Autore: admin

  • La delibera con cui il COA dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

    La deliberazione del Consiglio Territoriale di avvio del procedimento disciplinare non è assimilabile alla “decisione” suscettibile di impugnazione in sede giurisdizionale cioè avanti al CNF ai sensi dell’art. 50 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, giacché non esprime alcuna attività valutativa o decisoria della vicenda sottesa, configurandosi come atto di portata endoprocedimentale destinato a soddisfare esigenze
    di garanzia dell’incolpato e di certezza in ordine alla definizione dei contenuti oggettivi dell’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008).

  • Inammissibile il ricorso per Cassazione sottoscritto personalmente da soggetto non iscritto all’albo avvocati

    E’ inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense in tema di diniego di iscrizione all’albo dei praticanti procuratori, sottoscritto personalmente dalla parte interessata, la quale non sia iscritta in nessun albo professionale, in quanto la deroga apportata dall’ordinamento forense alla normativa contenuta nel codice di rito, per quanto riguarda la proposizione del ricorso per cassazione (art. 66, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934) anche da parte di soggetto non iscritto allo speciale albo dei patrocinanti davanti alla giurisdizioni superiori, presuppone pur sempre che si tratti di soggetto il quale possa esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore.

    Cassazione Civile, sentenza del 28 dicembre 1994, n. 11227, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Finocchiaro A- P.M. Di Renzo M (Conf.)
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396

  • Incompatibilità professionale e attività compiute medio tempore dall’avvocato

    Sulla validità dell’atto posto in essere dal difensore, iscritto all’albo e munito di procura, non incidono eventuali situazioni di incompatibilità con l’esercizio della professione, quali quelle discendenti dalla qualità di pubblico dipendente, che, sanzionabili sul piano disciplinare, non privano della legittimazione alla professione medesima, fino a che persista detta iscrizione. (Fattispecie relativa alla sottoscrizione dell’atto di appello da parte di un difensore, dipendente delle Ferrovie dello Stato – la cui immissione nell’Ufficio Affari Legali aveva mantenuto i suoi effetti pur dopo la trasformazione dell’Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni – e successivamente iscritto, senza contestazioni, nell’albo speciale di un Consiglio dell’ordine degli Avvocati).

    Cassazione Civile, sentenza del 11 marzo 2004, n. 5035, sez. U- Pres. Giustiniani V- Rel. Evangelista SM- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • La funzione disciplinare dei COA ha natura amministrativa (e non giurisdizionale)

    La funzione disciplinare esercitata dai Consigli territoriali ha natura amministrativa e le determinazioni costituenti l’esplicazione in concreto di tale funzione assumono rilievo in base ai principi generali di tipicità, buon andamento ed efficienza che governano il procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108

    NOTA:
    Il principio di cui in massima è pacifico.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 aprile 2012, n. 67 nonché Cassazione Civile, sez. Unite, 07 dicembre 2006, n. 26182.

  • Iscrizione all’albo forense: il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata”

    Ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati, l’art. 17, primo comma, numero 3), del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 prevede – con una norma tuttora in vigore – il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata”. La sussistenza del detto requisito è da ritenersi esclusa in presenza di condotte dell’interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale od accertate in sede penale, le quali – ponendosi in contrasto con la disciplina positiva o con le regole deontologiche della professione forense – siano idonee (anche per la loro natura, la non occasionalità e la prossimità alla data in cui il requisito viene in gioco) ad incidere negativamente sull’affidabilità del professionista in ordine al corretto esercizio dell’attività forense. (cfr. Corte cost., sentenza n. 311 del 1996).

    Cassazione Civile, sentenza del 26 maggio 2004, n. 10137, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lupo E- P.M. Pivetti M (Conf.)

  • I requisiti per la difesa tecnica nell’appello al CNF

    Va dichiarato inammissibile il ricorso redatto e sottoscritto esclusivamente dal difensore dell’incolpato non iscritto all’albo per il patrocinio dinnanzi alle Magistrature Superiori ovvero sfornito della procura speciale, e ciò anche laddove fosse successivamente sostituito da altro difensore avente i suddetti requisiti previsti dalla legge.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 107

  • Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare

    Ai sensi dell’art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; quindi nel caso in cui il procedimento disciplinare venga aperto per fatti costituenti anche reato e 7 per i quali sia stata iniziata l’azione penale, il termine quinquennale di prescrizione per l’azione disciplinare comincia a decorrere dalla definizione del processo penale, cioè dalla data di irrevocabilità della sentenza penale di condanna.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 136

  • Le norme sulla composizione variabile del CNF

    La disciplina normativa sulla composizione variabile del Consiglio nazionale forense (artt. 16, 18 e 22 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382), applicabile anche quando il detto Consiglio esercita funzioni giurisdizionali, non contrasta con il principio di precostituzionale del giudice naturale (art. 25 Cost.), nè incide in alcun modo sulla indipendenza ed imparzialità dell’organo (art. 111 Cost. e art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali).

    Cassazione Civile, sentenza del 26 maggio 2004, n. 10137, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lupo E- P.M. Pivetti M (Conf.)

  • L’appello tardivo è inammissibile

    Va dichiarato inammissibile il ricorso presentato oltre il termine di decadenza previsto dalla legge (nella specie, 20 giorni ex art. 50, co. 2 R.D.L. n. 1578/33), decorrente dalla notifica del provvedimento del quale si chiede la riforma.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 107

  • Le conseguenze della cessazione del rapporto di impiego dell’avvocato dipendente da ente pubblico

    Gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici ed iscritti nell’albo speciale annesso all’albo professionale sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell’ente, comporta il totale venir meno della “ius postulandi” per una causa equiparabile a quelle elencate dall’art. 301 cod. proc. civ., a nulla rilevando l’eventuale formale permanenza dell’iscrizione nell’albo speciale; ne consegue che la notifica della sentenza al procuratore cessato dal rapporto d’impiego deve ritenersi inesistente e perciò inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, non essendo ipotizzabile la protrazione dell’attività lavorativa dell’avvocato – funzionario oltre il limite di durata del rapporto di impiego ed essendo perciò inapplicabile alla fattispecie la disciplina dettata dall’art. 85 cod. proc. CIV..

    Cassazione Civile, sentenza del 01 aprile 1999, n. 3143, sez. Lavoro- Pres. Lanni S- Rel. Picone P- P.M. Mele F (conf.)