Autore: admin

  • L’avvio del procedimento disciplinare non richiede necessariamente un esposto

    L’esercizio dell’azione disciplinare non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito deontologico, atteso che il COA, ai sensi dell’art. 38, comma 3, L.P., può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della semplice conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di mere informazioni, a nulla rilevando, ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare, la mancanza di un esposto o della segnalazione da parte di terzi.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 17-12-2008, n. 154.

  • La cancellazione d’ufficio dall’albo per trasferimento della residenza

    A norma dell’art. 37 n. 4 R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito in legge n. 36 del 1934, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, il consiglio dell’ordine deve cancellare d’ufficio dall’albo l’avvocato che abbia trasferito la sua residenza fuori della circoscrizione del tribunale presso cui sia iscritto. Il consiglio non è obbligato a concedere termine per il trasferimento ad altro albo, ma l’interessato può chiedere la sospensione del provvedimento di cancellazione ed il nulla osta per il trasferimento della iscrizione.

    Cassazione Civile, sentenza del 28 giugno 1976, n. 02421, sez. U- Pres. BOCCIA U- Rel. SANDULLI R

  • Il COA può avviare il procedimento disciplinare anche d’ufficio

    Il C.d.O. degli avvocati ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell’onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense, l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 03-03-2005, n. 43.

  • La cancellazione dall’albo per incompatibilità può essere disposta per fatti sopravvenuti o anteriori alla iscrizione

    Il potere di cancellare dall’albo, ai sensi degli artt. 16 e 37 del R.D.L. 27 novembre n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), professionisti che versino in situazioni d’incompatibilità non è inquadrabile nelle tradizionali figure dell’annullamento e della revoca degli atti amministrativi ed è esercitabile sia per fatti sopravvenuti che per fatti anteriori all’iscrizione, dei quali erroneamente non si sia tenuto conto in origine, restando esclusa, in ragione dell’interesse pubblico sottostante al potere predetto, la configurabilità di diritti acquisiti alla permanenza di un’iscrizione ottenuta sulla base di presupposti erroneamente ritenuti esistenti.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 1992, n. 13005, sez. U- Pres. Santosuosso F- Rel. Longo GE- P.M. Grossi M (Conf)

  • Incompatibilità professionale: i dipendenti dell’ufficio legale della RAI

    La RAI – rientrando fra gli enti strutturati come società per azioni, pur connotati da caratteri pubblicistici in relazione alle funzioni svolte, ai vincoli posti alla loro attività, ai controlli su di essi esercitati da organi dello Stato ed all’appartenenza o alla provenienza pubblica del loro capitale – non può essere inclusa fra gli enti (pubblici) per i cui dipendenti l’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 prevede una deroga al principio dell’ incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato e procuratore con la qualità di impiegato; né rileva in contrario che la legge 6 agosto 1990 n. 223 (sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) qualifichi la stessa RAI “concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo”, nonché “società d’interesse nazionale ai sensi dell’art. 2461 del codice civile”, e che l’art. 5 della legge 9 febbraio 1982 n. 31 (regolante la libera prestazione di servizi da parte di avvocati cittadini di stati membri delle comunità europee) estenda la disposizione dell’ art. 3, quarto comma, lett. b), della legge professionale “agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato, corrispondente, nello stato di provenienza, a quelli indicati nella citata lettera b)”, restando altresì escluso che l’art. 3 del R.D.L. del 1933, interpretato nel senso suesposto, contrasti con gli artt. 3, 4, 11, 24, 41 e 97 della Costituzione.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 1992, n. 13005, sez. U- Pres. Santosuosso F- Rel. Longo GE- P.M. Grossi M (Conf)

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

    La provocazione (e lo stato d’ira che da questa dovesse derivare) non esclude l’infrazione alla regola deontologica di cui all’art. 20 can. I c.d.f., ma, al più, può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione (Nel caso di specie, l’avvocato aveva offeso la segretaria della Cassa Forense in reazione al comportamento asseritamente irriguardoso dell’impiegata stessa).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178

    NOTA:
    In senso conforme:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310.

  • La cancellazione dall’albo per difetto dei titoli e dei requisiti in base ai quali fu disposta l’iscrizione

    L’art. 16, secondo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), laddove (nel testo sostituito dall’art. 1 della legge 23 marzo 1940 n. 254) dispone che la cancellazione dall’albo “è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e dei requisiti in base ai quali fu disposta l’iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti”, stabilisce una previsione eccettuativa riferibile a professionisti direttamente interessati da tale decisione, e, pertanto, non invocabile con riguardo a professionisti la cui iscrizione sia stata disposta in via di estensione soggettiva degli effetti del giudicato costituito dalla stessa decisione.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 1992, n. 13005, sez. U- Pres. Santosuosso F- Rel. Longo GE- P.M. Grossi M (Conf)

  • Illecita l’offerta di firmare ricorsi per cassazione predisposti da avvocati non abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori

    Il comportamento di un Avvocato che invii in maniera indiscriminata, con modalità sostanzialmente di “offerta al pubblico”, una proposta di sottoscrizione di ricorsi innanzi la Corte di Cassazione predisposti da Colleghi privi dello specifico jus postulandi, costituisce una grave e molteplice violazione dei doveri di correttezza e probità e delle ulteriori regole deontologiche cui l’avvocato è tenuto (Nel caso di specie, il professionista aveva inviato una email ad oltre 10.000 giovani avvocati non abilitati avanti la Suprema Corte dichiarandosi disponibile a sottoscrivere i motivi di ricorso per Cassazione da loro stessi predisposti).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177

  • L’avvocato dipendente di una unità sanitaria locale

    L’avvocato dipendente da una unità sanitaria locale, presso la quale non esista un ufficio legale strutturato secondo le previsioni di cui agli artt. 30, 31 e 32 del D.P.R. 7 settembre 1984 n. 821, non ha diritto all’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, atteso che il citato D.P.R., nel dare compiuta sistemazione (a scioglimento della riserva contenuta nell’art. 63 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761) al personale incaricato della cosiddetta attività legale, non ha legittimato alcuna eccezione al principio dettato dall’art. 3, penultimo comma, lett. b), del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), per il quale la compatibilità dell’esercizio della libera professione (in ordine alle cause ed agli affari propri di quegli enti) con l’esistenza di un rapporto d’impiego presso uno degli enti di cui al secondo comma dello stesso articolo è subordinata all’inserimento del professionista in autonomi “uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti” medesimi.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 maggio 1993, n. 5331, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Longo GE- P.M. Aloisi M (Diff)

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento, conformemente al principio del libero convincimento del Giudice, che si applica anche al giudizio disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 30/01/2012 n. 4, Cons. Naz. Forense 12/05/2010 n. 28 e Cons. Naz. Forense 04/06/2009 n. 60.