Autore: admin

  • La sanzione disciplinare per fatti (di rilevanza penale) anteriori all’iscrizione all’albo

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’azione disciplinare per fatti oggetto di procedimento penale è obbligatoria, in considerazione dello speciale “vulnus” che l’esposizione penale cagiona al prestigio dell’Ordine forense ed alla credibilità della professione. Ne consegue che essa può essere esercitata dal Consiglio dell’ordine anche in relazione a fatti risalenti ad epoca anteriore all’iscrizione dell’avvocato al relativo albo professionale, allorché tale “vulnus” sia ricaduto nel periodo di iscrizione, così fondando il potere disciplinare. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 20/12/2008)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 01 febbraio 2010, n. 2223- Pres. Carbone Vincenzo- Est. Mensitieri Alfredo- P.M. Iannelli Domenico

  • Il COA può esercitare l’azione disciplinare anche d’ufficio

    L’esercizio dell’azione disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine non è in alcun modo condizionato né dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito deontologico – atteso
    che il COA, ai sensi dell’art. 38, comma 3, L.P., può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della semplice conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di mere informazioni – né tantomeno dalla sussistenza, oppure no, di un rapporto professionale con l’esponente (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito che l’esposto nei suoi confronti era stato fatto dal coniuge del suo cliente e non da quest’ultimo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 160

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 154.

  • Illecita la pubblicità informativa attuata con modalità offensive del decoro e della dignità della professione

    In tema di illeciti disciplinari riguardanti gli avvocati, mentre è da ritenere legittima la pubblicità informativa dell’attività professionale finalizzata all’acquisizione della clientela, la medesima è sanzionabile disciplinarmente – ai sensi dell’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e degli art. 17 c.d.f.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo → e art. 17 bis c.d.f.Art. 17 bis cod. prev. – Modalità dell’informazione.L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qua…Leggi il testo completo → – ove venga svolta con modalità lesive del decoro e della dignità della professione. (Nella specie, le S.U. hanno confermato, “in parte qua”, sentenza del C.N.F. che aveva irrogato la sanzione della censura a carico di due avvocati che avevano aperto uno studio sulla pubblica via con la suggestiva insegna “A.L.T. – assistenza legale per tutti – prima consulenza gratuita”). (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 21/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 18 novembre 2010, n. 23287- Pres. VITTORIA Paolo- Est. TOFFOLI Saverio- P.M. CENICCOLA RAFFAELE

  • Corrispondenza tra colleghi: la clausola di riservatezza apposta dal mittente è insindacabile dal destinatario

    In tema di corrispondenza tra colleghi, la qualificazione della riservatezza, che rende operativo il divieto di produrla in giudizio ex art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →, è lasciata all’insindacabile giudizio del mittente.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 159

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 100.

  • Il giudizio sulla rilevanza deontologica di un fatto spetta agli organi disciplinari (non alla Cassazione)

    Nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanze nell’esercizio della professione o, comunque, fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), è rimessa alla valutazione dell’Ordine professionale ed il controllo di legittimità sull’applicazione di tali criteri non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell’enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. Tale valutazione non riguarda la motivazione del fatto storico, bensì la sussunzione dell’ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione, sicché il sindacato rimesso alla Corte è su un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e non già su un vizio di motivazione, di cui al n. 5 del medesimo articolo. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 21/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 18 novembre 2010, n. 23287- Pres. VITTORIA Paolo- Est. TOFFOLI Saverio- P.M. CENICCOLA RAFFAELE

  • Procedimento disciplinare: le norme (integrative) del cpc e del cpp

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, in via integrativa quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale; pertanto, disponendo specificatamente la legge professionale quanto alla competenza territoriale disciplinare (art. 38 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578; art. 1 del d. lgs. C.p.S. 28 maggio 1947, n. 597) relativamente all’avvocato componente del Consiglio dell’ordine, non è possibile procedere né all’applicazione delle norme del processo civile sulla modificazione della competenza per ragioni di connessione, né, a maggior ragione, di quelle della procedura penale. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 21/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 18 novembre 2010, n. 23287- Pres. VITTORIA Paolo- Est. TOFFOLI Saverio- P.M. CENICCOLA RAFFAELE

  • Il divieto di cui all’art. 28 cdf vincola tanto il vecchio quanto il nuovo difensore

    Il divieto ex art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → di produrre la corrispondenza scambiata tra colleghi opera anche in caso di cessazione e/o successione del mandato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 159

  • Il tipo e l’entità della sanzione disciplinare irrogata non è censurabile in Cassazione

    L’adeguatezza della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori (nella specie, radiazione) non è censurabile in sede di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, essendo riservato agli organi disciplinari il potere di determinare la sanzione più rispondente alla gravità e alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 aprile 1999, n. 229, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Ravagnani E- P.M. Carnevali A (conf.)

  • Il duplice oggetto del divieto di cui all’art. 28 codice deontologico

    Mentre la prima parte dell’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → esclude la possibilità che possano essere prodotte o riferite in giudizio le lettere cui sia stata apposta la clausola “riservata” da parte del mittente, la seconda parte dell’art. cit. riguarda invece quelle lettere che pur non espressamente definite riservate contengano comunque proposte transattive e che sono anch’esse (e dunque come elemento aggiuntivo alla prima limitazione, derivante dall’apposizione della clausola di riservatezza) ritenute non producibili.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 159

  • Illecito difendere la controparte nella medesima vicenda

    Il comportamento dell’avvocato, il quale, dopo avere difeso una parte, assume nella medesima vicenda il patrocinio della parte avversa, è lesivo della reputazione del professionista e della dignità della classe forense, in quanto la cura degli interessi della controparte rende possibile l’uso delle informazioni acquisite a causa del precedente incarico, creando una situazione non conforme alla dignità di avvocato ed al dovere di lealtà connesso alla delicatezza delle funzioni espletate, suscettibile di riflettersi sull’intera classe forense. Tale comportamento configura, pertanto, un illecito sanzionabile ai sensi dell’art. 38 del R.D.L. 27 Novembre 1933 n. 1578, indipendentemente dalla circostanza che la condotta in oggetto si sia o no rivelata dannosa per le parti e che la difesa della parte avversa sia stata assunta solo nella fase esecutiva ed a distanza di alcuni anni da quando era cessata l’attività difensiva in favore della parte originariamente assistita.

    Cassazione Civile, sentenza del 27 ottobre 1995, n. 11176, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Meriggiola E- P.M. Aloisi M (Conf.)