Autore: admin

  • La notifica all’incolpato delle decisioni dei COA locali

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la notificazione all’incolpato della decisione del Consiglio dell’ordine, dalla quale decorre il termine per il ricorso al Consiglio nazionale forense, non deve avvenire necessariamente a mani del destinatario o almeno presso la sua abitazione, ma, in applicazione il disposto dell’art. 139 cod. proc. civ., può essere validamente eseguita – nell’ambito del comune di residenza – anche presso il suo studio professionale e a mani di persona addetta allo stesso.

    Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Evangelista Sm- P.M. Dettori P (conf.)

  • Appello al CNF: il rispetto del termine nel caso di ricorso spedito a mezzo posta

    Il ricorso al CNF va depositato presso il Consiglio territoriale che ha emanato la decisione impugnata (art. 59 r.d. n. 37/1934): qualora l’appellante opti per la modalità di presentazione a mezzo raccomandata, non è sufficiente che l’atto sia consegnato all’ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge (nella specie, 20 giorni ex art. 50 RDL n. 1578/1933), essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al COA destinatario entro il suddetto termine.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 137

    NOTA:
    In senso conforme:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza 20 luglio 2012, n. 104; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. MORLINO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 102; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PERFETTI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MERLI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 201 (la quale fa una distinzione tra spedizione a mezzo posta e notifica in proprio a mezzo posta ex L. n. 53/94); Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 160; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 157; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 34.
    Contra, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 175.

  • La notifica all’incolpato (e non al suo difensore) fa decorrere il termine per impugnare al CNF le decisioni dei COA locali

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, l’art. 50, primo comma, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, va interpretato nel senso che la notificazione della decisione del Consiglio dell’ordine è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato, e non anche del suo difensore, e che alla effettuazione della notificazione alla parte deve aversi riguardo al fine di verificare se vi sia stata osservanza del termine di venti giorni per il ricorso davanti al Consiglio nazionale forense; e tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli art. 24 e 3 Cost., considerato che le qualità dell’incolpato stesso, e quindi il suo bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche, rendono detta notificazione idonea ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa in fase d’impugnazione e non consentono di ravvisare un’ingiustificata disparità di trattamento, in relazione alle diverse regole inerenti alla comunicazione del deposito della sentenza resa in esito al procedimento penale, anche alla stregua della non equiparabilità di quest’ultimo al procedimento disciplinare.

    Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Evangelista Sm- P.M. Dettori P (conf.)

  • Procedimento disciplinare: la competenza territoriale del COA

    Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del R.D.L. n. 1578/1933 la competenza a procedere disciplinarmente spetta al Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’incolpato oppure al Consiglio nel cui ambito è avvenuto il fatto.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 135

  • Il ricorso in Cassazione per carenza di motivazione

    L’inosservanza, da parte del Consiglio nazionale forense, dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge denunziabile in Cassazione, ai sensi dell’art. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, soltanto ove si traduca in assoluta mancanza di motivazione, oppure in una motivazione apparente o perplessa, esulando da detta previsione una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie, non imposta neanche dall’art. 111 Cost. (Nella specie la S.C. ha fatto applicazione del riportato principio riguardo alle parti della impugnata decisione relative sia all’accertamento dell’insussistenza di un effettivo impedimento di natura sanitaria alla comparizione dell’incolpato all’udienza di discussione, sia al giudizio sul merito).

    Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Evangelista Sm- P.M. Dettori P (conf.)

  • La sanzione disciplinare presuppone una prova certa dell’illecito

    Va accolto il ricorso avverso la decisione disciplinare del C.d.O. allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PISANO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 134

  • Al procedimento disciplinare non si applicano le norme (penali) sulla difesa d’ufficio dell’incolpato

    Il diritto di difesa dell’avvocato sottoposto a giudizio disciplinare nella fase davanti al Consiglio nazionale forense è adeguatamente tutelato dalla previsione dell’art. 63, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, che prevede il diritto del professionista ad esporre le sue deduzioni all’udienza di discussione, personalmente o a mezzo di difensore, senza che possa ritenersi necessaria la nomina di un difensore d’ufficio, in caso di sua mancata partecipazione all’udienza. Quest’ultima deve ritenersi riconducibile ad una sua libera determinazione, una volta verificata l’insussistenza di un impedimento reale (che presenti cioè caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà), cosicché va esclusa in radice una lesione dell’art. 24 Cost. nella mancata previsione normativa della nomina di un difensore d’ufficio. (Nella specie la S.C. ha confermato la impugnata decisione del Consiglio nazionale forense, che aveva ritenuto insussistente l’impedimento – e quindi proceduto Alla discussione del ricorso – a fronte di una infermità non incidente sulle condizioni generali di salute e comportante una difficoltà di deambulazione e non il suo assoluto impedimento).

    Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Evangelista Sm- P.M. Dettori P (conf.)

  • La successiva modifica della sospensione cautelare dalla professione

    Sussiste la perdurante possibilità di adeguare il provvedimento cautelare alle effettive esigenze sopravvenute, sicché la sospensione ex art. 43 L.P. può essere prorogata ovvero adottata nuovamente, ove la situazione già emersa al momento della sua prima adozione, successivamente si connoti di diversa, maggiore o minore, gravità.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 133

    NOTA:
    In senso conforme, seppur riferita al procedimento disciplinare a carico di magistrati, Cass. SSUU 22570/2011.

  • Compensi professionali: l’accordo standard sul pagamento dei massimi

    Il principio, enunciato in una decisione in materia disciplinare dal Consiglio Nazionale Forense, secondo cui viola la deontologia professionale l’instaurazione da parte di un avvocato di una prassi consistente nella richiesta indiscriminata ad ogni cliente di emolumenti stabiliti in misura corrispondente a quella massima prevista dalle tariffe forensi o di compensi diversi e maggiori di quelli tariffariamente previsti – in quanto si pone in contrasto con un principio consuetudinario recepito nel codice deontologico forense approvato il 17 aprile 1997, per il quale di massima l’avvocato non deve chiedere compensi sproporzionati all’attività in concreto svolta e il cliente, a sua volta, ha diritto di pagare compensi ragguagliati alla quantità e qualità delle prestazioni di fatto ricevute -, non è in contraddizione con il principio più generico circa l’ammissibilità e la validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi; ne consegue l’inidoneità, in relazione ad una decisione in tal senso motivata, del motivo di ricorso per cassazione basato sul richiamo di quest’ultimo principio. (Nella specie, l’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare faceva sottoscrivere ai clienti clausole, contenute nei mandati a margine degli atti processuali, prevedenti l’obbligo di pagamento delle competenze professionali nel massimo di tariffa, nonché l’equiparazione ai fini del compenso delle conferenze telefoniche alle conferenze di trattazione).

    Cassazione Civile, sentenza del 26 febbraio 1999, n. 103, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Paolini G- P.M. Dettori P (Conf.)

  • Sospensione cautelare dalla professione: la necessaria motivazione sullo strepitus fori

    La semplice pronuncia di una sentenza penale di primo grado a carico di un avvocato, quand’anche di essa sia stata data notizia giornalistica, non è di per sé sola sufficiente a legittimare, con inaccettabile automatismo, la sospensione cautelare del professionista stesso ai sensi dell’art. 43 RDL n. 1578/1933, che richiede infatti il c.d. “strepitus fori”, ossia un “quid pluris” qualificato e significativo rispetto al semplice e mero accadimento penale ed alla gravità di quest’ultimo, tale cioè da collocare il comportamento di cui è accusato l’incolpato in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione, non solo nello stretto ambiente professionale, di per sé dotato di recettori adeguati e consapevoli, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto dell’opinione pubblica, della società e della collettività, di cui il COA deve fornire prova, ancorché con succinta motivazione, con il proprio provvedimento cautelare (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui massima, il CNF ha annullato il provvedimento cautelare del COA per difetto di motivazione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 133

    NOTA:
    In senso confore, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 aprile 2012, n. 52.