Autore: admin

  • La mancata risposta dell’avvocato all’invito del COA di fornire chiarimenti

    L’avvocato ha il dovere di collaborare con il C.O.A. che gliene faccia richiesta per l’attuazione di finalità istituzionali, quali l’attività disciplinare, sicché, il professionista che sia invitato a fornire notizie o chiarimenti è tenuto a riscontrare l’invito pur nelle ipotesi di contemporanea pendenza di indagine penale per gli stessi fatti, potendosi limitare ad una semplice negazione, ovvero affermazione di impossibilità di riscontro per non incorrere in una violazione del dovere di verità, giacché il fatto che ci si avvalga della facoltà di non rispondere, non esime l’incolpato dal presentarsi a rendere dichiarazione di esercizio di un suo diritto.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 20 aprile 2012, n. 61

    NOTA:
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63, nonché Cassazione civile, SS.UU., sentenza n. 4773 del 28 febbraio 2011.

  • La motivazione nelle sentenze del CNF

    Anche le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono soggette all’obbligo di motivazione sancito per ogni provvedimento giurisdizionale dall’art. 111, comma sesto, Cost. e, pertanto, il vizio di violazione di legge per il quale le suddette decisioni sono censurabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione comprende anche il difetto di motivazione, riconducibile all’art. 360, comma primo, n. 5) cod. proc. civ., richiamato dall’ultimo comma del medesimo articolo (nel testo modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), che si traduca in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi dedotti dalle parti o rilevabili d’ufficio, senza che la deduzione del suddetto vizio possa essere intesa ad ottenere un riesame delle prove e degli accertamenti di fatto, o un sindacato sulla scelta discrezionale del Consiglio in ordine al tipo o all’entità della sanzione, ovvero a denunciare un travisamento di fatto, col diverso rimedio della revocazione. Anche nel caso in cui sia prospettato l’omesso od insufficiente esame delle istanze istruttorie dirette a dimostrare i richiamati punti decisivi della controversia, è necessario che il ricorso in questione ponga riferimento, a pena di inammissibilità, all’esposizione del contenuto delle richieste probatorie non accolte, onde consentire al giudice di legittimità il controllo della loro rilevanza ai fini di una diversa decisione della controversia in conseguenza dell’espletamento delle prove dedotte. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 22 Marzo 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 dicembre 2006, n. 26182- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. VITRONE Ugo- P.M. PALMIERI Raffaele

  • La previa comunicazione al collega da querelare non contrasta con l’obbligo di segretezza

    La comunicazione al collega dell’iniziativa di sporgere querela e di iniziare un procedimento nei suoi confronti non si può considerare una violazione dell’obbligo di segretezza, ma anzi la corretta informazione al collega perché possa discolparsi, ricorrere alla bonaria definizione della vertenza, e comunque tutelare i propri diritti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 60

  • La motivazione delle decisioni disciplinari in caso di illeciti penali

    Le decisioni che il Consiglio Nazionale Forense adotta in sede disciplinare devono essere adeguatamente motivate per non incorrere nel vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (richiamato dal quarto comma dello stesso articolo, come risultante a seguito delle modifiche introdotte per effetto dell’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) e, al riguardo, devono porre riferimento a tutte le circostanze di fatto prese in considerazione per giustificare la legittimità e la congruità della sanzione disciplinare, ragion per cui si appalesa insufficiente la motivazione del provvedimento in cui il predetto Consiglio si limiti a richiamare genericamente gli atti istruttori penali relativi alla vicenda rilevante anche sul piano disciplinare e i fatti inerenti ad una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del destinatario della sanzione disciplinare. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del principio enunciato, ha cassato con rinvio la decisione disciplinare adottata nei riguardi del ricorrente, siccome fondata su una motivazione meramente apparente, incentrata sull’affermazioni apodittiche, che si erano risolte nella constatazione che la sola imputazione dei reati di concussione e ricettazione era da reputarsi un elemento sufficiente ad integrare un capo di incolpazione e aveva costituito, di per sé, un fatto notorio tale da provocare clamore nell’opinione pubblica e discredito per la classe forense, prescindendo, però, da qualsiasi riscontro obiettivo). (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 22 Marzo 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 dicembre 2006, n. 26182- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. VITRONE Ugo- P.M. PALMIERI Raffaele

  • La querela del collega deve essere preceduta da una comunicazione

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza a cui ciascun professionista, l’avvocato che depositi una denuncia – querela contro un collega senza averne dato informazione né al Consiglio dell’ordine, per l’eventuale esperimento del tentativo di conciliazione, né al collega querelato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 60

  • Il divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare

    In tema di disciplina forense, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, ottavo comma, R.D.L. n. 1578 del 1933, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 13, primo comma, della Costituzione, ed al principio di ragionevolezza, nella parte in cui non consente la cancellazione dell’iscritto dall’albo professionale, in pendenza di un procedimento disciplinare, e in quanto costringerebbe la persona a far parte di una associazione professionale contro la sua volontà, con il pagamento dei relativi contributi e con l’impossibilità di poter svolgere attività ritenute incompatibili. Infatti, la “ratio” giustificativa della legittimità costituzionale di tale norma risiede nell’esigenza di vietare che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati possa far ricorso, in via breve, alla misura della cancellazione come forma di autotutela nei confronti degli iscritti.

    Cassazione Civile, sentenza del 17 settembre 2004, n. 18771, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Triola RM- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • La minaccia di adire le vie legali

    La minaccia di adire le vie legali, pur avendo un’esteriore apparenza di legalità, può integrare l’elemento costitutivo del delitto di estorsione quando sia formulata non con l’intenzione di esercitare un diritto ma con lo scopo di coartare l’altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia (Nel caso di specie, l’incolpato aveva scritto al Consiglio dell’Ordine minacciando un’azione civile per il caso di cui non avesse ricevuto a breve la comunicazione della chiusura della fase istruttoria del suo procedimento disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 60

  • L’illecito disciplinare è atipico

    In tema di procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati, il comportamento illecito del professionista perseguibile con il procedimento di cui al r.d.l. n. 1578 del 1933 non consiste esclusivamente in condotte contrarie a prescrizioni di legge civile o penale, e neppure si esaurisce nelle ipotesi individuate dal codice deontologico approvato dal CNF, potendo essere sanzionati disciplinarmente, in quanto contrari alla deontologia professionale, anche comportamenti atipici, quali quelli che integrano – come nella specie – un abuso degli strumenti che l’avvocato deve esercitare nell’interesse dei propri assistiti, contrastante con l’esigenza generale di evitare il moltiplicarsi delle controversie qualora queste non corrispondano agli interessi sostanziali degli assistiti; nè la rilevanza di condotte atipiche può suscitare dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 56 del citato r.d.l. n. 1578 del 1933, in quanto la discrezionalità dell’organo rappresentativo della categoria nella ricostruzione dei principi deontologici si svolge all’interno dei binari tracciati dalla legge ed in primo luogo dalla legge costituzionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del Consiglio nazionale forense con la quale si affermava che commette un “abuso” il professionista che promuova ripetute azioni esecutive nonostante abbia ricevuto serie e ragionevoli proposte di transazione o una offerta di pagamento, o addirittura un pagamento mediante assegno circolare o un bonifico).

    Cassazione Civile, sez. U, 07 febbraio 2006, n. 2509- Pres. Carbone V- Rel. Cicala M- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • Procedimento disciplinare: il termine per l’indicazione dei testimoni è perentorio

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il termine entro il quale, a norma dell’art. 48 r.d. n. 37 del 1937, l’incolpato, il suo difensore e il P.M. possono prendere visione degli atti del procedimento, produrre documenti e indicare testimoni, contenuto nella citazione ad essi notificata, deve ritenersi perentorio.

    Cassazione Civile, sez. U, 07 febbraio 2006, n. 2509- Pres. Carbone V- Rel. Cicala M- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • L’avvocato non può contattare né ricevere la controparte senza il consenso del collega avversario

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, senza avvisare il collega difensore, contatti direttamente la controparte invitandola ad una incontro per la definizione della controversia, riceva la parte nel proprio studio senza la presenza del difensore e non avvisi il collega dell’accordo transattivo raggiunto dalle parti stesse in sua presenza o che intrattenga rapporti diretti di corrispondenza con la controparte assistita da altro legale, senza indirizzare a quest’ultimo copia della stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 60