Autore: admin

  • Inibito (anche al praticante) l’esercizio della professione per il tramite di una società commerciale

    Il praticante ammesso all’esercizio del patrocinio che svolga attività stragiudiziale è vincolato ad osservare i doveri deontologici esistenti per gli avvocati che svolgono la stessa attività, stante la parificazione, sotto il profilo disciplinare, tra praticante ed avvocato operata dall’art. 57 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, recante norme integrative ed attuative del regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578 sull’Ordinamento professionale forense. Da tanto deriva che anche per il praticante ammesso all’esercizio del patrocinio sono da ritenere operanti i doveri di legge e deontologici relativi all’esercizio della professione forense alla cui osservanza è tenuto l’avvocato il quale presti opera di consulenza legale, e tra questi il divieto di esercizio della professione per il tramite di una società di capitali ed il divieto di utilizzare forme di pubblicità non consentite.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 dicembre 2003, n. 18838, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Lupo E- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Obbligo di corrispondere con il collega e (inevaso) impegno della controparte di avvisarlo personalmente

    E’ obbligo deontologico, che discende dai principi generali di correttezza e lealtà verso i colleghi, di non prendere accordi con la controparte né comunque a partecipare ad accordi intervenuti con la stessa, quando sia assistita da un avvocato, senza che quest’ultimo sia avvertito; tale obbligo sussiste anche in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129

  • Il CNF non deve motivare il proprio dissenso rispetto alle conclusioni del pubblico ministero

    La mancata menzione, nella decisione del Consiglio Nazionale Forense, del contenuto delle conclusioni del pubblico ministero non è causa di nullità della pronunzia, nè concretizza un vizio di motivazione della decisione l’omessa giustificazione dell’eventuale dissenso rispetto a tali conclusioni.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 dicembre 2003, n. 18838, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Lupo E- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • E’ illecito notificare copia semplice della sentenza personalmente alle controparti

    Pone in essere un comportamento contrario all’obbligo nascente dall’art. 27 c.d.f.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo →, il professionista che faccia notificare copia semplice della sentenza direttamente alle controparti costituite e non al Collega che le rappresenti, giacché, trattandosi di copia semplice priva di ogni valenza giuridica processuale e/o negoziale, la notifica ha natura di normale comunicazione epistolare, che, come tale, deve essere indirizzata al Collega per l’obbligo di cui al ridetto art. 27.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129

  • Il giudizio sulla rilevanza deontologica di un fatto spetta agli organi disciplinari (non alla Cassazione)

    Non è censurabile in sede di legittimità il giudizio del Consiglio nazionale forense che, nell’esercizio del suo potere disciplinare, abbia considerato come contraria alla dignità ed al decoro della professione forense l’omesso deposito dei motivi d’appello contro una sentenza penale dopo la dichiarazione di impugnazione; è pertanto inammissibile il motivo di censura della legittimità del provvedimento disciplinare basato sull’assunto che la relativa responsabilità sarebbe quanto meno attenuata dal disinteresse dimostrato dal cliente verso la decisione di proporre impugnazione penale.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1997, n. 2661, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Roselli F- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • La mancata audizione dei testi indicati dall’incolpato

    Il Consiglio dell’Ordine nella sua funzione di Giudice della Deontologia, ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129

  • Gli atti idonei ad interrompere la prescrizione dell’azione disciplinare

    La prescrizione estintiva quinquennale prevista dall’art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 per l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti di avvocati o procuratori viene interrotta non solo dalla promozione della suddetta azione disciplinare – promozione che ha efficacia interruttiva istantanea, ai sensi dell’art. 2943 cod. civ. – ma anche dai successivi atti compiuti dal titolare dell’azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1997, n. 2661, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Roselli F- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • La cessazione della materia del contendere nel giudizio avanti al CNF

    La revoca del provvedimento impugnato da parte del COA locale fa venir meno l’interesse all’impugnazione con conseguente estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (Nella specie trattavasi di sospensione cautelare).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. DEL PAGGIO ), sentenza del 22 settembre 2012, n. 127

  • Il mancato pagamento della parcella giustifica il recesso ma non la negligenza professionale

    In tema di esercizio della professione forense, l’asserita mora del cliente nel corrispondere il compenso può giustificare il recesso del professionista dal rapporto di prestazione d’opera – recesso che deve comunque avvenire senza pregiudizio del cliente stesso, ai sensi dell’art. 2237 cod. civ. – ma non giustifica in alcun modo lo svolgimento della prestazione senza la dovuta diligenza (art. 2236).

    Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1997, n. 2661, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Roselli F- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Nel procedimento disciplinare avanti al COA l’interruzione della prescrizione ha effetto istantaneo

    A norma dell’art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), la previsione di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo dell’applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di applicazione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall’art. 2945 secondo comma cod. civ., bensì quella dell’interruzione ad effetto istantaneo (art. 2943 cod. CIV.).

    Cassazione Civile, sentenza del 05 febbraio 1997, n. 1081, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Corona R- P.M. Leo A (Diff.)