Autore: admin

  • I litisconsorti necessari nel giudizio di impugnazione in cassazione delle sentenze del CNF

    Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di Cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il Consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata.

    Cassazione Civile, sentenza del 06 giugno 2003, n. 9075, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Bonomo M- P.M. Maccarone V (parz. Diff.)

  • L’onere di notifica al COA del ricorso in Cassazione

    A norma dell’art.. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n.. 1578, sullo ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, in riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 66 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934 n.. 37, il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione negli albi, è inammissibile ove non venga notificato entro l’unico termine all’uopo assegnato (ed esclusa quindi ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio) al consiglio dell’ordine, che ha adottato il provvedimento impugnato innanzi al consiglio nazionale forense, nonché al procuratore generale presso la corte di cassazione, in qualità di contraddittori necessari.

    Cassazione Civile, sentenza del 12 gennaio 1987, n. 116, sez. U- Pres. MARZIANO C- Rel. FIDUCCIA G- P.M. PAOLUCCI P (CONF)

  • La censura in Cassazione della violazione dell’obbligo di motivazione in fatto

    L’inosservanza, da parte del Consiglio Nazionale Forense, dell’ obbligo della motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, esulando da detta previsione una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie.

    Cassazione Civile, sentenza del 01 giugno 1993, n. 6067, sez. U- Pres. Ruperto C- Rel. Giustiniani V- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff.)

  • L’impugnazione della transazione raggiunta con il collega

    Il dovere di lealtà, che gli artt. 88 cod. proc. civ. e 12 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 impongono, nell’interesse non solo delle parti ma anche della giustizia, agli avvocati e procuratori, comporta l’illiceità, sul piano disciplinare, del comportamento del professionista che proceda o comunque partecipi alla redazione di una scrittura conciliativa con il preordinato intento (non dichiarato alla controparte) di vanificare l’accordo subito dopo aver ottenuto lo scopo. (Principio affermato con riguardo ad avvocato che, prima della transazione volta a conseguire la rinuncia della controparte all’eseguito sequestro conservativo, aveva presentato un esposto-denuncia alla magistratura penale per annullare, con il sequestro penale degli atti della transazione e di quanto versato in esecuzione di essa, gli effetti dell’accordo conciliativo sfavorevoli al proprio cliente).

    Cassazione Civile, sentenza del 01 giugno 1993, n. 6067, sez. U- Pres. Ruperto C- Rel. Giustiniani V- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff.)

  • Impugnazione al CNF: il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione è contraddittore necessario

    Contraddittore necessario, nel giudizio innanzi al Consiglio Nazionale Forense e nella impugnazione delle sue decisioni, è esclusivamente l’Ufficio del Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, con la conseguenza che la legittimazione all’impugnazione di dette decisioni in capo a quest’ultimo Ufficio assorbe ed esclude la legittimazione prevista per il Pubblico Ministero presso il Tribunale e la Corte d’appello competenti con riguardo al Consiglio dell’ordine locale.

    Ordinanza, 15 marzo 1991, n. 254, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Finocchiaro A- P.M. Nicita FP (Conf)

  • Procedimento disciplinare: i testi non hanno l’obbligo di prestare giuramento

    Ai sensi dell’art. 48 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), i testimoni assunti nei procedimenti disciplinari avanti ai colleghi degli ordini territoriali non sono tenuti a prestare giuramento, atteso, in particolare, che tale norma fa specifico riferimento (disponendone l’applicabilità ai procedimenti suddetti) solo agli artt. 358 e 359 cod. proc. pen. (vecchio testo), senza richiamare anche l’art. 449 dello stesso codice, prevedente l’obbligo del giuramento per la fase dibattimentale; né, interpretato in tal senso, l’art. 48 suindicato è sospettabile d’illegittimità costituzionale, stante la diversa natura del procedimento disciplinare e di quello penale, volti, rispettivamente, a tutelare interessi propri di una categoria professionale e della generalità dei cittadini.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 novembre 1992, n. 12391, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Meriggiola E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff)

  • La censura in Cassazione della insufficienza o irrazionalità della motivazione del CNF in relazione alle prove

    Nell’ambito della violazione di legge – deducibile, assieme all’incompetenza ed all’eccesso di potere, come motivo di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense – non può essere inclusa, tenuto anche conto dell’art. 111, secondo comma, Cost., la censura di insufficienza o irrazionalità della motivazione in raffronto con le risultanze probatorie, sicché il relativo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 novembre 1992, n. 12391, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Meriggiola E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff)

  • I vizi denunciabili in Cassazione avverso le sentenze del CNF

    Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, essendo, ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, soltanto per incompetenza eccesso di potere e violazione di legge, non è proponibile al fine di conseguire una valutazione delle risultanze processuali diversa o di minore rilevanza rispetto a quella data dalla decisione impugnata, senza che rilevi in contrario il disposto dell’art. 111 Cost., che, circoscrivendo, a sua volta, l’ammissibilità dell’ivi previsto ricorso al giudice di legittimità alle sole denunzie di violazione di legge, risulta ugualmente inidoneo a consentire impugnazioni dirette ad ottenere un controllo sulla sufficienza e sulla razionalità della motivazione in ordine a questioni di fatto.

    Cassazione Civile, sentenza del 17 febbraio 1994, n. 1553, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Meriggiola E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • I limiti del potere certificativo dei COA

    I consigli dell’ordine forense hanno un potere certificativo solo in ipotesi ben determinate (certificato di pratica forense, certificato di iscrizione all’albo dei procuratori o all’albo speciale dei patrocinanti davanti alla corte di cassazione): fuori di tali ipotesi non può riconoscersi al consiglio dell’ordine un vero e proprio potere certificativo, tale, cioè, da consentire l’attribuzione di fede privilegiata all’attestazione da esso rilasciata. Pertanto, in base al principio di legalita e tassatività, l’attestazione relativa all’accertamento della continuità dell’esercizio professionale ai fini previdenziali non ha l’efficacia probatoria dell’atto pubblico, ma è soltanto una certificazione in senso improprio, idonea a costituire elemento presuntivo di convincimento, in relazione agli accertamenti compiuti dal consiglio dell’ordine e alle dichiarazioni rese da professionisti.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 luglio 1977, n. 3235, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. FANELLI O- P.M. SAYA F (CONF)

  • Il termine per l’impugnazione delle sentenze del CNF

    A norma dell’art. 56, comma terzo, del R.D.L. n. 1578 del 1933, il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense deve essere proposto nel termine (perentorio, posto a pena di inammissibilità) di trenta giorni, decorrente dalla ricevuta notificazione della pronuncia contestata e non dalla comunicazione personale della decisione che ne abbia ricevuto l’interessato. La circostanza che tale termine sia inferiore a quello di sessanta giorni previsto dall’art. 325 cod. proc. civ. non pone dubbi di costituzionalità, siccome non esiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo, purché le scelte legislative rispettino il criterio generale di ragionevolezza.

    Cassazione Civile, sentenza del 15 dicembre 2000, n. 1269, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)