Autore: admin

  • Attività professionale senza titolo nel patrocinio in Cassazione

    Commette illecito deontologico, perché costituisce comportamento contrario all’art. 21 c.d.f.Art. 21 cod. prev. – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo. I. Costituisc…Leggi il testo completo →, l’avvocato che patrocini una causa in Cassazione pur non essendo iscritto all’albo speciale dei soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle giurisdizioni superiori.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 145

  • L’archiviazione dell’esposto non è impugnabile al CNF

    Deve ritenersi inammissibile il ricorso diretto ad ottenere la disamina e la valutazione da parte del Consiglio Nazionale Forense del contegno adottato dai componenti del Consiglio dell’Ordine territoriale riguardo alle denunciate condotte, disciplinarmente rilevanti, di un iscritto all’Albo, in difetto di un provvedimento ammissibilmente soggetto ad impugnazione (Nel caso di specie, era stato presentato ricorso al CNF affinché valutasse il comportamento dei Membri del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, “per non avere gli stessi adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti di un avvocato nonostante l’esposto ritualmente depositato”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Del Paggio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 180

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Del Paggio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 179; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 86; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 85; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

  • La cassazione con rinvio al CNF

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, è manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale dell’art. 56, ultimo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, per contrasto con l’art. 24 Cost., in quanto nell’ipotesi di annullamento della decisione assunta in sede disciplinare dal Consiglio Nazionale Forense prevede il rinvio allo stesso Consiglio, atteso che la designazione di quest’organo giurisdizionale come giudice di rinvio trova piena e logica giustificazione nella competenza funzionale e per materia dello stesso, al quale per la sua unicità e specialità non se ne può sostituire alcun altro, e tenuto conto, inoltre, che la natura e la funzione del giudizio di rinvio, che costituisce prosecuzione del precedente unico grado di merito, escludono che l’ipotesi in questione sia assimilabile a quella della partecipazione dello stesso giudice a successivi gradi o fasi del medesimo processo.

    Cassazione Civile, sentenza del 25 settembre 1997, n. 9428, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Baldassarre V- P.M. Leo A (Diff.)

  • Sanzione disciplinare e assenza di precedenti disciplinari

    Ai fini del trattamento sanzionatorio della condotta contestata, il Consiglio territoriale è tenuto ad operare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 145

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.

  • L’avvocato disciplinarmente sospeso (o radiato o cancellato) non può proporre ricorso in proprio in Cassazione (o al CNF)

    L’avvocato, cui il Consiglio nazionale forense – con decisione che è immediatamente esecutiva (salva la sospensione ad opera delle Sezioni unite della Corte di Cassazione) – abbia inflitto una sanzione disciplinare che lo priva, definitivamente o temporaneamente, dell’esercizio della professione forense non può sottoscrivere (personalmente) il ricorso per cassazione contro la decisione anzidetta conseguendone in caso contrario l’inammissibilità di tale impugnazione.

    Cassazione Civile, 05 novembre 1996, n. 849, sez. U- Pres. Iannotta A- P.M. Nicita FP (Conf.)

  • La riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari

    Rientra nella discrezionalità del C.d.O. disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa (Nel caso di specie, era stata eccepita l’asserita nullità della reiezione dell’istanza di riunione dei procedimenti disciplinari a carico dello stesso incolpato).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4

  • Procedimento disciplinare: l’accertamento dell’illecito e della sua rilevanza deontologica spetta al COA e al CNF (non alla Cassazione)

    In sede di ricorso per Cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense a norma dell’art. 56 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 è insuscettibile di ulteriore valutazione l’accertamento compiuto dal giudice disciplinare in ordine alla materialità dei fatti contestati all’incolpato e alla loro idoneità a ledere gli interessi protetti dall’art. 38 della legge professionale, essendo precluso alla Corte di Cassazione il riesame dei fatti e delle risultanze istruttorie, la cui valutazione spetta esclusivamente all’organo giudicante disciplinare, il quale ha solo l’obbligo di fornire una motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici.

    Cassazione Civile, sentenza del 16 novembre 1996, n. 10046, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Rapone G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Nel caso di plurimi addebiti, la sanzione disciplinare è comunque unica

    Nei procedimenti disciplinari a carico degli Avvocati e Procuratori, ciò che forma oggetto di valutazione e di sanzione è il comportamento complessivo dell’incolpato, sotto il profilo della sua conformità o meno alla dignità e al decoro professionale, sicché anche quando siano mossi vari addebiti la sanzione non può non essere unica.

    Cassazione Civile, sentenza del 16 novembre 1996, n. 10046, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Rapone G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Il colpevole ritardo nella nomina del difensore non legittima il rinvio dell’udienza

    Deve essere rigettata la richiesta di rinvio d’udienza innanzi al Consiglio nazionale forense nell’ipotesi di tardività della nomina da parte del ricorrente, ove quest’ultimo ben avrebbe potuto provvedervi prima ed il ritardo non sia altrimenti giustificato, il quale non pertanto riflettersi sulla prioritaria esigenza di speditezza del processo disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 144

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Caddeo), sentenza del 18 settembre 1995, n. 80.

  • Procedimento disciplinare: la mancata astensione in assenza di ricusazione

    Nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi, così come in quelli civili, l’inosservanza dell’obbligo dell’astensione non determina l’invalidità della decisione quando le parti non si siano avvalse della facoltà di proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini di legge.

    Cassazione Civile, sentenza del 16 novembre 1996, n. 10046, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Rapone G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)