Autore: admin

  • Espressioni sconvenienti e offensive: l’illecito non è scriminato dalla provocazione altrui

    La provocazione (e lo stato d’ira che da questa dovesse derivare) non esclude l’infrazione alla regola deontologica di cui all’art. 20 can. I c.d.f., ma, al più, può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310

  • Le norme processuali applicabili al rito disciplinare

    Nei procedimenti disciplinari contro avvocati si devono seguire, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale, in mancanza delle quali si deve far ricorso alle norme del codice di procedura civile, mentre del codice di procedura penale sono applicabili solo quelle cui la legge professionale fa espresso rinvio, ovvero quelle relative ad istituti (amnistia, indulto) che trovano la loro regolamentazione soltanto nel codice anzidetto. Consegue che la verifica della legittimità dell’azione amministrativa dell’ordine professionale relativamente al diritto di difesa va condotta con precipuo riguardo alla speciale procedura delineata dal R.D.L. n. 1578 del 1933 e dal R.D. n. 37 del 1934 In particolare, in tema di termine dilatorio da accordare all’incolpato per le sue esigenza di difesa, il combinato disposto degli artt. 47, terzo comma del R.D. n. 37 del 1934 e 45 del R.D.L. n. 1578 del 1933 impone che fra la data della citazione e quella della comparizione dell’interessato dinanzi al Consiglio dell’ordine per rendere le sue discolpe intercorra un termine non inferiore a dieci giorni (nel caso di specie si è esclusa la violazione del diritto di difesa per essere stata effettuata la notificazione della citazione in data 21 luglio 1994 e disposta la comparizione per il 17 ottobre).

    Cassazione Civile, sentenza del 24 febbraio 1998, n. 1988, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Evangelista SM- P.M. Leo A (Conf.)

  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    L’eventuale carenza (e non assenza) della motivazione non comporta nullità della decisione del COA, essendo nelle prerogative del Consiglio Nazionale Forense, quale giudice del merito ed ai sensi dell’art. 51, comma 3, del R.D. n. 37/1934, integrare le motivazioni delle decisioni impugnate sulla scorta delle risultanze in atti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2

  • L’audizione dell’incolpato prima dell’eventuale apertura del procedimento è facoltativa

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, nella fase delle indagini conoscitive che l’ordine professionale può svolgere prima di provvedere all’apertura del procedimento, l’audizione dell’interessato non costituisce atto istruttorio dovuto.

    Cassazione Civile, sentenza del 24 febbraio 1998, n. 1988, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Evangelista SM- P.M. Leo A (Conf.)

  • L’obbligo dell’avviso di garanzia non opera nel procedimento disciplinare avanti al COA

    Le attività preliminari svolte dal COA a seguito della segnalazione di fatti da valutarsi al fine di stabilirne l’eventuale rilevanza disciplinare non costituiscono atti del procedimento disciplinare in quanto anteriori all’inizio dello stesso, e rispetto ad essi non sussiste quindi l’obbligo di darne comunicazione all’incolpando ai sensi dell’art. 47 R.D. n. 37/1934, che si riferisce infatti alla successiva delibera di apertura del procedimento e formulazione del capo di incolpazione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 147

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sez. Unite, 5 ottobre 2007, n. 20843.

  • Le decisioni del COA e le sentenze del CNF sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario

    L’art. 44 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, a norma del quale le deliberazioni del Consiglio nazionale forense e quelle dei Consigli dell’Ordine locali sono sottoscritte dal presidente e dal segretario, non è stato abrogato dall’art. 6 della legge 6 agosto 1977 n. 532, il quale, nel sostituire l’ultimo comma dell’art. 132 cod. proc. civ., ha stabilito, tra l’altro, che la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore.

    Cassazione Civile, sentenza del 16 marzo 1995, n. 3056, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Marotta R- P.M. Amirante F (Conf.)

  • Procedimento disciplinare: il libero convincimento del COA sull’ammissione delle istanze istruttorie dell’incolpato

    La valutazione sulla rilevanza delle prove testimoniali dedotte dall’incolpato costituisce apprezzamento autonomo e discrezionale dell’organismo forense.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 147

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 190
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SALAZAR), sentenza del 18 luglio 2011, n. 109
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MORLINO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 103
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 59
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 154

  • Le conseguenze della natura amministrativa del procedimento disciplinare avanti al COA

    La natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento disciplinare che si svolge davanti al Consiglio dell’Ordine locale impedisce che, in presenza di una disciplina diversa, si applichino automaticamente ad esso norme proprie del procedimento giurisdizionale. Pertanto, nel procedimento disciplinare, essendo il termine di comparizione specificamente disciplinato dagli artt. 45 del R.D. 27 novembre 1933 n. 1578 e 47 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, non è ammissibile l’applicazione analogica dell’art. 163 bis cod. proc. CIV..

    Cassazione Civile, sentenza del 16 marzo 1995, n. 3056, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Marotta R- P.M. Amirante F (Conf.)

  • Il vizio di motivazione della decisione del COA può essere sanato dal CNF

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del COA, giacché in sede d’appello il Consiglio Nazionale Forense può validamente apportare tutte le integrazioni che ritiene necessarie.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 147

  • La funzione disciplinare dei COA non contrasta con l’ordinamento comunitario

    Non esiste alcuna norma dell’ordinamento comunitario che renda con esso incompatibile l’attribuzione, ai Consigli locali dell’ordine degli avvocati, delle funzioni in materia disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, essendo dette funzioni manifestazione di un potere amministrativo per l’attuazione del rapporto che s’instaura con l’appartenenza all’ordine, al quale compete di stabilire comportamenti conformi ai fini che esso intende perseguire.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 maggio 2003, n. 7891, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Palmieri R (Conf.)