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  • La controversia sulla liquidazione dei compensi professionali da parte del COA

    La controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati in relazione al parere dal medesimo rilasciato sulla liquidazione degli onorari di un proprio iscritto, stante la natura di ente pubblico non economico del medesimo Consiglio ed il carattere di tale parere – da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell’esercizio di poteri autoritativi, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica la valutazione di congruità del “quantum”- è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche nel caso in cui la parte interessata si limiti ad invocare la sola tutela risarcitoria, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000. (Nella specie, la parte aveva chiesto la condanna del Consiglio a rivalerla nel caso di condanna a rimborsare all’avvocato l’importo da lui pagato al consiglio per il parere e la S.C. ha qualificato la domanda come richiesta risarcitoria strettamente collegata all’espressione del parere). (Regola giurisdizione)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 12 marzo 2008, n. 6534- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio

  • L’integrazione da parte del CNF della motivazione carente o mancante della decisione del COA

    Il CNF è abilitato ad integrare una motivazione eventualmente insufficiente e finanche a modificare le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata, nonché addirittura ad esplicitare le ragioni di una decisione non sopportata da alcuna motivazione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98

  • Le incompatibilità professionali non si applicano ai praticanti avvocati (non abilitati al patrocinio)

    Le incompatibilità di cui all’art. 3 del r.d.l. 1578/1933 – fra l’esercizio della professione forense e le attività ed impieghi pubblici e privati ivi previsti – essendo volte a garantire l’autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale, non si applicano ai praticanti avvocati non ammessi al patrocinio, che possono di conseguenza essere iscritti nell’apposito registro, anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati. (Cassa e decide nel merito, Cons. Naz. Forense Roma, 09 giugno 2008)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 26 novembre 2008, n. 28170- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. TIRELLI Francesco- P.M. NARDI Vincenzo – P.S. c. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo

  • Ricorso per Cassazione e limiti all’esercizio della professione forense da parte di un ex magistrato

    Il divieto posto dall’art.26, terzo comma, del r.d.l. 27.11.1933 n.1578 a coloro che siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, di svolgere la professione di procuratore davanti alla stessa autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato negli ultimi tre anni le loro funzioni se non sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione delle stesse, doveva ritenersi limitato, secondo l’esplicito richiamo della norma, alle sole funzioni attribuite al procuratore legale e fra tali funzioni non rientrava la sottoscrizione del ricorso per cassazione, riservata sia dal r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, sia successivamente dagli art. 82 e 365 cpc agli avvocati iscritti nell’albo speciale (di cui all’art.33 del r.d.l. 27.11.1933 n.1578), nè la norma poteva applicarsi per analogia trattandosi di norma eccezionale. Unificate le professioni di avvocato e procuratore ad opera della legge n.48 del 1997, deriva che il divieto continua ad applicarsi alle sole funzioni in precedenza riservate ai procuratori legali. (Nella specie la S.C. ha ritenuto infondata l’eccezione d’inammissibilità formulata dalla resistente essendo il ricorso per Cassazione sottoscritto dal ricorrente personalmente, nella sua qualità di avvocato cassazionista, già magistrato con funzione di consigliere presso la Corte di cassazione entro il biennio). (Rigetta, App. Bologna, 6 Febbraio 2004)

    Cassazione Civile, sez. I, 06 luglio 2007, n. 15299- Pres. LUCCIOLI Maria Gabriella- Est. FELICETTI Francesco- P.M. SCHIAVON Giovanni

  • Le proposte transattive tra colleghi non sono producibili in giudizio

    L’art. 28 C.D. fissa il divieto inderogabile ed assoluto di riprodurre o riferire in giudizio non solo le lettere espressamente qualificate come riservate, ma anche la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98

  • I limiti all’esercizio della professione forense da parte di un ex magistrato

    Il divieto, posto dall’art. 26, terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 a coloro che siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, di svolgere la professione di procuratore davanti alla stessa autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato negli ultimi tre anni le loro funzioni, se non sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione delle stesse, risponde all’esigenza di frapporre un intervallo temporale tra l’attività di magistrato e quella avvocato, al fine di evitare anche il semplice sospetto di utilizzazione nella seconda di notizie e rapporti personali inerenti alla prima: esso, riferendosi alla professione di procuratore (ora di avvocato, a seguito della soppressione dell’albo dei procuratori da parte della legge 24 febbraio 1997, n. 27) intesa come complessiva attività giudiziale che presuppone l’iscrizione nell’albo, non consente di distinguere a seconda che il singolo atto sia o meno compiuto in base a mandato rappresentativo, né a seconda che si tratti di attività civile o penale, configurandosi entrambe come esercizio della professione forense. Il requisito dell’identità dell’ufficio sussiste poi, nei confronti del magistrato che abbia svolto funzioni di procuratore della Repubblica presso la pretura, anche in riferimento all’esercizio della professione forense nell’ambito di indagini affidate alla procura della Repubblica presso il tribunale alla quale siano state trasferite le relative funzioni, dal momento che la soppressione dell’ufficio del P.M. presso la pretura circondariale, disposta dall’art. 2 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ne ha comportato l’incorporazione in quello del P.M. presso il tribunale, con il trasferimento, unitamente alle funzioni, delle connesse situazioni d’incompatibilità. Né il divieto in questione contrasta con l’art. 24 Cost., in quanto la facoltà di scegliere il difensore di fiducia, insita nel diritto di difesa, non può che essere esercitata nell’ambito dei soggetti che l’ordinamento, con criteri predeterminati e ragionevoli, considera abilitati al predetto incarico, proprio a tutela di quel diritto. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 16 Dicembre 2004)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 16 ottobre 2006, n. 22218- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. GRAZIADEI Giulio

  • La ratio del divieto di cui all’art. 28 codice deontologico

    Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interpersonali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. Pertanto, la produzione in giudizio di una lettera contenente proposta transattiva configura per ciò solo la violazione della norma deontologica di cui all’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →, precetto che non soffre eccezione alcuna.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98

  • Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare

    Relativamente agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, dal caso in cui il procedimento disciplinare che ai sensi dell’art. 44 è obbligatorio, abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Mentre nella prima ipotesi il termine quinquennale di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda ipotesi il termine decorre dalla definizione del processo penale e cioè dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurazione del procedimento penale anche se il C.D.O. venuto a conoscenza del fatto, abbia avviato il procedimento disciplinare per poi sospenderlo per l’avvenuto inizio dell’azione penale. Tale disciplina, peraltro, non è mutata per effetto del nuovo testo dell’art. 653 c.p.p. Pertanto, non può dichiararsi prescritta l’azione disciplinare obbligatoria ex art. 44 L.P.F., instaurata nel temine di cinque anni dalla decisione penale divenuta definitiva a nulla rilevando l’eventualità che il fatto per cui si procede sia stato commesso precedentemente o che l’azione disciplinare sia stata iniziata e poi sospesa in attesa della decisione penale definitiva.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 136

  • Nel processo penale è vietata la difesa in proprio (anche per la parte civile)

    Costituisce illecito disciplinare la condotta di un avvocato che, costituitosi P.C. in un processo penale, abbia sollecitato dichiarazioni nelle forme previste dall’art. 391-bis cod. proc. pen. non in favore di propri assistiti, ma in proprio favore: nel processo penale, infatti, l’obbligo della difesa tecnica, sancito dagli artt. 96 e 97 cod. proc. pen. ed esteso dall’art. 100 dello stesso codice anche alla P.C., esclude che le parti, anche se abilitate all’esercizio della funzione di avvocato, possano essere difese da sè stesse, e comporta, a norma dell’art. 391-bis cod. proc. pen., che le investigazioni difensive possono essere compiute soltanto dai difensori delle parti, dai loro sostituti o dagli investigatori privati autorizzati.

    Cassazione Civile, sez. U, 10 gennaio 2006, n. 139- Pres. Prestipino G- Rel. Di Nanni LF- P.M. Palmieri R (Conf.)

    NOTA:
    In senso conforme, Cassazione, sentenza n. 40715 del 02 ottobre 2013.

  • La sanzione per la violazione dell’art. 28 codice deontologico

    In linea generale, e quindi salvo particolari specificità che venissero in rilievo nel caso concreto, la sanzione più adeguata per la violazione del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega ex art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → è l’avvertimento (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso, riducendo la sanzione irrogata, da censura ad avvertimento, anche in considerazione dell’incensuratezza disciplinare dell’incolpato).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98