Autore: admin

  • Al procedimento disciplinare davanti al COA non si applica il principio di immodificabilità del giudice

    Il procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O. ha natura amministrativa sicchè ad esso non si applica il principio della immodificabilità del giudice, essendo sufficiente soltanto che venga rispettato il quorum previsto dalla L.P. per la validità delle deliberazioni (art. 43 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 140

  • La cancellazione disciplinare dall’albo

    La cancellazione dall’albo, che non era originariamente prevista tra le sanzioni disciplinari dall’art. 40 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934 n. 36, sull’ordinamento della professione forense, venne introdotta dalla legge 17 febbraio 1971 n. 91, il cui art. 1, modificando il suddetto art. 40, previde espressamente la cancellazione in aggiunta alla radiazione, tra le misure sanzionatorie irrogabili in sede disciplinare agli avvocati. Alla stregua di tale principio, le Sezioni Unite hanno reputato del tutto priva di fondamento la censura con cui, avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, si era lamentato che l’applicata sanzione della cancellazione non era prevista dal R.D.L. n. 1578 del 1933.

    Cassazione Civile, sentenza del 25 maggio 1999, n. 289, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Adami V- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)

  • Il termine per la notifica della decisione disciplinare del COA

    Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 L.P. entro il quale la decisione del COA deve essere notificata all’incolpato ha natura ordinatoria e non perentoria.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 140

  • L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF

    Ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1934, e dell’art. 111 della Costituzione, le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono ricorribili per Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che detto rimedio non è esperibile per denunziare, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’inadeguatezza o altri vizi della motivazione, ferma restando, peraltro, la possibilità che essi stessi si risolvano in una violazione di legge, deducibile secondo il paradigma del n. 3 dell’art. 360, come nel caso di totale mancanza o di mera apparenza della motivazione, che concretano l’inosservanza dell’obbligo, imposto al giudice dall’art. 132 n. 4 del cod. proc. civ., di esporre concisamente i motivi in fatto ed in diritto della decisione.

    Cassazione Civile, sentenza del 25 maggio 1999, n. 289, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Adami V- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)

  • Le offese gratuite circa le capacità professionali del collega

    Appaiono in contrasto con l’art. 20 c.d.f., che vieta appunto l’uso di espressioni sconvenienti od offensive, le accuse al Collega o al Giudice di ignorare la scienza giuridica, di svolgere con superficialità la professione e di scrivere per anacoluti giuridici, ovverosia ricorrendo a ragionamenti privi di giuridico costrutto, in quanto volte a negare, direttamente, le capacità intellettuali, culturali e professionali della persona e, come tali, gratuitamente offensive.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 140

  • L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, ricorribili per cassazione a norma dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, sono suscettibili di sindacato da parte della Corte di Cassazione, quanto al vizio di motivazione, in base all’art. 111 Cost. e soltanto in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice, quali risultano dalla decisione impugnata.

    Cassazione Civile, sentenza del 22 marzo 1999, n. 175, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Sabatini F- P.M. Cinque A (Conf.)

  • Il tempestivo deposito del reclamo elettorale non previamente notificato

    Il reclamo proposto avverso il risultato delle elezioni dei C.d.O. professionali è ammissibile una volta che sia tempestivamente depositato o presentato presso il C.N.F. entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica ai controinteressati. Decorso inutilmente detto termine i risultati elettorali diventano inattaccabili.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. SALAZAR), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 139

  • Pratica forense: l’inosservanza dell’obbligo di esibizione semestrale del libretto

    Per il caso di inosservanza del termine semestrale per l’esibizione del libretto della pratica forense al Consiglio dell’Ordine, prevista dal secondo comma dell’art. 6 del D.P.R. n. 101 del 1990, la legge non commina alcuna sanzione; detto termine non può essere qualificato come perentorio, poiché una tale qualificazione non solo non è stabilita espressamente dalla legge (come avrebbe dovuto essere ai sensi dell’art. 152 cod. proc. civ., il quale è applicabile anche ai termini amministrativi, dato il suo valore generale), ma, inoltre, dev’essere esclusa anche in ragione della generica formula con cui il termine è stato previsto, la quale, facendo riferimento “al termine di ogni mese” non soddisfa un requisito indispensabile per la sussistenza di un termine perentorio, cioè la scadenza in un giorno predeterminato, non consentendo, in particolare, di reputare che il termine stesso scada l’ultimo giorno di ciascuno dei quattro semestri di durata del biennio di pratica forense, in quanto, essendo il praticante tenuto ad assistere ad almeno venti udienze a semestre ed avendo egli il diritto di assistere all’ultima udienza utile per rispettare tale prescrizione anche l’ultimo giorno del semestre, non è pensabile che il legislatore abbia voluto che in quello stesso giorno egli sia tenuto, a pena di decadenza, all’esibizione, la quale, del resto, nel caso che l’udienza di quell’ultimo giorno si protraesse oltre l’orario di chiusura degli uffici dell’ordine forense, resterebbe impossibile (sulla base di tali principi le Sezioni Unite hanno confermato la decisione, con la quale il Consiglio Nazionale Forense ha annullato il provvedimento con cui un Consiglio di un Ordine locale, a seguito di mancata esibizione del libretto alla scadenza del semestre, aveva disposto la sanzione della cancellazione di un praticante dal relativo registro, nel presupposto della perentorietà del termine).

    Cassazione Civile, sentenza del 22 marzo 1999, n. 175, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Sabatini F- P.M. Cinque A (Conf.)

  • Rinuncia all’appello e cessazione della materia del contendere

    La rinuncia formale al giudizio da parte del ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse e conseguentemente la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 138

  • Il termine per il deposito del ricorso notificato in Cassazione è perentorio

    Il termine di giorni quindici dalla notifica previsto dall’art. 66 R.D. 22 gennaio 1934 n.37 per il deposito presso la cancelleria della Corte di Cassazione del ricorso contro le decisione del Consiglio Nazionale Forense ha carattere perentorio, avuto riguardo allo scopo che persegue e alla funzione che adempie, talché la sua inosservanza determina l’inammissibilità del ricorso, rendendo inutile la notifica dello stesso al Procuratore Generale nei cui confronti sia stata omessa l’integrazione del contraddittorio quale litisconsorte necessario.

    Cassazione Civile, 05 giugno 1998, n. 524, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Finocchiaro A- P.M. Delli Priscoli M (Diff.)