Autore: admin

  • Al giudizio dinanzi al COA non si applica l’art. 111 Cost.

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente inammissibile, stante la non pertinenza del parametro, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 – 51 del regio D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36) e delle disposizioni del titolo II del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sollevata in riferimento al principio del giusto processo, sancito dall’art. 111 Cost., attesa la riferibilità di questa norma costituzionale alla sola attività giurisdizionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 22 luglio 2002, n. 10688, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Criscuolo A- P.M. Cinque A (conf.)

  • Il termine per la notifica della decisione disciplinare del COA non riguarda il deposito della decisione stessa

    In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine di quindici giorni di cui all’art. 50, primo comma, del regio D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, riguarda la notificazione dei provvedimenti dei Consigli dell’Ordine dopo il deposito nella segreteria del collegio deliberante, mentre non si riferisce ai tempi che devono intercorrere tra la deliberazione dei provvedimenti medesimi ed il loro deposito nella detta segreteria. Ne consegue che il mancato rispetto di tempi ragionevoli nel deposito dei provvedimenti con cui viene applicata una sanzione disciplinare – mancando, del resto, qualsiasi altra norma che ne contempli l’efficacia invalidante – è insuscettibile di comportare vizio alcuno nei provvedimenti depositati con ritardo, potendo questo dare luogo, al più, a responsabilità disciplinare o civile dei soggetti che vi abbiano colpevolmente dato causa.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 febbraio 2002, n. 1904, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Paolini G- P.M. Cinque A (conf.)

  • La giurisdizione speciale del CNF non constrasta con la Costituzione

    Il Consiglio nazionale forense, allorchÈ pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito con D.LGS. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, prima dell’entrata in vigore della Costituzione, e da questa conservato; è pertanto da escludere che, per i soggetti che incorrono in una delle situazioni ricadenti nell’ambito delle relative attribuzioni giurisdizionali, possa configurarsi un distoglimento dal giudice naturale precostituito per legge. Le norme che lo concernono, inoltre, nel disciplinare rispettivamente la nomina dei componenti del Consiglio nazionale ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge, assicurano – per il metodo elettivo della prima e per la prescrizione, quanto al secondo, dell’osservanza delle comuni regole processuali e dell’intervento del pubblico ministero – il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all’indipendenza del giudice, all’imparzialità dei giudizi e alla garanzia del diritto di difesa (v. Corte cost., sent. n. 284 del 1986).

    Cassazione Civile, sentenza del 11 febbraio 2002, n. 1904, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Paolini G- P.M. Cinque A (conf.)

  • Illecito disciplinare: i principi di tipicità e tassatività

    L’art. 38 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il quale, nel prevedere come illecito disciplinare i fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, manifestamente non si pone in contrasto con l’art. 25 della costituzione, vertendosi in tema di infrazioni non penali, per le quali il legislatore non è tenuto ad adottare i paradigmi della fattispecie tipica e tassativa, consente di includere nella suddetta previsione ogni comportamento del professionista che sia posto in essere coscientemente e volontariamente e si traduca in una violazione dei canoni della deontologia professionale, idonea a ledere la dignità ed il prestigio della classe forense, come nel caso in cui il professionista, per riscuotere un credito verso il proprio cliente, promuova abnormi e reiterate procedure esecutive, ciascuna rivolta a recuperare le spese di quella precedente, sì da arrecare danni materiali e morali al debitore del tutto sproporzionati alla entità del credito iniziale.

    Cassazione Civile, sentenza del 17 febbraio 1983, n. 1197, sez. U- Pres. TAMBURRINO G- Rel. LIPARI N- P.M. FABI B (CONF)
    NOTA:
    Il principio di cui in massima trova espresso riscontro nell’art. 60 c.d.f.Art. 60 cod. prev. – Norma di chiusura.Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.Leggi il testo completo →.
    In arg. cfr., ora, l’art. 3 co. 3 della nuova Legge Professionale (ad oggi in attesa di pubblicazione nella GU), secondo cui le norme deontologiche “per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile”.

  • Il giudizio dinanzi al COA ha natura amministrativa (e non giurisdizionale)

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 38 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102 e 104 Cost., sul presupposto della natura giurisdizionale di tali Consigli, accampando la violazione del divieto di istituzione di giudici speciali e dei principi che connotano la giurisdizione.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 febbraio 2002, n. 1904, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Paolini G- P.M. Cinque A (conf.)

  • Per l’interruzione della prescrizione è necessaria la notifica dell’atto

    La prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare contro avvocati e procuratori, prevista dall’art. 51 dell’ordinamento professionale (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), viene interrotta non dalla delibera del consiglio dell’ordine, che dispone l’apertura del procedimento disciplinare, ma dalla notificazione della delibera medesima all’interessato, quale atto idoneo a portare a sua conoscenza gli addebiti mossi ed a porlo in condizione di esercitare il diritto di difesa.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 febbraio 1977, n. 538, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. SCRIBANO G

  • Il COA è litisconsorte necessario nei giudizi di impugnazione al CNF

    Il consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori e parte necessaria nel procedimento innanzi al consiglio nazionale forense, avente ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti dal medesimo adottati (nella specie, provvedimento di cancellazione dall’albo per incompatibilità). Pertanto, ove al predetto consiglio dell’ordine non vengano dati l’avviso del deposito degli atti presso gli uffici del consiglio nazionale e la successiva comunicazione della seduta fissata per la discussione dell’impugnazione, si verifica nullità del procedimento e della relativa decisione, per irregolare costituzione del contraddittorio, rilevabile in sede di ricorso davanti alle sezioni unite della corte di cassazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 06 agosto 1977, n. 3580, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. DELFINI G- P.M. SAJA F (CONF)

  • L’omessa comunicazione dell’avviso dell’udienza di discussione dinanzi al CNF

    Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense, l’omessa comunicazione, al ricorrente ed alle altri parti, del provvedimento con cui è stata fissata la seduta con l’indicazione del giorno e dell’ora in cui la seduta avrà luogo (art. 61, quinto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37), costituendo grave violazione dell’esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio, determina la nullità della seduta stessa e degli atti successivi e dipendenti, compresa la decisione del Consiglio nazionale forense.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 agosto 2001, n. 10959, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)

  • La riassunzione del giudizio dinanzi al CNF dopo il rinvio della Cassazione

    Nei procedimenti dinanzi al consiglio nazionale forense, regolati dalle disposizioni del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 (e successive modificazioni), la riassunzione del giudizio in sede di rinvio, dopo pronuncia di cassazione resa dalle sezioni unite della suprema corte, è affidata all’iniziativa del medesimo consiglio e non richiede un atto riassuntivo di parte.

    Cassazione Civile, sentenza del 15 novembre 1983, n. 6781, sez. U- Pres. GAMBOGI A- Rel. ZAPPULLI A- P.M. SGROI V (CONF)

  • Il termine per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione ex officio delle decisioni medesime, ai sensi dell’art 56 del rdl 27 novembre 1933 n 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. Tale disposizione, infatti, non può ritenersi tacitamente abrogata dall’art 362 primo comma cod proc civ, il quale richiama, per il ricorso avverso le sentenze dei giudici speciali, il termine di sessanta giorni fissato dall’art 325 secondo comma cod proc civ, trattandosi di norma specifica regolante un determinato procedimento e non incompatibile con le diverse disposizioni generali del codice di rito.

    Cassazione Civile, sentenza del 07 dicembre 1976, n. 4548, sez. U- Pres. MACCARONE A- Rel. SGROI V