Affinché la condotta sia deontologicamente rilevante ai sensi dell’art. 52 c.d.f.Art. 52 cod. prev. – Rapporti con i testimoni.L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. I. Resta ferma la facoltà…Leggi il testo completo →, è necessaria la concorrenza di tre condizioni: che l’avvocato (i) si intrattenga con i testimoni, (ii) facendo uso di argomenti ontologicamente idonei a provocare forzature o suggestioni del teste ovvero a creare una situazione psicologica della persona tale da alterare una non spontanea e/o falsa rappresentazione della realtà, (iii) funzionale ad ottenere dal teste delle deposizioni a favore della parte (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la decisione con cui il COA locale lo aveva sanzionato per aver ricevuto la teste nel proprio studio. Il CNF, rilevato che l’avvocato non aveva in realtà forzato psicologicamente la teste per ottenerne una dichiarazione compiacente, in applicazione del principio di cui in massima, ha accolto il ricorso).
Autore: admin
-
Avvocati dipendenti di enti pubblici: i requisiti per l’iscrizione all’elenco speciale dell’albo professionale
Al fine dell’iscrizione degli addetti agli uffici legali di enti pubblici negli elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati e procuratori, di cui agli art. 3 e 4, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36) si richiede che il dipendente dell’ente pubblico sia addetto ad un ufficio legale – che abbia una sua autonomia nell’ambito della struttura dell’ente – ed, in virtù di tale sua appartenenza ed alla stregua dell’ordinamento dell’ente stesso, sia in linea di principio abilitato a svolgere, nell’interesse di questo, in via esclusiva, attività professionale, intesa in senso comprensivo sia di quella giudiziaria, che di quella extragiudiziaria; né alla mancanza di tale presupposto può supplire la circostanza che – sussistendo come nella specie per l’ente Ferrovie dello Stato (nel regime precedente alla trasformazione in società per azioni) il patrocinio “ex lege” dell’Avvocatura di Stato – il dipendente venga all’occorrenza delegato in giudizio (previa intesa con quest’ultima) dinanzi ad alcuni uffici giudiziari ed in relazione a singole cause, per le quali deve ricevere uno specifico incarico da parte dell’ente patrocinato.
Cassazione Civile, sentenza del 19 ottobre 1998, n. 10367, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Ianniruberto G- P.M. Lo Cascio G (Conf.)
-
L’eventuale rilevanza deontologica della stipula di contratti invalidi
Ai fini della valutazione deontologica della condotta dell’avvocato che abbia predisposto o stipulato un contratto nullo per violazione della legge, non può prescindersi dalla concreta analisi della causa di invalidità eventualmente afferente al contratto medesimo con la conseguenza che l’accertamento della liceità del negozio consente di escludere la responsabilità dell’incolpato (nella specie è stato accolto il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio del Consiglio dell’Ordine basato sull’erronea qualificazione di un contratto quale patto commissorio).
-
L’avvocato in servizio presso istituzioni comunitarie
L’avvocato che assume le funzioni di addetto al Servizio giuridico del Consiglio dell’Unione europea, con sede in Bruxelles, è obbligato a risiedere nel luogo ove ha sede detto Servizio e, svolgendo la relativa attività con carattere di esclusività, poichè non può espletare attività in favore di altri soggetti, ha diritto di ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo ordinario, presso il Consiglio dell’Ordine locale nel cui ambito è compreso il Comune presso il quale è registrata la di lui posizione anagrafica di cittadino italiano residente all’estero (AIRE): tale iscrizione – prevista dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, in favore degli avvocati addetti agli uffici legali di enti aventi sede in un Paese membro della CE – neppure è subordinata alla conservazione del domicilio professionale nella circoscrizione originaria, dato che, a seguito dell’inserimento nella struttura organizzativa del Consiglio dell’Unione europea, la cui sede è ubicata in uno Stato estero (Belgio), l’attività dell’interessato è necessariamente svolta in un luogo diverso da quello originario.
Cassazione Civile, sentenza del 04 maggio 2004, n. 8437, sez. U- Pres. Giustiniani V- Rel. Napoletano G- P.M. Palmieri R (Conf.)
-
E’ ordinatorio il termine per la notifica della decisione del COA all’incolpato
Il termine di quindici giorni indicato dall’art. 50, co. 1, r.d.l. n. 1578/1933 per la notifica all’interessato della decisione del C.d.O. ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. FERINA), sentenza del 26 luglio 2012, n. 109
NOTA:
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43
Anche il termine quindicinale, stabilito dall’art. 37 legge professionale con rifermento alla notifica delle decisioni in materia d’iscrizione o cancellazione dall’albo, ha natura ordinatoria: Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15 -
L’avvocato in servizio presso istituzioni comunitarie
L’avvocato che assume le funzioni di addetto al Servizio giuridico della Commissione europea, con sede in Bruxelles, al quale sono attribuiti compiti di consulenza giuridica nell’interesse di questa istituzione comunitaria e di rappresentanza in giudizio della medesima dinanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee e ad ogni altro organo giurisdizionale, è obbligato a risiedere nel luogo ove ha sede detto servizio e, svolgendo la relativa attività con carattere di esclusività, poichè non può espletare attività in favore di altri soggetti, ha diritto ad ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo ordinario, presso il Consiglio dell’Ordine locale -iscrizione peraltro prevista dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 96 del 2001, in favore degli avvocati addetti agli uffici legali di enti aventi sede in un paese membro della CEsenza che tale iscrizione sia subordinata alla conservazione del domicilio professionale nella circoscrizione originaria, dato che, a seguito del suo inserimento nella struttura organizzativa della Commissione europea, la cui sede è ubicata in uno Stato estero (Belgio), la sua attività è necessariamente svolta in un luogo diverso da quello originario.
Cassazione Civile, sentenza del 19 dicembre 2003, n. 19547, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Marziale G- P.M. Martone A (Diff.)
-
Avvocati stabiliti e c.d. abuso del diritto comunitario
L’esercizio permanente della professione d’avvocato in Italia da parte di un cittadino di uno Stato membro della CE in possesso di un titolo corrispondente a quello di avvocato, conseguito in altro Paese, è regolato dal Decreto Legislativo n. 96/2001, adottato in attuazione della direttiva 98/5/CE, la cui disciplina soggiace però al principio generale del divieto del c.d. abuso del diritto, che consiste nella volontà di ottenere, nel rispetto meramente formale delle regole, un vantaggio (quello di esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto dall’art.33, co.5, della Costituzione) derivante dalla normativa comunitaria mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. FERINA), sentenza del 26 luglio 2012, n. 109
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 15 marzo 2012, n. 50 -
Avvocati dipendenti di enti pubblici ed obbligo di esclusività della prestazione professionale
Gli avvocati dipendenti da enti pubblici possono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’Albo ordinario, presso il Consiglio dell’Ordine locale (art. 3, quarto comma, lett. “b”, R.D.L. n. 1578 del 1933, conv. nella legge 36 del 1934 e modificato dalla legge n. 1949 del 1939), solo sul presupposto imprescindibile della “esclusività” dell’espletamento, da parte loro, dell’attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell’ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell’ente stesso.
Cassazione Civile, sentenza del 23 giugno 1995, n. 7084, sez. U- Pres. Zucconi Galli Fonseca F- Rel. Marotta R- P.M. Aloisi M (Conf.)
-
Avvocati stabiliti: i COA devono vigilare sugli abusi della normativa comunitaria
In capo ai Consigli dell’Ordine sussiste una discrezionalità nella valutazione della domanda d’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo riservata agli avvocati stabiliti, in ordine alla verifica di un eventuale abuso del diritto comunitario da parte degli interessati (Nel caso di specie, il COA aveva rifiutato l’iscrizione all’albo speciale di un cittadino italiano laureatosi in Italia e poi traferitosi in Spagna ove immediatamente otteneva l’iscrizione all’albo degli “abogados de Madrid” per poi richiedere, dopo appena tre mesi, l’iscrizione all’albo forense italiano che veniva rifiutata dal COA locale. Tale decisione veniva quindi impugnata avanti al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha respinto il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. FERINA), sentenza del 26 luglio 2012, n. 109
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 15 marzo 2012, n. 50 -
Le conseguenze della cessazione del rapporto di impiego dell’avvocato dipendente da ente pubblico
Con riguardo all’attività degli avvocati dipendenti da enti pubblici, abilitati unicamente al patrocinio per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro attività, il rilascio della procura ha effetto esclusivamente per la durata del sottostante rapporto di pubblico impiego e viene meno col cessare di questo, senza alcuna ultrattività, determinando il venir meno altresì della elezione di domicilio, con conseguente ritualità della notifica dell’impugnazione fatta alla parte personalmente.
Cassazione Civile, sentenza del 09 giugno 2004, n. 10913, sez. Lavoro- Pres. Dell’Anno P- Rel. Lamorgese A- P.M. Destro C (Conf.)