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  • La sospensione del procedimento disciplinare (disciplina previgente)

    Nell’applicazione delle sanzioni disciplinari a carico degli avvocati la sospensione del procedimento non è imposta dalla legge, nè esiste una disposizione che stabilisca un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico giuridico fra il procedimento disciplinare e il procedimento giurisdizionale, che dia prevalenza all’accertamento compiuto nella seconda sede. Siffatta prevalenza, infatti, non si può ricavare nè dall’art. 44, primo comma, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che si riferisce ai procedimenti penali, nè dall’art. 295 cod. proc. civ., il quale si riferisce alla pregiudizialità cosiddetta necessaria.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 ottobre 2004, n. 20024, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Di Nanni LF- P.M. Pivetti M (Conf.)

  • La specificità del reclamo elettorale

    Nel giudizio elettorale, il principio di specificazione dei motivi, seppure lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso e delle singole doglianze, che vengano indicati, con riferimento a circostanze concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate, le Sezioni di riferimento, al fine di evitare che il ricorso si trasformi in una inammissibile richiesta di riesame generale delle operazioni di scrutinio dinanzi al giudice, ovvero ad attività semplicemente esplorative.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. SALAZAR), sentenza del 25 giugno 2012, n. 91

  • Procedimento disciplinare: il PM che è parte ed esponente

    In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, non costituisce causa di incompatibilità a procedere disciplinarmente da parte del Consiglio dell’ordine territorialmente competente il fatto che parte necessaria del procedimento stesso sia il P.M. della Procura della Repubblica presso il tribunale che ha dato origine all’iniziativa disciplinare per fatti di rilevanza penale su cui la Procura procede e che investono come parte lesa un magistrato del medesimo ufficio (come nella specie, a seguito di espressioni offensive proferite da un legale nei confronti del P.M. d’udienza alla lettura del dispositivo di condanna penale dell’imputato), giacché, in assenza di previsione normativa specifica (presente invece nel diverso caso concernente il potere disciplinare da esercitarsi su un membro stesso del Consiglio dell’ordine, ai sensi dell’art. 38 del r.d.l. n. 1578 del 1933), spetta al legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità ed all’esito di un delicato bilanciamento tra esigenze contrapposte, anche in considerazione della circostanza che il coinvolgimento dell’ufficio del P.M. è cosa diversa dal coinvolgimento di chi è chiamato a giudicare, stabilire quando i timori sulla serenità dell’organo chiamato a decidere debbano determinare la trasmigrazione del procedimento in altra sede ovvero sia sufficiente al riguardo la predisposizione di meccanismi diversi, quali l’obbligo di astensione o la correttezza deontologica del soggetto che esercita in concreto il potere. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 5 Luglio 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 30 giugno 2008, n. 17760- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. CICALA Mario- P.M. MARTONE Antonio

  • Il termine di tempestività del reclamo elettorale riguarda il suo deposito e non la successiva notifica

    Il reclamo avverso i risultati delle elezioni dei Consigli degli Ordini professionali, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs.Lgt. n. 382/44, è ammissibile una volta che sia stato tempestivamente depositato o presentato presso il C.N.F. entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all’organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contradditorio sia costituito nei confronti dei consiglieri risultati eletti, i quali – in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale – devono essere chiamati a partecipare al giudizio.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. SALAZAR), sentenza del 25 giugno 2012, n. 91

  • Procedimento disciplinare: le incompatibilità dei Consiglieri del COA

    Nel procedimento disciplinare che si svolge dinanzi al consiglio dell’ordine degli avvocati, non è ravvisabile alcuna incompatibilità tra lo svolgimento di attività da parte dei consiglieri nella fase preliminare e la loro partecipazione alla fase decisionale, in quanto la natura amministrativa del procedimento non consente l’applicazione delle disposizioni in materia d’incompatibilità proprie dei giudizi che si svolgono dinanzi agli organi della giustizia ordinaria o amministrativa.

    Cassazione Civile, sez. U, 10 gennaio 2006, n. 138- Pres. Prestipino G- Rel. Di Nanni LF- P.M. Palmieri R (Conf.) – Vincenti c. Cons. Ord. Avv. Caltagirone ed altri

  • La necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto sanzionato

    E’ nulla, per lesione del diritto di difesa dell’incolpato, la decisione disciplinare del COA che violi il principio di corrispondenza tra fatto contestato e comportamento sanzionato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 90

  • La revoca della delibera di apertura del procedimento disciplinare davanti al COA

    In tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, il P.M. può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense – ai sensi dell’art. 50 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 conv. con modifiche nella legge 22 gennaio 1934 n. 36 – contro il provvedimento con il quale il Consiglio dell’ordine dopo la comunicazione all’incolpato dell’apertura del procedimento, revochi, su istanza del medesimo incolpato, l’apertura del procedimento, in base al riesame degli elementi sui quali era stata fondata la contestazione dell’addebito, atteso che il provvedimento di revoca ha l’effetto di definire il procedimento disciplinare. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 26 Marzo 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 28 novembre 2007, n. 24662- Pres. CORONA Rafaele- Est. BONOMO Massimo- P.M. PALMIERI Raffaele

  • Il dovere di competenza e di diligenza nell’adempimento del mandato professionale

    Presupposti impliciti dell’attività professionale sono la diligenza e la competenza: la prima assicura la qualità della prestazione, mentre la seconda tende ad affermare la legittimazione specifica dell’attività professionale richiesta dalla parte assistita (Nel caso di specie, il professionista è stato ritenuto responsabile per aver consigliato al cliente un’impugnazione avverso una sentenza in realtà completamente assolutoria).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89

  • L’illecita rivelazione di notizie riguardanti un giudizio in corso

    In tema di violazioni disciplinari da parte degli avvocati, la rivelazione di notizie relative ad una controversia in corso da parte di un avvocato che svolge il patrocinio è di per sé lesiva dell’interesse delle parti alla non pubblicizzazione delle vicende giudiziarie che le riguardano, indipendentemente dal fatto che nella specie una di esse non se ne sia lamentata, costituendo condotta idonea a pregiudicare la dignità della professione e l’immagine dell’intera classe forense. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 6 Dicembre 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 11 dicembre 2007, n. 25816- Pres. NICASTRO Gaetano- Est. BUCCIANTE Ettore- P.M. NARDI Vincenzo – B.M.

  • Procedimento disciplinare: il termine per il ricorso in Cassazione

    La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense è soggetta non già al termine breve di sessanta giorni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., ma a quello di trenta previsto dall’art. 56, terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, salva l’applicabilità del termine annuale nella sola ipotesi in cui non vi sia stata notificazione di ufficio della decisione impugnata e nessuna delle parti interessate abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa.

    Cassazione Civile, sez. U, 16 dicembre 2005, n. 27702- Pres. Prestipino G- Rel. Luccioli MG- P.M. Palmieri R (Conf.)