Autore: admin

  • L’astensione e la ricusazione riguardano i soli procedimenti disciplinari

    L’art. 49 della legge forense, R.D.L. n. 1578 del 1933, prevede gli istituti dell’astensione e della ricusazione del consiglio nazionale e dei consigli locali per i soli procedimenti disciplinari, che hanno struttura giudiziale, e non anche per i procedimenti di iscrizione e di cancellazione dall’albo, che hanno natura amministrativa, ed in cui l’eventuale difetto di obiettività di un membro del consiglio locale è denunciabile al consiglio nazionale non quale autonoma ragione di censura, ma quale sintomo di eccesso di potere nella decisione.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 luglio 1976, n. 02848, sez. U- Pres. STELLA RICHTER M- Rel. CAROTENUTO G

  • L’azione contro il cliente (previa rinuncia al mandato) per il pagamento del compenso professionale

    Ai sensi dell’art. 38 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, l’esercizio dell’azione giudiziale, da parte dell’avvocato o procuratore, per il soddisfacimento dei crediti per prestazioni professionali, deve essere contenuto in limiti tali da non comportare per il debitore aggravi sproporzionati, né deve essere compiuto con modalità vessatorie o persecutorie, costituendo, in difetto, comportamento passibile di sanzione disciplinare, come nel caso in cui l’azione medesima venga intrapresa senza preventiva rinuncia al mandato alle liti.

    Cassazione Civile, sentenza del 29 gennaio 1993, n. 1152, sez. U- Pres. Vela A- Rel. Beneforti E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf)

  • Procedimento innanzi al CNF: il deposito degli atti a disposizione delle parti

    Nel procedimento dinanzi al consiglio nazionale forense, in sede di ricorso contro le deliberazioni del consiglio dell’ordine territoriale (nella specie, in materia di iscrizione agli albi), gli artt. 60 e 61 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, ove dispongono che gli atti devono essere depositati a disposizione delle parti per il termine di dieci giorni e che la seduta di discussione non può aver luogo prima di dieci giorni dalla scadenza di tale termine, non ostano a che il provvedimento presidenziale di fissazione di quella seduta sia adottato durante il periodo del deposito, purché il giorno della seduta medesima non sia anteriore alla suddetta data.

    Cassazione Civile, sentenza del 27 luglio 1984, n. 04432, sez. U- Pres. GAMBOGI A- Rel. ONNIS G- P.M. FABI B (CONF)

  • L’impugnazione delle sentenze del CNF va notificata (anche) al PG presso la Cassazione

    Il ricorso per cassazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense è inammissibile se non sia stato notificato, oltre a tutte le parti interessate a resistere, anche al procuratore generale presso la corte suprema di cassazione, che è contraddittore necessario sia nei giudizi di impugnazione di decisioni emesse in materia di iscrizione e cancellazione dagli albi, sia nei giudizi in materia disciplinare, come risulta dagli artt 35 e 56 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578; ne è possibile la integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, in quanto l’art. 66 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, impone la notificazione del ricorso a tutte le parti interessate entro un unico termine.

    Cassazione Civile, sentenza del 06 ottobre 1975, n. 03156, sez. U- Pres. CAPORASO S- Rel. VELA A

  • Alle deliberazioni dei COA non si applica il principio della invariabilità del collegio

    Con riguardo alle deliberazioni dei consigli dell’ordine degli avvocati e procuratori, incluse quelle in materia di cancellazione dall’albo, l’art. 43 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, quando esige la loro adozione con la presenza di almeno la metà dei componenti, non impone la partecipazione alla decisione di tutti coloro che sono intervenuti nella fase di audizione dell’interessato, essendo sufficiente che l’indicato “quorum” deliberativo si formi con componenti presenti a quella precedente audizione. La legittimità di tale disposizione, peraltro, non può essere contestata in base al principio dell’invariabilità del collegio giudicante, in considerazione della natura amministrativa, non giurisdizionale, di detti organi professionali.

    Cassazione Civile, sentenza del 06 agosto 1990, n. 07939, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. CATURANI G- P.M. AMATUCCI E (CONF)

  • La cancellazione dall’albo per situazioni sopravvenute ovvero preesistenti all’iscrizione

    La cancellazione, con effetti “ex nunc”, dall’albo degli avvocati e procuratori, secondo le previsioni degli artt. 16 e 37 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, risponde ad un potere conferito ai consigli dell’ordine in sede di controllo sui requisiti del rapporto costituito con l’iscrizione, non a titolo di annullamento o revoca dell’atto precedente, e, pertanto, può essere disposta non solo per situazioni sopravvenute, ma anche per fatti preesistenti e noti al momento dell’iscrizione.

    Cassazione Civile, sentenza del 06 agosto 1990, n. 07939, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. CATURANI G- P.M. AMATUCCI E (CONF)

  • Incompatibilità professionali e dipendenti di enti pubblici inseriti in uffici legali

    L’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato e procuratore, ove, in deroga al principio dell’incompatibilità dell’attività professionale con la qualità di impiegato pubblico o privato, consente l’iscrizione nell’albo speciale per i dipendenti inseriti in uffici legali, si riferisce esclusivamente ai dipendenti di enti pubblici, e, pertanto, non riguarda i dipendenti di enti privati, quali le società per azioni (nella specie, sip), ancorché con partecipazione pubblica, ovvero soggette a controlli pubblicistici (senza che sia configurabile un contrasto con l’art. 3 della costituzione, alla stregua dell’obiettiva diversità delle situazioni degli uni e degli altri, anche per quanto attiene alle esigenze di tutela dell’autonomia ed efficienza della professione forense).

    Cassazione Civile, sentenza del 06 agosto 1990, n. 07939, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. CATURANI G- P.M. AMATUCCI E (CONF)

  • Il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata” per l’iscrizione all’albo non è stato implicitamente abrogato

    La norma dell’art. 17 n. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), che prevede il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata” ai fini dell’iscrizione nell’albo dei procuratori, non è stata implicitamente abrogata né per effetto della sostituzione dell’art. 166 cod. pen. (in tema di effetti della sospensione condizionale della pena) con l’art. 4 della legge 7 febbraio 1990 n. 19 né per effetto della legge 29 ottobre 1984 n. 732, che ha eliminato il requisito della condotta illibata per l’accesso ai pubblici impieghi.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1993, n. 10382, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Taddeucci M- P.M. Di Renzo M (Conf.)

  • Il termine per la notifica delle sentenze del CNF è ordinatorio

    L’inosservanza del termine di trenta giorni entro cui, ai sensi dell’art. 56, primo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, debbono essere notificate le decisioni del Consiglio Nazionale Forense non ne comporta la cassazione, non essendo tale termine previsto a pena di nullità.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1993, n. 10382, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Taddeucci M- P.M. Di Renzo M (Conf.)

  • L’eccezione al generale divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento penale o disciplinare

    La norma dell’art. 37, ottavo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), secondo la quale “non si può pronunciare la cancellazione (dagli albi degli avvocati e procuratori) quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare”, persegue l’esigenza garantista di vietare che il consiglio dell’ordine possa far ricorso in via breve alla misura della cancellazione come forma di autotutela nei confronti dell’iscritto il cui comportamento (successivo all’iscrizione) abbia già dato luogo ad un procedimento disciplinare o debba dar luogo ad una contestazione disciplinare (di riflesso a fatto imputato in sede penale) con maggiore ampiezza di difesa per l’inquisito, ma non esclude che il consiglio predetto possa, in tempo successivo all’iscrizione ed anche al di fuori delle revisioni periodiche dell’albo, rimuovere l’iscrizione erroneamente disposta in mancanza del requisito della “condotta specchiatissima ed illibata” previsto dall’art. 17 n. 3 del R.D.L. citato.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1993, n. 10382, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Taddeucci M- P.M. Di Renzo M (Conf.)