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  • Sanzione disciplinare e assenza di precedenti disciplinari

    Ai fini del trattamento sanzionatorio della condotta contestata, il Consiglio territoriale è tenuto ad operare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 145

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.

  • L’avvocato disciplinarmente sospeso (o radiato o cancellato) non può proporre ricorso in proprio in Cassazione (o al CNF)

    L’avvocato, cui il Consiglio nazionale forense – con decisione che è immediatamente esecutiva (salva la sospensione ad opera delle Sezioni unite della Corte di Cassazione) – abbia inflitto una sanzione disciplinare che lo priva, definitivamente o temporaneamente, dell’esercizio della professione forense non può sottoscrivere (personalmente) il ricorso per cassazione contro la decisione anzidetta conseguendone in caso contrario l’inammissibilità di tale impugnazione.

    Cassazione Civile, 05 novembre 1996, n. 849, sez. U- Pres. Iannotta A- P.M. Nicita FP (Conf.)

  • La riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari

    Rientra nella discrezionalità del C.d.O. disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa (Nel caso di specie, era stata eccepita l’asserita nullità della reiezione dell’istanza di riunione dei procedimenti disciplinari a carico dello stesso incolpato).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4

  • Procedimento disciplinare: l’accertamento dell’illecito e della sua rilevanza deontologica spetta al COA e al CNF (non alla Cassazione)

    In sede di ricorso per Cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense a norma dell’art. 56 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 è insuscettibile di ulteriore valutazione l’accertamento compiuto dal giudice disciplinare in ordine alla materialità dei fatti contestati all’incolpato e alla loro idoneità a ledere gli interessi protetti dall’art. 38 della legge professionale, essendo precluso alla Corte di Cassazione il riesame dei fatti e delle risultanze istruttorie, la cui valutazione spetta esclusivamente all’organo giudicante disciplinare, il quale ha solo l’obbligo di fornire una motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici.

    Cassazione Civile, sentenza del 16 novembre 1996, n. 10046, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Rapone G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Nel caso di plurimi addebiti, la sanzione disciplinare è comunque unica

    Nei procedimenti disciplinari a carico degli Avvocati e Procuratori, ciò che forma oggetto di valutazione e di sanzione è il comportamento complessivo dell’incolpato, sotto il profilo della sua conformità o meno alla dignità e al decoro professionale, sicché anche quando siano mossi vari addebiti la sanzione non può non essere unica.

    Cassazione Civile, sentenza del 16 novembre 1996, n. 10046, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Rapone G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Il colpevole ritardo nella nomina del difensore non legittima il rinvio dell’udienza

    Deve essere rigettata la richiesta di rinvio d’udienza innanzi al Consiglio nazionale forense nell’ipotesi di tardività della nomina da parte del ricorrente, ove quest’ultimo ben avrebbe potuto provvedervi prima ed il ritardo non sia altrimenti giustificato, il quale non pertanto riflettersi sulla prioritaria esigenza di speditezza del processo disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 144

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Caddeo), sentenza del 18 settembre 1995, n. 80.

  • Procedimento disciplinare: la mancata astensione in assenza di ricusazione

    Nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi, così come in quelli civili, l’inosservanza dell’obbligo dell’astensione non determina l’invalidità della decisione quando le parti non si siano avvalse della facoltà di proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini di legge.

    Cassazione Civile, sentenza del 16 novembre 1996, n. 10046, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Rapone G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • L’appropriazione indebita di ingenti somme spettanti al cliente

    L’apprensione indebita di somme di denaro di spettanza del cliente integra gravissima violazione, che pregiudica l’affidamento generale che il professionista deve coltivare in ragione del suo ministero, compromettendo, conseguentemente, la credibilità dell’intero ceto forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione per il professionista che aveva indebitamente trattenuto la somma di euro 500mila circa).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio – Rel. Berruti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 144

  • L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF per vizio di motivazione

    Anche le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono soggette all’obbligo di motivazione sancito per ogni provvedimento giurisdizionale dall’art. 111 Cost. e pertanto il vizio di violazione di legge per il quale le suddette decisioni sono censurabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione comprende anche il difetto di motivazione; il vizio di motivazione che può essere fatto valere, tuttavia, è solo quello riconducibile all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ossia quello che si traduca in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi dedotti dalle parti o rilevabili d’ufficio, senza che la deduzione del suddetto vizio possa essere intesa ad ottenere un riesame delle prove e degli accertamenti di fatto, o un sindacato sulla scelta discrezionale del Consiglio in ordine al tipo e all’entità della sanzione, ovvero a denunciare un travisamento di fatto, col diverso rimedio della revocazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 15 marzo 1999, n. 130, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Giannantonio ER- P.M. Dettori P (Diff.)

  • La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 143

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO ), sentenza del 17 settembre 2012, n. 118; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335, che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008.