Autore: admin

  • La sospensione cautelare dei provvedimenti disciplinari

    Il principio generale dell’ordinamento giuridico, per il quale i provvedimenti cautelari possono essere adottati anche “inaudita altera parte” quando la convocazione dei controinteressati potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, deve ritenersi operante anche in tema di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti del Consiglio Nazionale Forense irrogativi di sanzioni disciplinari, chiesta dall’interessato alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contestualmente al ricorso avverso la decisione impugnata (art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 come modificato dalla legge 15 novembre 1973 n. 738), con la conseguenza che – attese le peculiarità del giudizio di legittimità – è consentito alla Corte, una volta sentito il P.M., fissare la trattazione del ricorso in camera di consiglio anche se non siano scaduti i termini per la costituzione delle controparti, senza procedere ad alcuna notificazione alle parti delle conclusioni del P.M. e senza neppure avvertirle del giorno dell’adunanza, e ciò allo scopo di garantire al professionista una immediata decisione sull’istanza di provvedimento cautelare.

    Cassazione Civile, 02 dicembre 1994, n. 960, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Finocchiaro A- P.M. Nicita FP (Conf.)

  • La natura delle decisioni disciplinari del Consiglio dell’Ordine

    Il procedimento disciplinare, promosso dal Consiglio dell’Ordine nei confronti di un avvocato iscritto, è un procedimento amministrativo, conformemente alla natura e alle funzioni dell’organo, e le corrispondenti decisioni sono provvedimenti amministrativi, derivando tale carattere da quello del corrispondente procedimento. Pertanto, alle decisioni adottate dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati, anche quando riguardano la materia disciplinare, non si applicano gli artt. 132 e 158 cod. proc. civ., nè le disposizioni che si riferiscono alla composizione dei collegi giudicanti. Ne consegue che non costituisce motivo di nullità della decisione disciplinare il fatto che la stessa sia stata assunta con la partecipazione di un componente in precedenza astenutosi. (Nella specie, peraltro, nel verbale della seduta era stato riportato “anche” il nominativo del consigliere astenuto e il Consiglio dell’Ordine aveva posto rimedio all’errore in sede di autotutela rettificando l’intestazione della decisione mediante cancellazione del suddetto nominativo).

    Cassazione Civile, sentenza del 15 ottobre 2003, n. 15404, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • I limiti alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)

    I principi in tema di pubblicità di cui alla L. n. 248/2006 (di conversione del c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici: la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono infatti, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39.

  • Il provvedimento disciplinare fondato su un fatto non contestato nel capo di incolpazione viola il diritto di difesa dell’incolpato

    Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito in via generale dall’art. 112 cod. proc. civ., trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense. Sicché, la decisione del menzionato Consiglio che si fondi, sia pure in misura non prevalente, su un comportamento del professionista neppure implicitamente contenuto nel capo di incolpazione (dando così rilievo, per la prima volta, a fatti mai contestati) comporta la violazione delle norme del procedimento che, intese a tutelare il diritto della difesa, attengono all’essenza del giudizio disciplinare e, come tali, devono ritenersi prescritte a pena di nullità.

    Cassazione Civile, sentenza del 01 febbraio 1999, n. 17, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Ravagnani E- P.M. Carnevali A (Conf.)

  • Le informazioni sull’esercizio professionale

    A seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, il codice deontologico forense consente non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non comparativa ed elogiativa), ma la diffusione di specifiche informazioni sull’attività, anche sui prezzi, i contenuti e le altre condizioni di offerta di servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione del compenso e della modalità del suo calcolo.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 183.

  • Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nel procedimento disciplinare

    Non incorre in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito in via generale dall’art. 112 COD.PROC.CIV. e applicabile anche ai procedimenti in materia disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense, la decisione che fonda la sussistenza dell’illecito disciplinare su una condotta del professionista implicitamente contenuta nel capo di incolpazione non ravvisandosi in tal caso una violazione del diritto di difesa (nella specie il professionista era stato incolpato di aver posto in esecuzione il rilascio di un immobile nonostante il diverso impegno verbale assunto innanzi al pretore ed il C.N.F. aveva con motivazione congrua riferito la condotta considerata ad un accordo risultante per relationem dal richiamo fatto alle udienze precedenti in cui l’accordo era stato esplicito).

    Cassazione Civile, sentenza del 27 luglio 1999, n. 518, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Genghini M- P.M. Morozzo Della Rocca F (diff.)

  • Successione di norme disciplinari nel tempo e irretroattività norma disciplinare abrogata

    Sebbene l’art. 25 Cost. sia riferibile alle sole sanzioni penali vere e proprie, ditalché alle sanzioni disciplinari non si applica il principio di legalità (con i connessi paradigmi della fattispecie tipica e tassativa), l’indubbia natura afflittiva di queste ultime deve comunque indurre all’applicazione del principio generale del favor rei, atteso che la retroattività piena ed incondizionata della legge abrogatrice è in realtà giustificata da un’esigenza di parità sostanziale di trattamento (art. 3 Cost.).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 127.

  • Procedimento disciplinare: l’iniziativa officiosa del Consiglio dell’ordine

    Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati ha il potere – dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell’onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense; l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinarmente rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere (nella specie, denuncia del figlio del cliente dell’incolpato).

    Cassazione Civile, sentenza del 15 luglio 1999, n. 406, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Paolini G- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)

  • La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa

    L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli art. 17 c.d.f.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo → e art. 17 bis c.d.f.Art. 17 bis cod. prev. – Modalità dell’informazione.L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qua…Leggi il testo completo →, deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, in una pagina del proprio sito web, il professionista dichiarava di occuparsi di una “materia delicatissima e complessa che esige grande esperienza e competenza, particolare intuito, lucidità e serenità di giudizio, capacità di strategie, abilità tattiche”).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152

  • Procedimento disciplinare dinanzi al COA: il termine minimo per comparire e quello per prendere visione degli atti

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’art. 45 del regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578 prevede la concessione all’incolpato – chiamato a rispondere all’udienza di discussione davanti al Consiglio dell’Ordine professionale – di un termine minimo inderogabile di almeno dieci giorni per comparire all’indicata udienza “per essere sentito sulle sue discolpe”, mentre, non essendo prevista una durata minima, è lasciata alla discrezionalità dell’Organo disciplinare la determinazione del termine entro il quale l’incolpato medesimo e il suo difensore possono prendere visione dei documenti acquisiti, tale termine dipendendo dalla natura degli atti da esaminare e dal complessivo svolgimento dell’ “iter” procedimentale.

    Cassazione Civile, sentenza del 01 aprile 2004, n. 6406, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Mensitieri A- P.M. Palmieri R (Conf.)