L’assunzione di incarichi contro ex clienti

La “ratio” dell’art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →, che disciplina l’assunzione dell’incarico contro un ex cliente, prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel corso del precedente incarico e deve essere individuata nella tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 76

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 30 Aprile 2012 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 27 Ottobre 2009 (avvertimento)