Autore: admin

  • Anche la sospensione cautelare presuppone (a pena di nullità) la convocazione dell’interessato

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui all’art. 45 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 – secondo cui il Consiglio dell’ordine territoriale non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso – assume valenza di un principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa. Ne consegue che, dovendosi applicare tale principio anche per l’adozione di provvedimenti cautelari, è affetto da nullità insanabile il provvedimento del Consiglio dell’ordine territoriale che abbia inflitto la sospensione cautelare dall’esercizio della professione all’esito di una riunione alla quale l’interessato non sia stato convocato. (Cassa e decide nel merito, Cons. Naz. Forense Roma, 30/05/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 01 marzo 2012, n. 3182- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MASSERA Maurizio- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Espressioni sconvenienti od offensive: necessario l’animus iniurandi

    Va esclusa la violazione dell’art. 20 c.d.f. per carenza del necessario elemento soggettivo dell’animus iniuriandi quando non emerga alcun elemento indicativo della volontà dell’incolpato di esprimere apprezzamenti negativi in ordine alla personalità ed al patrimonio morale dell’esponente, rimanendo così nell’ambito dell’esercizio del diritto di critica che non travalica nel non consentito biasimo e nella censurabile deplorazione dell’operato del difensore di controparte (Nel caso di specie, peraltro, le espressioni de qua venivano pronunciate in un processo civile in cui il Giudice le aveva ritenute tutte collegate con la materia del contendere tanto da negarne la richiesta cancellazione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 168

    NOTA:
    In senso conforme, CNF, 13.12.2010 n. 215.

  • La sospensione cautelare disposta (solo) con il passaggio in giudicato della sentenza penale

    In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, il potere di disporre la sospensione cautelare dell’incolpato che sia stato sottoposto a procedimento penale non si consuma con il rinvio a giudizio né è sottoposto al limite temporale costituito dalla pendenza dell’indagine e del successivo processo penale, ben potendo l’Organo disciplinare attendere il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice penale, a maggior garanzia del professionista, e riscontrare solo in tale momento successivo la sussistenza dei presupposti del provvedimento cautelare, in relazione allo “strepitus fori” cagionato dalla permanenza nell’esercizio della professione dell’avvocato nei confronti del quale sia stata accertata irrevocabilmente la commissione di un fatto grave nell’esercizio della professione stessa. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 09/04/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 25 novembre 2009, n. 24760- Pres. Carbone Vincenzo- Est. Macioce Luigi- P.M. Iannelli Domenico

  • I termini (breve e lungo) per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense è soggetta non già al termine breve di sessanta giorni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., ma a quello di trenta previsto dall’art. 56, terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, salva l’applicabilità del termine annuale nella sola ipotesi in cui non vi sia stata notificazione di ufficio della decisione impugnata e nessuna delle parti interessate abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa. (Dichiara inammissibile, Cons. Naz. Forense Roma, 21/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 26 settembre 2011, n. 19565- Pres. VITTORIA Paolo- Est. GOLDONI Umberto- P.M. CICCOLO Pasquale Paolo Maria

  • La condanna alla sanzione dell’avvertimento può essere eseguita con la lettura del dispositivo

    È legittima la decisione del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di dare esecuzione alla sanzione dell’avvertimento con la semplice lettura del dispositivo della decisione disciplinare, essendo la comunicazione formale, prevista dall’art. 40 r.d.l. 1578/33, mero atto accessorio lasciato alla discrezionalità del presidente medesimo.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 168

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 19 febbraio 2002, n. 2

  • La pattuizione di un compenso ulteriore nel caso di vittoria della lite

    In tema di procedimento disciplinare riguardante gli avvocati, integra gli estremi dell’illecito disciplinare, per violazione dell’art. 45 c.d.f.Art. 45 cod. prev. – Accordi sulla definizione del compenso.È consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionat…Leggi il testo completo →, la pattuizione di un compenso aggiuntivo economicamente rilevante per l’esito favorevole di una causa di risarcimento danni, che si traduca in un’ingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite, perché a tanto osta il divieto del patto di quota lite (secondo la previgente formulazione dell’art. 45 c.d.f. cit., applicabile “ratione temporis”), che non può essere dissimulato dalla previsione di un palmario per l’esito favorevole della lite. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 19 ottobre 2011, n. 21585- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Contenuto e forma della contestazione degli addebiti

    Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso dell’incolpato che lamentava non essere stato messo a sua disposizione l’esposto presentato da un suo cliente dal quale sosteneva avesse preso avvio il procedimento disciplinare e del quale, tuttavia, non aveva dimostrato l’esistenza). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 19 ottobre 2011, n. 21585- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Il CNF può integrare in sede d’appello la motivazione della decisione del COA

    Il Consiglio Nazionale Forense, in quanto giudice di appello sulle decisioni disciplinari adottate dai consigli territoriali, ha il potere di riesame complessivo degli atti di causa e, nei limiti dei motivi di impugnazione dedotti, di integrare la motivazione della decisione impugnata qualora risulti insufficiente e incompleta, ed anche di aggiungere nuovi motivi per giustificare la pronuncia sia di accoglimento che di rigetto del ricorso. Conseguentemente, la mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 167

    NOTA:
    In senso conforme, tra el altre, CNF 30.01.2012 n. 2 e n. 4; 13.12.2010 n. 215.

  • Procedimento disciplinare: il mutamento della composizione del coa non provoca nullità della decisione

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio dell’ordine degli avvocati (COA) all’atto dell’adozione della decisione rispetto a quella della prima udienza in cui l’incolpato è stato sentito ed ha consegnato documentazione difensiva, in quanto in tale procedimento non si applica il principio dell’immutabilità del collegio giudicante. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 19 ottobre 2011, n. 21585- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele- P.M. CENICCOLA Raffaele