Autore: admin

  • La successiva modifica della sospensione cautelare dalla professione

    Sussiste la perdurante possibilità di adeguare il provvedimento cautelare alle effettive esigenze sopravvenute, sicché la sospensione ex art. 43 L.P. può essere prorogata ovvero adottata nuovamente, ove la situazione già emersa al momento della sua prima adozione, successivamente si connoti di diversa, maggiore o minore, gravità.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 133

    NOTA:
    In senso conforme, seppur riferita al procedimento disciplinare a carico di magistrati, Cass. SSUU 22570/2011.

  • Compensi professionali: l’accordo standard sul pagamento dei massimi

    Il principio, enunciato in una decisione in materia disciplinare dal Consiglio Nazionale Forense, secondo cui viola la deontologia professionale l’instaurazione da parte di un avvocato di una prassi consistente nella richiesta indiscriminata ad ogni cliente di emolumenti stabiliti in misura corrispondente a quella massima prevista dalle tariffe forensi o di compensi diversi e maggiori di quelli tariffariamente previsti – in quanto si pone in contrasto con un principio consuetudinario recepito nel codice deontologico forense approvato il 17 aprile 1997, per il quale di massima l’avvocato non deve chiedere compensi sproporzionati all’attività in concreto svolta e il cliente, a sua volta, ha diritto di pagare compensi ragguagliati alla quantità e qualità delle prestazioni di fatto ricevute -, non è in contraddizione con il principio più generico circa l’ammissibilità e la validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi; ne consegue l’inidoneità, in relazione ad una decisione in tal senso motivata, del motivo di ricorso per cassazione basato sul richiamo di quest’ultimo principio. (Nella specie, l’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare faceva sottoscrivere ai clienti clausole, contenute nei mandati a margine degli atti processuali, prevedenti l’obbligo di pagamento delle competenze professionali nel massimo di tariffa, nonché l’equiparazione ai fini del compenso delle conferenze telefoniche alle conferenze di trattazione).

    Cassazione Civile, sentenza del 26 febbraio 1999, n. 103, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Paolini G- P.M. Dettori P (Conf.)

  • Sospensione cautelare dalla professione: la necessaria motivazione sullo strepitus fori

    La semplice pronuncia di una sentenza penale di primo grado a carico di un avvocato, quand’anche di essa sia stata data notizia giornalistica, non è di per sé sola sufficiente a legittimare, con inaccettabile automatismo, la sospensione cautelare del professionista stesso ai sensi dell’art. 43 RDL n. 1578/1933, che richiede infatti il c.d. “strepitus fori”, ossia un “quid pluris” qualificato e significativo rispetto al semplice e mero accadimento penale ed alla gravità di quest’ultimo, tale cioè da collocare il comportamento di cui è accusato l’incolpato in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione, non solo nello stretto ambiente professionale, di per sé dotato di recettori adeguati e consapevoli, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto dell’opinione pubblica, della società e della collettività, di cui il COA deve fornire prova, ancorché con succinta motivazione, con il proprio provvedimento cautelare (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui massima, il CNF ha annullato il provvedimento cautelare del COA per difetto di motivazione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 133

    NOTA:
    In senso confore, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 aprile 2012, n. 52.

  • L’adeguatezza della sanzione disciplinare irrogata non è censurabile in Cassazione

    L’adeguatezza della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile dalla Corte di Cassazione atteso che è riservato agli organi disciplinari il potere di determinare la sanzione più rispondente alla gravità e alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 febbraio 1998, n. 1342, sez. U- Pres. Corda M- Rel. Ravagnani E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • I due presupposti per la sospensione cautelare dall’esercizio della professione

    I presupposti richiesti dall’art. 43 L.P. per il provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione sono: a) la gravità in astratto delle imputazioni penali indipendentemente dalla loro fondatezza; b) il c.d. strepitus fori, ovvero il clamore suscitato dalle imputazioni stesse e la loro rilevanza a livello mediatico (Nel caso di specie, il COA aveva invece ritenuto idoneo a giustificare la misura cautelare il “fumus o fondatezza dell’accusa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato il provvedimento cautelare de quo).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 133

  • La contestazione degli addebiti

    Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo invece sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi dal quelli ascrittigli.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 febbraio 1998, n. 1342, sez. U- Pres. Corda M- Rel. Ravagnani E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Le sentenze del CNF non possono essere impugnate in Cassazione per (asserito) travisamento dei fatti

    I vizi denunziabili con ricorso per cassazione contro le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, a norma dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934 n. 36, non comprendono il travisamento dei fatti, che, pur potendo costituire vizio anche di una pronuncia giurisdizionale è estraneo al sindacato di legittimità.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 febbraio 1998, n. 1342, sez. U- Pres. Corda M- Rel. Ravagnani E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Principio di specialità e sanzione disciplinare

    Gli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → (dovere di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza) enunciano principi fondamentali della professione forense che vengono comunque necessariamente violati in occasione di ogni comportamento illecito, sicché non possono comportare autonomo aggravamento della sanzione ove la fattispecie trovi apposita ed espressa disciplina in una specifica norma deontologica (Nel caso di specie, l’avvocato aveva esercitato la professione in periodo di sospensione disciplinare. Il COA di appartenenza lo aveva quindi cumulativamente sanzionato sia per la violazione dell’art. 21 c.d.f.Art. 21 cod. prev. – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo. I. Costituisc…Leggi il testo completo → sia per quella degli art. 5 c.d.f. e art. 6 c.d.f., irrogandogli così la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ridotto il periodo di sospensione a mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132

  • Procedimento disciplinare: il ricorso in Cassazione per eccesso di potere (giurisdizionale)

    L’eccesso di potere cui fa riferimento l’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934, n. 36) sull’ordinamento della professione forense, nel prevedere il ricorso degli interessati e del P.M. avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, è solo quello giurisdizionale che si concreta nell’esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un altra autorità, sia essa legislativa o amministrativa, o nell’arrogazione di un potere non attribuito ad alcuna autorità, e non può quindi essere fatto valere per omissione di valutazioni di fatto.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 febbraio 1998, n. 1342, sez. U- Pres. Corda M- Rel. Ravagnani E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • All’avvocato sospeso è inibito anche l’esercizio (continuativo) della professione in via stragiudiziale

    Nel periodo di sospensione dalla professione, l’avvocato deve astenersi dal compiere, oltre agli atti strettamente giudiziali, anche tutti quelli da qualificarsi comunque come riservati alla categoria forense, ivi compresi quelli di assistenza non occasionale ma continuativa al fine della tutela di un diritto (Nel caso di specie, l’avvocato cautelarmente sospeso aveva inviato 3 lettere di messe in mora).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132