Autore: admin

  • L’appropriazione indebita di ingenti somme spettanti al cliente

    L’apprensione indebita di somme di denaro di spettanza del cliente integra gravissima violazione, che pregiudica l’affidamento generale che il professionista deve coltivare in ragione del suo ministero, compromettendo, conseguentemente, la credibilità dell’intero ceto forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione per il professionista che aveva indebitamente trattenuto la somma di euro 500mila circa).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio – Rel. Berruti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 144

  • L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF per vizio di motivazione

    Anche le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono soggette all’obbligo di motivazione sancito per ogni provvedimento giurisdizionale dall’art. 111 Cost. e pertanto il vizio di violazione di legge per il quale le suddette decisioni sono censurabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione comprende anche il difetto di motivazione; il vizio di motivazione che può essere fatto valere, tuttavia, è solo quello riconducibile all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ossia quello che si traduca in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi dedotti dalle parti o rilevabili d’ufficio, senza che la deduzione del suddetto vizio possa essere intesa ad ottenere un riesame delle prove e degli accertamenti di fatto, o un sindacato sulla scelta discrezionale del Consiglio in ordine al tipo e all’entità della sanzione, ovvero a denunciare un travisamento di fatto, col diverso rimedio della revocazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 15 marzo 1999, n. 130, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Giannantonio ER- P.M. Dettori P (Diff.)

  • La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 143

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO ), sentenza del 17 settembre 2012, n. 118; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335, che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008.

  • La sospensione dall’esercizio della professione per omesso versamento dei contributi previdenziali

    In tema di sanzioni disciplinari a carico di avvocati, il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato all’esercizio della professione, adottato “ex legibus” nn.536 del 1949 e 576 del 1980 è dotato di efficacia immediata, e priva, fin dal momento della sua adozione, l’avvocato che ne venga colpito, del diritto di esercitare la professione, senza che, con riferimento ad esso, possa ritenersi realizzabile l’effetto sospensivo – correlato all’impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense – previsto, per i provvedimenti applicativi di altre e diverse sanzioni disciplinari, dall’art.50 comma sesto del R.D.L. n. 1578 del 1933. Da ciò consegue l’illegittimità di un’eventuale reclamo proposto in proprio, dinanzi al Consiglio nazionale forense, dall’avvocato sospeso, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal locale Consiglio dell’ordine.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 maggio 2004, n. 9491, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Paolini G- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

    Al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato (costituente il parametro di valutazione della legittimità del procedimento disciplinare in ossequio ai principi generali di buon andamento e di trasparenza dell’attività amministrativa), è necessaria e sufficiente una chiara ed esaustiva contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la mancata indicazione delle norme violate, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati con il solo limite di non potersi sanzionare il professionista per fatti diversi o ulteriori rispetto a quelli specificamente oggetto dell’incolpazione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 142

  • L’attività professionale in conflitto di interessi

    In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, l’attività professionale vietata dall’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → (approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 17 aprile 1997) è esclusivamente quella che determina un conflitto di interessi con un cliente. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che vi rientrasse l’attività , consistente nell’invio di una lettera, con cui l’avvocato si era limitato a sollecitare una soluzione conciliativa comunicando che, in caso di mancato accordo tra le parti, entrambe già sue clienti nell’ambito di un diverso contenzioso di affari, egli sarebbe stato costretto ad interrompere il rapporto professionale con il destinatario della missiva, dando la preferenza al cliente con il quale esisteva un rapporto consolidato).

    Cassazione Civile, sentenza del 23 marzo 2004, n. 5776, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Varrone M- P.M. Pivetti M (Diff.)

  • Al procedimento disciplinare davanti al COA non si applica il principio di immodificabilità del giudice

    Il procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O. ha natura amministrativa sicchè ad esso non si applica il principio della immodificabilità del giudice, essendo sufficiente soltanto che venga rispettato il quorum previsto dalla L.P. per la validità delle deliberazioni (art. 43 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37), ancorché esso sia costituito in concreto con la partecipazione alla fase deliberativa di alcuni dei componenti che abbiano partecipato a preordinate fasi istruttorie (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità della decisione impugnata in quanto un componente del Collegio non aveva partecipato all’escussione di un teste e quindi ad una fase dell’istruttoria).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 142

  • L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF per violazione delle norme del codice deontologico

    Nell’ambito della violazione di legge – in relazione alla quale (oltre che per incompetenza ed eccesso di potere) le decisioni del Consiglio nazionale forense sono ricorribili per cassazione (art. 56 del regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578 e art. 111 Cost.) – va compresa anche la violazione delle norme del codice deontologico dell’Ordine professionale, trattandosi di norme giuridiche obbligatorie valevoli per gli iscritti all’albo degli avvocati che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 marzo 2004, n. 5776, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Varrone M- P.M. Pivetti M (Diff.)

  • Il diritto di difesa prevale sull’obbligo di rispondere alla richiesta di chiarimenti del COA

    Il principio del dovere di cooperazione dell’interessato con il proprio Consiglio dell’Ordine non può implicare violazione deontologica nell’ambito del procedimento disciplinare nel quale, per la sua natura e funzione tipicamente sanzionatoria, non può formare oggetto di sindacato la scelta di fondo – invero del tutto discrezionale – dell’interessato di partecipare attivamente ovvero di rimanere silentemente inerte.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141

    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Cassazione, Sezioni Unite, n. 4773 del 28 febbraio 2011, anche Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.

  • L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF per vizio di motivazione

    Le decisioni del Consiglio nazionale forense sono sindacabili in cassazione per vizio di motivazione non in base all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ma ai sensi dell’art. 111 Cost. e, quindi, solo se la motivazione manchi del tutto, o non si presenti logicamente ricostruibile, o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati, così come risultano dalla decisione impugnata.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 maggio 1996, n. 4360, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Vella A- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)