Pone in essere un comportamento contrario all’obbligo nascente dall’art. 27 c.d.f.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo →, il professionista che faccia notificare copia semplice della sentenza direttamente alle controparti costituite e non al Collega che le rappresenti, giacché, trattandosi di copia semplice priva di ogni valenza giuridica processuale e/o negoziale, la notifica ha natura di normale comunicazione epistolare, che, come tale, deve essere indirizzata al Collega per l’obbligo di cui al ridetto art. 27.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 22 Settembre 2012 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 30 Marzo 2006 (avvertimento)