Autore: admin

  • Le conseguenze della natura amministrativa del procedimento disciplinare avanti al COA

    La natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento disciplinare che si svolge davanti al Consiglio dell’Ordine locale impedisce che, in presenza di una disciplina diversa, si applichino automaticamente ad esso norme proprie del procedimento giurisdizionale. Pertanto, nel procedimento disciplinare, essendo il termine di comparizione specificamente disciplinato dagli artt. 45 del R.D. 27 novembre 1933 n. 1578 e 47 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, non è ammissibile l’applicazione analogica dell’art. 163 bis cod. proc. CIV..

    Cassazione Civile, sentenza del 16 marzo 1995, n. 3056, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Marotta R- P.M. Amirante F (Conf.)

  • Il vizio di motivazione della decisione del COA può essere sanato dal CNF

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del COA, giacché in sede d’appello il Consiglio Nazionale Forense può validamente apportare tutte le integrazioni che ritiene necessarie.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 147

  • La funzione disciplinare dei COA non contrasta con l’ordinamento comunitario

    Non esiste alcuna norma dell’ordinamento comunitario che renda con esso incompatibile l’attribuzione, ai Consigli locali dell’ordine degli avvocati, delle funzioni in materia disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, essendo dette funzioni manifestazione di un potere amministrativo per l’attuazione del rapporto che s’instaura con l’appartenenza all’ordine, al quale compete di stabilire comportamenti conformi ai fini che esso intende perseguire.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 maggio 2003, n. 7891, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • I requisiti di contenuto e forma della contestazione degli addebiti

    Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 maggio 2003, n. 7891, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Il principio di autosufficienza del ricorso si applica all’atto di appello al CNF

    La narrativa dei fatti oggetto dell’incolpazione come posti a base della decisione impugnata nel procedimento di primo grado costituisce elemento essenziale ai fini della validità ed ammissibilità dell’impugnazione, data l’applicabilità del principio di autosufficienza del ricorso anche al procedimento disciplinare avanti al CNF, giacché per la forma di tale appello va fatto riferimento alle norme del giudizio civile applicabili nel giudizio disciplinare e in particolare all’art. 342 c.p.c.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 147

    NOTA:
    La sentenza di cui in massima è stata cassata dalla Suprema Corte con sentenza n. 15122/2013, la quale -pur ritenendo necessaria l’enunciazione specifica dei motivi dell’impugnazione al CNF (sebbene ai sensi dell’art. 59 RD n. 37/1934 e non dell’art. 342 cpc, perché inapplicabile)- ha escluso che ai giudizi dinanzi al CNF si applichi il principio di autosufficienza del ricorso.

  • L’omessa indicazione dei testimoni nella citazione dell’incolpato davanti al COA

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l’omessa indicazione dei testimoni nella citazione dell’incolpato davanti al locale Consiglio dell’ordine degli avvocati non è deducibile come causa di nullità della decisione adottata da tale organo, se l’interessato nulla abbia dedotto contro l’ammissione dei testi e abbia avuto modo di far valere ampiamente le sue ragioni, indicando a sua volta le persone da sentire in ordine agli addebiti.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 maggio 2003, n. 7891, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • La sanzione disciplinare nel caso di concorso di illeciti deontologici

    Qualora al professionista siano contestate più violazioni deontologiche, la sanzione disciplinare ben può essere determinata secondo il modello del cumulo giuridico previsto dal diritto penale in tema di concorso di reati, che individua un’unica, se pur aumentata, sanzione (quella prevista per l’illecito più grave).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. FLORIO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 146

    NOTA:
    In arg. cfr. pure:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. TACCHINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 81
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MORLINO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 214
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 15
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 234
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 142
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Cagnani), sentenza del 2 dicembre 1991, n. 117

  • Il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato che sia anche giudice di pace

    Nel procedimento disciplinare, avente natura amministrativa, svolgentesi dinanzi al Consiglio locale dell’ordine degli avvocati, non è configurabile, allorché l’incolpato svolga le funzioni di giudice di pace nel distretto, alcuno spostamento di competenza ad altro Consiglio dell’ordine sulla falsariga di quanto stabilito dall’art. 30 bis cod. proc. civ. (introdotto dalla legge 2 dicembre 1998, n. 420) per le cause civili in cui sono comunque parti magistrati.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 maggio 2003, n. 7891, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • La riunione dei procedimenti disciplinari in sede d’appello

    Qualora al professionista siano contestate più violazioni di norme deontologiche, che abbiano dato luogo ad autonomi procedimenti disciplinari riuniti soltanto in sede di impugnazione avanti al CNF, non sarebbe costituzionalmente corretto determinare la sanzione da irrogarsi in quella risultante dalla somma aritmetica delle diverse sanzioni irrogate nei singoli procedimenti, perché ciò comporterebbe una disparità di trattamento tra colui che si è visto operare la riunione dei procedimenti dinnanzi al giudicante di primo grado e colui che tale riunione ha ottenuto in sede di appello: il primo avrebbe infatti riportato un’unica sanzione, in essa ricomprendendosi tutti i comportamenti, mentre al secondo verrebbe irrogata un’ingiusta somma delle sanzioni applicate nei diversi procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. FLORIO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 146

    NOTA:
    Sulla discrezionalità nel disporre la riunione dei procedimenti avanti al COA, cfr. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4.

  • La rilevanza disciplinare dei comportamenti estranei all’attività professionale

    L’avvocato costituisce un collaboratore della giustizia, sicché la sua condotta, anche se estranea all’attività professionale da lui svolta, deve in ogni caso conformarsi a criteri di correttezza, dignità e decoro (nella specie, la S.C. ha confermato, siccome adeguatamente motivata, la decisione del giudice disciplinare che aveva inflitto la sanzione ad un avvocato il quale, incontrata la moglie da cui viveva separato per le strade di un piccolo centro, l’aveva ingiuriata e percossa, così da suscitare commenti sfavorevoli o riprovevole curiosità in grado di riflettersi sull’intera classe forense).

    Cassazione Civile, sentenza del 10 agosto 1996, n. 7401, sez. U- Pres. La Torre A- Rel. Meriggiola E- P.M. Leo A (Conf.)