Autore: admin

  • Il termine entro cui il COA deve decidere sulla domanda di iscrizione o trasferimento dall’albo

    Il termine di tre mesi – decorrente dalla data della domanda di iscrizione o di trasferimento in un Albo degli Avvocati e Procuratori – previsto dall’art. 31 del R.D.L. n.1578 del 1933, entro il quale il singolo Consiglio dell’Ordine deve emettere il provvedimento di iscrizione o di rigetto, ha carattere perentorio e non è suscettibile di interruzione mediante una lettera di convocazione, atteso che, a norma del comma sesto dello stesso art. 31 cit., qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda, l’interessato può, nei dieci giorni successivi dalla scadenza di esso, presentare ricorso al Consiglio Nazionale Forense, il quale decide sul merito dell’iscrizione.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 dicembre 1997, n. 13022, sez. U- Pres. La Torre A- Rel. Ravagnani E- P.M. Delli Priscoli M (Conf.)

  • Procedimento disciplinare: il deposito dell’impugnazione mediante spedizione postale

    Il deposito del ricorso al CNF, da effettuarsi presso gli Uffici del COA locale che ha emesso la decisione da impugnare, non deve necessariamente compiersi di persona ma può anche avvenire a mezzo raccomandata postale, che tuttavia, ai fini della tempestività dell’impugnazione, deve anche giungere e non solo essere spedita entro il termine di decadenza previsto dalla legge per l’appello.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. MORLINO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 102

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MERLI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 201 (la quale fa una distinzione tra spedizione a mezzo posta e notifica in proprio a mezzo posta ex L. n. 53/94)
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 160
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 157
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 156
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 34

  • La rinuncia all’appello che rifiuti la domanda di iscrizione all’albo

    In tema di iscrizione all’albo degli avvocati, una volta che il Consiglio nazionale forense, adito in sede di impugnazione dall’aspirante, abbia annullato la deliberazione del Consiglio locale dell’Ordine recante il rigetto della domanda di iscrizione all’albo professionale (nella specie, per incompatibilità), la manifestazione di volontà, proveniente dall’interessato, di rinunciare alla domanda di iscrizione a suo tempo presentata determina la sopravvenuta mancanza di interesse del Consiglio territoriale dell’Ordine ad una decisione sul ricorso per cassazione, dallo stesso successivamente proposto, avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, e quindi la cessazione della materia del contendere, non essendo configurabile nè un interesse del Consiglio dell’Ordine (il quale, in questa materia, rappresenta il gruppo dei professionisti già iscritti o degli aspiranti a diventarlo, e non altri soggetti) al mantenimento del provvedimento impugnato (posto che tra le funzioni di controllo che esso può esercitare non sono comprese quelle riguardanti il mantenimento di un provvedimento di denegata iscrizione al di là della volontà dell’interessato), nè un interesse di tutela dell’onorabilità del Consiglio stesso (dovendo escludersi che essa sia stata lesa dalla decisione del CNF, che costituisce la doverosa espressione del potere di pronunciarsi sull’impugnazione).

    Cassazione Civile, sentenza del 22 luglio 2004, n. 13701, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Di Nanni LF- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • L’indebito trattenimento di somme spettanti al cliente

    Viene meno ai doveri di correttezza il professionista che trattenga la somma incassata nell’interesse e per conto del cliente, senza consegnarla tempestivamente a quest’ultimo, nonostante i solleciti, adducendo una compensazione con propri presunti crediti professionali.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 101

  • Incompatibilità professionali: l’avvocato socio di cooperativa di produzione e lavoro

    L’art. 3 comma terzo del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito, con modificazioni, in legge 22 gennaio 1934 n. 36, che prevede l’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato o procuratore con impieghi privati retribuiti, anche se consistenti nella prestazione di assistenza o consulenza legale (che non abbia carattere scientifico o letterario), si riferisce alle attività svolte in regime di subordinazione. Tale incompatibilità, pertanto, non è ravvisabile in relazione alla opera di assistenza e consulenza legale, che venga espletata da un avvocato o procuratore in qualità di socio di una cooperativa di produzione e lavoro, qualora difetti il presupposto per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato coesistente con il rapporto sociale e cioè, qualora si tratti di prestazioni che, indipendentemente dalla coincidenza con gli scopi sociali, si inseriscano nella comune attività economica, restando così inquadrabili, nell’ambito del rapporto societario, fra gli apporti occorrenti alla realizzazione della causa sociale (nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha confermato la decisione del Consiglio nazionale forense che ha respinto la domanda di iscrizione all’albo di un soggetto che prestava la sua attività nell’ufficio legale di una società cooperativa di produzione e lavoro; il Consiglio lo definiva, infatti, come lavoro subordinato, in quanto la prestazione resa era estranea all’oggetto sociale, per essa era percepita una retribuzione mensile, il dipendente timbrava il cartellino d’ingresso al lavoro, era inquadrato nel settimo livello, percepiva un rimborso forfetario per il lavoro straordinario e dipendeva dall’ufficio servizi della società stessa).

    Cassazione Civile, sentenza del 12 novembre 1997, n. 11151, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Genghini M- P.M. Leo A (Conf.)

  • Corrispondenza tra colleghi: la clausola di riservatezza apposta dal mittente è insindacabile dal destinatario

    In tema di corrispondenza tra colleghi, la qualificazione della riservatezza, che rende operativo il divieto di produrla in giudizio ex art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →, è lasciata all’insindacabile giudizio del mittente.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 100

  • Praticanti avvocati: l’ammissione con riserva all’esame orale disposta dal TAR

    In tema di ordinamento professionale forense, in presenza di un provvedimento della commissione esaminatrice di non ammissione del candidato alle prove orali dell’esame di avvocato, allorchè il giudice amministrativo, nell’adottare un provvedimento cautelare strumentale rispetto al giudizio d’impugnativa dell’esclusione dalla prova orale e limitato ad esso, sospenda temporaneamente l’efficacia del provvedimento di esclusione e disponga che il candidato sia ammesso a proseguire il procedimento, detta misura cautelare dispiega un’efficacia interna al processo e non può essere intesa come recante un ordine d’iscrizione dell’interessato, neppure con riserva, all’albo degli avvocati, una volta che questi abbia superato le prove orali cui sia stato ammesso a seguito della conseguita tutela in via d’urgenza.

    Cassazione Civile, sentenza del 24 giugno 2004, n. 11750, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Di Nanni LF- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • I presupposti della sospensione cautelare dall’albo

    Con la sospensione cautelare il COA non valuta la fondatezza delle imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. La verifica del perdurare nel tempo di questa grave offesa appartiene alla sfera discrezionale dell’Organo territoriale, insindacabile come tale dal CNF, al quale resta riservata la sola valutazione della legittimità sulla sussistenza dei suddetti presupposti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. DAMASCELLI), setenza del 20 luglio 2012, n. 99

  • Le sentenze del CNF non richiedono la firma del Consigliere Relatore

    Ai sensi di quanto disposto, in via generale, dall’art. 44 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 sull’ordinamento della professione di avvocato e, con riferimento alle deliberazioni in materia disciplinare, dagli artt. 51 e 64 dello stesso decreto, norme aventi carattere speciale rispetto alla disposizione dell’art. 132, ultimo comma, cod. proc. civ., le deliberazioni del Consiglio nazionale forense sono sempre sottoscritte dal solo presidente e segretario, non anche dal relatore, senza che ciò determini alcun contrasto con gli artt. 24 e 101 Cost.

    Cassazione Civile, sentenza del 24 giugno 2004, n. 11750, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Di Nanni LF- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • La cancellazione dell’avvocato dall’albo

    La cancellazione dall’albo degli avvocati può avvenire, ai sensi dell’art. 37 R.D.L. n. 1578 del 1933, per sopravvenuto difetto di uno dei motivi di iscrizione o comunque per un motivo a cui non è connesso dalla legge alcun giudizio di valore negativo, oppure quale sanzione disciplinare conseguente ad abuso o mancanza nell’esercizio della professione o in genere a fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 24 agosto 1999, n. 603, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Roselli F- P.M. Dettori P (conf.)