Autore: admin

  • Il termine per l’impugnazione delle sentenze del CNF

    A norma dell’art. 56, comma terzo, del R.D.L. n. 1578 del 1933, il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense deve essere proposto nel termine (perentorio, posto a pena di inammissibilità) di trenta giorni, decorrente dalla ricevuta notificazione della pronuncia contestata e non dalla comunicazione personale della decisione che ne abbia ricevuto l’interessato. La circostanza che tale termine sia inferiore a quello di sessanta giorni previsto dall’art. 325 cod. proc. civ. non pone dubbi di costituzionalità, siccome non esiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo, purché le scelte legislative rispettino il criterio generale di ragionevolezza.

    Cassazione Civile, sentenza del 15 dicembre 2000, n. 1269, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)

  • Inammissibile il ricorso in Cassazione contro l’omessa pronuncia del CNF

    Il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, presuppone che una pronuncia formale del Consiglio stesso sia effettivamente intervenuta e, pertanto, non è ammissibile per denunciarne meri comportamenti omissivi o anche commissivi, che non abbiano assunto siffatta qualità formale. (Nella specie, sancendo il principio di cui in massima le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un praticante procuratore legale che lamentava essere stata la propria istanza di abilitazione all’esercizio professionale davanti al Pretore respinta dal Consiglio dell’ordine competente e riproposta al Consiglio Nazionale senza, peraltro, ottenerne una decisione).

    Cassazione Civile, Ordinanza del 04 marzo 1994, n. 157, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Finocchiaro A- P.M. Nicita FP (Conf)

  • Iscrizione nel registro praticanti: il requisito della residenza

    Alla stregua delle norme dettate dall’art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) e dagli artt. 1, 3, 5, 7, 10 e 12 del R.D.L. 22 gennaio 1934 n. 37 (norme integrative e di attuazione del citato R.D.L. n. 1578 del 1933), interpretate attraverso l’integrazione dell’elemento letterale con la “ratio” da esse perseguita, l’iscrizione nel registro speciale dei praticanti procuratori, tenuto dal Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori nella cui circoscrizione detti praticanti hanno la residenza, postula – atteso, in particolare, il potere di vigilanza del consiglio dell’ordine circa il compimento della pratica ai fini dell’ammissione all’esame di procuratore – che la pratica sia compiuta frequentando lo studio di un procuratore iscritto all’albo presso lo stesso consiglio dell’ordine al quale, per ragioni di residenza, è presentata la domanda d’iscrizione nel detto registro speciale, con la conseguente legittimità del rifiuto d’iscrizione in base a certificazione di frequenza dello studio di un procuratore esercente in altra circoscrizione.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 dicembre 1991, n. 13863, sez. U- Pres. Zucconi Galli Fonseca F- Rel. Rotunno G- P.M. Paolucci P (Conf)

  • I periodi di esercizio professionale svolti in situazione di incompatibilità non rilevano a fini pensionistici

    Il principio della non valutabilità a fini pensionistici dei periodi di esercizio professionale svolti in situazione di incompatibilità, introdotto per la prima volta dall’art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, non può considerarsi un principio generale idoneo a paralizzare quello della pienezza degli effetti della iscrizione all’albo professionale fino a quando questa persista, pur in presenza di cause ostative: esso è, infatti, contenuto in una legge che, non solo si definisce modificativa della preesistente normativa, ma, soprattutto, si rivolge letteralmente e logicamente al futuro, prevedendo che la continuità dell’esercizio professionale debba essere valutata in base a criteri che, secondo le linee indicate dalla legge stessa, l’organo deliberante della cassa di previdenza avrebbe determinato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Tale principio può perciò applicarsi soltanto per l’avvenire e non ai rapporti già compiutamente venuti in essere alla data della entrata in vigore della legge n. 319 del 1975.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 luglio 1977, n. 3235, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. FANELLI O- P.M. SAYA F (CONF)

  • L’iscrizione all’albo non prova l’esercizio effettivo della professione

    L’iscrizione in un albo professionale (nella specie, quello degli avvocati e procuratori) ha natura costitutiva ai fini dello esercizio della libera professione, ma non prova che la stessa è stata concretamente esercitata.

    Cassazione Civile, sentenza del 28 novembre 1978, n. 5575, sez. Lavoro- Pres. IANNITTI PIROMALLO F- Rel. LAUDATO C- P.M. FERRAIUOLO M (CONF)

  • L’abuso del potere certificativo da parte del COA

    Il potere certificativo è espressione di una funzione pubblica e, come tale, può avere luogo sempre e soltanto in ipotesi tassativamente indicate, in quanto il principio di legalita della azione amministrativa implica che nessuna posizione di preminenza e di favore spetti all’amministrazione, se non in virtù di una disposizione di legge e che, quindi, nessun potere pubblico sia configurabile in difetto di una norma attributiva. Pertanto, ad un attestato rilasciato da un consiglio dell’ordine forense, al di fuori delle ipotesi in cui la legge attribuisce a tale consiglio un potere certificativo, non può riconoscersi valore di atto pubblico, potendo le dichiarazioni in esso contenute valere soltanto come elemento presuntivo di convincimento. (Nella specie, si trattava di un certificato rilasciato dal consiglio dell’ordine forense di palermo attestante che un professionista “avendo provato l’effettivo e continuo esercizio per sei anni della professione forense, quale procuratore legale, nel 1932 venne iscritto nell’albo degli avvocati e poi, nel 1950, avendo ancora provato l’esercizio dell’avvocatura ad alto livello, e sempre continuo, per diciotto anni, veniva iscritto nell’albo per le magistrature superiori”).

    Cassazione Civile, sentenza del 28 novembre 1978, n. 5575, sez. Lavoro- Pres. IANNITTI PIROMALLO F- Rel. LAUDATO C- P.M. FERRAIUOLO M (CONF)

  • L’impugnazione delle decisioni del CNF in materia elettorale

    Il dll 23 novembre 1944, n. 382, nel regolare la materia delle elezioni dei consigli dell’ordine degli avvocati e procuratori legali non prevede specificamente alcun mezzo di impugnazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense che la riguardano. In mancanza di una indicazione specifica, trova applicazione la disposizione contenuta nell’art. 56, terzo comma, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che prevede, in via generale, il rimedio del ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa: deve, pertanto, ritenersi inconferente ogni riferimento al generale rimedio di cui all’art. 111 Cost., dal momento che il medesimo rimedio risulta positivamente previsto e specificamente regolamentato nella normativa che regola ‘ogni ricorsò avverso le decisioni del consiglio nazionale forense.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1975, n. 3405, sez. U- Pres. LA PORTA E- Rel. MANCUSO F – FABBRI c. CONS ORD RAVENN Cassazione Civile

  • Le percosse sono deontologicamente rilevanti quand’anche penalmente scriminate dalla provocazione altrui

    Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, in udienza, trascenda a vie di fatto con una delle parti, ancorché dalla stessa sia stato offeso, essendo a sua disposizione rimedi legali per porre riparo alle offese ricevute, senza compromettere i principi deontologici di correttezza e decoro nell’esercizio della professione.

    Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 6766, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Napoletano G- P.M. Maccarone V (conf.)

  • Il vizio di motivazione nelle sentenze del CNF

    In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove si traduca in motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa.

    Cassazione Civile, sentenza del 02 aprile 2003, n. 5072, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Di Nanni Lf- P.M. Iannelli D (conf.)

  • L’addebito non richiede una precisa individuazione della norma deontologica violata

    E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme dell’Ordinamento Professionale Forense, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost., nella parte in cui, con riguardo alla materia disciplinare, omettono una precisa individuazione delle regole di deontologia professionale, poiché la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione ben può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice opera e poiché all’esercizio del potere disciplinare, quale espressione di potestà amministrativa, sono estranei i precetti costituzionali concernenti la funzione giurisdizionale. Né è conferente il raffronto con il diverso sistema sanzionatorio di altri sistemi professionali, tenuto conto che ciascun ordinamento professionale reca in sé elementi differenziatori che giustificano ragionevolmente anche diversità di discipline. Né può dirsi violato, infine, l’art. 24 Cost., giacché per la garanzia del diritto di difesa è sufficiente la presenza di un nucleo centrale di norme che tutelano il principio del contraddittorio e prevedono la facoltà per l’interessato di impugnare dinanzi ad un organo giurisdizionale le decisioni del consiglio dell’ordine.

    Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 6766, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Napoletano G- P.M. Maccarone V (conf.)