Autore: admin

  • Chi sottoscrive offese pronunciate da terzi ne assume la paternità

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che usi espressioni sconvenienti od offensive in scritti difensivi, ancorché questi siano stati predisposti da terzi ed egli si sia esclusivamente limitato a sottoscriverli, perché, così facendo, ne ha comunque assunto la piena paternità.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 131

  • La contestazione dell’addebito disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni forensi, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che, con la lettura dell’imputazione, l’incolpato sia posto in grado di approntare in modo efficace la propria difesa, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quegli ascrittigli. Al riguardo, gli accertamenti del Consiglio Nazionale Forense implicano apprezzamenti non censurabili con ricorso per cassazione, quale rimedio proponibile avverso le decisioni del detto organo, ai sensi degli artt. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 – convertito, con modificazioni, in legge 22 gennaio 1934, n. 36 – e 111 Cost., soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, e non per denunciare l’inadeguatezza od altri vizi della motivazione, che non si risolvano essi stessi nella violazione di legge, come la mancanza totale o la mera apparenza della motivazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 18 ottobre 1994, n. 8482, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Garofalo G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Il diritto di critica non giustifica accuse gratuitamente offensive

    Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario fa parte delle facoltà inalienabili del difensore, entro il limite, tuttavia, al di là del quale tale facoltà lascia il posto all’obbligo del rispetto della dignità dell’interlocutore (Nel caso di specie, l’avvocato aveva auspicato, in modo irridente e provocatorio, che il magistrato frequentasse una scuola di perfezionamento al fine di non incorrere in errori di diritto).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 131

  • Il giudizio sulla rilevanza deontologica di un fatto spetta agli organi disciplinari (non alla Cassazione)

    La valutazione del Consiglio Nazionale Forense sulla non conformità dei comportamenti addebitati alla dignità ed al decoro della professione e sulla idoneità degli stessi a ledere il prestigio della classe forense, è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretta da adeguata motivazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 24 agosto 1999, n. 597, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Ianniruberto G- P.M. Dettori P (conf.)

  • I soggetti attivamente legittimati all’impugnazione al CNF

    Legittimati a proporre l’impugnazione avverso le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte di Appello, sicché l’impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati (ad esempio l’esponente o denunciante) non è ammissibile.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 130

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 30.

  • La mancanza di una pagina (solo) nella copia notificata della sentenza del CNF

    La parte che abbia ricevuto regolare notizia, nelle forme previste dall’art. 64 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, del deposito dell’originale della decisione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense e che sia stata, quindi, posta in condizione di prendere visione dell’atto nella sua integrità, non è legittimata a dedurre, in sede di ricorso per cassazione, come motivo di nullità della notificazione della medesima decisione, la mancanza, nella copia notificata, di una pagina presente nell’originale.

    Cassazione Civile, sentenza del 18 ottobre 1994, n. 8482, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Garofalo G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • L’avvocato sospeso non può proporre ricorso in proprio (al CNF né) in Cassazione

    Non è irragionevole, e quindi non contrasta con l’art. 3 Costituzione, l’interpretazione dell’art. 66, terzo comma, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 – normativa speciale rispetto all’art. 365 cod. proc. civ. – secondo la quale, mentre anche un avvocato non iscritto nell’apposito albo può sottoscrivere il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, non è invece ammissibile tale ricorso dell’ avvocato sospeso, pur temporaneamente, dalla professione per motivi disciplinari perché in questo caso difetta il requisito indispensabile dello “ius postulandi”, né d’altro canto è applicabile l’eccezione prevista dall’art. 571 cod. proc. pen., che consente all’avvocato sospeso dalla professione di sottoscrivere il ricorso penale, perché al procedimento de quo si applicano le norme del codice di procedura civile.

    Cassazione Civile, 12 giugno 1998, n. 557, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Finocchiaro A- P.M. Fedeli M (Conf.)

  • Procedimento disciplinare: il provvedimento di archiviazione non è impugnabile al CNF

    Il provvedimento di archiviazione, adottato dal Consiglio territoriale a conclusione dell’istruttoria preliminare, non costituisce atto impugnabile avanti al CNF: stante il principio generale di tassatività, in subiecta materia l’impugnazione è infatti consentita solo avverso le decisioni che concludono il procedimento disciplinare e tale non può considerarsi il suddetto decreto di archiviazione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 130

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 86; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 85; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

  • Il giudizio sulla rilevanza deontologica di un fatto spetta agli organi disciplinari (non alla Cassazione)

    La valutazione del Consiglio nazionale forense in ordine alla sussistenza dell’elemento sia materiale che psicologico (concretantesi, di norma, nella coscienza e volontarietà dell’azione o dell’omissione) dell’illecito disciplinare addebitato al professionista è incensurabile in sede di legittimità, in quanto sorretta da motivazione adeguata ed immune da errori. (Nell’enunciare il principio di cui in massima, le S.U. hanno confermato la decisione del CNF, la quale, in fattispecie di utilizzazione da parte dell’avvocato in un giudizio civile di documenti falsi a sostegno della tesi della parte rappresentata, aveva escluso che l’affidamento, da parte dell’incolpato, dello studio e della gestione della controversia al proprio praticante fosse sufficiente ad esentare l’avvocato medesimo da ogni responsabilità).

    Cassazione Civile, sentenza del 02 luglio 2004, n. 12140, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Foglia R- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • L’appello al CNF va depositato presso il COA locale

    In tema di procedimento disciplinare, il ricorso al C.N.F. va depositato presso gli uffici del COA territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato, a pena di inammissibilità dell’appello (Nella specie, il ricorso era stato presentato direttamente al CNF).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 130