Autore: admin

  • Espressioni sconvenienti od offensive: le esigenze di difesa vanno contemperate con il rispetto verso i protagonisti del processo

    Ai fini di un corretto esercizio della professione forense, l’avvocato deve elevarsi al di sopra delle parti e, nel dare l’indispensabile contributo tecnico per la risoluzione della lite in favore del proprio cliente, deve mantenersi nei limiti invalicabili risultanti dal contemperamento della libertà di pensiero e delle esigenze di difesa con il necessario rispetto verso tutti i protagonisti del processo. Viene pertanto meno al dovere di correttezza, con conseguente lesione del decoro professionale (artt. 14 e 38 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), oltre la violazione dell’art. 89 cod. proc. civ., l’avvocato che in uno scritto difensivo si abbandoni ad espressioni dispregiative per la controparte o per altri soggetti, tanto più se estranei al giudizio, ove dette espressioni non siano attinenti alla materia del contendere e tanto meno indispensabili per chiarire una situazione di fatto non diversamente rappresentabile, restando in tal caso priva di valore esimente la soggettiva convinzione del professionista di dover reagire ad uno scritto difensivo della controparte.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 gennaio 1991, n. 520, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Iannotta A- P.M. Amatucci E (Conf)

  • Anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare

    Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento della suità della condotta, inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie. Il dolo, invece, denotando una più intensa volontà di trasgressione del comando deontologico, rileva nella determinazione della misura della sanzione. Invero, anche la negligenza del comportamento è motivo di responsabilità, proprio perché essa dimostra che non si sono adottati tutti gli accorgimenti necessari e, in ogni caso, quelli richiesti nel caso concreto.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF del 21-04-2011, n. 66.

  • Procedimento disciplinare: il provvedimento ammissivo dei testi indicati a difesa non deve essere necessariamente comunicato all’interessato

    Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati o procuratori, il provvedimento ammissivo dei testi indicati a difesa, a cura e spese di parte, reso dal presidente del consiglio dell’ordine ai sensi dell’art. 49 secondo comma del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, non deve essere comunicato all’interessato, il quale ha la facoltà e l’onere di prenderne cognizione presso la segreteria del consiglio. Pertanto, ove l’incolpato non abbia citato i testi per la seduta all’uopo fissata, deve escludersi l’obbligo di disporne la citazione d’ufficio, e deve altresì escludersi, pure se si deduca la mancata conoscenza di detto provvedimento, l’obbligo di disporre un rinvio del giudice (rinvio previsto dell’ultimo comma del citato art. 49 solo nella diversa ipotesi dell’oggettiva impossibilità di citazione dei testi).

    Cassazione Civile, sentenza del 29 novembre 1988, n. 6466, sez. U- Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA F- Rel. BENEFORTI E- P.M. DI RENZO M (DIFF)

  • Irrilevante la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione

    Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PASQUALIN), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17
    CNF sentenza n. 162 dell’8/11/2007 e n. 15 del 19/01/2005.

  • Incompatibilità professionale e docenza

    L’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il quale fissa il principio dell’incompatibilità dell’attività professionale con la qualità di dipendente di ente pubblico o privato, ancorché con mansioni di assistenza o consulenza legale (non a carattere scientifico o letterario), e con la sola eccezione dei dipendenti di enti pubblici inseriti in autonomi uffici legali, manifestamente non si pone in contrasto con l’art. 3 della costituzione, in relazione al diverso trattamento accordato ai docenti delle università e delle scuole pubbliche (cui è consentita detta attività), considerata la peculiare situazione di questi ultimi, che svolgono compiti di formazione culturale dei cittadini, non indirizzati a fini particolari dell’ente datore di lavoro.

    Cassazione Civile, sentenza del 06 agosto 1990, n. 7951, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. CATURANI G- P.M. AMATUCCI E (CONF)

  • La corrispondenza tra addebito contestato e fatto sanzionato

    In riferimento al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., applicabile anche ai procedimenti disciplinari, la violazione della necessaria correlazione tra addebito contestato e sentenza non sussiste quando l’incolpato, attraverso l’iter processuale, abbia avuto comunque conoscenza dell’addebito e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 204 del 13/12/2010.

  • Incompatibilità professionali: l’avvocato che sia anche docente di scuola elementare

    La norma dell’art. 3, quarto comma, lettera a) del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 – in base alla quale la previsione generale dell’incompatibilità tra lo svolgimento della professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico non si applica ai professori universitari e ai docenti delle scuole secondarie – va letta nel senso che, sussistendone i requisiti, l’incompatibilità è esclusa anche per i docenti della scuola elementare; costoro, infatti, godono della medesima libertà di insegnamento stabilita per gli altri docenti e devono essere in possesso della laurea, sicché la loro esclusione dall’eccezione prevista dalla legge si risolverebbe in una discriminazione in contrasto col principio costituzionale di uguaglianza. (Cassa e decide nel merito, Cons. Naz. Forense Roma, 17/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 08 novembre 2010, n. 22623- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele

  • Incompatibilità professionali: il direttore sanitario

    In tema di ordinamento professionale forense, la “ratio” della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l’autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale, sicchè, ai fini dell’incompatibilità tra la professione di avvocato ed ogni impiego retribuito, non rileva la natura, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro, bensì la sua relativa stabilità e, quando non si tratti di prestazioni di carattere scientifico o letterario, la sua remunerazione in misura predeterminata, in ragione della continuità del rapporto professionale. Conseguentemente, sebbene tra le aziende sanitarie ed i loro direttori intercorra un rapporto di lavoro autonomo a tempo intederminato, ciò non esclude che tale rapporto determini l’incompatibilità con la professione legale, trattandosi di rapporto stabile e remunerato in misura predeterminata e periodica. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 16/07/2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 24 giugno 2009, n. 14810- Pres. Carbone Vincenzo- Est. Nappi Aniello- P.M. Martone Antonio

  • La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

    Va esclusa la nullità della decisione con cui il C.D.O. ritenga che i fatti contestati integrino la violazione di norme del Codice Deontologico non specificamente menzionate nel capo di incolpazione, atteso che la contestazione disciplinare nei confronti di un Avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede altresì né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, ben potendo ricollegarsi la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato, necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 142; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68; CNF sentenza n. 128 del 27/11/2009; Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 3 marzo 2005, n. 41.

  • La “transazione” di cui all’art. 68 legge professionale

    Ai fini dell’applicazione dell’art. 68 della legge professionale forense 27 novembre 1933 n. 1578, la nozione di transazione della lite deve essere intesa nella più ampia accezione di ogni accordo che abbia l’effetto di estinguere la controversia senza l’intervento del giudice, anche se privo dei requisiti di sostanza e di forma del contratto disciplinato dagli art. 1965 e ss. cod. CIV..

    Cassazione Civile, sentenza del 11 gennaio 1997, n. 242, sez. 2- Pres. Girone G- Rel. Triola RM- P.M. Gambardella V (Conf.)