Autore: admin

  • Procedimento disciplinare: la difesa tecnica in Cassazione

    L’applicabilità delle norme processuali ordinarie ai procedimenti disciplinari nei confronti di avvocati e procuratori non può essere affermata con riferimento ad istituti, atti o fasi del procedimento che nell’ordinamento forense trovano espressa ed autonoma disciplina; ne consegue che – essendo espressamente prevista (dall’art. 69 R.D. 22 gennaio 1934 n.37) l’assistenza del professionista interessato da parte di un avvocato iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578, munito di mandato speciale – la sottoscrizione del ricorso innanzi al predetto Consiglio da parte soltanto di un difensore privo di mandato speciale comporta l’inammissibilità del ricorso medesimo.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 marzo 1997, n. 2433, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Rocchi A- P.M. Leo A (Conf.)

  • Il potere sanzionatorio può essere esercitato solo nei confronti degli iscritti all’albo

    La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa dalla duplice considerazione che, da un lato, quegli addebiti perdono rilevanza nei confronti della categoria e, dall’altro, che il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell’incolpato dalla categoria professionale, resta carente di potere giurisdizionale nei confronti di lui.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. NERI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 151

  • Procedimento di ricusazione: inammissibile il ricorso in Cassazione

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso le decisioni adottate dal Consiglio Nazionale Forense in sede di gravame avverso la deliberazione del Consiglio locale dell’Ordine che abbia rigettato l’istanza, proposta dall’incolpato, di ricusazione di consiglieri dell’Ordine territoriale: per un verso, infatti, tale rimedio non è contemplato dal sistema degli artt. 54 e 56 dell’Ordinamento Professionale Forense (regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36), il quale (analogamente a quanto dispone, nel processo civile, l’art. 53, secondo comma, cod. proc. civ., in forza del quale la decisione sulla ricusazione è pronunciata con ordinanza non impugnabile) esclude la stessa impugnabilità avanti al CNF della deliberazione sulla ricusazione adottata dal Consiglio territoriale, non potendo condurre ad una diversa conclusione l’art. 53, ultimo comma, delle norme integrative e di attuazione dell’Ordinamento Professionale (approvate con regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37), là dove si prevede che “le impugnazioni proposte avverso le decisioni in materia di ricusazione o di astensione non sospendono il corso del procedimento disciplinare”, e ciò tenuto conto, oltre che del carattere generico di quest’ultima norma, anche della natura di norme secondarie delle disposizioni contenute in tale testo; per l’altro, detto ricorso per cassazione neppure può ritenersi ammissibile ai sensi dell’art. 111 Cost., atteso che la natura di organo amministrativo del Consiglio locale dell’Ordine qualifica come amministrativi sia il procedimento incidentale di ricusazione dei componenti di detto organo, sia la relativa deliberazione, ed esclude pertanto che tale deliberazione – ancorchè poi riesaminata dal CNF al solo fine, come nella specie, di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso di essa – abbia il carattere della decisorietà su posizioni di diritto soggettivo (carattere necessario, unitamente a quello della definitività, per la ricorribilità dei provvedimenti ai sensi del citato art. 111 Cost.).

    Cassazione Civile, sentenza del 18 marzo 2004, n. 5503, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Sabatini F- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • Il potere sanzionatorio può essere esercitato solo nei confronti degli iscritti all’albo

    L’esercizio della potestà disciplinare, sia istruttoria che sanzionatoria, consegue sempre alla presenza del soggetto incolpato tra gli iscritti all’Albo, posto che questa è la indefettibile condizione per affermare la giurisdizione del Consiglio sul soggetto, tant’è vero che l’art. 37, comma 8°, RDL n. 1578/1933 (“non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare”), si giustifica proprio perché la cancellazione e/o la estromissione dell’iscritto dall’Albo determinano l’inevitabile caducazione dalla potestà disciplinare in capo al Consiglio dell’Ordine.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. NERI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 151

  • La fissazione di norme deontologiche da parte degli Ordini professionali

    L’accertamento della non conformità delle condotte degli iscritti a ordini professionali (nella fattispecie, degli avvocati) ai canoni della dignità e del decoro professionale è rimesso agli ordini medesimi, i quali hanno il potere di emanare norme di deontologia, che gli iscritti sono tenuti ad osservare sotto pena di applicazione di sanzioni disciplinari. Ad un tal riguardo, il rispetto dell’autonomia degli ordini rende inammissibile, in sede di ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, la censura di violazione di legge che si risolva nella prospettazione di un asserito contrasto di dette decisioni con le menzionate norme deontologiche.

    Cassazione Civile, sentenza del 12 marzo 2004, n. 5164, sez. U- Pres. Giustiniani V- Rel. Paolini G- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Rinuncia al ricorso ed estinzione del procedimento

    La rinuncia all’impugnazione determina l’estinzione del procedimento e la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. NERI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 150

  • La rilevanza deontologica del patto di quota lite (disciplina previgente)

    Il carattere formalmente unilaterale di una dichiarazione, rilasciata dal cliente all’avvocato in occasione del conferimento di un incarico professionale ed attinente al compenso del professionista, non rende giuridicamente ingiustificata la conclusione cui pervenga in sede di giudizio disciplinare il Consiglio nazionale forense, il quale, in considerazione del contesto in cui si collochi l’assunzione dell’obbligazione, compia una valutazione complessiva delle pattuizioni e ritenga la sussistenza di un patto di quota lite, inidoneo per la sua nullità a norma dell’art. 2233, terzo comma, cod. civ. a giustificare l’appropriazione da parte del professionista di un’ingente somma di spettanza del cliente. E in relazione a una simile qualificazione deve ritenersi priva di rilevanza la disciplina sulle donazioni del diritto nazionale del cliente cittadino straniero, nonostante il rinvio dell’art. 56, legge n. 218 del 1995, alla legge nazionale del donante. (Nella specie la dichiarazione, rilasciata da una cittadina statunitense vittima di un incidente stradale, prevedeva il diritto dell’avvocato a trattenere dal risarcimento conseguito l’importo eccedente una somma predeterminata di modesta entità rispetto al risarcimento effettivo).

    Cassazione Civile, sentenza del 21 dicembre 1999, n. 919, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)

  • L’impossibilità dell’incolpato a comparire personalmente avanti al COA

    Nel procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, nonostante il carattere amministrativo della fase davanti al consiglio dell’ordine, la lacuna dell’art. 45 del R.D.L. n. 1578 del 1933 che, nel prevedere la citazione dell’incolpato a comparire davanti a tale organo, non contiene la disciplina degli eventuali impedimenti, è colmabile analogicamente mediante la disciplina del codice di procedura penale relativa alla comparizione dell’imputato al dibattimento penale, del quale è previsto il rinvio in caso di assenza dell’imputato dovuta ad “assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento” (art. 486, primo comma, cod. proc. pen.). Le valutazioni circa la sussistenza di un siffatto impedimento, compiute dal consiglio nazionale forense in sede di impugnazione della decisione del consiglio dell’ordine, rappresentano un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione ove correttamente motivate. (Nella specie, con la decisione confermata dalla S.C., era stato ritenuto inidoneo a provare l’assoluta impossibilità a comparire un certificato medico contenente una diagnosi generica di sindrome influenzale, tale da rendere soggettiva la correlata attestazione circa la necessità di tre giorni di riposo).

    Cassazione Civile, sentenza del 21 dicembre 1999, n. 919, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)

  • Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi

    L’art. 51 can. I c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 149

  • La mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del COA

    Il ricorrente che, in sede di legittimità, denuncia la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito ha l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di Cassazione dev’essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. Tale principio trova applicazione anche nel caso di mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati nel corso di un procedimento disciplinare, poiché l’art. 49 del R.D. n. 37 del 1934, sebbene non imponga, a differenza dell’art. 244 cod. proc. civ., l’indicazione specifica dei fatti da provare formulati in articoli separati, prescrive pur sempre che debbono essere sommariamente esposte le circostanze sulle quali l’incolpato ed il P.M. intendono che i testimoni siano esaminati.

    Cassazione Civile, sentenza del 24 febbraio 1998, n. 1988, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Evangelista SM- P.M. Leo A (Conf.)