Autore: admin

  • Procedimento disciplinare ed obbligo di astensione

    L’art. 51, n. 4, cod.proc.civ., che, per effetto della disposizione dell’art. 2, primo comma, del d.lgs. C.p.S. 28 maggio 1947, n. 597, trova applicazione nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati innanzi al Consiglio dell’Ordine, prevede l’obbligo di astensione solo per colui che, nella stessa causa da giudicare, abbia già deposto come testimone. (Alla stregua di tale principio, è stata, nella specie, esclusa la ricorrenza di tale causa di astensione in quanto il componente del Consiglio dell’ordine che, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuto astenere nel procedimento disciplinare a suo carico perchè indicato dalla persona offesa come testimone nel procedimento penale iniziato contro lo stesso ricorrente per il medesimo fatto, era venuto a conoscenza di essere stato incluso nella lista dei testimoni presentata dalla P.C. solo dopo la conclusione del procedimento disciplinare; nell’occasione, la S.C. ha altresì rilevato che la inclusione nelle liste testimoniali non è equiparabile all’avvenuta deposizione, indicata dall’art. 51, n. 4 , cod.proc.civ. quale ipotesi di obbligatoria astensione per chi debba giudicare nella medesima causa, e che, comunque, il processo penale, iniziato per gli stessi fatti oggetto di procedimento disciplinare, non si identifica con questo.)

    Cassazione Civile, sez. U, 06 luglio 2005, n. 14214- Pres. Nicastro G- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Conf.)

  • L’annullamento in autotutela della decisione disciplinare impugnata

    L’intervenuta revoca, da parte del COA, del provvedimento impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del provvedimento stesso, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. VERMIGLIO), sentenza del 20 aprile 2012, n. 72

  • Procedimento disciplinare e principio dell’invariabilità del collegio giudicante

    Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante, che costituisce una caratteristica essenziale di ogni procedimento giurisdizionale e di ogni decisione giudiziaria, è applicabile nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (organo giurisdizionale), mentre non può essere esteso al procedimento amministrativo, dinanzi al Consiglio dell’Ordine locale, considerate la natura amministrativa (non giurisdizionale) del Consiglio dell’Ordine, nonchè la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato. In detto procedimento amministrativo è, invece, sufficiente il rispetto del requisito del “quorum” prescritto per la validità delle deliberazioni dall’art. 43 del citato r.d. n. 37 del 1934 e successive modificazioni.

    Cassazione Civile, sez. U, 06 luglio 2005, n. 14214- Pres. Nicastro G- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Conf.)

  • Il diritto di difesa prevale sull’obbligo di rispondere alla richiesta di chiarimenti del COA

    Non costituisce illecito deontologico sanzionato dell’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, secondo capoverso, la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del C.d.O. di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto. Invero, una fase preliminare del procedimento disciplinare – anche in virtù della lettera dell’art. 47 del r.d. 37/34 e dell’art. 38, co. II, L.P. – non è prevista dalla legge e l’istruzione predibattimentale non costituisce una fase precedente ed esterna al procedimento nella quale l’avvocato sia tenuto a dare sollecita risposta a richieste di chiarimenti in ordine a fatti che possono comportare una sua responsabilità disciplinare, posto che così intesa la suddetta norma deontologica contrasterebbe con la regola basilare del nemo tenetur contra se edere, che è espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. In virtù del quale è consentito all’avvocato non fornire i chiarimenti che ritenga contrastanti con i suoi interessi difensivi, diritto che per il suo rango costituzionale prevale anche su quello del COA ad un pieno e corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71

    NOTA:
    Con il principio di cui in massima, il CNF muta il proprio orientamento, anche alla luce della più recente Giurisprudenza di legittimità, inaugurata da Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 4773 del 28 febbraio 2011.
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166

  • Il dies a quo prescrizionale nel caso di condotta illecita protratta nel tempo

    In materia di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, in presenza di una condotta illecita protratta nel tempo la prescrizione – che può essere eccepita per la prima volta anche in sede di giudizio di legittimità – decorre dalla data di cessazione dell’illecito. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22 dicembre 2007)

    Ordinanza Cassazione Civile, sez. Unite, 26 novembre 2008, n. 28159- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. BUCCIANTE Ettore

  • La delibera con cui il COA dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008).
    Lo stesso dicasi per il -simmetrico- provvedimento del COA che dispone l’archiviazione del procedimento, anch’esso inimpugnabile: Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

  • Nel procedimento disciplinare non vale il principio penalistico dell’applicazione retroattiva della legge più favorevole

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, trattandosi di sanzioni amministrative, non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, il canone penalistico dell’applicazione retroattiva della norma più favorevole ed al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22 dicembre 2007)

    Ordinanza Cassazione Civile, sez. Unite, 26 novembre 2008, n. 28159- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. BUCCIANTE Ettore

  • L’impugnazione tardiva al CNF è inammissibile

    L’impugnazione della decisione disciplinare del C.d.O., ai sensi dell’art. 50, co. 2 del R.d.L. n. 1578/33 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere proposta entro venti giorni dalla notifica del provvedimento da impugnare, sicché il ricorso depositato oltre tale termine è tardivo e, come tale, va dichiarato inammissibile.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar), sentenza del 20 aprile 2012, n. 69

  • L’interruzione della prescrizione disciplinare

    In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocato, l’interruzione del termine di prescrizione della relativa azione ha, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943 cod. civ., effetti permanenti per tutta la fase giurisdizionale che si svolge davanti al Consiglio Nazionale Forense e, eventualmente, dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione ed al giudice di rinvio; questa disciplina non è in contrasto con gli artt.3 e 111 Cost., atteso che ciascun ordinamento professionale reca in sé elementi differenziatori che giustificano razionalmente anche diversità di discipline in tema di prescrizione dell’azione disciplinare, mentre i canoni adottati dal legislatore in materia penale in tema di prescrizione non possono essere assunti a “tertium comparationis” in fattispecie aventi natura diversa. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 10 Novembre 2005)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 10 novembre 2006, n. 24094- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. CICALA Mario- P.M. IANNELLI Domenico

  • L’interruzione (ad effetto istantaneo) della prescrizione dell’azione disciplinare

    La pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell’Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione quinquennale, tale dovendosi intendere il termine di cui all’art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, suscettibile dell’interruzione ad effetto istantaneo di cui all’art. 2943 cod. civ. anche per effetto dei successivi atti compiuti dal titolare dell’azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento. E poiché il giudizio che segue alla conclusione della fase amministrativa dinanzi al Consiglio dell’Ordine, ha come oggetto non un mero sindacato di legittimità sull’atto di applicazione della sanzione disciplinare, ma la relazione tra il potere disciplinare e la soggezione a tale potere, resa concreta dall’incolpazione contestata, come si desume dai poteri di indagine del Consiglio Nazionale Forense (r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 63, u.c.), anche alla fase giudiziale del procedimento si estende la norma sulla prescrizione, che ha la funzione di escludere che l’infrazione possa ancora avere rilevanza. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 28 Dicembre 2005)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 25 luglio 2007, n. 16402- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MENSITIERI Alfredo- P.M. PALMIERI Raffaele