Autore: admin

  • Il rigetto della richiesta di compiuta pratica va impugnato al TAR

    Il provvedimento con il quale il consiglio dell’ordine degli avvocati rigetta la richiesta di rilascio di un certificato di compiuta pratica forense e la delibera del consiglio dell’ordine che ne disciplina le modalità di espletamento hanno natura amministrativa e pertanto rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. (Regola giurisdizione)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 28-12-2007, n. 27184- Pres. IANNIRUBERTO Giuseppe- Est. MENSITIERI Alfredo

  • Per la validità delle decisioni del CNF è necessaria la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, ai fini della validità delle deliberazioni del Consiglio nazionale forense, non solo è indispensabile, a norma dell’art. 43 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, così come modificato dall’art. 22 del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti, ma è altresì elemento imprescindibile l’accertamento della previa convocazione di tutti i suoi membri. Ciò si ricava dalle prescrizioni contenute nel regolamento del CNF, adottato il 30 ottobre 1992, sulle attività del Consiglio stesso (regolamento che deve essere applicato in sede di legittimità in quanto costituente un vero e proprio atto di normazione secondaria, non esaurentesi nell’ordinamento interno di settore, almeno nelle parti in cui detta disposizioni sull’esercizio delle funzioni giurisdizionali del CNF): esso infatti prevede che i consiglieri non solo siano informati, di anno in anno, del calendario dei lavori, ma, altresì (art. 11), che sia data ad essi notizia, con lettera raccomandata spedita almeno venti giorni prima della seduta cui si riferisce, dell’ordine del giorno, formato e sottoscritto dal presidente. Ne consegue che la violazione di quest’ultimo precetto integra un “error in procedendo”, cui segue la nullità della decisione adottata dal collegio irregolarmente costituito, senza che rilevi, in senso contrario, che a tutti i consiglieri sia, comunque, noto il calendario annuale.

    Cassazione Civile, sez. U, 21-06-2005, n. 13298- Pres. Olla G- Rel. Finocchiaro M- P.M. Delli Priscoli M (Conf.) – Ialuna c. Proc. Gen. Cassazione ed altri

  • L’irregolare costituzione del COA non può essere denunciata per la prima volta in Cassazione

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell’Ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata quanto meno nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense, non può essere dedotta per la prima volta dinanzi alle Sezioni Unite della S.C..

    Cassazione Civile, sez. U, 21-06-2005, n. 13298- Pres. Olla G- Rel. Finocchiaro M- P.M. Delli Priscoli M (Conf.)

  • Sull’istanza di ricusazione del CNF, decide il CNF stesso (in altra composizione)

    Nel procedimento innanzi al Consiglio nazionale forense, in sede di ricorso contro le deliberazioni del Consiglio dell’ordine territoriale, qualora l’incolpato abbia avanzato istanza di ricusazione di alcuni dei componenti dell’organo decidente, la competenza a decidere è del medesimo Consiglio nazionale forense; ai sensi dell’art. 53 cod. proc. civ. è, però, necessario, pena la nullità dell’attività svolta, che del collegio che decide sull’istanza di ricusazione non facciano, comunque, parte i componenti ricusati. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 29 Maggio 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 16-11-2007, n. 23729- Pres. CORONA Rafaele- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio- P.M. PALMIERI Raffaele – S.N. c. CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

  • L’incolpato ha diritto di essere ascoltato personalmente anche se abbia nominato un difensore

    Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l’incolpato ha diritto, anche quando si sia avvalso della facoltà di farsi assistere da un difensore, di esporre le sue deduzioni personalmente nella seduta fissata per la discussione del ricorso; pertanto, in caso di legittimo e comprovato impedimento, il mancato rinvio della seduta, riflettendosi sull’esercizio del diritto di difesa, comporta la nullità della seduta stessa e degli atti successivi e da essa dipendenti, compresa la decisione. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 29 Dicembre 2005)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 01-12-2006, n. 25645- Pres. NICASTRO Gaetano- Est. MENSITIERI Alfredo- P.M. PALMIERI Raffaele

  • La sentenza penale di patteggiamento ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare

    A norma degli artt. 445 e 653 cod. proc. pen., come modificati dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) hanno efficacia di giudicato – nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano gli avvocati ed i praticanti avvocati – quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Né può valere in contrario l’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → che, nel far salva l’autonoma valutazione del fatto, si riferisce, in presenza di un giudicato penale, alla rilevanza disciplinare degli stessi e non al loro accertamento. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 16 Luglio 2007).

    Cassazione Civile, sez. Unite, 09-04-2008, n. 9166- Pres. VITTORIA Paolo- Est. TOFFOLI Saverio- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • L’erronea indicazione della norma deontologica contestata

    Non costituisce motivo di nullità della citazione l’eventuale erronea indicazione della norma che si assume violata.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 214

    NOTA:
    In senso conforme, Cons. Naz. Forense 08-06-2000, n. 116 Pres. f.f. Panuccio – Rel. Mirigliani.

  • L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare

    Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 51, r.d.l. 157871933, è fissato in cinque anni dalla consumazione del fatto disciplinarmente rilevante e si interrompe a seguito della notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare ovvero del compimento di altri atti propulsivi del procedimento, come la delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 214

  • L’astensione facoltativa per gravi ragioni di convenienza

    L’esistenza di un giudizio (pendente o anche già definito) tra l’incolpato ed il suo giudice disciplinare può integrare il requisito delle “gravi ragioni di convenienza” che legittima l’astensione facoltativa ex art. 51, co. 2, cod.proc.civ. (Nella specie, l’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare dal proprio COA di appartenenza, lo aveva citato in causa, ottenendone peraltro la condanna alle spese all’esito del terzo grado di giudizio. In considerazione di ciò, l’intero COA dichiarava quindi di astenersi per “gravi ragioni di convenienza” dal giudizio disciplinare ancora pendente, con conseguente trasferimento del procedimento stesso ad altro COA, che tuttavia riteneva insussistenti le addotte ragioni e quindi rimetteva gli atti al COA di provenienza per la decisione nel merito. Tale atto di rimessione veniva quindi impugnato avanti al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, lo ha pertanto annullato pronunciando sulla competenza).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 213

  • Il compenso professionale mascherato dalla richiesta di spese vive al cliente

    Viola il dovere di lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →) il professionista che richieda al proprio Cliente il pagamento di una somma asserendo -contrariamente al vero- che questa sia necessaria per il pagamento di spese vive (Nella specie, trattavasi di “600 euro per marche da bollo”).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 203