Autore: admin

  • La rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    Il professionista risponde, sotto il profilo deontologico, anche di fatti commessi al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale atteso che il dovere dell’iscritto all’albo forense di comportarsi in modo corretto, probo e leale si estende non solo ad ogni avvenimento della sua vita professionale, ma anche alla sua vita privata, per quegli aspetti che investano in qualche modo la dignità della professione (Nel caso di specie, il professionista, dopo aver consegnato ad un collega le chiavi di un proprio immobile con l’impegno di locarglielo per un certo canone, gli intimava di sgomberare l’immobile stesso -nel frattempo già ammobiliato dal futuro conduttore- salvo sottoscrivere, nel termine di tre giorni, un contratto di locazione per una somma di molto superiore a quella verbalmente già concordata. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Florio), sentenza del 19 novembre 2012, n. 156

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 8.

  • Procedimento disciplinare avanti al COA e principio costituzionale del giusto processo

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente inammissibile, in riferimento al principio del giusto processo, sancito dall’art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 del regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36), e degli artt. 47, 50 e 51 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, nella parte in cui non prevedono la distinzione tra organo che delibera sull’incolpazione disciplinare e organo che stabilisce l’apertura del medesimo procedimento, e ciò stante la non pertinenza del parametro, attesa la riferibilità della norma costituzionale evocata alla sola attività giurisdizionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 01 aprile 2004, n. 6406, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Mensitieri A- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Il provvedimento in autotutela del COA fa venir meno l’interesse all’impugnazione

    Il provvedimento in autotutela ottenuto nelle more del procedimento d’appello determina la sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente all’impugnazione, per cui va dichiarata cessata la materia del contendere (Nel caso di specie, il professionista aveva impugnato al CNF il rifiuto del COA locale di effettuare l’iscrizione del professionista stesso nell’elenco speciale degli avvocati stabiliti ex D. Lgs 96/2001, poi effettuata nelle more del procedimento d’appello).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. De Giorgi, Rel. Florio), sentenza del 13 novembre 2012, n. 155

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. VERMIGLIO), sentenza del 20 aprile 2012, n. 72, riferita all’annullamento in autotutela di un provvedimento disciplinare impugnato.

  • I criteri interpretativi delle norme deontologiche

    Le disposizioni dei codici deontologici predisposti dagli ordini (o dai collegi) professionali, se non recepite direttamente dal legislatore, non hanno nè la natura nè le caratteristiche di norme di legge, come tali assoggettabili al criterio interpretativo di cui all’art. 12 delle preleggi, ma sono espressione di poteri di autorganizzazione degli ordini (o dei collegi), sì da ripetere la loro autorità, oltre che da consuetudini professionali, anche da norme che i suddetti ordini (o collegi) emanano per fissare gli obblighi di correttezza cui i propri iscritti devono attenersi e per regolare la propria funzione disciplinare. Ne discende che le suddette disposizioni vanno interpretate nel rispetto dei canoni ermeneutici fissati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., sicchè con il ricorso per cassazione è denunciabile, “ex art. 360, numero 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dei suddetti canoni, con la specifica indicazione di quelli tra essi in concreto disattesi, nonchè, “ex” art. 360, numero 5, cod. proc. civ., il vizio di motivazione, peraltro non riscontrabile allorquando si intenda far prevalere sulla logica e coerente interpretazione seguita nel giudizio di merito una diversa opzione ermeneutica patrocinata dalla parte ricorrente.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 luglio 2003, n. 10842, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Vidiri G- P.M. Martone A (Diff.)

  • La cosiddetta tassa parere

    La c.d. tassa parere ben può inquadrarsi, in ragione delle finalità ad essa sottese, nella ampia e variegata figura dei contributi, il versamento dei quali è imposto all’avvocato, accanto all’adempimento delle obbligazioni previdenziali e fiscali, dall’art. 15 c.d.f.Art. 15 cod. prev. – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.Leggi il testo completo →, con conseguenze sul piano anche disciplinare in caso di relativa omissione.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 luglio 2003, n. 10842, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Vidiri G- P.M. Martone A (Diff.)

  • I requisiti minimi della contestazione dell’addebito

    La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che necessario, ma al contempo sufficiente, al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento o limitazione le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 luglio 2003, n. 10842, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Vidiri G- P.M. Martone A (Diff.)

  • La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 153

    NOTA:
    In senso conforme (oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335, che ha così mutato il proprio precedente indirizzo, espresso da Cass. SSUU sent. n. 29294/2008):
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO ), sentenza del 17 settembre 2012, n. 118; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19.

  • Il legittimo impedimento dell’incolpato a comparire avanti al COA

    Nel procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, nonostante il carattere amministrativo della fase davanti al consiglio dell’ordine, la lacuna dell’art. 45 del R.D.L. n. 1578 del 1933 che, nel prevedere la citazione dell’incolpato a comparire davanti a tale organo, non contiene la disciplina degli eventuali impedimenti, è colmabile analogicamente mediante la disciplina del codice di procedura penale relativa alla comparizione dell’imputato al dibattimento penale, del quale è previsto il rinvio in caso di assenza dell’imputato dovuta ad “assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento” (art. 486 cod. proc. pen.). Le valutazioni circa la sussistenza di un siffatto impedimento, compiute dal Consiglio nazionale forense in sede di impugnazione della decisione del consiglio dell’ordine, rappresentano un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione ove correttamente motivato.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 luglio 2003, n. 10842, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Vidiri G- P.M. Martone A (Diff.)

  • Al procedimento disciplinare davanti al COA non si applica il principio costituzionale del giusto processo ma quello del buon andamento dell’amministrazione

    Nel procedimento disciplinare davanti al COA (che ha natura amministrativa) non si applica tanto l’art. 111 Cost. (con i correlativi ivi enunciati principi del giusto processo, pertinenti alla sola attività giurisdizionale), quanto piuttosto l’art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 153