Autore: admin

  • Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra collega opera anche nei confronti del nuovo procuratore

    Il professionista che subentri ad altro collega precedentemente officiato dal cliente, deve osservare i medesimi criteri di riservatezza in ordine alla corrispondenza scambiata tra colleghi che gli venga consegnata dal precedente difensore o dal cliente stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 159

  • Il termine per la notifica all’interessato della decisione del Consiglio Nazionale Forense

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine previsto dall’art. 56 R.D.L. n. 1578 del 1933 per la notifica all’interessato della decisione del Consiglio Nazionale Forense ha natura ordinatoria e non perentoria, senza che sia perciò configurabile l’illegittimità costituzionale di detta norma per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dovendosi escludere l’esistenza di altre fattispecie normative in cui il legislatore abbia configurato come perentorio il termine per la notifica agli interessati di provvedimenti a carattere giurisdizionale (fatto che avrebbe dato adito al sospetto di disparità di trattamento rispetto a casi analoghi), e dovendosi altresì escludere che dall’eventuale inosservanza del suddetto termine (inosservanza avente come unico effetto quello di procrastinare la decorrenza del termine breve per l’impugnazione) possono derivare concreti ed effettivi pregiudizi al diritto di difesa.

    Cassazione Civile, sentenza del 07 dicembre 1999, n. 869, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Cristarella Orestano F- P.M. Dettori P (conf.)

  • Le offese eccedenti il diritto-dovere di difesa

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il profilo della violazione degli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, art. 20 c.d.f. e art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → il professionista che nei confronti del Collega usi espressioni sconvenienti ed offensive le quali non trovino scriminante nella difesa che poteva essere esercitata negli atti difensivi che le contengono.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 159

  • Procedimento disciplinare dinanzi al COA: il termine minimo per comparire e quello per prendere visione degli atti

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, l’art. 45 del R.D.L. n. 1578 prevede la concessione all’incolpato – chiamato a rispondere all’udienza di discussione davanti al Consiglio dell’ordine professionale – di un termine minimo inderogabile di almeno dieci giorni per comparire all’indicata udienza “per essere sentito sulle sue discolpe; mentre può essere inferiore a dieci giorni il termine che, a norma dell’art. 48 del regolamento di cui al R.D. n. 37 del 1934, il Consiglio dell’ordine deve indicare (nella citazione da notificare all’incolpato), entro il quale l’incolpato medesimo, il suo difensore ed il pubblico ministero potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni ed indicare testimoni.

    Cassazione Civile, sentenza del 17 maggio 1995, n. 5394, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Meriggiola E- P.M. Aloisi M (Conf.)

  • Vietati gli attacchi dell’avversario sul piano personale non funzionali alla difesa

    Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 20 del c.d., va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 159

  • Il tipo e l’entità della sanzione disciplinare irrogata non è censurabile in Cassazione

    L’adeguatezza della sanzione inflitta all’incolpato dal consiglio Nazionale Forense non è sindacabile dalla Corte di Cassazione, atteso che è riservato agli organi disciplinari il potere di determinare la sanzione più rispondente alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1995, n. 4209, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Vella A- P.M. Aloisi M (Conf.)

  • Il divieto di cui all’art. 20 cdf riguarda anche le controparti personalmente

    Il divieto di utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive di cui all’art. 20 c.d.f., vige non solo nei confronti dei legali e dei magistrati ma anche delle parti e, più in generale, dei terzi (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito che le espressioni fossero state rivolte al collega non quale difensore ma quale parte. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 159

  • Procedimento disciplinare ed assistenza tecnica

    Nei procedimenti davanti al Consiglio Nazionale Forense non è necessaria la presenza del difensore dell’incolpato alla seduta fissata per la discussione, atteso che l’art. 63, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 si limita a prevedere che il professionista interessato è ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del suo difensore, e che non sono applicabili alla fattispecie le norme del codice di procedura penale in base alle quali l’imputato deve essere, a pena di nullità, assistito in giudizio da un difensore.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1995, n. 4209, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Vella A- P.M. Aloisi M (Conf.)

  • Il rinvio dell’udienza per assenza dell’incolpato ha natura discrezionale

    Nei procedimenti davanti al Consiglio Nazionale Forense, qualora l’incolpato, che abbia ricevuto tempestivo avviso della seduta fissata per la discussione del ricorso, chieda un rinvio adducendo il proprio impedimento a comparire, la valutazione di tale richiesta è rimessa all’apprezzamento dello stesso Consiglio, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1995, n. 4209, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Vella A- P.M. Aloisi M (Conf.)

  • La mancata notifica della delibera del COA

    La mancata notificazione della deliberazione del COA nei termini previsti dalla Legge (nella specie, entro i 15 giorni prescritti dall’art. 31, comma 5, del RDL 27 novembre 1933, 1578), non ha rilievo in ordine alla validità della delibera stessa, non trattandosi di termine perentorio.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 158

    NOTA:
    Sulla natura ordinatoria dei termini per la notifica della decisione del COA ex art. 50 RDL n. 1578/1933, cfr. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. LANZARA), sentenza del 27 novembre 2009, n. 124; Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 30 novembre 1993, n. 158.