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  • Quesito n. 168: Il COA di Milano chiede parere sul seguente quesito: “Se decorsi i cinque anni dall’irrogazione o dalla comunicazione di una sanzione disciplinare (ad esempio avvertimento), la sanzione stessa può considerarsi prescritta o estinta e, quindi, non produttiva di effetti”.

    Osserva lo stesso COA che diversamente la sanzione disciplinare sarebbe maggiormente afflittiva rispetto a quella penale i cui effetti possono essere annullati con il ricorso alla riabilitazione, istituto non previsto per le sanzioni disciplinari.
    La risposta al quesito è nei seguenti termini:
    La prescrizione – che ai sensi dell’art. 51 RDL 27 nov. 1933, n. 1578 è di cinque anni – opera esclusivamente con riguardo all’azione disciplinare.
    L’istituto non è pertanto applicabile alle sanzioni inflitte agli avvocati a conclusione del relativo procedimento, tempestivamente aperto, le quali dunque producono effetti senza limiti di tempo per quanto riguarda il dato storico della loro irrogazione, indipendentemente dagli effetti tipici previsti dalla legge per ciascuna sanzione.
    Il dato storico può essere quindi utilizzato ai fini della valutazione della recidiva e/o della esistenza di “precedenti” di natura disciplinare.
    Gli effetti delle sanzioni – sospensive e/o espulsive (cancellazione, radiazione) sono predeterminati ex lege.
    Tuttavia, ai sensi dell’art. 47 L.P., il professionista radiato può esservi reiscritto purchè siano trascorsi almeno 5 anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta riabilitazione (il termine è di sei anni se la condanna fu pronunciata per taluni delitti, tassativamente indicati nello stesso articolo).
    Sull’istanza di riammissione provvede il Consiglio dell’Ordine che tiene l’albo per il quale è demandata la reiscrizione, il quale dovrà valutare il complessivo comportamento dell’istante, e quindi – senza limite di tempo – anche le sanzioni allo stesso eventualmente in precedenza inflitte.
    Per completezza va segnalato che ai sensi della L. 20 maggio 1986, n. 198 è stato concesso condono per le sanzioni inflitte in via definitiva non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 da esercenti attività professionali. La legge precisa che il condono da essa prevista non si estende agli effetti accessori o collaterali già prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte e che delle sanzioni condonate non deve rimanere traccia nel fascicolo personale degli interessati.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 11 luglio 2012, n. 49

  • Quesito n. 164: Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma chiede, stante quanto sancito dall’art. 3 RDL 1578/33, se sussista causa di incompatibilità all’iscrizione all’albo per soggetto che, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, abbia in essere “un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto”.

    Il quesito, così come posto, non può trovare soluzione senza una preliminare disamina della natura giuridica e delle caratteristiche del contratto di collaborazione continuativa a progetto, meglio noto con l’acronimo Co.co.Pro.
    Tale strumento rappresenta l’evoluzione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, comunemente definito Co.Co.Co., con il quale si era introdotta la possibilità di instaurare, in alternativa al rapporto di lavoro dipendente, una nuova forma di rapporto lavorativo, quello di collaborazione. Questa forma contrattuale, originariamente risultò spesso elusiva della instaurazione di un vero e proprio rapporto di dipendenza. In sostanza, nella pratica, si faceva ricorso ad un tale istituto per porre in essere un rapporto di lavoro che aveva tutte le caratteristiche di fatto di quello del lavoro dipendente, senza rispettarne le tutele e la disciplina giuridica. Al fine di evitare abusi e strumentalizzazioni dell’istituto, nella ridefinizione dei contratti di lavoro individuali, con la legge c.d. Biagi i Co.Co.Co., vennero sostituiti dai Co.Co.Pro. La fondamentale differenza consisteva nel fatto che mentre i primi erano a tempo indeterminato, i secondi avevano una durata prefissata e, mentre, i redditi derivanti dai primi erano assimilati, ai fini fiscali, a redditi da lavoro dipendente, i secondi, sempre in materia fiscale, sono assimilati a redditi da lavoro autonomo.
    Elemento centrale di questo contratto di lavoro è da individuarsi nello stretto legame tra prestazione lavorativa e progetto, infatti, i contratti di lavoro devono essere ricondotti ad uno o più progetti specifici o a programmi di lavoro oppure a fasi di un programma di lavoro che deve essere gestito autonomamente dal lavoratore a progetto in funzione del risultato. La durata del contratto deve essere determinata o determinabile in maniera funzionale al progetto. In sostanza il legislatore obbliga le parti a definire un’attività produttiva ben identificabile funzionalmente collegata alla realizzazione di un risultato finale che può essere connessa all’attività principale oppure riguardare un’attività accessoria dell’impresa committente. Ne discendono come caratteristiche: l’autonomia del collaboratore in funzione del risultato, l’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione nonché l’assenza di un vincolo di subordinazione.
    Naturalmente sarà necessario analizzare ogni singola fattispecie contrattuale per verificarne la reale natura.
    Ciò premesso ai fini del corretto inquadramento del Co.co.pro., al fine di verificare un’eventuale incompatibilità con l’esercizio dell’attività professionale, è necessario stabilire se un tale tipo di lavoro debba o meno rientrare nella previsione dell’art. 3 RDL 1578/33 che stabilisce l’incompatibilità dell’esercizio della professione di Avvocato “con qualunque impiego o ufficio retribuito” a carico dello stato o di enti pubblici ed, inoltre, “con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”.
    La norma evidentemente ha riguardo al rapporto di lavoro subordinato, in quanto, questo farebbe venir meno quella posizione di indipendenza, sia economica che morale, che costituisce caratteristica fondamentale delle professioni liberali e, in particolare, di quella forense, cosicché, a tutta prima, sembrerebbe che la semplice esistenza di un rapporto di lavoro, sia esso subordinato o parasubordinato, costituisca causa ostativa all’ottenimento dell’iscrizione all’Albo. In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, che ha ritenuto, in tempi antecedenti al moltiplicarsi delle forme contrattuali caratterizzanti il mondo del lavoro, che le incompatibilità tra iscrizione all’Albo e “l’impiego retribuito” non si esaurisca con il solo richiamo al lavoro subordinato, ma si estenda anche a tutte quelle fattispecie nelle quali un lavoro continuativo e retribuito faccia venire meno, per le modalità attraverso cui si estrinseca, la libertà ed indipendenza del professionista. Una tale interpretazione consente di adattare la previsione alla rapida evoluzione delle normative inerenti il mondo del lavoro. Infatti, la compatibilità con l’esercizio professionale di un rapporto di lavoro continuativo deve essere valutata caso per caso sussistendo l’incompatibilità in relazione alla durata, all’oggetto, ma soprattutto all’organizzazione. Quanto alla durata, è certamente da escludersi nel caso di un rapporto di lavoro che assuma caratteristiche di durata indeterminata. Quanto all’oggetto, questo deve essere certamente determinato, non suscettibile di pattuizioni di esclusiva, non esteso genericamente a tutta l’attività del professionista, dovendo essere compatibile con lo svolgersi di attività libero professionale in favore di altri clienti. Infine, con riguardo all’organizzazione il professionista dovrà avere una sua struttura professionale distinta da quella del cliente con cui ha sottoscritto il contratto di collaborazione, e il professionista non dovrà essere inserito nell’organizzazione produttiva del cliente, né soggetto al potere di controllo e direzione dello stesso. Ove mai, con riferimento al singolo caso specifico, il Consiglio dell’Ordine, nella cui esclusiva competenza ricade il potere d’iscrizione, constati la sussistenza dei sopradetti elementi il rapporto di lavoro va considerato autonomo piuttosto che subordinato e, quindi, compatibile con l’esercizio professionale
    La risposta al quesito è resa pertanto nei termini seguenti. Ferma restando l’esclusiva competenza dei Consigli territoriali a decidere dell’iscrizione agli albi e registri, gli stessi dovranno valutare caso per caso gli elementi costitutivi e caratterizzanti il rapporto di lavoro, che dovrà considerarsi autonomo, e quindi compatibile con l’iscrizione e l’esercizio professionale, tutte le volte che abbia una durata e un oggetto determinati, che l’oggetto della prestazione non sia suscettibile di pattuizione di esclusiva e sia compatibile con l’attività prestata in favore di altri clienti e che il professionista mantenga una sua struttura professionale distinta e diversa da quella del cliente e non sia allo stesso legato da vincolo di soggezione, direzione e controllo, con particolare attenzione alla sussistenza effettiva e reale dei requisiti strutturali di cui sopra.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 11 luglio 2012, n. 47

  • Quesito n. 127: Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ha richiesto un parere sulle ricadute in termini deontologici del conferimento al procuratore costituito di poteri “esondanti” dalla funzione difensiva e dalla configurazione tipica della procura ad litem, inserendo gli stessi nella predetta procura. In particolare, il Consiglio chiede parere “in ordine all’ammissibilità, sotto il profilo deontologico, dell’attribuzione al difensore di poteri per certi versi esondanti dalla funzione difensiva stricto sensu e dalla configurazione tipica del mandato ad litem, quali quelli di procedere alla definizione di transazioni con la controparte, al rilascio di quietanze, alla rinuncia agli atti del giudizio e, addirittura, all’adozione di iniziative rimesse alla esclusiva disponibilità delle parti quali, ad esempio, la proposizione di querela di falso ed il disconoscimento di sottoscrizioni”.

    Va logicamente premesso che nell’ambito del processo civile, salvo alcune eccezioni in cui la parte può stare in giudizio personalmente, è imposto a colui che propone la domanda o intende resistervi, di stare in giudizio con il ministero di un difensore, munito di procura alle liti, regolarmente iscritto all’Albo, così come previsto dall’art. 83 cpc.
    Il conferimento della procura a stare in giudizio attribuisce poi al difensore il potere di compiere tutti gli atti necessari nell’interesse della parte rappresentata, senza, tuttavia, consentirgli di compiere atti che importino disposizione del diritto controverso se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
    Pertanto, come osservato in dottrina (cfr. Mandrioli), detta procura si connota rispetto alla rappresentanza vera e propria per una maggiore autonomia rispetto alle scelte tecnico-giuridiche e per l’assenza di totale autonomia in relazione alle scelte dispositive del diritto in contestazione.
    Venendo ora alla problematica sollevata dal COA richiedente, appare opportuno definire – con l’ovvia ampiezza di ragionamento che ne risulta necessitata – quali siano i poteri tipici del procuratore ad litem e quali gli esondanti.
    In relazione a tanto, sarà sufficiente osservare che il procuratore ha tutti i poteri di gestione della lite che non siano attribuiti dalla legge alla parte; di norma nell’ambito del grado del giudizio.
    E così sono stati ritenuti rientrare nei poteri del difensore quello di rinunciare ad un capo della domanda, configurandosi tale rinuncia come una modifica della stessa e quindi rientrante nella discrezionalità tecnica che spetta al procuratore nella conduzione della lite.
    Allo stesso modo rientrano nei poteri del procuratore la proposizione di domande riconvenzionali, la chiamata in causa di terzi. Ogni altro potere, eventualmente conferito, siccome non previsto o riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 84 c.p.c., deve considerarsi esondante rispetto all’ambito proprio della procura alle liti. Difatti, altre fattispecie richiedono espressamente poteri specificamente attribuiti: la rinuncia agli atti del giudizio, pur non determinando in sé rinuncia alla azione, viene dal c.p.c. riservata alla parte o ad un procuratore speciale, come pure la querela di falso.
    Bisogna quindi osservare che non esistono impedimenti normativi al cumulo nella stessa persona dei poteri processuali connessi alla rappresentanza in giudizio e di poteri di disposizione del diritto controverso, aventi natura sostanziale, ex art. 84 c.p.c.
    Pertanto, la procura prevista dall’art. 84 c.p.c. non può costituire la sede per conferire poteri diversi da quelli ivi disciplinati: questi, diversamente, potranno essere conferiti con la procura prevista dall’art. 1392 c.c.
    La previsione nel corpo della procura ex art. 84 c.p.c. di poteri ultronei realizza una attribuzione invalida ex art. 1392 c.p.c., atteso anche il rilievo del requisito della forma ad substantiam.
    Sul piano deontologico, la predisposizione di un atto (in parte qua) invalido può implicare responsabilità disciplinare, che andrà apprezzata avuto riguardo alle concrete circostanze del caso, considerati anche i precetti di cui agli artt. 12, 36 e 40 del Codice Deontologico Forense.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere 11 luglio 2012, n. 46

  • Quesito n. 183: Il COA di Sciacca chiede un parere sull’interpretazione dell’art . 9 del D.L. 24.01.12 in ordine alla durata del tirocinio e delle modalità con cui lo stesso debba essere compiuto. In particolare chiede se possa essere rilasciato certificato di compiuta pratica a praticante iscritto in data 01.06.2011 che abbia frequentato e frequenti tutt’ora uno Studio professionale e che durante gli studi universitari abbia compiuto un tirocinio di tre mesi presso un Studio legale in conformità al piano di studi allora adottato.

    La risoluzione del quesito necessita l’esame di diverse questioni. In primo luogo, la durata del tirocinio che, con il decreto legge citato dallo stesso consiglio richiedente, è stata determinata in 18 mesi. Altra questione attiene le modalità di espletamento della pratica la quale vede oggi plurime forme alternative alla tradizionale frequentazione dello Studio di un avvocato per tutta la durata del tirocinio. Il secondo comma dell’art. 10 del D. P. R. n. 137/12 stabilisce che, comunque il tirocinio deve essere svolto per almeno 6 mesi presso un avvocato, l’avvocatura dello stato ovvero ufficio legale di ente pubblico o provato autorizzato dal Ministero della Giustizia, ma anche che possa essere svolto, in misura non superiore al semestre, un tirocinio presso Enti o professionisti di altri paesi, ovvero attraverso la frequenza di corsi di formazione. Appare chiaro dalla complessiva lettura dei diversi commi in cui si sviluppa l’art. 10 che il tirocinio nelle forme alternative non possa comunque superare i 12 mesi, che andranno ad aggiungersi all’imprescindibile periodo semestrale di tirocinio presso il professionista.
    Altra questione ancora riguarda il rilascio del certificato di compiuta pratica ed in particolare se questo debba essere rilasciato dopo 18 mesi solo a coloro che siano iscritti dopo l’entrata in vigore della normativa. È chiaro che il quesito del COA è posto al fine di risolvere la questione attinente il rilascio del certificato di compiuta pratica a coloro i quali si sono iscritti nel registro praticanti prima del 24.01.2012 (un iscritto il 24 gennaio – data di entrata in vigore della nuova normativa – al 10 novembre 2012 non avrebbe comunque compiuto il periodo di pratica previsto).
    Ad ingenerare confusione ha contribuito il Ministero della Giustizia con l’emissione di due circolari confliggenti tra loro; una prima che escludeva l’applicazione della nuova disciplina ai tirocinii iniziati prima del 24 gennaio 2012 e una seconda che invece, motivando sulla base di una presunta disparità di trattamento, sanciva l’applicabilità della norma a tutti i tirocinanti che avessero compiuto i diciotto mesi alla data stabilita nel bando con il quale veniva convocata la sessione di esami.
    A prescindere dalla interpretazione del Ministero, non può dubitarsi che nel caso specifico debba trovare applicazione il principio di irretroattività della legge come sancito dall’art. 11 delle preleggi, in base al quale una legge nuova debba applicarsi ai rapporti giuridici anteriormente sorti e non ancora esauriti quando sia diretta a disciplinare tali effetti, indipendentemente dalla loro correlazione con l’atto o fatto giuridico che li abbia generati. In tal senso vi è copiosa giurisprudenza della Suprema Corte (per tutte Cass. Civ. Sez. III, 16.04.2008).
    Applicandosi il principio sopra detto, appare evidente che la nuova disciplina inerente la durata complessiva del tirocinio debba essere applicata a tutte le pratiche forensi in corso, cioè a quelle a cui non sia ancora stato rilasciato il certificato di compiuta pratica. La novità normativa attiene esclusivamente alla durata, riducendo il periodo di tempo necessario a completare il procedimento diretto all’acquisizione di uno dei requisiti per la partecipazione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ma non va ad incidere sul momento genetico dell’iscrizione nel registro praticanti. Ne deriva che condizione necessaria per il rilascio del certificato sia un periodo d’iscrizione nel registro non inferiore a 18 mesi in conformità alle modalità di svolgimento del tirocinio previste. Periodi di pratica svolti, anche in una delle forme alternative previste dall’attuale normativa, ma effettuati al di fuori della iscrizione non potranno essere riconosciuti ai fini del calcolo del periodo, dal momento che sul punto la norma è tassativa nel senso che il tirocinio va svolto in costanza di iscrizione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 28 settembre 2012, n. 57

  • Quesito n. 175: Il COA di Sondrio pone il seguente quesito: “se sia valido il percorso di laurea e se sussiste la conseguente possibilità di iscriversi nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati non abilitati di un neo laureato in possesso di 1) laurea di primo livello in Scienze dell’Amministrazione (classe di laurea in Scienze dell’Amministrazione – 19) Curriculum Operatore Giudiziario; 2) Master di I° livello della durata di 1959 ore (78 CFU) sostitutivo del 4° anno di laurea; 3) laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) – Classe delle lauree in Giurisprudenza di cui al DM n. 270 del 22.10.2004) conseguita presso l’Università Telematica Pegaso.

    La risposta al quesito è nei seguenti termini:
    L’art. 8 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578, tuttora vigente, richiede, per l’iscrizione nel Registro speciale dei praticanti, tenuto dal COA, la laurea in giurisprudenza.
    Occorre dunque verificare: a) se l’aspirante all’iscrizione è provvisto di tale laurea, senza che il COA possa sindacare il percorso seguito per il suo conseguimento; b) se detto titolo, ove rilasciato da una Università privata, ha ottenuto il riconoscimento nell’ordinamento italiano.
    Nel caso in esame appare provato il possesso della laurea, ma non risulta dalla formulazione del quesito se detto titolo abbia ottenuto il riconoscimento nell’ordinamento italiano.
    In caso positivo il laureato in giurisprudenza ha diritto all’iscrizione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 28 settembre 2012, n. 55

  • Quesito n. 172: Il COA di Milano pone il seguente quesito: se l’avvocato B sia tenuto ad evadere la richiesta del collega A di trasmettere documentazione relativa a processo ormai concluso, in relazione al caso in cui tale documentazione, allegata al fascicolo dell’avvocato B e rimasta depositata presso la cancelleria del giudice per tutta la durata del procedimento, sia sta infine restituita alla cliente di B, che però si rifiuta di far seguito alla richiesta del proprio ex avvocato.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    L’obbligo dell’avvocato nei confronti del Collega deve ritenersi adempiuto con la richiesta, rivolta al proprio (ex) cliente, della documentazione che sia già stata restituita.
    Ove il cliente si rifiuti di metterla  a disposizione, non può far carico all’avvocato alcun ulteriore onere non essendo la documentazione più nella sua disponibilità e non avendo egli titolo per ottenerne la riconsegna a seguito dell’esaurimento del mandato.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 28 settembre 2012, n. 53

  • La competenze del COA nel caso di responsabilità disciplinare dell’avvocato comunitario che svolga la professione in Italia

    L’avvocato comunitario che intende svolgere la sua attività professionale in Italia (o anche in Italia) ha attualmente la possibilità o di chiedere al Consiglio dell’Ordine l’iscrizione nel registro di cui all’art. 12 legge n. 31/1982, attuativa della direttiva CEE n. 77/249, per lo svolgimento dei servizi (e in tal caso gli sarà possibile svolgere in Italia attività forense in forma temporanea o occasionale senza carattere di continuità e perciò con divieto di stabilirvi la sede principale o secondaria del proprio studio), oppure di richiedere l’iscrizione all’Albo, ai sensi della legge n. 115/1992, attuativa della direttiva CEE n. 48/1988, previo il riconoscimento del proprio titolo di studio da parte del Ministero di Grazia e Giustizia e il superamento di una prova attitudinale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (e in tal caso gli sarà consentito l’esercizio stabile della professione forense in Italia); ne consegue che chi abbia ottenuto l’iscrizione al registro di cui alla legge n. 31/1982 per la prestazione dei servizi, e tuttavia abbia svolto in Italia in modo non occasionale ma stabile e continuativo la professione forense presso un proprio domicilio professionale, può essere ritenuto disciplinarmente responsabile dal Consiglio dell’Ordine, a nulla rilevando, ai fini della soggezione a sanzione disciplinare, la non iscrizione dell’avvocato all’albo, posto che, per l’art. 11 legge n. 31/1982 citata, i cittadini comunitari iscritti al registro ex art. 12 legge cit. sono pur sempre soggetti, per ogni violazione della suddetta legge relativa alla libera circolazione dei servizi, al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine competente per territorio.

    Cassazione Civile, Sez. U, sentenza 18-03-1999, n. 146, Pres. Favara F- Rel. Giannantonio ER- P.M. Dettori P (Conf.)

  • Successione delle norme deontologiche nel tempo e principio del favor per l’incolpato

    L’illecito disciplinare del professionista è soggetto alle norme vigenti al tempo in cui fu commesso, a nulla rilevando che successivamente tali norme siano state abrogate o modificate in senso favorevole all’incolpato.

    Cassazione Civile, sez. III, pres. Varrone Michele – rel. Amatucci Alfonso, sentenza 18-03-2008, n. 7274

    NOTA:
    Il principio di cui in massima, già non del tutto pacifico (contra, infatti, Consiglio Nazionale Forense, Pres. f.f. Vermiglio – Rel. Pasqualin, sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152 nonché Consiglio Nazionale Forense, pres. f.f. Perfetti – rel. Borsacchi, sentenza del 27 ottobre 2008, n. 127), deve ora intendersi superato dall’art. 65, co. 5, Nuova Legge Professionale (L. n. 247/2012), secondo cui “Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato”.

  • La mancanza, nella sola copia della sentenza del CNF, della sottoscrizione del presidente

    In materia di elezioni dei Consigli degli ordini degli avvocati, la mancanza, nella decisione del Consiglio nazionale forense resa in sede di reclamo contro i risultati elettorali, della sottoscrizione del presidente – prescritta, unitamente a quella del segretario, dall’art. 44 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 – non è motivo di nullità quando riguarda la copia e non l’originale del provvedimento, tenuto anche conto che chi ha ricevuto notizia del deposito dell’originale della decisione e sia stato, quindi, messo in condizione di prendere visione dell’originale dell’atto non è legittimato a dedurre, in sede di ricorso per cassazione, come motivo di nullità della decisione, vizi riguardanti la formazione della copia.

    Cassazione Civile, sentenza 06-06-2003, n. 9069, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Di Nanni Lf- P.M. Maccarone V (diff.)

  • Inammissibile l’impugnazione del solo dispositivo del COA

    L’art. 51 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sull’ordinamento della professione di avvocato, là dove rinvia, con riguardo alle deliberazioni del consiglio dell’ordine in materia disciplinare, alle disposizioni dettate dall’art. 473 cod. proc. pen., in quanto compatibili, non implica l’applicabilità di tale ultima norma anche sul punto dell’obbligo della lettura del dispositivo in udienza, tenendo conto che le adunanze di detto consiglio non sono pubbliche e le relative decisioni vengono pubblicate mediante deposito negli uffici di segreteria nonché successivamente notificate all’interessato, anche ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione. Ne consegue che l’impugnazione da parte dell’interessato avverso la deliberazione del consiglio dell’ordine va proposta nei confronti della decisione integrale di tale organo, mentre è radicalmente inammissibile quella avente ad oggetto il solo dispositivo.

    Cassazione Civile, sentenza 05-05-2003, n. 6766, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Napoletano G- P.M. Maccarone V (conf.)

    NOTA:
    In arg. cfr. ora l’art. 59, lett. f, della Nuova Legge Professionale (L. n. 247/2012), che dispone la lettura immediata del dispositivo del provvedimento.