Autore: admin

  • Impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF: l’esposizione sommaria dei fatti

    Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, fissato a pena d’inammissibilità dall’art. 366 n. 3 cod. proc. civ. per il ricorso per cassazione, trova applicazione anche con riguardo al ricorso presentato avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, considerato che ai ricorsi presentati avverso le decisioni indicate si applicano le disposizioni del codice di rito riguardanti il ricorso per cassazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 17 dicembre 1999, n. 904, sez. U- Pres. Grossi M- Rel. Giannantonio Er- P.M. Morozzo Della Rocca F (diff.)

  • L’assenza ingiustificata del difensore all’udienza non costituisce automatica violazione dei doveri deontologici

    L’assenza ingiustificata dell’avvocato all’udienza non integra ipso facto abbandono di difesa né lesione dei doveri di diligenza e correttezza, in quanto può infatti essere dettata da una ben precisa strategia processuale, la quale costituisce espressione del libero, autonomo ed inviolabile esercizio del diritto di difesa (Nel caso di specie, su segnalazione del magistrato, il COA locale aveva sanzionato il professionista per il solo fatto di non essersi presentato all’udienza, senza aver altresì valutato le conseguenze -eventualmente favorevoli al cliente- prodotte dall’assenza stessa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso dell’incolpato e ha quindi riformato la decisione disciplinare del COA).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114, confermata da Cass. SS. UU. 13 giugno 2011 n. 12903.

  • Il ricorso in Cassazione per eccesso di potere (giurisdizionale)

    La previsione del vizio di eccesso di potere tra i motivi di ricorso per cassazione contro le pronunce adottate dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, provvedendo sui ricorsi proposti contro le decisioni in materia dei Consigli locali degli avvocati (art. 56, terzo comma, R.D.L. n. 1578 del 1933, da integrare mediante l’art. 111 Cost.), va interpretata in coerenza con la natura giurisdizionale, e non amministrativa, di tale funzione del Consiglio nazionale forense. In riferimento alla norma in esame, quindi, quale eccesso di potere deve essere inteso, l’eccesso di potere giurisdizionale, cioè l’esplicazione di una potestà riservata dalla legge a un diverso organo, sia esso legislativo o amministrativo: un’usurpazione o indebita assunzione di potestà giurisdizionale, che costituisce un aspetto di quei motivi inerenti alla giurisdizione per i quali le sentenze di tutte le giurisdizioni speciali possono essere impugnate dinanzi alle Sezioni unite della Corte di Cassazione a norma dell’art. 362, primo comma, cod. CIV..

    Cassazione Civile, sentenza del 24 agosto 1999, n. 598, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Ravagnani E- P.M. Dettori P (conf.)

  • Al procedimento disciplinare davanti al COA non si applica il principio di immodificabilità del giudice

    Il procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O. ha natura amministrativa sicchè ad esso non si applica il principio della immodificabilità del giudice, essendo sufficiente soltanto che venga rispettato il quorum previsto dalla L.P. per la validità delle deliberazioni (art. 43 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 140

  • La cancellazione disciplinare dall’albo

    La cancellazione dall’albo, che non era originariamente prevista tra le sanzioni disciplinari dall’art. 40 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934 n. 36, sull’ordinamento della professione forense, venne introdotta dalla legge 17 febbraio 1971 n. 91, il cui art. 1, modificando il suddetto art. 40, previde espressamente la cancellazione in aggiunta alla radiazione, tra le misure sanzionatorie irrogabili in sede disciplinare agli avvocati. Alla stregua di tale principio, le Sezioni Unite hanno reputato del tutto priva di fondamento la censura con cui, avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, si era lamentato che l’applicata sanzione della cancellazione non era prevista dal R.D.L. n. 1578 del 1933.

    Cassazione Civile, sentenza del 25 maggio 1999, n. 289, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Adami V- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)

  • Il termine per la notifica della decisione disciplinare del COA

    Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 L.P. entro il quale la decisione del COA deve essere notificata all’incolpato ha natura ordinatoria e non perentoria.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 140

  • L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF

    Ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1934, e dell’art. 111 della Costituzione, le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono ricorribili per Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che detto rimedio non è esperibile per denunziare, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’inadeguatezza o altri vizi della motivazione, ferma restando, peraltro, la possibilità che essi stessi si risolvano in una violazione di legge, deducibile secondo il paradigma del n. 3 dell’art. 360, come nel caso di totale mancanza o di mera apparenza della motivazione, che concretano l’inosservanza dell’obbligo, imposto al giudice dall’art. 132 n. 4 del cod. proc. civ., di esporre concisamente i motivi in fatto ed in diritto della decisione.

    Cassazione Civile, sentenza del 25 maggio 1999, n. 289, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Adami V- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)

  • Le offese gratuite circa le capacità professionali del collega

    Appaiono in contrasto con l’art. 20 c.d.f., che vieta appunto l’uso di espressioni sconvenienti od offensive, le accuse al Collega o al Giudice di ignorare la scienza giuridica, di svolgere con superficialità la professione e di scrivere per anacoluti giuridici, ovverosia ricorrendo a ragionamenti privi di giuridico costrutto, in quanto volte a negare, direttamente, le capacità intellettuali, culturali e professionali della persona e, come tali, gratuitamente offensive.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 140

  • L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, ricorribili per cassazione a norma dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, sono suscettibili di sindacato da parte della Corte di Cassazione, quanto al vizio di motivazione, in base all’art. 111 Cost. e soltanto in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice, quali risultano dalla decisione impugnata.

    Cassazione Civile, sentenza del 22 marzo 1999, n. 175, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Sabatini F- P.M. Cinque A (Conf.)

  • Il tempestivo deposito del reclamo elettorale non previamente notificato

    Il reclamo proposto avverso il risultato delle elezioni dei C.d.O. professionali è ammissibile una volta che sia tempestivamente depositato o presentato presso il C.N.F. entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica ai controinteressati. Decorso inutilmente detto termine i risultati elettorali diventano inattaccabili.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. SALAZAR), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 139