Autore: admin

  • Gli obblighi deontologici da osservare prima di agire contro un collega

    L’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 22 can. II c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → nell’attuale formulazione, deve ritenersi soddisfatto nel concorso di tre requisiti: quello formale, consistente nell’adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; quello sostanziale, consistente nel rendere chiara l’intenzione di chi comunica che agirà in giudizio; l’ultimo, anch’esso di carattere sostanziale, consistete nel palesare le ragioni dell’iniziativa.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. SALAZAR), sentenza del 20 luglio 2012, n. 106

  • Procedimento disciplinare: le norme sulla composizione variabile del CNF

    Il precetto sulla composizione variabile dei Collegi o dei Consigli centrali degli Ordini professionali in generale (e del Consiglio nazionale forense, in particolare), di cui agli artt. 16 e 22 del D.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, non è inscindibilmente ed ontologicamente collegato allo “stato di guerra” e alle connesse difficoltà dei collegamenti esistenti alla data di entrata in vigore del detto D.Lgs.Lgt.; al contrario, esso rinviene la propria ragion d’essere, per un verso, nel rilevante numero dei chiamati a comporre i Collegi dei quali si tratta, e per altro verso, nella necessità di contemperare la funzionalità dei Collegi con le prioritarie esigenze professionali dei loro componenti. Con riguardo al Consiglio nazionale forense, la scissione tra persistenza in vigore degli artt. 16 e 22 del citato D.Lgs.Lgt. e cessazione dello stato di guerra è comprovata dall’art. 18 dello stesso testo normativo, che prevede l’applicabilità delle disposizioni di quella fonte legislativa fino a quando non si sia provveduto alla riforma dell’ordinamento forense.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 maggio 2004, n. 10137, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lupo E- P.M. Pivetti M (Conf.)

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF del solo dispositivo della decisione del COA

    Il ricorso al CNF proposto avverso il solo dispositivo di una decisione disciplinare del COA deve ritenersi inammissibile, in quanto i motivi posso essere solo supposti non conoscendo il ricorrente l’intera decisione, né potendo attribuirsi al dispositivo la natura di atto autonomo capace di sostituire la formale e finale deliberazione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. SALAZAR), sentenza del 20 luglio 2012, n. 106

  • Domanda di iscrizione all’albo: la valutazione del CNF della “condotta specchiatissima ed illibata”

    Il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata”, al fine dell’iscrizione nell’albo degli avvocati, può essere autonomamente accertato e valutato dal Consiglio Nazionale Forense, anche in base ad elementi diversi da quelli posti dal Consiglio dell’Ordine a fondamento della decisione impugnata, con utilizzazione altresì di fonti di prova sorte anche dopo quest’ultima, atteso che il predetto Consiglio Nazionale è giudice anche del merito, non soltanto di legittimità; pertanto il Consiglio Nazionale non può limitarsi a censurare la decisione del Consiglio dell’Ordine che abbia respinto la domanda di iscrizione per difetto del requisito in questione, sulla base della semplice pendenza di procedimenti disciplinari a carico dell’istante e senza avere specificamente analizzato i fatti oggetto delle relative contestazioni e la loro rilevanza ai fini della valutazione della sussistenza del requisito, ma deve condurre, a sua volta, un’autonoma indagine su tali fatti, non ostando a tal riguardo la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva. (Nella fattispecie la S.C., ha cassato con rinvio la decisione del Consiglio Nazionale Forense perchè provvedesse, appunto, alla detta indagine).

    Cassazione Civile, sentenza del 04 maggio 2004, n. 8429, sez. U- Pres. Giustiniani V- Rel. Mensitieri A- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • Procedimento disciplinare: il deposito dell’impugnazione mediante spedizione postale

    Il deposito del ricorso al CNF, da effettuarsi presso gli Uffici del COA locale che ha emesso la decisione da impugnare, non deve necessariamente compiersi di persona ma può anche avvenire a mezzo raccomandata postale, che tuttavia, ai fini della tempestività dell’impugnazione, deve anche giungere e non solo essere spedita entro il termine di decadenza previsto dalla legge per l’appello.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza 20 luglio 2012, n. 104

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. MORLINO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 102
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MERLI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 201 (la quale fa una distinzione tra spedizione a mezzo posta e notifica in proprio a mezzo posta ex L. n. 53/94)
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 160
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 157
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 156
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 34

  • Domanda di iscrizione all’albo da parte di soggetto sottoposto a procedimento penale: presunzione di non colpevolezza e condotta specchiatissima ed illibata

    Al fine dell’accertamento del requisito della “condotta specchiatissima ed illibata” per l’iscrizione nell’albo dei procuratori legali, di cui all’art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, la presunzione di non colpevolezza dell’imputato fino alla condanna definitiva, posta dall’art. 27 secondo comma della Costituzione, non osta a che i fatti materiali addebitati all’aspirante procuratore nel processo penale possano essere dall’amministrazione valutati al suddetto scopo. In particolare, il menzionato requisito può essere autonomamente accertato e valutato dal Consiglio Nazionale Forense, anche in base ad elementi diversi da quelli posti dal Consiglio dell’Ordine a fondamento della decisione impugnata, atteso che il predetto Consiglio Nazionale è giudice anche del merito.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 novembre 1994, n. 9291, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Varrone M- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff.)

  • Al docente della scuola di polizia non spetta l’iscrizione di diritto all’albo forense

    In tema di requisiti per l’iscrizione all’albo degli avvocati, l’art. 30 lett. “d” R.D.L. n. 1578 del 1933 – secondo cui hanno diritto ad essere iscritti in detto albo, purché in possesso degli altri requisiti, “i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università della Repubblica e degli Istituti Superiori ad esse parificati, con tre anni di insegnamento” – ha carattere tassativo e natura eccezionale e non è pertanto suscettibile di applicazione oltre i casi espressamente previsti; con la conseguenza che non può essere applicato nei confronti di soggetto che abbia svolto incarico di docente di diritto di polizia presso l’Istituto Superiore di Polizia, non potendo questo considerarsi compreso tra gli istituti parificati alle università, non risultando che gli sia stata riconosciuta, con espressa norma di legge, personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti di cui al T.U. delle leggi sull’istruzione superiore approvato con R.D.L. n. 1592 del 1933, né che sia stato posto sotto la vigilanza dello Stato.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 gennaio 1997, n. 192, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Sommella F- P.M. Amirante F (Conf.)

  • La necessaria specificazione dei motivi dell’impugnazione al CNF

    Il ricorso è inammissibile ove l’atto di impugnazione, con il quale il ricorrente omette di esporre con specifici motivi le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, non assolva all’onere imposto dall’art. 342 c.p.c. di specificare i motivi di gravame, richiedendo esso l’indicazione chiara ed inequivoca delle ragioni di fatto e di diritto delle doglianze formulate.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza 20 luglio 2012, n. 104

  • Ai magistrati onorari non spetta l’iscrizione di diritto all’albo forense

    Ai fini dell’iscrizione all’Albo dei procuratori legali, i magistrati onorari ed, in particolare, il conciliatore, non sono equiparabili ai “magistrati dell’ordine giudiziario” contemplati negli artt. 26, comma primo, lett. b), e 30, lett. f), del R.D.L. n. 1578 del 1933.

    Cassazione Civile, sentenza del 02 giugno 1997, n. 4905, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Nicastro G- P.M. Leo A (Conf.)

  • Il conflitto di interessi dell’avvocato dipendente pubblico part time

    L’art. 1, comma 56 bis, L. n. 662/96 vieta all’avvocato dipendente pubblico iscritto all’Ordine in regime di part time, di assumere la difesa di una parte se in contrasto con gli interessi della p.a., quand’anche questa non sia parte processuale del rapporto.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. DAMASCELLI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 103