Autore: admin

  • Praticanti avvocati: la perdita del patrocinio

    In virtù della complessiva disciplina emergente dal r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e dal r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nell’ambito della categoria dei praticanti avvocati risulta introdotta la distinzione fra praticanti non ammessi e praticanti ammessi ad esercitare, per un tempo determinato, il patrocinio, per cui il venir meno del riconosciuto “ius postulandi” non comporta anche il venir meno dello “status” stesso di praticante e dell’interesse del soggetto a continuare ad essere iscritto nel registro speciale “ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione del patrocinio stesso (ai sensi dell’art. 14, quarto comma, del citato r.d. n. 37 del 1934), con la conseguenza ulteriore che, sino a quando non intervenga il provvedimento di cancellazione dal suddetto registro dei praticanti, il praticante continua ad essere assoggettato al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine. (Nella specie, alla stregua dell’enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di un praticante avvocato nei cui confronti era stata irrogata la sanzione disciplinare della censura per avere lo stesso prestato assistenza giudiziale in epoca successiva alla scadenza del periodo di abilitazione alla professione forense ed al conseguente provvedimento di cancellazione dall’elenco dei praticanti abilitati, nel mentre aveva conservato l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati esclusi dal patrocinio, con la conseguente legittimità dell’introduzione nei suoi riguardi del procedimento disciplinare – indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale della inerente condotta anche come esercizio abusivo della professione – ai sensi dell’art. 57 del r.d. n. 37 del 1934 che, in modo inequivoco, prevede l’assoggettabilità a sanzione disciplinare dei praticanti che, tra l’altro, si rendano colpevoli di fatti contrari alla dignità e al decoro della professione forense e che esercitino il patrocinio senza esservi ammessi). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13 Settembre 2005).

    Cassazione Civile, sez. Unite, 26 maggio 2006, n. 12543- Pres. NICASTRO Gaetano- Est. TRIFONE Francesco- P.M. PALMIERI Raffaele

  • Il praticante avvocato non può dirigere uno studio di avvocati

    Il praticante avvocato è un soggetto abilitato ad un’attività di tirocinio propedeutico e di formazione rispetto alla professione di avvocato, ed è titolare, quindi, di uno “status” abilitativo provvisorio, limitato e temporaneo, che consente di compiere le attività proprie della professione ma soltanto sotto il controllo di un avvocato. E’ pertanto immune da vizi, deducibili con il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense, la statuizione di detto organo che affermi la responsabilità disciplinare di un praticante per avere questi assunto la direzione di uno studio legale con posizione di sostanziale supremazia nei confronti di avvocati facenti parte dello stesso studio, e con gestione esclusiva sia del rapporto con i clienti, per il conferimento e la revoca degli incarichi, sia delle condizioni economiche delle collaborazioni prestate da avvocati iscritti all’albo.

    sentenza del 28 gennaio 2005, n. 1727, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lo Piano M- P.M. Maccarone V (Diff.)

  • Il provvedimento di archiviazione del COA non è impugnabile al CNF

    Gli atti impugnabili davanti al CNF sono soltanto quelli tassativamente previsti dalla legge e riguardano, otre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli Albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei Conigli dell’Ordine, i conflitti di competenza, sicché sfuggono alla competenza giurisdizionale del C.N.F. i provvedimenti di archiviazione dei procedimenti disciplinari e quelli di liquidazione degli onorari.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. DEL PAGGIO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 97

  • La condotta precedente all’introduzione (espressa) della sanzione deontologica

    In tema di giudizi disciplinari, non rileva che il comportamento suscettibile di sanzione si riferisca ad un periodo antecedente all’approvazione del codice deontologico forense, che ne prevede espressamente la rilevanza disciplinare, qualora si tratti di previsione deontologica di natura non innovativa, che codifica un precetto già contenuto o comunque desumibile dalla legge professionale. (Principio dalla S.C. enunciato con riferimento alla violazione del “dovere di verità” di cui all’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, in relazione all’”omessa comunicazione della pendenza del procedimento penale”). (Cassa e decide nel merito, Cons. Naz. Forense Roma, 22 Marzo 2005)

    Cassazione Civile, sez. U, 16 dicembre 2005, n. 27694- Pres. Nicastro G.- Rel. Morelli M.R.- P.M. Palmieri R.

  • L’esponente non è legittimato ad impugnare al CNF le decisioni del COA locale

    L’art. 50 del R.D.L. n. 1578/1933 prevede espressamente che avverso le decisioni del C.d.O. locale possano proporre opposizione al CNF esclusivamente il Pubblico Ministero e l’interessato professionista. E’ pertanto inammissibile il ricorso proposto dalla parte che abbia presentato l’esposto.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. DEL PAGGIO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 97

  • Il codice deontologico è fonte normativa

    In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all’ordinamento generale dello Stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 15 Dicembre 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 20 dicembre 2007, n. 26810- Pres. NICASTRO Gaetano- Est. DE MATTEIS Aldo- P.M. NARDI Vincenzo

  • Il divieto di plurime iniziative giudiziali riguarda anche gli atti di precetto

    In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, posto che le norme del codice deontologico forense sono fonti normative, l’art. 49 c.d.f.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo → – secondo il quale l’avvocato non può aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni della parte assistita – deve essere interpretato nel senso che l’espressione “iniziative giudiziali” si riferisce a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte, e quindi anche agli atti di precetto, pur non costituenti atti di carattere processuale. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 15 Dicembre 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 20 dicembre 2007, n. 26810- Pres. NICASTRO Gaetano- Est. DE MATTEIS Aldo- P.M. NARDI Vincenzo

  • Cessazione della materia del contendere per rinuncia all’appello

    In tema di procedimento disciplinare, con la rinuncia dell’appellante al ricorso al CNF viene meno il suo interesse alla pronuncia richiesta con la impugnazione, con la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere e di inammissibilità del ricorso.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. DEL PAGGIO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 96

  • Il divieto di assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi

    L’art. 37 can. III c.d.f., il quale vieta all’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari di prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in successive controversie tra i medesimi, prevede un obbligo assoluto di astensione, che trova fondamento nell’esigenza di garantire la massima tutela possibile agli alti interessi in gioco nella materia del diritto di famiglia. Tale disposizione ha carattere speciale rispetto a quella contenuta nel comma primo dell’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →, che impone all’avvocato di astenersi qualora l’attività professionale determini un conflitto con gl’interessi del proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale: nella materia del diritto di famiglia, infatti, la valutazione è stata fatta una volta per tutte dalla norma, onde l’interprete è tenuto soltanto ad accertare il fatto che costituisce il presupposto di quell’effetto, senza indagare se il conflitto abbia carattere reale o meramente potenziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio Nazionale Forense, il quale aveva ritenuto illecito il comportamento di un avvocato che, dopo aver assistito congiuntamente i coniugi in un procedimento di separazione consensuale non conclusosi con l’omologa, aveva assunto la difesa di uno di essi nel successivo giudizio di separazione).

    Cassazione Civile, sez. U, 10 gennaio 2006, n. 134- Pres. Ia – Grasso c. Cons. Ord. Avv. Patti ed altro

  • L’iscrizione in altro albo non fa venir meno i presupposti della sospensione cautelare

    In tema di sospensione cautelare dall’albo, la valutazione della lesione dell’immagine della categoria (che è il bene protetto) va determinata sulla base della gravità dei reati e della loro esteriorizzazione nel Foro e nell’ambiente sociale coinvolti, e non in relazione alla residenza ed al domicilio dell’incolpato eventualmente mutati (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto la revoca della sospensione cautelare ritenendone venuti meno i presupposti a seguito del suo trasferimento da Udine a Reggio Calabria).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 95