Autore: admin

  • Incompatibilità professionale e docenza

    L’art 3,in relazione all’art 37, del rdl 27 novembre 1933 n 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il quale prevede la cancellazione dall’albo ordinario, e l’iscrizione nell’elenco speciale, nei confronti del professionista che sia dipendente di un ente pubblico, in qualità di addetto all’ufficio legale, manifestamente non si pone in contrasto con il precetto dell’art 3 della costituzione, in relazione al difforme trattamento accordato ai docenti di università ed istituti secondari statali,cui è consentito il libero esercizio della professione forense, tenuto conto dell’obiettiva diversità della prima situazione, nella quale il dipendente, incaricato della cura dei particolari interessi dell’ente datore di lavoro non si trova in quella condizione di autonomia che costituisce il presupposto dell’esercizio della libera professione.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1981, n. 01750, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CAROTENUTO G- P.M. FABI B (CONF)

  • La giurisdizione speciale del CNF non contrasta con la Costituzione

    La devoluzione al consiglio nazionale forense delle controversie in materia di cancellazione dagli albi professionali, ai sensi degli artt 16 e 37 del rdl 27 novembre 1933 n 1578, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 25, 102, 103, 104 e 113 della costituzione, trattandosi di giurisdizione speciale preesistente, la cui sopravvivenza è prevista dalla sesta disposizione transitoria della costituzione medesima.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1981, n. 01750, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CAROTENUTO G- P.M. FABI B (CONF)

  • La proroga del termine per l’impugnazione al CNF scadente il sabato

    La proroga di diritto della scadenza del termine al primo giorno seguente non festivo, prevista dall’ultimo comma dell’art. 155 c.p.c., trova applicazione non soltanto per i termini ordinatori ma anche per quelli perentori, quali sono i termini previsti per le impugnazioni.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181

  • La delibera del COA in materia di iscrizione e cancellazione dall’albo: necessario (e sufficiente) il rispetto del quorum

    Sulla validità della deliberazione del consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori, in materia di iscrizione e cancellazione dall’albo, non spiega rilievo la circostanza che il relativo verbale non dia indicazioni sulle modalità di scrutinio e sul numero dei voti favorevoli e contrari, essendo sufficiente che da esso emerga il rispetto delle prescrizioni fissate dall’art 43 del rd 22 gennaio 1934 n 37, e, cioè, l’intervento di non meno della meta dei componenti del consiglio e l’adozione della deliberazione medesima a maggioranza di voti.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1981, n. 01750, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CAROTENUTO G- P.M. FABI B (CONF)

  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in quanto, alla carenza di motivazione, il Consiglio Nazionale Forense quale giudice di appello può apportare le integrazioni che ritiene necessarie.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2.

  • Il termine per la notifica delle decisioni del COA è ordinatorio

    La tardività della notificazione all’interessato delle deliberazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori, per inosservanza del termine di quindici giorni, fissato dall’art 37 della legge professionale forense (rdl 27 novembre 1933 n 1578), non determina, in difetto di espressa previsione di legge, la inefficacia dei relativi provvedimenti, ma comporta soltanto lo spostamento del termine per l’impugnazione delle deliberazioni medesime dinanzi al consiglio nazionale forense, il quale decorre dalla data di detta notificazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1981, n. 01750, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CAROTENUTO G- P.M. FABI B (CONF)

  • L’impugnazione al CNF è soggetta a sospensione feriale dei termini

    Il termine per proporre ricorso al CNF avverso le decisioni disciplinari adottate dai COA locali è soggetto a sospensione feriale ex L. 7.10.1969 n.742.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181

  • Procedimento dinanzi al CNF: la comunicazione e notificazione alle parti con domicilio eletto in Roma

    Nel procedimento dinanzi al consiglio nazionale forense, disciplinato dal rd 22 gennaio 1934 n 37, le comunicazioni e notificazioni (nella specie, notifica dell’atto di riassunzione in sede di rinvio), nei confronti delle parti che abbiano adempiuto all’onere di eleggere domicilio in Roma, secondo la previsione dell’art 60 terzo comma del citato decreto, vanno effettuate presso il domiciliatario.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1981, n. 01750, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CAROTENUTO G- P.M. FABI B (CONF)

  • La delibera di archiviazione non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’archiviazione del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, non essendo riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Del Paggio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 179

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 86; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 85; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

  • Cancellazione dall’albo e audizione dell’interessato

    A soddisfare il precetto dell’art. 37 R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito in legge n. 36 del 1934, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, il quale stabilisce che la cancellazione dall’albo professionale non può essere pronunciata dal consiglio dell’ordine se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni, non occorre che l’interessato stesso sia convocato davanti al consiglio nel giorno stesso della deliberazione, ma basta il previo invito a presentare le giustificazioni, anche per iscritto.

    Cassazione Civile, sentenza del 28 giugno 1976, n. 02421, sez. U- Pres. BOCCIA U- Rel. SANDULLI R