Autore: admin

  • Procedimento disciplinare: il provvedimento di archiviazione non è impugnabile al CNF

    Il provvedimento di archiviazione, adottato dal Consiglio territoriale a conclusione dell’istruttoria preliminare, non costituisce atto impugnabile avanti al CNF: stante il principio generale di tassatività, in subiecta materia l’impugnazione è infatti consentita solo avverso le decisioni che concludono il procedimento disciplinare e tale non può considerarsi il suddetto decreto di archiviazione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 130

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 86; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 85; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

  • Il giudizio sulla rilevanza deontologica di un fatto spetta agli organi disciplinari (non alla Cassazione)

    La valutazione del Consiglio nazionale forense in ordine alla sussistenza dell’elemento sia materiale che psicologico (concretantesi, di norma, nella coscienza e volontarietà dell’azione o dell’omissione) dell’illecito disciplinare addebitato al professionista è incensurabile in sede di legittimità, in quanto sorretta da motivazione adeguata ed immune da errori. (Nell’enunciare il principio di cui in massima, le S.U. hanno confermato la decisione del CNF, la quale, in fattispecie di utilizzazione da parte dell’avvocato in un giudizio civile di documenti falsi a sostegno della tesi della parte rappresentata, aveva escluso che l’affidamento, da parte dell’incolpato, dello studio e della gestione della controversia al proprio praticante fosse sufficiente ad esentare l’avvocato medesimo da ogni responsabilità).

    Cassazione Civile, sentenza del 02 luglio 2004, n. 12140, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Foglia R- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • L’appello al CNF va depositato presso il COA locale

    In tema di procedimento disciplinare, il ricorso al C.N.F. va depositato presso gli uffici del COA territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato, a pena di inammissibilità dell’appello (Nella specie, il ricorso era stato presentato direttamente al CNF).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 130

  • Inibito (anche al praticante) l’esercizio della professione per il tramite di una società commerciale

    Il praticante ammesso all’esercizio del patrocinio che svolga attività stragiudiziale è vincolato ad osservare i doveri deontologici esistenti per gli avvocati che svolgono la stessa attività, stante la parificazione, sotto il profilo disciplinare, tra praticante ed avvocato operata dall’art. 57 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, recante norme integrative ed attuative del regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578 sull’Ordinamento professionale forense. Da tanto deriva che anche per il praticante ammesso all’esercizio del patrocinio sono da ritenere operanti i doveri di legge e deontologici relativi all’esercizio della professione forense alla cui osservanza è tenuto l’avvocato il quale presti opera di consulenza legale, e tra questi il divieto di esercizio della professione per il tramite di una società di capitali ed il divieto di utilizzare forme di pubblicità non consentite.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 dicembre 2003, n. 18838, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Lupo E- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Obbligo di corrispondere con il collega e (inevaso) impegno della controparte di avvisarlo personalmente

    E’ obbligo deontologico, che discende dai principi generali di correttezza e lealtà verso i colleghi, di non prendere accordi con la controparte né comunque a partecipare ad accordi intervenuti con la stessa, quando sia assistita da un avvocato, senza che quest’ultimo sia avvertito; tale obbligo sussiste anche in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129

  • Il CNF non deve motivare il proprio dissenso rispetto alle conclusioni del pubblico ministero

    La mancata menzione, nella decisione del Consiglio Nazionale Forense, del contenuto delle conclusioni del pubblico ministero non è causa di nullità della pronunzia, nè concretizza un vizio di motivazione della decisione l’omessa giustificazione dell’eventuale dissenso rispetto a tali conclusioni.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 dicembre 2003, n. 18838, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Lupo E- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • E’ illecito notificare copia semplice della sentenza personalmente alle controparti

    Pone in essere un comportamento contrario all’obbligo nascente dall’art. 27 c.d.f.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo →, il professionista che faccia notificare copia semplice della sentenza direttamente alle controparti costituite e non al Collega che le rappresenti, giacché, trattandosi di copia semplice priva di ogni valenza giuridica processuale e/o negoziale, la notifica ha natura di normale comunicazione epistolare, che, come tale, deve essere indirizzata al Collega per l’obbligo di cui al ridetto art. 27.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129

  • Il giudizio sulla rilevanza deontologica di un fatto spetta agli organi disciplinari (non alla Cassazione)

    Non è censurabile in sede di legittimità il giudizio del Consiglio nazionale forense che, nell’esercizio del suo potere disciplinare, abbia considerato come contraria alla dignità ed al decoro della professione forense l’omesso deposito dei motivi d’appello contro una sentenza penale dopo la dichiarazione di impugnazione; è pertanto inammissibile il motivo di censura della legittimità del provvedimento disciplinare basato sull’assunto che la relativa responsabilità sarebbe quanto meno attenuata dal disinteresse dimostrato dal cliente verso la decisione di proporre impugnazione penale.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1997, n. 2661, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Roselli F- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • La mancata audizione dei testi indicati dall’incolpato

    Il Consiglio dell’Ordine nella sua funzione di Giudice della Deontologia, ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129

  • Gli atti idonei ad interrompere la prescrizione dell’azione disciplinare

    La prescrizione estintiva quinquennale prevista dall’art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 per l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti di avvocati o procuratori viene interrotta non solo dalla promozione della suddetta azione disciplinare – promozione che ha efficacia interruttiva istantanea, ai sensi dell’art. 2943 cod. civ. – ma anche dai successivi atti compiuti dal titolare dell’azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1997, n. 2661, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Roselli F- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)