Autore: admin

  • Procedimento disciplinare davanti al COA e norme che disciplinano la costituzione del collegio giudicante

    La natura amministrativa del procedimento disciplinare innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e delle relative decisioni rende inapplicabili le norme relative alla composizione del collegio decidente dettate per i procedimenti giurisdizionali dal vigente ordinamento; pertanto, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell’Ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso non può essere fatta valere per la prima volta impugnando la decisione del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 6766, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Napoletano G- P.M. Maccarone V (conf.)

  • Inammissibile l’impugnazione del solo dispositivo della decisione disciplinare del COA

    L’art. 51 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sull’ordinamento della professione di avvocato, là dove rinvia, con riguardo alle deliberazioni del consiglio dell’ordine in materia disciplinare, alle disposizioni dettate dall’art. 473 cod. proc. pen., in quanto compatibili, non implica l’applicabilità di tale ultima norma anche sul punto dell’obbligo della lettura del dispositivo in udienza, tenendo conto che le adunanze di detto consiglio non sono pubbliche e le relative decisioni vengono pubblicate mediante deposito negli uffici di segreteria nonché successivamente notificate all’interessato, anche ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione. Ne consegue che l’impugnazione da parte dell’interessato avverso la deliberazione del consiglio dell’ordine va proposta nei confronti della decisione integrale di tale organo, mentre è radicalmente inammissibile quella avente ad oggetto il solo dispositivo.

    Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 6766, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Napoletano G- P.M. Maccarone V (conf.)

  • Il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato vale anche in sede disciplinare

    Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, sancito in via generale dall’art. 112 Cod. proc. civ., trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare innanzi al consiglio nazionale forense. Pertanto, qualora il consiglio dello ordine forense abbia inflitto ad un professionista, per un determinato fatto, la sanzione della sospensione, ed il pubblico ministero abbia proposto ricorso, limitandosi a sostenere che l’ordinamento professionale prevede, per quel fatto, la maggiore sanzione della radiazione, il consiglio nazionale, alla stregua dell’indicato principio, non può accogliere l’impugnazione tramite l’esame di nuove circostanze di fatto, o la diversa valutazione della gravità di quelle poste a fondamento del provvedimento impugnato.

    Cassazione Civile, sentenza del 05 dicembre 1977, n. 5262, sez. U- Pres. VINCI ORLANDO C- Rel. DELFINI G- P.M. GAMBOGI A (CONF)

  • Il ricorso al CNF e in Cassazione può essere proposto anche da un non-cassazionista, purché avvocato

    L’avvocato che intenda impugnare con ricorso per cassazione la decisione del Consiglio nazionale forense può sottoscrivere personalmente il ricorso e partecipare alla discussione orale avanti la Corte, pur non essendo iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti dinanzi le giurisdizioni superiori (purché, ovviamente, non sia stato sospeso, con pronuncia esecutiva, dall’esercizio della professione), in base all’art. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, secondo cui possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense – oltre al pubblico ministero – “gli interessati”, nonché agli artt. 66, terzo comma – che abilita a sottoscrivere il ricorso il “ricorrente”, – e 67, terzo comma – secondo cui l’interessato è ammesso ad esporre le sue difese personalmente o per mezzo di avvocato iscritto nell’albo speciale -, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, i quali hanno carattere derogatorio rispetto al disposto dell’art. 365 cod. proc. civ.

    Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 6765, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Napoletano G- P.M. Maccarone V (conf.)

  • Incompatibilità professionali: gli addetti all’ufficio legale degli enti creditizi pubblici trasformati in società per azioni

    Per effetto della disposizione dell’art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218 – che, a garanzia dei dipendenti degli enti creditizi pubblici trasformati in società per azioni, fa salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli derivanti dalla originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza – , non è configurabile un diritto quesito in riferimento alla aspettativa di un impiegato laureato in giurisprudenza addetto all’ufficio legale di una Cassa di Risparmio, ma non iscritto all’albo dei praticanti, di essere iscritto nell’albo speciale a seguito del (futuro ed eventuale) superamento dell’esame per l’esercizio della professione di avvocato. (Nella specie il dipendente si era iscritto nel registro dei praticanti successivamente alla trasformazione della Cassa di risparmio in società per azioni).

    Cassazione Civile, sentenza del 19 novembre 2001, n. 14538, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Triola Rm- P.M. Dettori P (conf.)

  • Incompatibilità professionali: gli addetti all’ufficio legale degli enti creditizi pubblici trasformati in società per azioni

    Per effetto della previsione dettata dall’art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 218 a garanzia dei dipendenti degli enti creditizi pubblici trasformati in società per azioni, soltanto il laureato in giurisprudenza che, quale dipendente addetto all’ufficio legale di un ente creditizio pubblico, abbia in tale posizione compiuto il prescritto periodo di pratica legale, sebbene non titolare di un diritto quesito, gode di un’aspettativa tutelata – suscettibile di perfezionamento successivamente alla trasformazione dell’ente – in ordine alla futura iscrizione nell’albo speciale degli avvocati (“ex” art. 3 regio decreto – legge n. 1578 del 1933), fermo il previo riscontro del verificarsi di tutte le condizioni (quali il superamento dell’esame di Stato ed il possesso dei prescritti requisiti soggettivi); ne consegue che non può vantare detta aspettativa il dipendente della banca che abbia svolto la pratica legale presso studi legali esterni al di fuori dell’impegno connesso al rapporto di lavoro subordinato e sia stato destinato all’ufficio legale dell’istituto di credito soltanto dopo l’avvenuta trasformazione di esso in società per azioni.

    Cassazione Civile, sentenza del 07 novembre 2001, n. 13802, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Vitrone U- P.M. Lo Cascio G (conf.)

  • Incompatibilità professionali: gli addetti all’ufficio legale di enti pubblici

    L’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato e procuratore, ove, in deroga al principio dell’incompatibilità dell’attività professionale con la qualità di impiegato pubblico o privato, consente l’iscrizione nell’albo speciale ai dipendenti inseriti in uffici legali, si riferisce solo ai dipendenti di enti pubblici e, pertanto, non riguarda i dipendenti di enti privati, quali le società per azioni (nella specie, Alitalia), ancorché con partecipazione pubblica o soggette a controlli pubblicistici, senza che per ciò sia configurabile disparità di trattamento in contrasto con l’art. 3 Cost. o violazione dell’art. 4, primo comma, Cost., attesa, in particolare, la necessità di assicurare, in relazione ad interessi di carattere generale, la piena autonomia ed efficienza della professione forense.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 novembre 1991, n. 12017, sez. U- Pres. Sandulli R- Rel. Longo GE- P.M. Amatucci E (Conf)

  • La diversità degli effetti (istantaneo e permanente) dell’interruzione della prescrizione avanti al COA e al CNF

    L’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell’illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell’ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza, non solo dell’atto di apertura del procedimento, ma anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria (per esempio, consulenza tecnica d’ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto a procedimento), o decisoria, secondo il modello dell’art. 160 cod. pen. (escluso, peraltro, il limite, di cui al terzo comma, del prolungamento complessivo del termine prescrizionale non oltre la metà), nonché (stante la specialità della materia) di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, pur diretti, non a riconoscere l’illecito, ma a contestarlo, quali specificamente le impugnative della decisione del Consiglio dell’ordine; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell’effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

    Cassazione Civile, sentenza del 02 aprile 2003, n. 5072, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Di Nanni Lf- P.M. Iannelli D (conf.)

  • Il ricorso al CNF e in Cassazione può essere proposto anche da un non-cassazionista, purché avvocato

    La deroga apportata dall’ordinamento forense alla normativa contenuta nel codice di rito, per quanto riguarda la proposizione del ricorso per Cassazione (art. 66, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934) anche da parte del soggetto non iscritto nello speciale albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, presuppone pur sempre che si tratti di soggetto il quale possa esercitare le funzioni di avvocato e procuratore. Pertanto, è inammissibile il ricorso per Cassazione, avverso la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense di diniego d’iscrizione nell’albo speciale dei procuratori legali dell’Ente Ferrovie dello Stato, sottoscritto personalmente dalla parte interessata, la quale non sia iscritta in nessun albo professionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1995, n. 10940, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Varrone M- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Incompatibilità professionali: gli addetti all’ufficio legale di enti pubblici

    L’iscrizione degli addetti agli uffici legali di enti pubblici nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati presuppone che gli stessi siano inquadrati negli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione e in qualsiasi modo presso gli enti stessi e che a tali uffici – aventi, nell’ambito della struttura dell’Ente, una loro autonomia – siano affidati compiti di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in controversie coinvolgenti gli enti di appartenenza. Non ricorre, pertanto, tale presupposto – mancando l’affidamento di compiti di patrocinio legale in senso stretto – per il dipendente di una Cassa di Risparmio assegnato all’ufficio legale della direzione del personale; costui, essendo privo “ab origine” – allorché la Cassa era un Ente pubblico – di tale diritto all’iscrizione, neppure può mantenerlo, “ex” art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218, in conseguenza della privatizzazione dell’Ente di appartenenza.

    Cassazione Civile, sentenza del 14 marzo 2002, n. 3735, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Altieri E- P.M. Palmieri R (conf.)