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  • La valutazione sul merito dell’illecito disciplinare è incensurabile in Cassazione

    Con riguardo ai procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’apprezzamento in fatto del Consiglio Nazionale Forense circa la idoneità di un determinato comportamento posto in essere da un avvocato a ledere il decoro e la dignità professionale della categoria, valori tutelati dall’art. 38 del r.d.l. n. 1578 del 1933, ha carattere di esclusività, ed è, pertanto, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione idonea e sufficiente.( Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato la condanna inflitta ad un avvocato incolpato, tra l’altro,di aver redatto e pubblicato un opuscolo informativo e pubblicitario indicando quale ragione giustificativa dello stesso nuove regole, in realtà inesistenti, imposte dall’Unione Europea in materia di compensi per l’attività professionale: la S.C. ha rilevato al riguardo che dalla motivazione del provvedimento impugnato era desumibile che la lesione del decoro e della dignità professionale della categoria era stata ravvisata dal Consiglio Nazionale Forense nella prospettazione al pubblico di fallaci innovazioni normative e di una funzione forense configurata come mera gestione di impresa di servizi, non essendosi, invece, inteso stigmatizzare la libera comunicazione delle informazioni sull’esercizio della professione).

    Cassazione Civile, sez. U, 23 marzo 2005, n. 6213- Pres. Carbone V- Rel. Settimj G- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • Mancata risposta alla richiesta di chiarimenti del COA ed esercizio del diritto di difesa

    Non sempre la mancata risposta alle convocazioni del Consiglio è in grado d’integrare l’illecito disciplinare di cui all’art. 24 C.D. Infatti, l’obbligo di riscontrare le richieste del C.O.A. deve necessariamente essere contemperato con tutti gli altri diritti dell’iscritto e, dunque, la violazione deontologica si può ritenere integrata soltanto quando la stessa non rappresenti l’esercizio di un diritto, quale quello di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63

    NOTA:
    Con la sentenza di cui in massima, il CNF muta il proprio orientamento, anche alla luce della più recente Giurisprudenza di legittimità.

  • Il procedimento disciplinare davanti al CNF (che è giudice speciale) ha natura giurisdizionale e non amministrativa

    Il Consiglio nazionale forense, allorchè pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito con d.lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, e tuttora legittimamente operante giusta la previsione della VI disp. transitoria della Costituzione. Le norme che lo concernono, nel disciplinare rispettivamente la nomina dei componenti del Consiglio nazionale ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge, assicurano – per il metodo elettivo della prima e per la prescrizione, quanto al secondo, dell’osservanza delle comuni regole processuali e dell’intervento del P.M. – il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all’indipendenza del giudice, all’imparzialità dei giudizi e alla garanzia del diritto di difesa (v. Corte cost., sent. n. 284 del 1986). E’, pertanto, manifestamente infondata,in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sul procedimento disciplinare innanzi al predetto Consiglio Nazionale Forense, non potendo incidere sulla legittimità costituzionale di detta normativa neanche la circostanza che al Consiglio spettino anche funzioni amministrative,in quanto, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale, non è la mera consistenza delle due funzioni a menomare l’indipendenza del giudice, bensì il fatto che le funzioni amministrative siano affidate all’organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente sottordinata, essendo in tale ipotesi immanente il rischio che il potere dell’organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali (v.,tra le altre, Corte cost., sent. n. 73 del 1970,n. 128 del 1974, n. 284 del 1986,cit.).

    Cassazione Civile, sez. U, 23 marzo 2005, n. 6213- Pres. Carbone V- Rel. Settimj G- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • La rilevanza in sede disciplinare del patteggiamento penale

    La sentenza penale di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) rileva ai fini disciplinari quale vera e propria sentenza di condanna, cui sono ricollegabili tutti gli effetti tipici ad essa collegati, e presuppone un accertamento di responsabilità dell’imputato in ordine al reato addebitatogli in quanto, nel momento in cui si induce a presentare la richiesta, lo fa solo per ridurre al minimo quel maggior sacrificio della propria libertà che prevede possa derivare dalla condanna irrogata all’esito del giudizio.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 62

  • Il procedimento disciplinare davanti al COA ha natura amministrativa e non giurisdizionale

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36), e degli artt. 47 e seguenti del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, per la mancanza in capo al predetto organo dei requisiti di imparzialità e terzietà richiesti, costituendo lo stesso organismo un’associazione di professionisti in concorrenza con l’incolpato, avuto riguardo alla non pertinenza dei parametri evocati, riferibili alla sola attività giurisdizionale.

    Cassazione Civile, sez. U, 23 marzo 2005, n. 6213- Pres. Carbone V- Rel. Settimj G- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • Procedimento disciplinare: il provvedimento di archiviazione del COA non è impugnabile al CNF

    Il provvedimento di archiviazione emesso dal Consiglio dell’Ordine territoriale, non è suscettibile di impugnazione, posto che – in materia disciplinare – l’impugnazione è consentita avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla, ai sensi dell’art. 50 R.D.L. n. 1578/33, sono, in via esclusiva, l’iscritto contro cui si procede ed il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 30 aprile 2012, n. 74

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

  • Il decorso della prescrizione disciplinare nel caso di procedimento penale

    L’azione disciplinare avente ad oggetto il medesimo fatto per il quale sia stata formulata un’imputazione penale non può essere iniziata prima che si sia verificato il presupposto della sentenza penale definitiva, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui può essere esercitato il diritto di punire e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, a prescindere dall’effettiva sussistenza di un provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 62

  • Le parti necessarie nel giudizio dinanzi alle Sezioni Unite della Corte

    Nel giudizio dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione instaurato da un avvocato in materia disciplinare sono parti necessarie unicamente il Consiglio dell’Ordine che ha irrogato la sanzione impugnata e il P.G. presso la Suprema Corte. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 22 Marzo 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 dicembre 2006, n. 26182- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. VITRONE Ugo- P.M. PALMIERI Raffaele

  • L’elemento soggettivo dell’illecito disciplinare

    Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, per la configurabilità dell’illecito disciplinare è sufficiente il dolo generico, dal momento che il professionista, essendo in possesso delle necessarie conoscenze giuridiche per prevenire ed evitare, in presenza di vicende non dovute a caso fortuito o forza maggiore, le conseguenze del suo comportamento, ben può rappresentarsi le stesse conseguenze.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 20 aprile 2012, n. 61

  • La prescrizione dell’azione disciplinare può essere sospesa e interrotta (ad effetto istantaneo)

    La pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell’Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione, dovendo escludersi che il termine di cui all’art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 possa intendersi come un termine di decadenza, insuscettibile di interruzione o di sospensione. La previsione, da parte del citato art. 51 di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo dell’irrogabilità della sanzione non venga protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di inflizione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall’art. 2945, secondo comma, cod. civ., bensì quello dell’interruzione ad effetto istantaneo di cui al precedente art. 2943 cod. civ., con la conseguente idoneità interruttiva anche dei successivi atti compiuti dal titolare dell’azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento. È, peraltro, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 51 sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 104, 105, 106, 108 e 111 Cost.. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 22 Marzo 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 dicembre 2006, n. 26182- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. VITRONE Ugo- P.M. PALMIERI Raffaele