Autore: admin

  • Ricorso in Cassazione: il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa

    Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, fissato dall’art. 366 comma primo, n. 3 cod. proc. civ. per il ricorso per Cassazione a pena di inammissibilità, trova applicazione anche con riguardo al ricorso proposto avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, tenuto conto che tale ricorso è assoggettato alle comuni regole del codice di procedura civile che non siano espressamente derogate e che la prescrizione normativa è volta a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio. Affinché il requisito anzidetto possa ritenersi soddisfatto è necessario che il contenuto del ricorso sia tale da consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o ad altri atti di possesso, pur non richiedendosi che la struttura del ricorso enuclei una premessa a se stante in fatto, sempreché gli elementi essenziali del fatto emergano con sufficiente precisione dal contesto dei motivi del ricorso.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 marzo 1997, n. 2434, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Bibolini GC- P.M. Leo A (Conf.)

  • Avvocati dipendenti di enti pubblici: la stabilità del rapporto è requisito dell’iscrizione all’elenco speciale dell’albo professionale

    Il carattere della stabilità del rapporto di lavoro subordinato del professionista con l’ente pubblico non sussiste ogniqualvolta la destinazione all’ufficio legale dell’Ente sia liberamente revocabile dall’Autorità amministrativa che l’ha disposta, essendo invece necessario, ai fini dell’iscrizione nell’albo speciale degli avvocati ex lett. B) art. 3 L.P.F., che la cessazione di tale destinazione sia consentita sulla base di circostanze e/o criteri prestabiliti nonché peculiari per il tipo di mansioni svolte.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 158

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MASCHERIN), sentenza del 23 settembre 2008, n. 81.

  • Il termine per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense sono impugnabili dinanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 56 R.D.L. n. 1578 del 1933 in relazione all’art. 34 R.D. n. 37 del 1934, entro un mese dalla loro comunicazione; tale termine opera per tutti i soggetti legittimati dal ricorso, e pertanto è riferibile anche all’impugnazione proposta dal consiglio dell’ordine locale, il cui ricorso va dichiarato inammissibile in caso di mancata osservanza del suddetto termine.

    Cassazione Civile, 11 gennaio 1997, n. 11, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Finocchiaro A- P.M. Nicita FP (Conf.)

  • Avvocati dipendenti di enti pubblici: i requisiti per l’iscrizione all’elenco speciale dell’albo professionale

    L’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933, presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: (i) deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; (ii) colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (condictio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine, (iii) la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 158

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BERRUTI), sentenza del 27 novembre 2009, n. 133, nonché Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 19 ottobre 1998, n. 10367.

  • I contraddittori necessari nel giudizio disciplinare in Cassazione

    Nel giudizio di impugnazione, dinanzi alla Corte di Cassazione, delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense, unici necessari contraddittori – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa e il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, mentre non può considerarsi tale il Consiglio Nazionale Forense per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata; ne consegue che, ove il ricorso sia stato notificato solo al consiglio Nazionale Forense, ne va dichiarata l’inammissibilità e, non essendovi notifica neppure ad uno dei legittimi contraddittori, non può procedersi ad integrazione del contraddittorio.

    Cassazione Civile, 11 gennaio 1997, n. 12, sez. U- Pres. Sgroi R- Rel. Finocchiaro A- P.M. Nicita FP (Conf.)

  • Iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati: la nozione allargata di pubblica amministrazione

    Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati, deve farsi riferimento alla nozione allargata di pubblica amministrazione elaborata dalla più recente giurisprudenza delle SSUU della Corte di Cassazione, che vede configurabile una (qualifica) natura d’”istituzione pubblica“ anche per enti privati, in relazione allo svolgimento di attività aventi rilievo pubblicistico con riferimento alla totale o prevalente partecipazione pubblica del capitale sociale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 158

  • La denuncia in Cassazione dell’irregolare costituzione del Collegio disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il consiglio dell’ordine non può ritenersi regolarmente costituito non solo quando, come previsto dall’art. 43 R.D. n. 37 del 1934, non sia presente almeno la metà del numero complessivo dei componenti, ma anche quando, pur essendo la deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dalla legge, il collegio si sia costituito senza che tutti i componenti siano stati preavvertiti nelle forme previste; l’illegale costituzione del collegio disciplinare costituisce un vizio che può essere fatto valere per la prima volta dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, vertendosi in ipotesi di “error in procedendo”, possono procedere ad un esame diretto degli atti processuali.

    Cassazione Civile, sentenza del 07 dicembre 1999, n. 864, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Giannantonio Er- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)

    NOTA:
    Contra, la successiva Cassazione Civile, sentenza del 04 maggio 2004, n. 08431, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Vitrone U- P.M. Maccarone V (Diff.), secondo cui:
    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell’ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al medesimo Consiglio dell’ordine, non può essere dedotta, come motivo di impugnazione, dinanzi al Consiglio nazionale forense, nè, tanto meno, per la prima volta, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

  • Il principio generale del quorum vale sia per le elezioni ordinarie che per quelle suppletive

    Alla stregua del combinato disposto degli art. 15, comma 3 e 3 del Decreto Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, non può operarsi una distinzione strutturale tra elezioni ordinarie ed elezioni suppletive; la circostanza che l’anzidetto art. 15, comma 3, nel prevedere che alla sostituzione dei componenti di un Consiglio dell’Ordine venuti, a vario titolo, meno si faccia luogo mediante elezione, non determini il quorum costitutivo e quello deliberativo della relativa assemblea non può razionalmente condurre l’interprete a ritenere che l’assemblea preordinata ad elezioni suppletive possa essere affrancata dalle regole – di portata assolutamente generale ed inderogabile – di funzionamento tipiche di ogni assemblea e, quindi, dal pregiudiziale e validante rilievo del quorum costitutivo (o rappresentativo).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Berruti), sentenza del 20 novembre 2012, n. 157

  • Le udienze del procedimento disciplinari non sono pubbliche

    Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati o procuratori deve escludersi l’obbligo della pubblicità delle udienze, atteso il difetto di una previsione in tal senso nelle norme che regolano il procedimento stesso, senza che sia invocabile l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo(ratificata con legge n. 848 del 1955) che, nell’affermare l’esigenza di pubblicità del processo, pone solo un principio di comportamento per il legislatore nazionale, e senza che peraltro, sia configurabile una questione di legittimità costituzionale delle norme regolanti il suddetto procedimento nella parte non prevedente la pubblicità della udienza per contrasto con gli artt. 3 e 101 Cost., trattandosi di una scelta del legislatore obiettivamente giustificata da esigenze di tutela della categoria professionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 febbraio 1999, n. 98, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Preden R- P.M. Carnevali A (Conf.)

  • Contenzioso elettorale: le funzioni del presidente di seggio

    Il Presidente del seggio elettorale costituisce l’organo preposto dal Consiglio dell’Ordine a presidio della regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali, sovrintendendo alla
    votazione da parte degli iscritti ed allo scrutinio delle schede elettorali; deve escludersi che a tale tipica funzione possa essere assimilato anche il potere di adottare determinazioni atte a modificare le modalità di espletamento delle elezioni.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Berruti), sentenza del 20 novembre 2012, n. 157