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  • L’adeguatezza della sanzione disciplinare irrogata non è censurabile in Cassazione

    L’adeguatezza della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile dalla Corte di Cassazione atteso che è riservato agli organi disciplinari il potere di determinare la sanzione più rispondente alla gravità e alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 febbraio 1998, n. 1342, sez. U- Pres. Corda M- Rel. Ravagnani E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • I due presupposti per la sospensione cautelare dall’esercizio della professione

    I presupposti richiesti dall’art. 43 L.P. per il provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione sono: a) la gravità in astratto delle imputazioni penali indipendentemente dalla loro fondatezza; b) il c.d. strepitus fori, ovvero il clamore suscitato dalle imputazioni stesse e la loro rilevanza a livello mediatico (Nel caso di specie, il COA aveva invece ritenuto idoneo a giustificare la misura cautelare il “fumus o fondatezza dell’accusa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato il provvedimento cautelare de quo).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 133

  • La contestazione degli addebiti

    Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo invece sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi dal quelli ascrittigli.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 febbraio 1998, n. 1342, sez. U- Pres. Corda M- Rel. Ravagnani E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Le sentenze del CNF non possono essere impugnate in Cassazione per (asserito) travisamento dei fatti

    I vizi denunziabili con ricorso per cassazione contro le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, a norma dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934 n. 36, non comprendono il travisamento dei fatti, che, pur potendo costituire vizio anche di una pronuncia giurisdizionale è estraneo al sindacato di legittimità.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 febbraio 1998, n. 1342, sez. U- Pres. Corda M- Rel. Ravagnani E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Principio di specialità e sanzione disciplinare

    Gli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → (dovere di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza) enunciano principi fondamentali della professione forense che vengono comunque necessariamente violati in occasione di ogni comportamento illecito, sicché non possono comportare autonomo aggravamento della sanzione ove la fattispecie trovi apposita ed espressa disciplina in una specifica norma deontologica (Nel caso di specie, l’avvocato aveva esercitato la professione in periodo di sospensione disciplinare. Il COA di appartenenza lo aveva quindi cumulativamente sanzionato sia per la violazione dell’art. 21 c.d.f.Art. 21 cod. prev. – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo. I. Costituisc…Leggi il testo completo → sia per quella degli art. 5 c.d.f. e art. 6 c.d.f., irrogandogli così la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ridotto il periodo di sospensione a mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132

  • Procedimento disciplinare: il ricorso in Cassazione per eccesso di potere (giurisdizionale)

    L’eccesso di potere cui fa riferimento l’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934, n. 36) sull’ordinamento della professione forense, nel prevedere il ricorso degli interessati e del P.M. avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, è solo quello giurisdizionale che si concreta nell’esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un altra autorità, sia essa legislativa o amministrativa, o nell’arrogazione di un potere non attribuito ad alcuna autorità, e non può quindi essere fatto valere per omissione di valutazioni di fatto.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 febbraio 1998, n. 1342, sez. U- Pres. Corda M- Rel. Ravagnani E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • All’avvocato sospeso è inibito anche l’esercizio (continuativo) della professione in via stragiudiziale

    Nel periodo di sospensione dalla professione, l’avvocato deve astenersi dal compiere, oltre agli atti strettamente giudiziali, anche tutti quelli da qualificarsi comunque come riservati alla categoria forense, ivi compresi quelli di assistenza non occasionale ma continuativa al fine della tutela di un diritto (Nel caso di specie, l’avvocato cautelarmente sospeso aveva inviato 3 lettere di messe in mora).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132

  • La sospensione dell’esecutività provvisoria delle sentenze del CNF

    La mancanza di un meccanismo di sospensione automatica dell’esecutività della decisione del Consiglio Nazionale Forense applicativa di una sanzione disciplinare, non da luogo a dubbi di incostituzionalità in riferimento agli articoli 3, 24 e 27 Cost., posto che la detta esecutività non è assoluta e inderogabile, essendo prevista dall’art. 56 quarto comma R.D.L. 27 novembre 1933 , n. 1578, convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934 n. 36, la possibilità di sospensione della stessa da parte delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, su istanza del ricorrente.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 febbraio 1998, n. 1342, sez. U- Pres. Corda M- Rel. Ravagnani E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Irrilevante la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione

    Per la responsabilità disciplinare, la consapevolezza della illegittimità della propria condotta non è necessaria, essendo infatti sufficiente la volontarietà dell’azione che ha portato al comportamento deontologicamente scorretto, mentre l’intensità del dolo rileva solo per la misura della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17.

  • Al procedimento disciplinare si applicano le norme del codice di procedura civile

    In tema di procedimento disciplinare a carico di esercente la professione forense, il principio di immediatezza e di concentrazione proprio del procedimento penale non può esser validamente dedotto con riferimento al procedimento disciplinare che si svolge davanti al Consiglio Nazionale Forense, atteso che tale procedimento, di natura giurisdizionale, è regolato in via generale dalle norme del codice di rito civile, mentre a quelle del codice di procedura penale è soggetto solo in base ad espresso rinvio (e quindi non in via analogica) ovvero se sorga la necessità di applicare istituti che trovano esclusivamente in detto codice la loro disciplina.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 febbraio 1998, n. 1342, sez. U- Pres. Corda M- Rel. Ravagnani E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)