Autore: admin

  • La revoca della delibera di apertura del procedimento disciplinare davanti al COA

    In tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, il P.M. può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense – ai sensi dell’art. 50 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 conv. con modifiche nella legge 22 gennaio 1934 n. 36 – contro il provvedimento con il quale il Consiglio dell’ordine dopo la comunicazione all’incolpato dell’apertura del procedimento, revochi, su istanza del medesimo incolpato, l’apertura del procedimento, in base al riesame degli elementi sui quali era stata fondata la contestazione dell’addebito, atteso che il provvedimento di revoca ha l’effetto di definire il procedimento disciplinare. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 26 Marzo 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 28 novembre 2007, n. 24662- Pres. CORONA Rafaele- Est. BONOMO Massimo- P.M. PALMIERI Raffaele

  • Il dovere di competenza e di diligenza nell’adempimento del mandato professionale

    Presupposti impliciti dell’attività professionale sono la diligenza e la competenza: la prima assicura la qualità della prestazione, mentre la seconda tende ad affermare la legittimazione specifica dell’attività professionale richiesta dalla parte assistita (Nel caso di specie, il professionista è stato ritenuto responsabile per aver consigliato al cliente un’impugnazione avverso una sentenza in realtà completamente assolutoria).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89

  • L’illecita rivelazione di notizie riguardanti un giudizio in corso

    In tema di violazioni disciplinari da parte degli avvocati, la rivelazione di notizie relative ad una controversia in corso da parte di un avvocato che svolge il patrocinio è di per sé lesiva dell’interesse delle parti alla non pubblicizzazione delle vicende giudiziarie che le riguardano, indipendentemente dal fatto che nella specie una di esse non se ne sia lamentata, costituendo condotta idonea a pregiudicare la dignità della professione e l’immagine dell’intera classe forense. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 6 Dicembre 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 11 dicembre 2007, n. 25816- Pres. NICASTRO Gaetano- Est. BUCCIANTE Ettore- P.M. NARDI Vincenzo – B.M.

  • Procedimento disciplinare: il termine per il ricorso in Cassazione

    La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense è soggetta non già al termine breve di sessanta giorni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., ma a quello di trenta previsto dall’art. 56, terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, salva l’applicabilità del termine annuale nella sola ipotesi in cui non vi sia stata notificazione di ufficio della decisione impugnata e nessuna delle parti interessate abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa.

    Cassazione Civile, sez. U, 16 dicembre 2005, n. 27702- Pres. Prestipino G- Rel. Luccioli MG- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Espressioni sconvenienti e offensive: l’illecito non è scriminato dalla provocazione altrui

    La provocazione (e lo stato d’ira che da questa dovesse derivare) non esclude l’infrazione alla regola deontologica di cui all’art. 20 can I c.d.f., ma, al più, può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310

  • Il ricorso in Cassazione per eccesso di potere (giurisdizionale)

    L’eccesso di potere di cui all’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934, n. 36), sull’ordinamento della professione forense, che gli interessati ed il P.M. possono dedurre col ricorso avverso le decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense, è solo quello giurisdizionale che si concreta nell’esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un altra autorità, sia essa legislativa o amministrativa, o nell’arrogazione di un potere non attribuito ad alcuna autorità, e non può quindi essere fatto valere per omissione di valutazioni di fatto.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 2004, n. 23000, sez. U- Pres. Criscuolo A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Gambardella V (Conf.)

  • La sanzione disciplinare nel caso di concorso di illeciti

    In tema di procedimento disciplinare, la sanzione è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, e non già per effetto di un computo meramente matematico ovvero in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, per i quali la pena per il reato più grave andrebbe aumentata per effetto della continuazione formale ritenuta, cosicché si debba determinare quantitativamente l’aumento operato sulla pena base per ogni violazione. Va pertanto escluso l’obbligo del C.d.O. di collegare le violazioni deontologiche a singole pene, dovendosi invece determinare la sanzione e la sua misura nel complesso idonea in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89

  • Le conseguenze della natura amministrativa del procedimento disciplinare davanti al COA

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’ordine degli avvocati, il procedimento relativo e gli atti adottati hanno natura amministrativa (e amministrativo è l’atto che lo definisce), pur se l’incidenza delle conseguenze della responsabilità disciplinare sull’esercizio dei diritti fondamentali ha imposto l’adozione di modelli procedimentali propri della giurisdizione, quali la tutela del contraddittorio e la possibilità di disporre di una difesa tecnica. Da ciò deriva che la violazione delle norme che regolano il procedimento disciplinare davanti ai Consigli dell’ordine territoriali non configura un “vitium in procedendo” in senso stretto, che consenta, oltre alla sua deducibilità per la prima volta in cassazione, un diretto esame degli atti da parte del giudice di legittimità: i vizi del provvedimento che definisce il procedimento disciplinare davanti al Consiglio territoriale, pertanto, debbono costituire oggetto di specifiche doglianze fatte valere con il ricorso al Consiglio nazionale forense, il giudizio davanti al quale s’instaura, incontestabilmente, attraverso un meccanismo di tipo impugnatorio, ricavabile dall’art. 54, n. 1, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 2004, n. 23000, sez. U- Pres. Criscuolo A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Gambardella V (Conf.)

  • La deontologia processuale tutela l’interesse pubblico all’amministrazione della giustizia

    I doveri deontologici relativi allo svolgimento di attività processuali nei confronti dei colleghi si fondano su principi dell’etica professionale che non tutelano soltanto gli interessi e i diritti delle parti direttamente coinvolte nelle violazioni, ma anche l’interesse della società al corretto esercizio della funzione che l’avvocato è chiamato a svolgere nell’amministrazione della giustizia; ne deriva che eventuali violazioni sono perseguibili indipendentemente dalla reazione dei soggetti nei confronti dei quali sono commesse.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89

  • Procedimento disciplinare: l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione innanzi al CNF

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione innanzi al Consiglio nazionale forense, di cui all’art. 61 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, deve essere effettuata dagli uffici di segreteria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a norma del primo comma dell’art. 46 del citato R.D., osservando le modalità con le quali ordinariamente le lettere raccomandate vengono inviate, stabilite nel decreto del Ministro delle comunicazioni 9 aprile 2001, recante “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale” (nella specie, l’avviso era stato comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ma la ricorrente, dichiarando di non aver ricevuto alcuna comunicazione, sosteneva l’invalidità del “tentativo di notifica” fatto con consegna a mani del portiere, per non essere stato osservato il procedimento previsto dall’art. 139 cod. proc. civ.).

    Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 2004, n. 23000, sez. U- Pres. Criscuolo A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Gambardella V (Conf.)