Autore: admin

  • Il termine per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione ex officio delle decisioni medesime, ai sensi dell’art 56 del rdl 27 novembre 1933 n 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. Tale disposizione, infatti, non può ritenersi tacitamente abrogata dall’art 362 primo comma cod proc civ, il quale richiama, per il ricorso avverso le sentenze dei giudici speciali, il termine di sessanta giorni fissato dall’art 325 secondo comma cod proc civ, trattandosi di norma specifica regolante un determinato procedimento e non incompatibile con le diverse disposizioni generali del codice di rito.

    Cassazione Civile, sentenza del 07 dicembre 1976, n. 4548, sez. U- Pres. MACCARONE A- Rel. SGROI V

  • Il termine breve per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, in base alla disciplina di cui agli artt. 66 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, è soggetto al termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni medesime, ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. La minore entità di tale termine, rispetto a quello stabilito dall’art.. 362 cod. proc. civ., in relazione all’art. 325 cod. proc. civ., per i ricorsi contro le decisioni dei giudici speciali, manifestamente non pone il suddetto art. 56 in contrasto con i precetti contenuti negli artt. 3 e 24 della costituzione, trattandosi di difforme trattamento che trova obiettiva giustificazione nella diversità delle rispettive situazioni e nella peculiarità del procedimento introdotto con il ricorso avverso le pronunce del consiglio nazionale forense.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 novembre 1982, n. 6252, sez. U- Pres. MARCHETTI D- Rel. LO SURDO G- P.M. FABI B (CONF)
    NOTA:
    Il citato termine di 30 giorni è peraltro confermato anche dall’art. 36 co. 6 della nuova legge professionale, ad oggi (1/1/2013) in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  • L’onere di notifica del ricorso in Cassazione ai contraddittori necessari (COA e PG)

    Il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione negli albi, è inammissibile ove non venga notificato, entro l’unico termine all’uopo assegnato, ed esclusa quindi ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio, al consiglio dello ordine, che ha adottato il provvedimento impugnato innanzi al consiglio nazionale forense, nonché al procuratore generale presso la corte di cassazione, in qualità di contraddittori necessari.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 novembre 1980, n. 6014, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. CALECA A- P.M. SAJA F (CONF)

  • L’avvocato sospeso non può difendersi in proprio davanti al CNF (né in Cassazione)

    Nel giudizio dinanzi al Consiglio nazionale forense adito contro il diniego della revoca della sospensione dall’esercizio della professione forense pronunciato dal Consiglio dell’Ordine non è consentita la difesa personale svolta dall’avvocato che sia stato sospeso a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, difettando in tal caso il requisito indispensabile dello “ius postulandi”, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 agosto 2001, n. 10956, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)

  • I vizi delle sentenze del CNF deducibili in Cassazione

    Le decisioni del Consiglio Nazionale forense in materia disciplinare sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 – convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934 n. 36 – e dell’art. 111 Cost. soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che il detto rimedio non è esperibile per denunciare l’inadeguatezza o altri vizi della motivazione che non si risolvano essi stessi in violazione di legge, come la mancanza totale o la mera apparenza della motivazione medesima.

    Cassazione Civile, sentenza del 29 gennaio 1993, n. 1152, sez. U- Pres. Vela A- Rel. Beneforti E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf)

  • Il termine per la notifica delle sentenze del CNF è ordinatorio

    L’inosservanza del termine di trenta giorni entro cui, ai sensi dell’art. 56, primo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578, debbono essere notificate le decisioni del Consiglio Nazionale Forense non ne comporta la cassazione, non essendo tale termine previsto a pena di nullità, così come non è a pena di nullità il termine previsto per il deposito delle sentenze dall’art. 120 disp. att. cod. proc. civ.

    Cassazione Civile, sentenza del 06 agosto 1992, n. 9324, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Longo GE- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf)

  • Incompatibilità professionali: gli addetti agli uffici legali del Banco di Roma

    Il Banco di Roma, in quanto banca non pubblica ma semplicemente d’interesse nazionale, strutturata come società per azioni, non rientra fra gli enti pubblici per i cui dipendenti l’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 prevede una deroga al principio dell’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato e procuratore con la qualità di impiegato, non potendo in contrario trarsi argomento, in particolare, dagli artt. 2461 cod. civ. e 3 della legge 30 luglio 1990 n. 218 (disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) ed essendo manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in rapporto all’art. 3 Cost., con riguardo ad una pretesa disparità di trattamento rispetto a professionisti dipendenti da enti già pubblici ma successivamente “privatizzati”, per i quali il citato art. 3 della legge n. 218 del 1990 fa salvi i “diritti quesiti”, nonché con riguardo ad una asseritamente illegittima disparità di trattamento fra avvocati di istituti di credito pubblici ed avvocati di enti bancari di diritto privato, ancorché d’interesse nazionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 06 agosto 1992, n. 9324, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Longo GE- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf)

  • Giudizio in Cassazione: l’onere di notifica del ricorso al PG (che è litisconsorte necessario)

    Il ricorso per cassazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense deve essere notificato, sotto comminatoria di inammissibilità, oltre che a tutte le parti interessate a resistere, anche al procuratore generale presso la corte suprema di cassazione, il quale è contraddittore necessario sia nei giudizi di impugnazione di decisioni emesse in materia di iscrizione e cancellazione negli albi, sia nei giudizi in materia disciplinare, e pertanto – non potendo provvedersi all’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti in quanto l’art. 66 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, impone la notificazione del ricorso a tutte le parti interessate in unico termine – deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che non sia stato notificato al procuratore generale presso la corte di cassazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 settembre 1978, n. 4190, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. SANDULLI R- P.M. BERRI M (CONF)

  • Impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF: il COA è litisconsorte necessario

    Nel procedimento di impugnazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare quanto in materia di tenuta degli albi professionali, il consiglio dell’ordine degli avvocati che ha emesso il provvedimento impugnato è parte necessaria, e pertanto il ricorso per cassazione deve essergli notificato a pena di inammissibilità.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 settembre 1978, n. 4190, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. SANDULLI R- P.M. BERRI M (CONF)

  • “Quorum” costitutivo per la validità delle sedute del CNF: necessaria la presenza di almeno sette componenti

    In base al capo IV del D.LGS.LGT. n. 382 del 1944, per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale Forense occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compresi il presidente ed uno dei vicepresidenti; con la conseguenza che, avendo l’art. 1 D.LGS.PRES. n. 6 del 1946 ridotto ad uno per ogni distretto di corte d’appello il numero dei componenti del Consiglio Nazionale Forense, sono valide le delibere da questo adottate con la presenza di almeno sette componenti.

    Cassazione Civile, sentenza del 06 giugno 2003, n. 9075, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Bonomo M- P.M. Maccarone V (parz. Diff.)