Autore: admin

  • Sull’istanza di ricusazione di tutti i componenti del CNF non decide la Cassazione

    In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, nel caso che l’incolpato abbia presentato tante istanze di astensione e/o ricusazione quanti sono i componenti del C.N.F. chiamati a decidere sul ricorso, proposto contro la decisione del Consiglio locale dell’ordine forense che abbia condannato a pena disciplinare l’incolpato, il potere decisorio in ordine a tali istanze non spetta alla Corte di cassazione ma, ai sensi dell’art. 49 del RDL n. 1578 del 1933, allo stesso Consiglio nazionale forense, non potendo trovare applicazione in tale caso l’art. 68 cod. proc. pen. previgente, applicabile solo al procedimento disciplinare davanti al CSM (In applicazione di tale principio le SS. UU. della Corte di cassazione hanno dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla decisione del CNF di trasmettere alle dette SS.UU. le istanze di astensione e/o ricusazione contro i componenti dello stesso organo in sede disciplinare, presentate dall’incolpato, ed hanno affermato che, ove tale organo ritenga che la previsione di legge applicabile debba formare oggetto di questione di legittimità costituzionale, sia sotto il profilo della partecipazione alla decisione sull’istanza di ricusazione di giudici che sono stati ricusati con altra istanza presentata nel medesimo processo, sia sotto il profilo della impossibilità di funzionamento dell’organo giurisdizionale per l’assenza di meccanismi di sostituzione dei giudici ricusati, un tale organo conservi il potere di sollevarla davanti alla Corte costituzionale senza pregiudizio della decisione di merito).

    Cassazione Civile, 27 luglio 2004, n. 14167, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Conf.)

  • Incompatibilità professionali: la carica di presidente di CdA o amministratore delegato di società commerciale

    In tema di ordinamento professionale forense, il legale che ricopra la qualità di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova, ai sensi dell’art. 3, primo comma, numero 1, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense (esercizio del commercio in nome altrui), qualora risulti che tale carica comporti effettivi poteri di gestione o di rappresentanza , ed a prescindere da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società medesima e sulla sua conseguente esposizione a procedure concorsuali; pertanto, tale situazione di incompatibilità non ricorre quando il professionista, pur rivestendo la qualità di presidente del consiglio di amministrazione, sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell’attività commerciale attraverso la nomina di un amministratore delegato. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 2 Maggio 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 05 gennaio 2007, n. 37- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. FINOCCHIARO Mario- P.M. PALMIERI Raffaele

  • Illecito accusare (indimostratamente) di falso volontario il CTU

    L’avvocato deve porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari (doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza) e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, nei cui confronti deve pertanto astenersi dall’esprimere giudizi di disvalore personale e professionale, specie se trascritti in atti giudiziali (Nel caso di specie, l’avvocato aveva dedotto a verbale di udienza che la relazione del CTU avrebbe affermato dolosamente il falso in quanto “frutto di risentimenti”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87

  • L’illecito deontologico è sostanzialmente (e legittimamente) atipico

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme dell’ordinamento professionale forense, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost., nella parte in cui, con riguardo alla materia disciplinare, omettono una precisa individuazione delle regole di deontologia professionale, poiché la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione ben può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice opera e poiché all’esercizio del potere disciplinare, quale espressione di potestà amministrativa, sono estranei i precetti costituzionali concernenti la funzione giurisdizionale. Nè è conferente il raffronto con il diverso sistema sanzionatorio di altri sistemi professionali, tenuto conto che ciascun ordinamento professionale reca in sè elementi differenziatori che giustificano ragionevolmente anche diversità di discipline. D’altra parte, non può ritenersi violato l’art. 24 Cost., giacché per la garanzia del diritto di difesa è sufficiente la presenza di un nucleo centrale di norme che tutelano il principio del contraddittorio e prevedono la facoltà per l’interessato di impugnare dinanzi ad un organo giurisdizionale le decisioni del consiglio dell’ordine. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 2 Maggio 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 05 gennaio 2007, n. 37- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. FINOCCHIARO Mario- P.M. PALMIERI Raffaele

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dalla provocazione altrui

    La provocazione (e lo stato d’ira che da questa dovesse derivare) non esclude l’infrazione alla regola deontologica di cui all’art. 20 can. I c.d.f., ma, al più, può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310

  • La valutazione nel merito della rilevanza disciplinare di un comportamento

    Spetta al competente organo disciplinare individuare le situazioni in cui sussistono per l’avvocato doveri rilevanti sul piano deontologico, anche fuori dello specifico contesto della relazione professionista – cliente. Al riguardo, il limite della ragionevolezza, il cui superamento, solo, rende sindacabile in sede di legittimità una tale individuazione, risulta rispettato nel caso di ritenuta operatività di doveri deontologici a carico dell’avvocato che, in assenza di un rapporto professionale, si faccia consegnare una somma da un soggetto asseritamente per consentirgli di partecipare ad un investimento finanziario, sostanzialmente appropriandosi di detta somma, non più restituita. Appare, infatti, coerente con le esigenze di tutela del prestigio dell’ordine professionale che siano osservate le norme di deontologia nei rapporti in genere,anche da contatto sociale, nei quali l’avvocato, in ragione della spendita di tale sua qualità, ottenga fiducia ed ingeneri affidamento nel terzo.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 marzo 2005, n. 6216, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Morelli MR- P.M. Martone A (Conf.)

  • Il termine per il deposito della decisione disciplinare del COA è ordinatorio

    Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 L.P. per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87

  • Il COA non ha l’obbligo di comunicare l’avvio delle indagini del procedimento disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, nella fase, non necessaria, delle indagini conoscitive che l’ordine professionale può svolgere prima dell’emissione del provvedimento che fissa il giudizio disciplinare, l’interessato non ha diritto di essere sentito, e quindi non è necessario effettuare ad esso, ai fini difensivi, alcuna comunicazione. Da ciò discende che, simmetricamente, l’omissione dell’avviso di apertura del procedimento al P.M., al quale sia stato, poi, regolarmente comunicato l’atto di citazione a giudizio, non comporta alcun vizio invalidante (a meno che non venga dedotta una specifica lesione dei diritti del P.M., a causa dello svolgimento di attività istruttoria preliminare), non essendo in proposito pertinente il richiamo ai principi dettati dal codice di procedure civile sull’intervento del P.M., atteso che non può configurarsi, in un procedimento amministrativo retto da un principio di libertà delle forme, una sorta di litisconsorzio necessario con la parte pubblica in una fase non necessaria.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 marzo 2005, n. 5072, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Altieri E- P.M. Martone A (Conf.)

  • La delibera del COA che dispone l’archiviazione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

    Deve ritenersi inammissibile poiché proposto avverso una deliberazione che, in difetto di apposita previsione normativa, sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso avverso la decisione con cui il C.d.O. dispone l’archiviazione di un esposto, atteso che gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano, oltre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei Consigli dell’Ordine, i conflitti di competenza.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 86

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 85
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

  • L’esponente non è legittimato ad impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    L’art. 50 del r.d.l. n. 1578 del 1933 indica, come soggetti legittimati ad impugnare con ricorso davanti al Consiglio nazionale forense – introduttivo di una fase giurisdizionale – le decisioni in materia disciplinare dei Consigli dell’ordine locale, “l’interessato” – con ciò chiaramente facendo riferimento al professionista sottoposto a procedimento disciplinare – e il P.M. presso la Corte d’appello. Ne consegue che l’eventuale denunciante, cui non è riconosciuta la qualità di parte, non è legittimato al ricorso, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 15 Dicembre 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 31 luglio 2007, n. 16874- Pres. PREDEN Roberto- Est. TOFFOLI Saverio