. 50 R.D.L. n. 1578/33, sono, in via esclusiva, l’iscritto contro cui si procede ed il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

  • L’impugnazione (al CNF e in Cassazione) può essere proposta in proprio anche da avvocato non cassazionista purché iscritto all’albo avvocati (e purché non sia sospeso, radiato, cancellato)

    E inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense in tema di diniego di iscrizione all’albo dei praticanti procuratori, sottoscritto personalmente dalla parte interessata, la quale non sia iscritta in nessun albo professionale, in quanto la deroga apportata dall’ordinamento forense alla normativa contenuta nel codice di rito, per quanto riguarda la proposizione del ricorso per cassazione (art. 66, terzo comma, r.d. n. 37 del 1934) anche da parte di soggetto non iscritto allo speciale albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, presuppone pur sempre che si tratti di soggetto il quale possa esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore. (Dichiara inammissibile, Cons. Naz. Forense Roma, 26 Febbraio 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. PICONE Pasquale- P.M. NARDI Vincenzo

  • La mancata notifica al p.m. dell’atto d’avvio del procedimento di cancellazione

    La mancata notifica al pubblico ministero dell’atto di avvio del procedimento di cancellazione non rende nullo il provvedimento successivamente adottato, atteso che al predetto organo, munito di autonomo potere di impugnazione, va notificata la sola deliberazione di cancellazione, e non anche quella di apertura del procedimento amministrativo.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 58

  • Termini diversi per la reiscrizione all’albo dell’avvocato cancellato e di quello radiato

    Con riferimento alla reiscrizione all’albo degli avvocati di colui che ha subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione, in via di interpretazione analogica, l’art. 47 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, secondo cui l’avvocato radiato dall’albo non può esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione, essendo la cancellazione meno grave della radiazione; tuttavia, la durata del tempo decorso dalla cancellazione può essere autonomamente valutata ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta “specchiatissima ed illibata” che l’art. 17 del medesimo provvedimento legislativo richiede per l’iscrizione all’albo.

    Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 12 maggio 2008, n. 11653- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. MIANI CANEVARI Fabrizio- P.M. MARTONE Antonio

  • Decoro e riservatezza nell’incasso di somme dal cliente

    Commette illecito disciplinare l’avvocato che intaschi il denaro corrispostogli dal cliente senza la dovuta riservatezza ovvero con modalità non consone allo stile ed al decoro della professione (Nella specie, il denaro veniva incassato per strada davanti al Tribunale).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2012, n. 57

  • La condotta specchiatissima ed illibata è requisito anche per l’iscrizione nel registro dei praticanti procuratori (pure se richiesta senza autorizzazione al patrocinio)

    Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, previsto dall’art. 17, primo comma, n. 3), del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 per l’iscrizione nel registro speciale dei praticanti procuratori, è necessario anche nel caso di richiesta d’iscrizione senza autorizzazione al patrocinio, non potendo argomentarsi in contrario dalla formulazione dell’art. 1 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 (norme integrative e di attuazione del r.d.l. citato) che, con disposizione avente natura di norma secondaria, si limita ad indicare (primo comma) i documenti che l’aspirante deve allegare alla domanda d’iscrizione ed a chiarire (terzo comma) che gli aspiranti che intendano dedicarsi al patrocinio devono richiederlo espressamente ed attestare di non trovarsi nelle condizioni d’incompatibilità indicate dall’art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933 e dall’art. 13 dello stesso r.d. n. 37 del 1934. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 30 maggio 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 25 novembre 2008, n. 28050- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio- P.M. IANNELLI Domenico

  • Ricorso per revocazione e specificazione dei motivi

    Va dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso la decisione del CNF privo dell’indicazione specifica del motivo per il quale viene presentato il gravame e chiesta la riforma della decisione nonché, pur nel generico richiamo di atti e documenti, privo dell’illustrazione della sussistenza dell’incidente relazione diretta tra il documento asseritamente rinvenuto e la diversa statuizione invocata, riducendosi il documento invocato a mero strumento di valutazione indiretta dei fatti di causa.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2012, n. 56

  • Ai Giudici di Pace non spetta l’iscrizione di diritto nell’albo degli avvocati

    L’esercizio delle funzioni di giudice di pace non è equiparabile a quello di magistrato inquadrato nell’ordine giudiziario e, di conseguenza, non può consentire l’iscrizione di diritto del giudice di pace nell’albo degli avvocati sulla base del mero decorso dell’arco temporale stabilito dalla legge per i magistrati professionali. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 21 Novembre 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 04 aprile 2008, n. 8737- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BALLETTI Bruno- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • La rinuncia all’appello comporta la cessazione della materia del contendere

    L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta pervenuto al C.N.F. da parte del ricorrente determina l’estinzione del procedimento e la conseguente cessazione della materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. De Giorgi, Rel. Broccardo), sentenza del 20 aprile 2012, n. 54