Autore: admin

  • La cessazione della materia del contendere nel giudizio avanti al CNF

    La revoca del provvedimento impugnato da parte del COA locale fa venir meno l’interesse all’impugnazione con conseguente estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (Nella specie trattavasi di sospensione cautelare).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. DEL PAGGIO ), sentenza del 22 settembre 2012, n. 127

  • Il mancato pagamento della parcella giustifica il recesso ma non la negligenza professionale

    In tema di esercizio della professione forense, l’asserita mora del cliente nel corrispondere il compenso può giustificare il recesso del professionista dal rapporto di prestazione d’opera – recesso che deve comunque avvenire senza pregiudizio del cliente stesso, ai sensi dell’art. 2237 cod. civ. – ma non giustifica in alcun modo lo svolgimento della prestazione senza la dovuta diligenza (art. 2236).

    Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1997, n. 2661, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Roselli F- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Nel procedimento disciplinare avanti al COA l’interruzione della prescrizione ha effetto istantaneo

    A norma dell’art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), la previsione di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo dell’applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di applicazione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall’art. 2945 secondo comma cod. civ., bensì quella dell’interruzione ad effetto istantaneo (art. 2943 cod. CIV.).

    Cassazione Civile, sentenza del 05 febbraio 1997, n. 1081, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Corona R- P.M. Leo A (Diff.)

  • Il termine per la notifica all’interessato della decisione del COA è ordinatorio

    Il termine di quindici giorni indicato dall’art. 50, co. 1, r.d.l. n. 1578/1933 per la notifica all’interessato della decisione del C.d.O. ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. FERINA), sentenza del 22 settembre 2012, n. 126

  • Il ricorso in Cassazione per difetto di motivazione delle sentenze del CNF

    Le decisioni del Consiglio nazionale forense, ricorribili per cassazione a norma dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, quante volte il motivo di ricorso prospetti non un vizio di applicazione di norme di diritto sostanziale o processuale, ma un vizio di difetto di motivazione, sono suscettibili di sindacato da parte della Corte di cassazione, in base all’art. 111 Cost., solo in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice quali risultano dalla decisione impugnata.

    Cassazione Civile, sentenza del 05 febbraio 1997, n. 1081, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Corona R- P.M. Leo A (Diff.)

  • Avvocati stabiliti e c.d. abuso del diritto comunitario

    L’esercizio permanente della professione d’avvocato in Italia da parte di un cittadino di uno Stato membro della CE in possesso di un titolo corrispondente a quello di avvocato, conseguito in altro Paese, è regolato dal Decreto Legislativo n. 96/2001, adottato in attuazione della direttiva 98/5/CE, la cui disciplina soggiace però al principio generale del divieto del c.d. abuso del diritto, che consiste nella volontà di ottenere, nel rispetto meramente formale delle regole, un vantaggio (quello di esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto dall’art.33, co.5, della Costituzione) derivante dalla normativa comunitaria mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. FERINA), sentenza del 22 settembre 2012, n. 126

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 15 marzo 2012, n. 50.
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 28 marzo 2012, n. 17; Consiglio Nazionale Forense (rel. tutti i Consiglieri), parere del 23 febbraio 2011, n. 33; Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 25 giugno 2009, n. 17.

  • Il ricorso in Cassazione per difetto di motivazione delle sentenze del CNF

    Le decisioni del Consiglio nazionale forense, ricorribili per cassazione a norma dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, quante volte il motivo di ricorso prospetti non un vizio di applicazione di norme di diritto sostanziale o processuale, ma un vizio di difetto di motivazione, sono suscettibili di sindacato da parte della Corte di Cassazione, in base all’art. 111 Cost., solo in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice quali risultano dalla decisione impugnata.

    Cassazione Civile, sentenza del 22 maggio 1995, n. 5603, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Vittoria P- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Avvocati stabiliti: i COA devono vigilare sugli abusi della normativa comunitaria

    In capo ai Consigli dell’Ordine sussiste una discrezionalità nella valutazione della domanda d’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo riservata agli avvocati stabiliti, in ordine alla verifica di un eventuale abuso del diritto comunitario da parte degli interessati (Nel caso di specie, il COA aveva rifiutato l’iscrizione all’albo speciale di un cittadino italiano laureatosi in Spagna e che, dopo appena 4 mesi dall’iscrizione all’albo degli “abogados de Madrid”, aveva appunto richiesto l’iscrizione alla sezione speciale dell’albo forense italiano).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. FERINA), sentenza del 22 settembre 2012, n. 126

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 15 marzo 2012, n. 50.
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 28 marzo 2012, n. 17; Consiglio Nazionale Forense (rel. tutti i Consiglieri), parere del 23 febbraio 2011, n. 33; Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 25 giugno 2009, n. 17.

  • Nel procedimento disciplinare avanti al COA l’interruzione della prescrizione ha effetto istantaneo

    A norma dell’art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), la previsione di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo dell’applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di applicazione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall’art. 2945 secondo comma cod. civ., bensì quella dell’interruzione ad effetto istantaneo (art. 2943 cod. CIV.). Ne consegue che la questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933 per contrasto con l’art. 3 Cost., sollevata sul presupposto che alla rilevanza disciplinare di un fatto si sarebbe apprestata una durata irragionevolmente maggiore della rilevanza penale, è manifestamente infondata.

    Cassazione Civile, sentenza del 22 maggio 1995, n. 5603, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Vittoria P- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • La cessazione della materia del contendere nel giudizio avanti al CNF

    La rinuncia al gravame da parte del ricorrente così come la revoca del provvedimento impugnato da parte del COA locale fa venir meno l’interesse all’impugnazione con conseguente estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. DEL PAGGIO), sentenza del 22 settembre 2012, n. 125