Autore: admin

  • Il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata” per l’iscrizione all’albo non è stato implicitamente abrogato

    La norma dell’art. 17 n. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), che prevede il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata” ai fini dell’iscrizione nell’albo dei procuratori, non è stata implicitamente abrogata né per effetto della sostituzione dell’art. 166 cod. pen. (in tema di effetti della sospensione condizionale della pena) con l’art. 4 della legge 7 febbraio 1990 n. 19 né per effetto della legge 29 ottobre 1984 n. 732, che ha eliminato il requisito della condotta illibata per l’accesso ai pubblici impieghi.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1993, n. 10382, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Taddeucci M- P.M. Di Renzo M (Conf.)

  • Il termine per la notifica delle sentenze del CNF è ordinatorio

    L’inosservanza del termine di trenta giorni entro cui, ai sensi dell’art. 56, primo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, debbono essere notificate le decisioni del Consiglio Nazionale Forense non ne comporta la cassazione, non essendo tale termine previsto a pena di nullità.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1993, n. 10382, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Taddeucci M- P.M. Di Renzo M (Conf.)

  • L’eccezione al generale divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento penale o disciplinare

    La norma dell’art. 37, ottavo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), secondo la quale “non si può pronunciare la cancellazione (dagli albi degli avvocati e procuratori) quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare”, persegue l’esigenza garantista di vietare che il consiglio dell’ordine possa far ricorso in via breve alla misura della cancellazione come forma di autotutela nei confronti dell’iscritto il cui comportamento (successivo all’iscrizione) abbia già dato luogo ad un procedimento disciplinare o debba dar luogo ad una contestazione disciplinare (di riflesso a fatto imputato in sede penale) con maggiore ampiezza di difesa per l’inquisito, ma non esclude che il consiglio predetto possa, in tempo successivo all’iscrizione ed anche al di fuori delle revisioni periodiche dell’albo, rimuovere l’iscrizione erroneamente disposta in mancanza del requisito della “condotta specchiatissima ed illibata” previsto dall’art. 17 n. 3 del R.D.L. citato.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1993, n. 10382, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Taddeucci M- P.M. Di Renzo M (Conf.)

  • Incompatibilità professionali: il dipendente dell’ufficio legale dell’Ente Finanziario Interbancario

    L’Efibanca (Ente Finanziario Interbancario), in quanto soggetto privato costituito in forma di società per azioni, non rientra fra gli enti pubblici per i cui dipendenti l’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 prevede una deroga al principio dell’ incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato e procuratore con la qualità di impiegato, non valendo ad escludere la natura privata del detto ente la costituzione da parte di istituti di credito di diritto pubblico, per il perseguimento di finalità d’interesse comune, e l’assoggettamento di esso a controlli pubblicistici.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 novembre 1991, n. 12016, sez. U- Pres. Sandulli R- Rel. Longo GE- P.M. Amatucci E (Conf)

  • La cancellazione dall’albo può avvenire per situazioni tanto sopravvenute quanto preesistenti alla iscrizione

    La cancellazione dall’albo degli avvocati e procuratori secondo le previsioni degli artt. 16 e 37 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 non è inquadrabile nelle figure dell’annullamento o della revoca degli atti amministrativi, ma costituisce espressione di un potere (privo di carattere di discrezionalità) conferito ai Consigli dell’ordine in sede di controllo sui requisiti del rapporto costituito con l’iscrizione e, pertanto, può essere disposta per situazioni (nella specie, d’incompatibilità) sia sopravvenute che preesistenti all’iscrizione.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 novembre 1991, n. 12016, sez. U- Pres. Sandulli R- Rel. Longo GE- P.M. Amatucci E (Conf)

  • Rinuncia al ricorso ed estinzione del procedimento

    La rinuncia all’impugnazione determina l’estinzione del procedimento e la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 182

  • Cancellazione dall’albo ordinario ed iscrizione nell’albo speciale dell’avvocato dipendente pubblico

    In sede d’impugnazione del provvedimento del consiglio dell’ordine, che abbia disposto la cancellazione di un avvocato o procuratore dall’albo ordinario, per incompatibilità discendente dalla sua qualità di dipendente di enti od amministrazioni pubbliche, deve negarsi l’interesse di detto professionista a censurare la legittimità della sua contestuale iscrizione nell’elenco speciale degli addetti agli uffici legali di detti enti od amministrazioni (nella specie, sotto il profilo dell’inesistenza di un ufficio legale presso il proprio datore di lavoro), atteso che tale ulteriore e diversa iscrizione non interferisce sulla regolarità, nel concorso dei relativi presupposti, di quello cancellazione, né implica di per sé un pregiudizio per il professionista medesimo.

    Cassazione Civile, sentenza del 14 febbraio 1987, n. 01610, sez. U- Pres. TAMBURRINO G- Rel. CRUCIANI M- P.M. CARISTO M (CONF)

  • La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti del COA

    Non costituisce illecito disciplinare la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto; ciò dovendosi valorizzare e non contraddire il principio basilare del nemo tenetur contra se edere, che vale, oltrechè per il giudizio disciplinare in senso proprio, anche per la cosiddetta fase predibattimentale dello stesso. Ciononostante, l’Organo disciplinare può valutare i comportamenti adottati dall’iscritto nel corso della vicenda procedimentale che lo riguarda ai fini della formazione del proprio libero convincimento.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181

    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Cass. S.U. 28 .2.2011 n.4773 e Cass. S.U.30.12.2011 n.30173:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.

  • Il termine per la notifica della decisione del COA è (meramente) ordinatorio

    L’inosservanza del termine di quindici giorni, per la notificazione all’interessato delle deliberazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori in materia di iscrizione e cancellazione dall’albo (art. 37 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), non determina l’inefficacia del relativo provvedimento, ma comporta soltanto lo spostamento del termine per l’impugnazione delle deliberazioni medesime davanti al consiglio nazionale forense, il quale decorre dalla data di detta notificazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 14 febbraio 1987, n. 01610, sez. U- Pres. TAMBURRINO G- Rel. CRUCIANI M- P.M. CARISTO M (CONF)

  • L’avvocato non deve agevolare l’esercizio abusivo della professione da parte del praticante

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici (Nel caso di specie, trattavasi di separazione personale dei coniugi, di cui un praticante avvocato era effettivo dominus sebbene la pratica risultasse formalmente seguita da un avvocato del suo studio).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181