L’istituto penale della continuazione del reato costituisce istituto proprio del giudizio penale e pertanto non è applicabile al procedimento disciplinare avanti il COA, che ha invece natura amministrativa.
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L’impugnazione del provvedimento del COA che dispone l’apertura del procedimento
In tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, onde consentire, nella prospettiva del giusto processo (art. 111, primo e secondo comma, Cost.), un più rapido intervento di un giudice terzo e imparziale sulla legittimità dell’avvio dell’anzidetto procedimento, deve ritenersi ammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione con la quale il locale Consiglio dell’ordine stabilisce d’iniziare il procedimento medesimo. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 10 dicembre 2007)
Cassazione Civile, sez. Unite, 15 dicembre 2008, n. 29294- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. TIRELLI Francesco- P.M. IANNELLI Domenico
NOTA:
Il principio di cui in massima deve ritenersi superato dalla stessa Cassazione (Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335) e dalle successive pronunce del CNF, secondo cui “la deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti: Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19. -
La radiazione e la cancellazione dall’albo
La radiazione e la cancellazione dall’albo determinano entrambe il medesimo effetto, cioè di produrre l’eliminazione dall’albo del professionista (radiato o cancellato), che tuttavia può ottenere di esservi reiscritto decorsi cinque anni dalla radiazione o dalla cancellazione stesse.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. FLORIO), sentenza 30 aprile 2012, n. 80
NOTA:
La sentenza de qua è stata riformata, in sede di impugnazione, da Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 12 dicembre 2012, n. 22785, la quale ha ribadito l’orientamento già espresso da Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 12 maggio 2008, n. 11653. -
L’esposizione dei fatti nel ricorso per Cassazione avverso le sentenze del CNF
In relazione ad impugnazione, dinanzi alle Sezioni Unite, di decisione in sede disciplinare emessa dal Consiglio nazionale forense, ove l’incolpato – sul presupposto di una inestricabile interdipendenza tra i fatti per i quali è stato prosciolto e quelli per i quali il giudice disciplinare ha pronunciato la sua condanna – denunzi la contraddittorietà della motivazione per non avere la stessa valutato unitariamente, in tutti i profili, i comportamenti oggetto degli addebiti, è affetto da irrimediabile lacunosità il ricorso per cassazione dal quale non sia consentito evincere il tenore complessivo del capo di incolpazione originario, difettando in tal caso quella “esposizione sommaria dei fatti di causa” che, ai sensi dell’art. 366, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., deve, imprescindibilmente, ed a pena di inammissibilità, essere compresa nel contenuto del ricorso introduttivo.
Cassazione Civile, sentenza del 09 marzo 2005, n. 5079, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Paolini G- P.M. Delli Priscoli M (Conf.)
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Per il termine del ricorso in Cassazione è irrilevante la data di notifica al difensore della decisione del CNF
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’art. 56, primo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, va interpretato nel senso che la notificazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato, e non anche del suo difensore, e che alla effettuazione della notificazione all’incolpato medesimo deve aversi riguardo al fine di verificare se vi sia stata osservanza del termine di trenta giorni per il ricorso, da parte sua, alle Sezioni Unite della S.C.; ciò in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione ed ha il potere (tranne i casi di sospensione e di radiazione) di sottoscrivere il ricorso contro le decisioni del Consiglio nazionale forense, ancorchè non iscritto all’albo speciale di cui all’art. 33 del citato r.d.l. Pertanto è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 56 cit., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., non derivando, dalla mancata previsione della notifica anche al difensore, alcun pregiudizio all’incolpato.
Cassazione Civile, 24 giugno 2005, n. 13558, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Mensitieri A- P.M. Martone A (Conf.)
NOTA:
Per il medesimo principio, espresso con riferimento al ricorso avanti al CNF, cfr. Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. BAFFA), sentenza del 20 luglio 2012, n. 94. -
La cancellazione disciplinare dall’albo
La sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo (art. 40, n. 4 del r.d.. 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato dalla legge 17 febbraio 1971, n. 91) trova applicazione nelle ipotesi in cui, per la gravità della condotta illecita tenuta dal professionista, la misura della sospensione temporanea dall’esercizio della professione appaia inadeguata e non si renda applicabile la più grave e disonorevole sanzione della radiazione.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. FLORIO), sentenza 30 aprile 2012, n. 80
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Per il termine del ricorso in Cassazione è irrilevante la data di notifica al difensore della decisione del CNF
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’art. 56, primo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, va interpretato nel senso che la notificazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato, e non anche del suo difensore, e che alla effettuazione della notificazione all’incolpato medesimo deve aversi riguardo al fine di verificare se vi sia stata osservanza del termine di trenta giorni per il ricorso, da parte sua, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione; ciò in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione ed ha il potere (tranne i casi di sospensione e di radiazione) di sottoscrivere il ricorso contro le decisioni del Consiglio nazionale forense, ancorchè non iscritto all’albo speciale di cui all’art. 33 del citato R.D.L.
Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 2981, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Lo Piano M- P.M. Iannelli D (Conf.)
NOTA:
Per il medesimo principio, espresso con riferimento al ricorso avanti al CNF, cfr. Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. BAFFA), sentenza del 20 luglio 2012, n. 94. -
La reiscrizione all’albo dell’avvocato cancellato disciplinarmente
L’avvocato cancellato per motivi disciplinari può essere reiscritto all’albo se concorrano tutti i requisiti previsti dall’articolo 17 l.p. e, in analogia con quanto previsto per la radiazione, soltanto dopo il decorso del periodo di cinque anni dalla delibera di cancellazione, adottata nei suoi confronti dal C.d.O.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. FLORIO), sentenza 30 aprile 2012, n. 80
NOTA:
In arg. cfr. pure Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 12 maggio 2008, n. 11653. -
L’obbligo motivazionale delle sentenze del CNF su questioni di fatto
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’inosservanza, da parte del Consiglio nazionale forense, dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili. (Nell’enunciare il principio di cui in massima, le S.U. hanno ritenuta corretta sotto il profilo giuridico e congrua sotto quello logico la motivazione con la quale il CNF, nel confermare la sanzione della cancellazione dall’albo inflitta dal Consiglio locale dell’Ordine, aveva concluso che l’avvocato il quale trattenga somme di danaro, segnatamente nello svolgimento di un pubblico incarico quale quello di curatore di eredità giacente, lede gravemente i doveri di lealtà, decoro e correttezza della deontologia professionale, a nulla rilevando l’asserito mancato saldo delle competenze spettantegli).
Cassazione Civile, sentenza del 23 dicembre 2004, n. 23832, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Varrone M- P.M. Iannelli D (Conf.)
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L’onere di specificare i motivi dell’appello al CNF
Il giudizio innanzi al C.N.F. è da considerarsi giudizio devolutivo, cosicché il campo decisionale è circoscritto dai motivi che l’appellante ha l’onere di indicare in modo chiaro e univoco, al fine di individuare i limiti del devolutum e quindi delle questioni che si vogliono sottoporre ad un riesame, a pena di inammissibilità, la quale non è impedita dalla proposizione di motivi aggiunti presentati successivamente allo spirare del termine per la proposizione dei motivi principali e quindi a loro volta inammissibili.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 79