Autore: admin

  • Impugnazione delle sentenze del CNF: il ricorso per cassazione va notificato al PG, a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia di iscrizione e cancellazione negli albi, quanto in materia disciplinare, è inammissibile, qualora non sia stato tempestivamente notificato anche al procuratore generale presso la corte suprema, al quale spetta la qualità di litisconsorte necessario, tenuto conto che l’onere della notificazione del ricorso medesimo in unico termine a tutte le parti interessate (art 66 del rd 22 gennaio 1934 n 37) preclude la possibilità di una successiva integrazione del contraddittorio.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 giugno 1981, n. 3769, sez. U- Pres. LA FARINA C- Rel. BILE F- P.M. SAJA F (CONF)

  • La cancellazione dall’albo su richiesta del Pubblico Ministero

    La facoltà del pubblico ministero di richiedere, ai sensi dello art. 37 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, la cancellazione, dagli albi degli avvocati e procuratori, dei professionisti che si trovino nelle situazioni contemplate dalla norma medesima, non concretizza un’impugnativa delle deliberazioni adottate dal consiglio dello ordine locale, nell’ambito della normale revisione degli albi, ma si pone in via autonoma ed alternativa rispetto a quella revisione. Da ciò consegue che l’indicata richiesta va proposta al consiglio dell’ordine locale, non al consiglio nazionale forense; consegue, altresì, che la stessa non è soggetta ad alcun termine dall’eventuale delibera con cui il consiglio locale abbia, in sede di revisione, negato la cancellazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 21 giugno 1976, n. 2321, sez. U- Pres. BOCCIA U- Rel. DELFINI G

  • Impugnazione delle sentenze del CNF: l’annullamento con rinvio al CNF stesso non contrasta con la Costituzione

    L’art. 56 ultimo comma del R.D.L. 27 novembre 1933 n.. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), il quale dispone che, nel caso di annullamento di una decisione del consiglio nazionale forense da parte delle sezioni unite della corte di cassazione, il rinvio va fatto allo stesso consiglio nazionale, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 2, 3 e 111 della costituzione, in relazione al diverso principio del rito civile sul rinvio ad “altro giudice di pari grado” di quello che ha pronunciato la sentenza cassata (art.. 383 primo comma cod. proc. civ.), tenuto conto che tale principio corrisponde ad esigenze di mera opportunità, e che la sua concreta inapplicabilità, quando sullo intero territorio nazionale il potere decisorio spetti ad un solo organo giudicante, non interferisce sugli indicati precetti costituzionali, anche perché detto organo, in sede di rinvio, resta pur sempre obbligato ad uniformarsi ai criteri di diritto fissati dalla suprema corte.

    Cassazione Civile, sentenza del 27 luglio 1984, n. 04432, sez. U- Pres. GAMBOGI A- Rel. ONNIS G- P.M. FABI B (CONF)

  • Il rigetto dell’istanza di riesame da parte del COA non è impugnabile al CNF

    Il provvedimento del consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori, che dichiari inammissibile l’istanza di riesame di un suo (precedente) provvedimento di cancellazione del professionista dall’elenco speciale di cui all’art. 3, quarto comma, lett. b), del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, si risolve – mirando detta istanza a sollecitare l’esercizio del potere di annullamento o revoca “ex officio” – in un atto confermativo, avverso il quale, stante la non autonoma impugnabilità di tali atti, è inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 1992, n. 13006, sez. U- Pres. Santosuosso F- Rel. Longo GE- P.M. Grossi M (Conf)

  • Incompatibilità professionali: i dipendenti dell’ufficio legale della Aeroporti di Roma S.P.A.

    La S.P.A. Aeroporti di Roma, in quanto ente di diritto privato, non rientra fra gli enti pubblici per i cui dipendenti l’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 prevede una deroga al principio dell’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato e procuratore, non valendo ad escludere la natura privata di detta società i rilievi concernenti il suo assoggettamento a controlli pubblicistici, la partecipazione dello Stato al suo capitale o i poteri ad essa conferiti in materia di espropriazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 06 novembre 1991, n. 11857, sez. U- Pres. Sandulli R- Rel. Longo GE- P.M. Amatucci E (Conf)

  • Praticanti avvocati: la cessazione dell’abilitazione al patrocinio

    L’iscrizione dei laureati in giurisprudenza nel registro speciale dei praticanti procuratori – ai fini del patrocinio dinanzi alle preture ed ai conciliatori del distretto della corte di appello, per il quadriennio previsto dall’art. 1 della legge 24 luglio 1985 n. 406 (che ha sostituito l’art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578) – ha natura costitutiva, sicché, decorso tale periodo, l’autorizzazione al patrocinio non viene meno ipso iure, occorrendo, invece, un formale provvedimento di cancellazione dal detto registro, emesso dal consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori.

    Cassazione Civile, sentenza del 06 aprile 1989, n. 01643, sez. 2- Pres. D’AVINO GB- Rel. VELLA A- P.M. LANNI S (CONF)

  • Nei procedimenti davanti al COA non opera il principio dell’invariabilità del collegio giudicante

    Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante, sancito dall’art. 473 cod. proc. pen. già vigente, non è applicabile nel procedimento di cancellazione dall’albo degli avvocati e procuratori, considerata la natura amministrativa e non giurisdizionale delle funzioni svolte dal Consiglio dell’ordine in detto procedimento, nel quale è sufficiente che il “quorum” prescritto per la validità delle deliberazioni dall’art. 43 del R.D. n. 37 del 1934 e successive modificazioni sia formato, in concreto, con la partecipazione alla fase deliberativa di componenti che abbiano partecipato all’audizione dell’interessato.

    Cassazione Civile, sentenza del 06 novembre 1991, n. 11857, sez. U- Pres. Sandulli R- Rel. Longo GE- P.M. Amatucci E (Conf)

  • Nei procedimenti davanti al COA non opera il principio dell’invariabilità del collegio giudicante

    Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante, sancito dall’art. 473 cod. proc. civ., è applicabile, in base al richiamo dell’art. 63, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (organo giurisdizionale) e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo, dinanzi al Consiglio dell’Ordine, di cancellazione dall’albo degli avvocati per incompatibilità (o per le altre ipotesi previste dall’art. 37 del R.D. n. 1578 del 1933), considerata la natura amministrativa (non giurisdizionale) del Consiglio dell’Ordine, nonché la funzione amministrativa (non disciplinare) dell’attività svolta e del provvedimento adottato. E’, invece, indispensabile che il requisito del quorum prescritto per la validità delle deliberazioni dell’art. 43 del citato R.D. n. 37 del 1934 e successive modificazioni (art. 16 D.LGS. Lgt. n. 382 del 1944) sia rispettato, ancorché tale quorum sia costituito in concreto con la partecipazione alla fase deliberativa di alcuni soltanto dei componenti che abbiano partecipato all’audizione dell’interessato (nella specie, è stata considerata legittima la cancellazione dall’albo degli avvocati pronunciata dal Consiglio dell’Ordine, nel caso di incompatibilità, all’esito del relativo procedimento amministrativo snodatosi attraverso tre adunanze tenute con collegi diversamente composti; laddove, in particolare, il collegio della seduta d’adozione del provvedimento era diversamente composto rispetto a quello dell’audizione dell’interessato).

    Cassazione Civile, sentenza del 26 giugno 2001, n. 08748, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Elefante A- P.M. Cinque A (conf.)

  • Incompatibilità professionali: i ministri del culto cattolico

    Le attività il cui esercizio è ritenuto incompatibile, a norma dell’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 con le professioni forensi non sono caratterizzate dalla professionalita, ossia dalla normalità del loro esercizio in vista dell’attitudine a produrre reddito, bensì dalla idoneità ad incidere negativamente sulla libertà del professionista, idoneità che, può, di volta in volta, derivare dall’essere esse dirette alla cura di interessi che possono interferire nell’esercizio delle suddette professioni, ovvero dalla subordinazione che esse determinano nei confronti di terzi, ovvero, infine, dai poteri che essi comportano in chi le esercita. Ne consegue, per quanto attiene ai ministri del culto cattolico, che mentre non sussiste alcuna incompatibilità fra l’esercizio delle professioni forensi ed il puro stato sacerdotale, comportante la sola potestà di ordine, la quale non implica di per se, alcuna supremazia nei confronti dei fedeli, siffatta incompatibilità sussiste, invece, con la titolarità della potestas jurisdictionis, sia essa ordinaria o delegata, caratterizzata da un rapporto autoritativo e pubblicistico fra ministro e fedele. In quest’ultima potestà deve essere annoverata sia la giurisdizione di foro esterno, spettante in connessione con la titolarità di un ufficio ecclesiastico, sia la giurisdizione di foro interno esplicantesi sui fatti della coscenza, principalmente attraverso il sacramento della penitenza. (Nella specie, sulla base di tali principi, è stato ritenuto che esattamente il consiglio nazionale forense aveva negato l’iscrizione nell’albo dei procuratori legali ad un sacerdote del culto cattolico non investito da cura d’anime, o titolare di un ufficio ecclesiastico, ma munito della delega dei superiori canonici per l’amministrazione del sacramento della penitenza).

    Cassazione Civile, sentenza del 19 luglio 1976, n. 02848, sez. U- Pres. STELLA RICHTER M- Rel. CAROTENUTO G

  • La giurisdizione speciale del CNF non contrasta con la Costituzione

    Con riferimento al Consiglio nazionale forense – il quale, allorché pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito, con D.LGS. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, prima dell’entrata in vigore della Costituzione, e da questa conservato – , le norme concernenti la nomina dei componenti ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione di giurisdizione affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all’indipendenza del giudice, all’imparzialità dei giudizi e alla garanzia del diritto di difesa; è perciò manifestamente infondata, in riferimento all’art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 del predetto D.LGS. lgt. nonché degli artt. 59 e ss. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.

    Cassazione Civile, sentenza del 22 luglio 2002, n. 10688, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Criscuolo A- P.M. Cinque A (conf.)