Autore: admin

  • I requisiti di contenuto e forma della contestazione degli addebiti

    Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 maggio 2003, n. 7891, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Il principio di autosufficienza del ricorso si applica all’atto di appello al CNF

    La narrativa dei fatti oggetto dell’incolpazione come posti a base della decisione impugnata nel procedimento di primo grado costituisce elemento essenziale ai fini della validità ed ammissibilità dell’impugnazione, data l’applicabilità del principio di autosufficienza del ricorso anche al procedimento disciplinare avanti al CNF, giacché per la forma di tale appello va fatto riferimento alle norme del giudizio civile applicabili nel giudizio disciplinare e in particolare all’art. 342 c.p.c.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 147

    NOTA:
    La sentenza di cui in massima è stata cassata dalla Suprema Corte con sentenza n. 15122/2013, la quale -pur ritenendo necessaria l’enunciazione specifica dei motivi dell’impugnazione al CNF (sebbene ai sensi dell’art. 59 RD n. 37/1934 e non dell’art. 342 cpc, perché inapplicabile)- ha escluso che ai giudizi dinanzi al CNF si applichi il principio di autosufficienza del ricorso.

  • L’omessa indicazione dei testimoni nella citazione dell’incolpato davanti al COA

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l’omessa indicazione dei testimoni nella citazione dell’incolpato davanti al locale Consiglio dell’ordine degli avvocati non è deducibile come causa di nullità della decisione adottata da tale organo, se l’interessato nulla abbia dedotto contro l’ammissione dei testi e abbia avuto modo di far valere ampiamente le sue ragioni, indicando a sua volta le persone da sentire in ordine agli addebiti.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 maggio 2003, n. 7891, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • La sanzione disciplinare nel caso di concorso di illeciti deontologici

    Qualora al professionista siano contestate più violazioni deontologiche, la sanzione disciplinare ben può essere determinata secondo il modello del cumulo giuridico previsto dal diritto penale in tema di concorso di reati, che individua un’unica, se pur aumentata, sanzione (quella prevista per l’illecito più grave).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. FLORIO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 146

    NOTA:
    In arg. cfr. pure:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. TACCHINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 81
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MORLINO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 214
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 15
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 234
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 142
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Cagnani), sentenza del 2 dicembre 1991, n. 117

  • Il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato che sia anche giudice di pace

    Nel procedimento disciplinare, avente natura amministrativa, svolgentesi dinanzi al Consiglio locale dell’ordine degli avvocati, non è configurabile, allorché l’incolpato svolga le funzioni di giudice di pace nel distretto, alcuno spostamento di competenza ad altro Consiglio dell’ordine sulla falsariga di quanto stabilito dall’art. 30 bis cod. proc. civ. (introdotto dalla legge 2 dicembre 1998, n. 420) per le cause civili in cui sono comunque parti magistrati.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 maggio 2003, n. 7891, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • La riunione dei procedimenti disciplinari in sede d’appello

    Qualora al professionista siano contestate più violazioni di norme deontologiche, che abbiano dato luogo ad autonomi procedimenti disciplinari riuniti soltanto in sede di impugnazione avanti al CNF, non sarebbe costituzionalmente corretto determinare la sanzione da irrogarsi in quella risultante dalla somma aritmetica delle diverse sanzioni irrogate nei singoli procedimenti, perché ciò comporterebbe una disparità di trattamento tra colui che si è visto operare la riunione dei procedimenti dinnanzi al giudicante di primo grado e colui che tale riunione ha ottenuto in sede di appello: il primo avrebbe infatti riportato un’unica sanzione, in essa ricomprendendosi tutti i comportamenti, mentre al secondo verrebbe irrogata un’ingiusta somma delle sanzioni applicate nei diversi procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. FLORIO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 146

    NOTA:
    Sulla discrezionalità nel disporre la riunione dei procedimenti avanti al COA, cfr. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4.

  • La rilevanza disciplinare dei comportamenti estranei all’attività professionale

    L’avvocato costituisce un collaboratore della giustizia, sicché la sua condotta, anche se estranea all’attività professionale da lui svolta, deve in ogni caso conformarsi a criteri di correttezza, dignità e decoro (nella specie, la S.C. ha confermato, siccome adeguatamente motivata, la decisione del giudice disciplinare che aveva inflitto la sanzione ad un avvocato il quale, incontrata la moglie da cui viveva separato per le strade di un piccolo centro, l’aveva ingiuriata e percossa, così da suscitare commenti sfavorevoli o riprovevole curiosità in grado di riflettersi sull’intera classe forense).

    Cassazione Civile, sentenza del 10 agosto 1996, n. 7401, sez. U- Pres. La Torre A- Rel. Meriggiola E- P.M. Leo A (Conf.)

  • Attività professionale senza titolo nel patrocinio in Cassazione

    Commette illecito deontologico, perché costituisce comportamento contrario all’art. 21 c.d.f.Art. 21 cod. prev. – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo. I. Costituisc…Leggi il testo completo →, l’avvocato che patrocini una causa in Cassazione pur non essendo iscritto all’albo speciale dei soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle giurisdizioni superiori.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 145

  • L’archiviazione dell’esposto non è impugnabile al CNF

    Deve ritenersi inammissibile il ricorso diretto ad ottenere la disamina e la valutazione da parte del Consiglio Nazionale Forense del contegno adottato dai componenti del Consiglio dell’Ordine territoriale riguardo alle denunciate condotte, disciplinarmente rilevanti, di un iscritto all’Albo, in difetto di un provvedimento ammissibilmente soggetto ad impugnazione (Nel caso di specie, era stato presentato ricorso al CNF affinché valutasse il comportamento dei Membri del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, “per non avere gli stessi adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti di un avvocato nonostante l’esposto ritualmente depositato”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Del Paggio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 180

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Del Paggio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 179; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 86; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 85; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

  • La cassazione con rinvio al CNF

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, è manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale dell’art. 56, ultimo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, per contrasto con l’art. 24 Cost., in quanto nell’ipotesi di annullamento della decisione assunta in sede disciplinare dal Consiglio Nazionale Forense prevede il rinvio allo stesso Consiglio, atteso che la designazione di quest’organo giurisdizionale come giudice di rinvio trova piena e logica giustificazione nella competenza funzionale e per materia dello stesso, al quale per la sua unicità e specialità non se ne può sostituire alcun altro, e tenuto conto, inoltre, che la natura e la funzione del giudizio di rinvio, che costituisce prosecuzione del precedente unico grado di merito, escludono che l’ipotesi in questione sia assimilabile a quella della partecipazione dello stesso giudice a successivi gradi o fasi del medesimo processo.

    Cassazione Civile, sentenza del 25 settembre 1997, n. 9428, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Baldassarre V- P.M. Leo A (Diff.)