Autore: admin

  • L’iscrizione in altro albo non fa venir meno i presupposti della sospensione cautelare

    In tema di sospensione cautelare dall’albo, la valutazione della lesione dell’immagine della categoria (che è il bene protetto) va determinata sulla base della gravità dei reati e della loro esteriorizzazione nel Foro e nell’ambiente sociale coinvolti, e non in relazione alla residenza ed al domicilio dell’incolpato eventualmente mutati (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto la revoca della sospensione cautelare ritenendone venuti meno i presupposti a seguito del suo trasferimento da Udine a Reggio Calabria).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 95

  • Avvocato che sia anche Giudice di Pace: vietato specificarlo nella carta intestata dello studio legale

    Il possesso del titolo di giudice onorario non è compreso tra i dati che l’art. 17 c.d.f.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo → consente all’avvocato d’inserire nella carta intestata utilizzata per lo svolgimento dell’attività professionale, trattandosi di un’informazione che non attiene alla professione di avvocato, ma all’esercizio di un’attività profondamente diversa, tanto da risultare incompatibile nel medesimo ambito territoriale. Tale notizia, riguardando l’appartenenza – sia pure temporanea – ad un ordine che ha un ruolo e compiti istituzionali sicuramente diversi rispetto a quelli che svolge l’avvocatura, ed aggiungendo un “quid pluris” alla posizione di chi la comunica, costituisce illecito disciplinare, in quanto contrasta con la “ratio” della norma citata, volta ad evitare che informazioni non attinenti alla professione di avvocato possano alterare i limiti di una concorrenza che deve svolgersi secondo regole ben precise, poste a garanzia della “par condicio” tra i professionisti.

    Cassazione Civile, sez. U, 13 gennaio 2006, n. 486- Pres. Nicastro G- Rel. Falcone G- P.M. Palmieri R (Conf.)
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 242
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 22 marzo 2005, n. 55.

  • La durata della sospensione cautelare dev’essere ragionevole

    Il principio di ragionevolezza impone di non procrastinare la sospensione cautelare per un tempo eccessivo ove non sia giustificata dalla necessità di tutelare il prestigio o la dignità della classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 95

  • La necessaria esposizione dei fatti nel ricorso per Cassazione

    Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, stabilito dall’art. 366 primo comma, n. 3 cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, si applica anche ai ricorsi proposti avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, con conseguente inammissibilità quando il ricorso non contiene alcuna esposizione in fatto e dal contesto non si evince neppure quale sia l’imputazione addebitata all’avvocato e quali le circostanze poste alla base della decisione. (Nella specie le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che dal contesto del medesimo non fosse evincibile neppure il capo di imputazione addebitato all’avvocato ricorrente e quali fossero le circostanze poste a base della decisione impugnata). (Dichiara inammissibile, Cons. Naz. Forense Roma, 16 Luglio 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 05 marzo 2008, n. 5919- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele

  • La discrezionalità del COA in tema di sospensione cautelare del professionista non è sindacabile dal CNF

    Il potere cautelare esercitato dal C.O.A. nell’assumere il provvedimento di sospensione è discrezionale e non sindacabile dal CNF, essendo solo al Consiglio territoriale affidata dall’ordinamento la valutazione sia della lesione al decoro ed alla dignità della professione sia dell’opportunità dell’adozione della misura cautelare, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 95

  • I procedimenti disciplinari avanti al COA hanno natura amministrativa

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicchè eventuali violazioni della normativa che regola tale procedimento non comportano una nullità processuale ma determinano vizi di legittimità del provvedimento disciplinare, che, secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, devono essere dedotti mediante l’impugnazione davanti al Consiglio nazionale forense, essendone preclusa la rilevabilità d’ufficio da parte del suddetto organismo, come pure la possibilità di denunciarne l’esistenza per la prima volta con il ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio nazionale medesimo. Ne consegue che l’incolpato non può denunciare per la prima volta con il ricorso per cassazione l’incompetenza territoriale del Consiglio locale dell’Ordine che gli abbia irrogato la sanzione disciplinare.

    Cassazione Civile, sentenza del 14 dicembre 2004, n. 23234, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Coletti De Cesare G- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • La sospensione del procedimento (e della prescrizione) disciplinare in pendenza di processo penale

    In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell’art. 653 c.p.p. disposta dall’art. 1 L. 97 del 2011 – per cui l’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione, nel giudizio disciplinare, non è più limitata alla sentenza dibattimentale e si estende, oltre alle ipotesi di assoluzione perché “il fatto non sussiste” e “l’imputato non lo ha commesso” a quella disposta perché “il fatto non costituisce reato” – qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.p. posto che l’art. 653 c.p.p. anche a seguito di detta modifica si riferisce ai procedimenti disciplinari davanti alle pubbliche autorità deve ritenersi che la pregiudizialità operi anche nella fase amministrativa del procedimento, escludendo la decorrenza del termine prescrizionale a prescindere dall’effettiva sussistenza di un provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 95

  • Il divieto di decisioni a sorpresa nel procedimento disciplinare

    Anche nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, e pure nella fase amministrativa che si svolge dinanzi al Consiglio locale dell’Ordine, vige, come naturale corollario del principio del contraddittorio e della garanzia del diritto di difesa, il divieto di emettere decisioni a sorpresa, sicchè non è consentito porre a base della decisione con cui si dichiari la responsabilità disciplinare dell’avvocato un’ipotesi di illecito disciplinare diversa da quella originariamente contestata con il decreto di citazione dinanzi al Consiglio dell’Ordine, e senza che, in relazione alla nuova ipotesi di illecito, vi sia stata, per l’incolpato, la possibilità di svolgere alcuna attività difensiva. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno cassato con rinvio la decisione del CNF, di conferma della decisione del Consiglio locale dell’Ordine, la quale aveva riconosciuto la responsabilità dell’incolpato in relazione alla mera stipulazione di una convenzione con una società di recupero crediti, laddove il capo di incolpazione faceva esclusivo riferimento alla violazione del divieto di deroga ai minimi tariffari in conseguenza all’applicazione di detta convenzione).

    Cassazione Civile, sentenza del 04 febbraio 2005, n. 2197, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Altieri E- P.M. Maccarone V (Parz. Diff.)

  • Per il termine d’impugnazione al CNF è irrilevante la data di notifica al difensore

    Ai sensi dell’art. 50, comma 1° R.D.L. n. 1578/1933, la notificazione della decisione del C.O.A. è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato, e non anche nei confronti del suo eventuale difensore, la quale ultima, qualora fosse comunque eseguita, non rileva ai fini del computo del termine per l’impugnazione tempestiva (Nel caso di specie, la decisione veniva notificata all’incolpato e, successivamente, anche al suo difensore. L’impugnazione veniva quindi proposta tardivamente rispetto alla prima notifica, sebbene entro 20 giorni dalla seconda notifica, fatta al difensore. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. BAFFA), sentenza del 20 luglio 2012, n. 94

    NOTA:
    Per il medesimo principio, espresso con riferimento al ricorso per Cassazione, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 02981.

  • Mancata astensione in assenza di istanza di ricusazione

    Nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi, così come in quelli civili, l’inosservanza dell’obbligo dell’astensione determina la nullità del provvedimento adottato solo nell’ipotesi in cui il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento, mentre in ogni altra ipotesi la violazione dell’art. 51 cod. proc. civ. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell’organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di far valere tale vizio in sede d’impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 agosto 2005, n. 16615, sez. U- Pres. Olla G- Rel. Finocchiaro M- P.M. Ceniccola R (Conf.)