Autore: admin

  • La comunicazione dell’apertura del procedimento disciplinare mediante atto notificato anziché mediante raccomandata con avviso di ricevimento

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non determina alcun vizio del procedimento l’effettuazione della comunicazione di apertura del procedimento disciplinare mediante atto notificato, anziché mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo quanto previsto dall’art. 47 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, poiché lo strumento della notificazione per ufficiale giudiziario assicura ancor meglio della semplice spedizione postale l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, mentre il minor grado di riservatezza da esso assicurato, se pur possa eventualmente rilevare in altra sede, non inficia certo la validità del procedimento in esame. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13/07/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 04 luglio 2012, n. 11142- Pres. PREDEN Roberto- Est. RORDORF Renato- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Vietato stabilire la sede dello studio legale presso un’associazione di categoria

    Viola l’art. 19 c.d.f.Art. 19 cod. prev. – Divieto di accaparramento di clientela.È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. I. L’avvocato non deve corrispondere ad…Leggi il testo completo → l’avvocato presso il cui studio legale sia ubicata una associazione di categoria, così ponendo in essere le condizioni di potenziale accaparramento di clientela, indipendentemente dalla circostanza dell’effettivo raggiungimento di concreti vantaggi economici.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 137/2008.

  • La ricusazione dell’intero consiglio dell’ordine è inammissibile

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, è inammissibile l’istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del locale Consiglio dell’Ordine, (nella specie, fondata sul rilievo che i componenti chiamati a decidere del merito della contestazione disciplinare fossero gli stessi che avevano istruito il procedimento), perché l’istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l’imparzialità di singoli componenti del collegio giudicante, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l’idoneità a decidere, come evidenziato anche dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo nella pronuncia emessa il 20 maggio 1998 (Gautrin c. Francia). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13/07/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 04 luglio 2012, n. 11142- Pres. PREDEN Roberto- Est. RORDORF Renato- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Vietato il volantinaggio con cui si offrono prestazioni professionali gratuite

    L’offerta di prestazioni professionali (nella specie, attraverso un volantino), senza adeguati requisiti informativi e comunque a costi molto bassi o, addirittura, a titolo gratuito appare suggestiva e attrattiva della clientela in maniera incompatibile con la dignità e il decoro.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 13 settembre 2005, n. 101.

  • Il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’incolpato

    Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l’incolpato, se ha diritto ad ottenere il rinvio della seduta in presenza di una situazione di legittimo impedimento, tanto che, ove ciò non accada, la decisione presa risulta affetta da vizio di legittimità per violazione di norma sul procedimento, ha però l’onere di rappresentare e documentare l’ostacolo ad essere presente, in modo da consentirne l’apprezzamento da parte del giudice, con l’unico limite dell’esistenza di una situazione tale da precludere assolutamente anche la possibilità stessa di richiedere tempestivamente il rinvio documentandone la ragione. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13/07/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 04 luglio 2012, n. 11142- Pres. PREDEN Roberto- Est. RORDORF Renato- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • I limiti alla “pubblicità” professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)

    L’introduzione nel nostro ordinamento della normativa nota come Bersani non ha consentito una pubblicità indiscriminata ma solo ed esclusivamente la diffusione di specifiche informazioni sull’attività, sui contenuti, sui prezzi e le altre condizioni di offerta dei servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione del compenso e della modalità del suo calcolo. Tale libertà di informazione deve peraltro esplicarsi con modalità di diffusione che non si pongano in contrasto con la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, caratteristiche che impongono le limitazioni connesse alla dignità e al decoro delle professioni: ne consegue che il disvalore deontologico risiede negli strumenti usati per l’acquisizione della clientela, che non devono essere alcuno di quelli tipizzati in via esemplicativa nei canoni complementari dell’art. 19 c.d.f.Art. 19 cod. prev. – Divieto di accaparramento di clientela.È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. I. L’avvocato non deve corrispondere ad…Leggi il testo completo →, non devono concretizzarsi nella intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori) né, più genericamente, esplicarsi in modi non conformi alla correttezza e al decoro.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 39/2012.

  • L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF per eccesso di potere (giurisdizionale)

    L’eccesso di potere cui fa riferimento l’art. 56 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934, n. 36) sull’ordinamento della professione forense, nel prevedere il ricorso degli interessati e del P.M. avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, non ricalca la figura dello sviamento di potere o le cosiddette figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa, ma è solo il cosiddetto eccesso di potere giurisdizionale, che si concreta nell’esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un’altra autorità, sia essa legislativa o amministrativa, o nell’arrogazione di un potere non attribuito ad alcuna autorità, e non può quindi essere fatto valere per omissione di valutazioni di fatto. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13/07/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 04 luglio 2012, n. 11142- Pres. PREDEN Roberto- Est. RORDORF Renato- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Irrilevante la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione

    La responsabilità disciplinare prevista dall’ordinamento forense e dal codice deontologico prescinde dall’elemento intenzionale del dolo o della colpa: una condotta cosciente e volontaria è infatti sufficiente a configurare la violazione, a prescindere dalla eventuale finalità della azione volitiva della condotta.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PASQUALIN), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17; CNF, n. 104 e 163/2009.

  • La composizione elettiva del CNF da parte del COA (che è anche parte del giudizio disciplinare) non contrasta con la Costituzione

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 104, 108 e 111 Cost. – per asserito contrasto con i principi di imparzialità, indipendenza ed autonomia dell’organo giudicante – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 52 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, come sostituito dall’art. 21 del d.lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, prospettata nel senso che la norma anzidetta, nel prevedere che i membri del Consiglio Nazionale Forense (CNF) sono nominati dai Consigli dell’Ordine degli avvocati (COA) di ciascun distretto di corte d’appello, consente che parte del procedimento di impugnazione della decisione del CNF dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione sia, per l’appunto, il soggetto (COA) che, su base distrettuale, ha concorso alla costituzione dell’organo che ha emesso la decisione impugnata. Infatti, l’origine elettiva del CNF non determina alcun rapporto di dipendenza con le parti in causa, giacché la composizione collegiale dell’organo giudicante esclude qualsiasi attentato all’imparzialità nei confronti dell’elettore, garantendone l’indipendenza e l’autonomia. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 31/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 08 agosto 2011, n. 17064- Pres. VITTORIA Paolo- Est. SAN GIORGIO Maria Rosaria- P.M. IANNELLI Domenico

  • L’avvocato che sia anche magistrato onorario deve astenersi dal decidere le cause dei propri colleghi di studio

    Pone in essere un comportamento contrario ai doveri di lealtà e correttezza il professionista che nell’esercizio delle funzioni di magistrato onorario non si astenga ex art. 53 can. II c.d.f.Art. 53 cod. prev. – Rapporti con i magistrati.I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni. I. Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civil…Leggi il testo completo → in una procedura introdotta da un avvocato sulla cui carta intestata risulti anche il proprio nominativo quale componente dello studio (Nel caso di specie, l’avvocato magistrato onorario, dopo aver deciso -accogliendolo- il ricorso del collega di studio, si era inoltre personalmente recato presso l’autorità di polizia competente al fine di accertare l’esecuzione del provvedimento stesso).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 169

    NOTA:
    In senso conforme, CNF 6.9.2002 n. 121.