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  • L’impugnazione delle comunicazioni del COA va fatta davanti al Giudice amministrativo

    Le delibere dei locali Consigli dell’ordine degli avvocati che dispongono dar corso alle comunicazioni dei provvedimenti di radiazione dall’albo professionale o di sospensione dall’esercizio della professione, previste dall’art. 46 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, non costituiscono pronunce rese in materia disciplinare nei confronti degli avvocati, sicché la loro impugnazione, al pari di quella delle comunicazioni che ne seguono, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo e non del Consiglio nazionale forense. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 31 dicembre 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 15 dicembre 2008, n. 29293- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. ODDO Massimo- P.M. MARTONE Antonio

  • La decisione del COA sull’istanza di ricusazione non è impugnabile al CNF

    Tra gli atti impugnabili dinanzi al Consiglio Nazionale Forense non rientra il provvedimento di un Consiglio dell’Ordine territoriale che abbia deciso su una istanza di ricusazione proposta contro alcuni dei suoi componenti, ferma restando la possibilità di impugnare la decisione che il giudice incompatibile compisse ugualmente nel merito pur in composizione tale che avrebbe dovuto dare luogo ad obbligo di astensione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 84

  • I presupposti per la revocazione della sentenza del CNF

    In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati ed in ipotesi di giudizio di revocazione della sentenza del Consiglio nazionale forense ex art. 395, n. 2 cod. proc. civ., il riconoscimento della falsità della prova, equiparato alla dichiarazione giudiziale della falsità medesima, è solo quello proveniente dalla parte in favore della quale la prova stessa è stata utilizzata nella definizione del giudizio e non anche quello proveniente dal suo autore che sia rimasto, tuttavia, estraneo al giudizio, ancorchè interessato alla definizione dello stesso, (nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza del C.N.F., che aveva ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione, non integrando l’ipotesi del riconoscimento della falsità della prova le dichiarazioni rese in giudizio e poi successivamente modificate di altro avvocato, che non era stato parte nel procedimento disciplinare).

    Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 2005, n. 9098, sez. U- Pres. Prestipino G- Rel. Settimj G- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Il termine per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    In tema di impugnazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense, l’inosservanza del termine di trenta giorni prescritto, per il caso di avvenuta notificazione della pronuncia contestata, dall’art. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36), comporta, in considerazione del carattere perentorio di detto termine, l’inammissibilità dell’impugnazione, senza che comporti dubbi di legittimità costituzionale la circostanza che si tratti di un termine inferiore a quello previsto dal codice di rito.

    Cassazione Civile, 27 gennaio 2005, n. 1623, sez. U- Pres. Vella A- Rel. Coletti G- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • L’omessa notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare

    Stante la natura amministrativa del procedimento disciplinare avanti al COA territoriale, l’eccezione di nullità per omessa notifica della delibera di apertura del procedimento deve essere proposta nel primo atto o difesa successiva alla delibera stessa, sicché è inammissibile, siccome tardiva, ove proposta soltanto con l’atto di appello al CNF (Nel caso di specie, l’incolpato era stato comunque reso edotto della pendenza del procedimento disciplinare sicché non era stato altrimenti compromesso il suo diritto di difesa).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83

  • L’illecito deontologico è sostanzialmente (e legittimamente) atipico

    In tema di giudizi disciplinari, le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un’autorità non statuale in forza di autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell’art. 3, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, considerando altresì come tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l’entità delle stesse tra un minimo ed un massimo, ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statuale (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). Nè incide sulla legittimità costituzionale delle norme con le quali l’Ordine individua i comportamenti suscettibili di sanzione la mancata specifica individuazione di tutte le ipotizzabili azioni ed omissioni lesive del decoro e della dignità professionali, poichè anche in tema di illeciti disciplinari, stante la stretta affinità delle situazioni, deve valere il principio – più volte affermato in tema di norme penali incriminatrici “a forma libera” – per il quale la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione sono validamente affidate a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice (nella specie, quello disciplinare) opera.

    Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 2005, n. 9097, sez. U- Pres. Prestipino G- Rel. Settimj G- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008).

  • Il Consiglio Nazionale Forense è giudice speciale

    In tema di giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense – che hanno natura giurisdizionale in quanto svolgentisi dinanzi ad un giudice speciale istituito con l’art. 21 del D.Lgs. luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 e tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione, atteso il carattere programmatico di essa e la non perentorietà del termine quinquennale indicatovi, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 del D.L.L. n. 382 del 1944 e degli artt. 59 e seg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, sollevata in riferimento agli artt. 25, 102 e 111 Cost., in quanto tali norme, nel disciplinare, rispettivamente, la nomina dei componenti del C.N.F. ed il procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all’indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi. Infatti, l’indipendenza del giudice consiste nella autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette di qualsiasi provenienza e concerne non solo l’ordine giudiziario nel suo complesso (art. 104 Cost.) ma anche singoli organi, ordinari (art. 107 Cost.) e speciali (art. 108 Cost.), al fine di assicurare che l’attività giurisdizionale, nelle sue varie articolazioni, come la sua intrinseca essenza esige, sia esercitata senza inammissibili influenze esterne.

    Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 2005, n. 9097, sez. U- Pres. Prestipino G- Rel. Settimj G- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • La decisione del COA dev’essere firmata dal Presidente e dal Segretario

    La decisione disciplinare del C.d.O. deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal Presidente e dal Segretario che hanno partecipato alla seduta in cui la deliberazione è stata adottata (art. 37 RD n. 37/1934).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 82

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sentenza del 24 giugno 2004, n. 11750, la quale -con riferimento alle sentenze del CNF- ha escluso la necessità della firma del Consigliere Relatore.

  • Procedimento disciplinare avanti al COA e terzietà del collegio giudicante

    In materia di giudizi disciplinari, i Consigli locali dell’ordine degli avvocati esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi compiti nei confronti dei professionisti appartenenti all’ordine forense a livello locale e, quindi, all’interno del gruppo costituito dai professionisti stessi e per la tutela degli interessi della classe professionale rappresentata a quel livello. Pertanto, la funzione disciplinare esercitata da tali organi, così in sede di promozione come in sede di decisione del procedimento, risulta manifestazione d’un potere amministrativo, attribuito dalla legge per l’attuazione del rapporto che si instaura con l’appartenenza a quel medesimo ordine dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformità o meno dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che l’associazionismo professionale intende perseguire per la più diretta ed immediata protezione di tali fini e soltanto di essi. Ne consegue che è manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri invocati, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 25 e 102 della Costituzione, con specifico riguardo ai principi di terzietà del giudice e di separazione tra la funzione requirente e quella giudicante svolte dai Consigli degli ordini territoriali.

    Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 2005, n. 9097, sez. U- Pres. Prestipino G- Rel. Settimj G- P.M. Palmieri R (Conf.)