Autore: admin

  • Vietato produrre in giudizio la proposta transattiva ricevuta dal collega di controparte

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva. La riservatezza, infatti, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate, ma anche le comunicazioni scambiate tra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando le stesse contengano espressioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo, ancorché non dichiarate espressamente “riservate”.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 161

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 maggio 2002 n. 70.

  • Ricorso per cassazione e deposito di copia della sentenza del CNF impugnata

    Il ricorso del P.G. presso la Corte d’appello avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, in materia d’iscrizione agli albi tenuti dai Consigli dell’ordine degli Avvocati, proposto ai sensi dell’art. 56, primo e terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere presentato, a pena d’inammissibilità, unitamente alla copia della decisione impugnata e all’originale della notificazione dell’atto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Consiglio Nazionale Forense e al professionista della cui iscrizione si discute, nei quindici giorni successivi alla notificazione ai sensi del secondo comma dell’art. 66 del r.d.l. 22 gennaio 1934, n. 37. Tale onere di deposito a carico del ricorrente ha una natura autonoma rispetto alla successiva previsione di acquisizione officiosa del fascicolo d’ufficio, prevista nel successivo art. 67, essendo palesemente finalizzato alla necessità di accertare la piena osservanza del termine perentorio per la proposizione del ricorso, di cui all’art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933. (Dichiara inammissibile, Cons. Naz. Forense Roma, 19/12/2008)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 18 aprile 2011, n. 8808- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MACIOCE Luigi- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti

    Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 161

  • Il termine per il deposito del ricorso in Cassazione è perentorio

    In relazione all’impugnazione, dinanzi alle Sezioni Unite, di decisione emessa dal Consiglio nazionale forense, il termine di quindici giorni dalla notifica previsto dall’art. 66 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, per il deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione (applicabile, in forza dell’art. 67 del medesimo r.d., in luogo di quello, ordinario, di venti giorni stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ. per il deposito in generale del ricorso per cassazione), ha carattere perentorio e la relativa inosservanza determina l’improcedibilità del ricorso medesimo. (Dichiara improcedibile, Cons. Naz. Forense Roma, 18/06/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 08 marzo 2011, n. 5410- Pres. DE LUCA Michele- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio- P.M. CICCOLO Pasquale Paolo Maria

  • Dovere di difesa e divieto di produrre la corrispondenza tra colleghi

    La produzione in giudizio di una lettera contenente proposta transattiva configura per ciò solo la violazione della norma deontologica di cui all’art. 28 c.d., precetto che non soffre
    eccezione alcuna, men che meno in vista del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela nell’interesse del proprio cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 161

  • La delibera di apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

    L’atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio dell’ordine territoriale a carico di un avvocato non costituisce una “decisione” ai sensi dell’ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, il quale non incide in maniera definitiva sul relativo “status” professionale e non decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura. Ne consegue che, avendo l’atto di apertura del procedimento il solo scopo di segnarne l’avvio con l’indicazione dei capi di incolpazione, esso non è autonomamente impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense; né a diversa conclusione può giungersi alla luce dell’art. 111 Cost., poiché l’immediato intervento di un giudice terzo si traduce in un inevitabile aggravio dei tempi del procedimento amministrativo davanti al Consiglio dell’ordine territoriale, con lesione anche del principio di cui all’art. 97 Cost. (Principio di diritto enunciato nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ.). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 20/04/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335- Pres. ROVELLI Luigi Antonio- Est. FORTE Fabrizio- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Il divieto di produrre la corrispondenza tra colleghi contenente proposte transattive

    Il divieto di cui all’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → riguarda anche la corrispondenza che, benché non qualificata come “riservata”, contenga proposte transattive; come è reso evidente dall’utilizzo della dizione “e comunque” del tutto equivalente, nel contesto lessicale esaminato, alla dizione “e in ogni caso”.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 161

  • Il COA non ha l’obbligo di depositare la propria decisione entro un certo termine

    In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine di quindici giorni di cui all’art. 50, primo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, riguarda la notificazione dei provvedimenti dei Consigli dell’ordine dopo il deposito nella segreteria del collegio deliberante, mentre non si riferisce ai tempi che devono intercorrere tra la deliberazione dei provvedimenti medesimi ed il loro deposito nella detta segreteria. Ne consegue che il mancato rispetto di tempi ragionevoli nel deposito dei provvedimenti con cui viene applicata una sanzione disciplinare – mancando qualsiasi altra norma che ne contempli l’efficacia invalidante – è insuscettibile di comportare vizio alcuno nei provvedimenti depositati con ritardo, potendo questo dare luogo, al più, a responsabilità disciplinare o civile dei soggetti che vi abbiano colpevolmente dato causa. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 02/11/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28336- Pres. ROVELLI Luigi Antonio- Est. SPAGNA MUSSO Bruno- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • La ratio dell’art. 28 cdf

    La ratio del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega (art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) è evidentemente quella di garantire all’avvocato in qualsiasi fase, sia giudiziale che stragiudiziale, della controversia, di poter interloquire anche per iscritto con il collega di controparte, senza dover temere che le affermazioni contenute nella corrispondenza indirizzata allo stesso collega possano essere utilizzate -con la produzione di detta corrispondenza o con il riferimento alla stessa – in maniera tale che ne possa risultare danneggiata la parte assistita: se non sussistesse siffatta garanzia ne verrebbe limitata o addirittura compromessa quella possibilità di iniziativa conciliativa, che pure costituisce una delle espressioni maggiormente qualificanti dell’attività professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 161

    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Baffa), sentenza del 2 marzo 2012, n. 38

  • La mancata ammissione di una prova orale da parte del COA in sede di procedimento disciplinare

    Il ricorrente che, in sede di legittimità, denuncia la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito ha l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev’essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. Tale principio trova applicazione anche nel caso di mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati nel corso di un procedimento disciplinare, poiché l’art. 49 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, sebbene non imponga, a differenza dell’art. 244 cod. proc. civ., l’indicazione specifica dei fatti da provare formulati in articoli separati, prescrive pur sempre che debbono essere sommariamente esposte le circostanze sulle quali l’incolpato ed il P.M. intendono che i testimoni siano esaminati. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 02/11/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28336- Pres. ROVELLI Luigi Antonio- Est. SPAGNA MUSSO Bruno- P.M. CENICCOLA Raffaele