Autore: admin

  • Avvocati dipendenti pubblici: le caratteristiche dell’ufficio legale dell’ente

    L’ufficio legale dell’ente pubblico cui fa riferimento l’eccezione al regime delle incompatibilità disciplinato dall’art. 3 L.P.F. deve costituire un’unità organica autonoma e gli avvocati ad esso addetti devono esercitare le funzioni di competenza con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo dell’ente, in una posizione d’indipendenza da tutti i settori previsti dall’organico. Il contemporaneo svolgimento di un attività legale e di una attività amministrativa non consente pertanto di ritenere integrato l’essenziale requisito dell’esclusività che, inteso in senso oggettivo ed esterno, assicura l’autonomina della funzione, ne garantisce l’indipendenza e la preserva da condizionamenti derivanti dall’attività amministrativa.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 166

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz.Forense 15.12.2011 n. 213 nonché Cons.Naz.Forense 01.06.2011 n. 84.

  • Contestazione dell’addebito disciplinare: irrilevante il nomen juris dell’incolpazione

    Posto che le previsioni del codice deontologico forense hanno la natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il “nomen juris” o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali richiamanti il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità professionale, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua del principio enunciato, hanno rigettato il ricorso proposto da un avvocato colpito dalla sanzione dell’avvertimento, sul presupposto della legittimità del procedimento disciplinare espletato, fondato su un’incolpazione riconducibile all’uso di espressioni sconvenienti ed offensive nei riguardi di un collega, prevista dall’art. 20 c.d.f., sulla scorta della quale non era rimasto impedito in capo al giudice disciplinare di ravvisare la più generale ipotesi contemplata dall’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →, poiché la condotta contestata integrava indiscutibilmente gli estremi di un contegno contrario a correttezza e lealtà verso il collega). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/12/2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 luglio 2009, n. 15852- Pres. Carbone Vincenzo- Est. Macioce Luigi- P.M. Martone Antonio

  • Il termine per la notifica delle decisioni del COA è ordinatorio

    Il termine di quindici giorni previsto dalla Legge (artt. 3, 37, 50 r.d.l. 1578/33) per il deposito e la notifica della decisione del C.d.O. non ha natura perentoria, sicché la sua inosservanza non determina la inefficacia del provvedimento adottato ma comporta soltanto lo spostamento del termine per l’impugnazione dinanzi al C.N.F.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 166

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons.Naz.Forense 20.02.2012 n. 15; Cons.Naz.Forense 08.10.1996 n. 122; Cons.Naz.Forense 24.05.1996 n. 79.

  • Il Giudice disciplinare può chiedere d’ufficio informazioni e documenti alla P.A.

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale; pertanto, nulla disponendo la legge professionale in ordine alla richiesta di informazioni da parte del giudice disciplinare, va applicato l’art. 213 cod. proc. civ., ai sensi del quale le informazioni scritte e i documenti necessari al processo possono essere richiesti d’ufficio dal giudice alla P.A., in essa compresa l’amministrazione della giustizia. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 11/11/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 04 maggio 2010, n. 10692- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. SALME’ Giuseppe- P.M. GOLIA Aurelio

  • Le norme di rito applicabili ai procedimenti disciplinari

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale; ne consegue che, non ravvisandosi nella normativa speciale alcuna indicazione di segno diverso, la partecipazione del P.M. al procedimento disciplinare è retta dai principi che regolano l’intervento di tale organo nel giudizio civile, in base ai quali la regolarità del procedimento è assicurata dal fatto che il P.M. sia stato messo in condizione di partecipare al processo, anche se in concreto abbia scelto di rimanere assente. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 30/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 ottobre 2010, n. 20773- Pres. VITTORIA Paolo- Est. RORDORF Renato- P.M. IANNELLI Domenico

  • L’assenza ingiustificata dell’avvocato ad un’udienza non costituisce abbandono di difesa

    In sede di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il Consiglio nazionale forense non è vincolato alla definizione dell’illecito quale scaturisce dal testo delle disposizioni del codice deontologico forense, avendo queste ultime natura di fonti solo integrative dei precetti normativi; ne consegue che non costituisce violazione del mandato professionale (art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →), né dei doveri di correttezza, fedeltà e diligenza (art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, art. 7 c.d.f.Art. 7 cod. prev. – Dovere di fedeltà.È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’intere…Leggi il testo completo → e art. 8 c.d.f.Art. 8 cod. prev. – Dovere di diligenza.L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.Leggi il testo completo →), il comportamento dell’avvocato che, nominato difensore di fiducia in un processo penale, manchi di trasmettere all’Autorità giudiziaria la comunicazione della sua assenza da un’udienza dibattimentale, poiché tale comportamento, per la sua episodicità, non è riconducibile ad un contegno abdicativo del difensore né, tantomeno, ad un abbandono della difesa. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12903- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MACIOCE Luigi- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento disicplinare non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Berruti), sentenza del 29 novembre 2012, n. 164

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 143; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO ), sentenza del 17 settembre 2012, n. 118; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008).

  • L’esponente non può impugnare al CNF la delibera di archiviazione del procedimento disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, l’art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 indica, come soggetti legittimati ad impugnare con ricorso davanti al Consiglio nazionale forense – introduttivo di una fase giurisdizionale – le decisioni in materia dei Consigli dell’ordine locale (nella specie una delibera di archiviazione), “l’interessato” – con ciò chiaramente facendo riferimento al solo professionista sottoposto a procedimento disciplinare – ed il P.M. presso la Corte d’appello; ne consegue che anche l’eventuale avvocato denunciante, il quale assuma di essere stato leso da un comportamento poco corretto tenuto nei suoi confronti dall’avvocato denunciato, non è legittimato al predetto ricorso, perchè privo della qualità di parte nel procedimento disciplinare, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi. (Nell’affermare detto principio, confermando il provvedimento impugnato, ma correggendone la motivazione, le S.U. hanno rilevato che il Consiglio Nazionale Forense avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso davanti ad esso promosso dall’avvocato denunciante, per difetto di legittimazione all’impugnazione, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio in via pregiudiziale, anche in sede di legittimità). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 19/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 09 maggio 2011, n. 10070- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • La violazione al diritto di difesa nel corso del procedimento davanti al COA locale

    La denuncia di un’asserita violazione al diritto di difesa dell’incolpato, anche nella ipotesi che i fatti avvenuti nella fase preliminare all’apertura del procedimento disciplinare possano avere inciso sulla regolarità del suo svolgimento, può essere soltanto dedotta nelle forme e con gli strumenti che regolano tale procedimento avanti al Consiglio dell’Ordine, salvi i diritti dell’incolpato all’appello (Nel caso di specie, l’asserito mancato rispetto di un preteso termine a difesa da parte del COA locale era stato denunciato al CNF prima ancora che si conludesse il procedimento disciplinare in sede amministrativa).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 163