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  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento, conformemente al principio del libero convincimento, che si applica anche al giudizio disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 5

    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 190
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SALAZAR), sentenza del 18 luglio 2011, n. 109
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MORLINO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 103
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 59
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 154.

  • Il prelievo non autorizzato dal conto corrente del cliente

    Costituisce violazione dell’art. 41 C.D. il comportamento dell’avvocato che effettui dei prelievi dal conto corrente del cliente, in mancanza di mandato o di autorizzazione di quest’ultimo (In applicazione del principio di cui in massima, è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione di anni uno dall’esercizio della professione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Damascelli), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 4

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 3

  • Il mancato pagamento del domiciliatario è un illecito permanente (per il quale, finché perdura, non decorre prescrizione)

    Qualora la condotta ascritta al professionista abbia natura omissiva, il termine di prescrizione non può ritenersi decorso, non essendo mai cessata la condotta incriminata che, nella specie, assume i connotati della continuità e della permanenza. (Nella specie, la condotta censurata risultava integrata dal mancato pagamento delle prestazioni affidate ad altro collega, ex art. 30 c.d.f.Art. 30 cod. prev. – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimo…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Grimaldi, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 2

    NOTA:
    Sul dies a quo della prescrizione in caso di illecito permanente, cfr., in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2005, n. 66; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 228; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 218; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZI), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 189; Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 30 giugno 1999, n. 372; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Perchinunno), sentenza del 18 maggio 1999, n. 56.

  • Legittimo impedimento a comparire: l’omessa valutazione del certificato medico comporta nullità della decisione disciplinare

    In tema di impedimento dell’incolpato a comparire, l’omessa valutazione, sia in senso negativo che positivo, della certificazione medica da parte dell’Organo giudicante, comporta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, con conseguente nullità della decisione (Nel caso di specie, il Consiglio aveva celebrato l’udienza dibattimentale nonostante l’assenza dell’incolpato, senza tuttavia dar conto, nella successiva decisione disciplinare, dei motivi per i quali aveva disatteso il certificato medico, prodotto dal difensore, che attestava uno stato febbrile dell’incolpato).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza dell’8 febbraio 2013, n. 1

  • Legittimo impedimento a comparire: il Consiglio può disattendere, ma motivatamente, il certificato medico

    In tema di impedimento dell’incolpato a comparire, l’Organo giudicante, nel disattendere un certificato medico ai fini della giustificata mancata comparizione, deve attenersi alla natura dell’infermità e valutarne il carattere impeditivo, essendogli consentito di pervenire ad un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità a comparire solo escludendo, con adeguata e motivata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l’incolpato, a pena di nullità della decisione per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza dell’8 febbraio 2013, n. 1

  • Quesito n. 225: Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli pone il quesito se l’art. 18 della legge n. 247 del 2012 (legge di riforma dell’ordinamento professionale forense) impedisca all’avvocato di esercitare l’attività di amministratore di condominio.

    La commissione reputa che al quesito debba darsi risposta negativa per i motivi che seguono.
    Premesso che nel vigore della precedente normativa l’art. 3 del RdL n. 1578/1933 era interpretato – data l’eccezionalità dei divieti – nel senso della compatibilità delle due attività (da ultimo sent. CNF 16 marzo 2010, n. 13), il nuovo art. 18 cit. individua quattro macro aree di incompatibilità con la professione di avvocato e precisamente:
    a) l’esercizio di qualsiasi attività (diversa da quella forense) di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, fatte salve le attività espressamente escluse dal divieto (di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, di notaio), mentre è consentita l’iscrizione nell’albo dei commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili, o nell’albo dei consulenti del lavoro;
    b) l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio, o in nome o per conto altrui (fatta salva l’assunzione di incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali, o in procedure di crisi d’impresa);
    c) l’assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore, di società di persone, aventi quali finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico, o consigliere delegato di società di capitali anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione, a meno che l’oggetto dell’attività della società sia limitato esclusivamente all’amministrazione di beni personali, o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
    d) l’esercizio di attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
    Esclusa la ricorrenza dell’ipotesi sub d) tenuto conto che la nomina quale amministratore di un condominio non instaura un rapporto di subordinazione con quest’ultimo (Commissione consultiva CNF, parere 25 giugno 2009, n. 26; Id, n. 1 del 29 gennaio 2009; Id, n. 154 del 26 settembre 2003), va anzitutto ricordato che il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini i quali sono rappresentati dall’amministratore e non costituiscono un’entità diversa da quest’ultimo (in termini, Cass. 11 gennaio 2012 n. 177 [ord.] in CED Cassazione rv 620729), tanto vero che l’esistenza di un rappresentante unitario non li priva della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale (Cass. 16 maggio 2011, n. 10717, ivi rv 617438). L’irriducibilità allo schema economico/giuridico dell’impresa e/o della società è, peraltro, confermata dall’inclusione del condominio nel recinto di protezione del consumatore che, come noto, è la persona fisica la quale agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta ed in tale veste contratta col professionista. Se, da un lato, si esclude che consumatore possa essere una società, anche se di persone (Cass. 14 luglio 2011, n. 15531, ivi rv 618573) e comunque l’impresa, pur se esercitata dalla persona fisica, dall’altro, proprio per la sua irriducibilità allo schema societario e per il fatto che l’amministratore agisce non quale organo, ma quale mandatario con rappresentanza di persone fisiche (condomini) che operano per scopi estranei ad attività professionale, o imprenditoriale, al condominio è ritenuta applicabile la normativa del codice del consumo con riguardo ai contratti conclusi dall’amministratore col professionista (Cass. 24 luglio 2001, n. 10086, ivi rv 548447; conf. Id., 12 gennaio 2005, n. 452).
    A sua volta quello dell’amministratore configura un ufficio di diritto privato, assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità delle disposizioni sul mandato (Cass. 16 ago. 2008, n. 10815, ivi rv 535589); e proprio al mandato si riferisce ora anche l’art. 9 della recente legge n. 220 dell’11 dicembre 2012 (recante la modifica della disciplina del condominio negli edifici) quando, modificando l’art. 1229 c.c., attribuisce all’assemblea la facoltà di subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile “(…) per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato” (ivi, art. 1129,terzo periodo, c.c.).
    Ciò posto, quanto detto a proposito dell’irriducibilità della figura del condominio allo schema societario e/o dell’impresa, è sufficiente per escludere la ricorrenza dell’ipotesi di incompatibilità di cui sub c); a sua volta, quanto rilevato circa la ricostruzione della figura dell’amministratore quale mandatario con rappresentanza di persone fisiche (i condomini) che non esercitano attività professionale, o imprenditoriale, è sufficiente ad escludere la ricorrenza dell’ipotesi di incompatibilità di cui sub b) posto che l’amministratore, non agendo in proprio, non esercita nemmeno attività di impresa commerciale in nome altrui se è vero che nemmeno i mandanti l’esercitano.
    Residua l’ipotesi di cui sub a) potendo rilevare, in tesi, l’esercizio della funzione di amministratore come attività di lavoro autonomo svolta continuativamente, o professionalmente.
    Sennonché, va in contrario osservato che – come si è visto – l’attività di amministratore di condominio si riduce, alla fine, all’esercizio di un mandato con rappresentanza conferito da persone fisiche , in nome e per conto delle quali egli agisce e l’esecuzione di mandati, consistenti nel compimento di attività giuridica per conto ed (eventualmente) in nome altrui è esattamente uno dei possibili modi di svolgimento dell’attività professionale forense sicché la circostanza che essa sia svolta con continuità non aggiunge né toglie nulla alla sua legittimità di fondo quale espressione, appunto, di esercizio della professione.
    Ben vero potrebbe obiettarsi che, se non sul piano della continuatività, è su quello dell’attività svolta professionalmente che potrebbe scorgersi un profilo di incompatibilità.
    A questo proposito va detto, anzitutto, che nemmeno la citata legge n. 220/2012 ha innovato la figura dell’amministratore perché se ne ha ampliato, sotto certi profili, poteri e responsabilità, non ha trasformato l’esercizio della relativa attività in professione vera e propria, o quanto meno in professione regolamentata, come è confermato dal fatto che non è stato istituito né un albo, né uno specifico registro degli amministratori di condominio, mentre il fatto che essi debbano seguire corsi di aggiornamento (art. 25 nella parte in cui inserisce l’art. 71 bis delle disp. att. c.c.) non sembra sufficiente a configurare l’esistenza di una vera e propria professione. E la mancata istituzione di un albo o registro – ad onta di una prima versione della proposta di legge che invece la prevedeva – è indice ermeneutico di rilevante significato ai fini di confortare la soluzione qui accolta.
    D’altra parte, anche quando il riferimento alla svolgimento in forma professionale dovesse intendersi come allusione ad un modo di esercizio di un’attività che richiede competenze, un minimo di qualificazione e rappresentante fonte reddituale, la riconducibilità dell’attività all’area del mandato e di quest’ultimo ad una modalità di esercizio della professione forense, finisce per riferire a quest’ultima il citato requisito.
    Ovviamente la ritenuta compatibilità produrrà riflessi anche sul piano della disciplina fiscale e previdenziale della vicenda dovendo il relativo reddito considerarsi a tutti gli effetti di natura professionale e quindi, tra l’altro, soggetto anche a contribuzione a favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 20 febbraio 2013, n. [da assegnare]

  • Quesito n. 188: Con nota del 16 ottobre 2012 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani ha sottoposto alla Commissione il seguente quesito: “E’ legittimato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, dovendo valutare ai fini disciplinari la condotta di un iscritto, a richiedere alla Prefettura se essa abbia ricevuto da organi di Polizia, ex art. 75 D.P.R. 309/1990, la segnalazione che un Avvocato sia risultato essere in possesso di sostanze stupefacenti?”.

    Il Consiglio rimettente ha allegato la propria richiesta di informazioni indirizzata al Prefetto di Barletta-Andria-Trani e la risposta dell’amministrazione opponente il diniego con richiamo alla disposizione dell’art. 75, comma 6 del D.P.R. n. 309/1990, la quale preclude la divulgazione delle notizie riguardanti gli accertamenti e gli atti posti in essere dall’amministrazione a carico di soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope vietate.
    Osserva preliminarmente la Commissione che i poteri attribuiti al Prefetto dall’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990 attengono all’esercizio di funzioni di natura amministrativa relativamente alle quali il comma 6 della stessa disposizione normativa esclude tassativamente ogni forma di accesso da parte di terzi. In tale ampia categoria soggettiva devono ricomprendersi – in considerazione della chiarezza della formula legislativa – anche tutti gli enti o istituzioni, pur di natura pubblica, comunque estranei allo specifico procedimento disciplinato dagli artt. 75 e 75 bis del D.P.R. n. 309/1990.
    Rimane, pertanto, indifferente la circostanza che la richiesta di informazioni del Consiglio rimettente sia stata originata dall’esigenza, corrispondente anch’essa all’esplicazione di una funzione amministrativa pubblica, di verificare la permanenza in capo al proprio iscritto dei requisiti di specchiatezza ed illibatezza della condotta.
    Va, quindi, in punto di stretto diritto, condivisa la motivazione del diniego di accesso agli atti opposto dalla Prefettura.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 11 luglio 2012, n. 66

  • Quesito n. 187: Il COA di Castrovillari chiede parere sul seguente quesito: un praticante avv. iscritto nel relativo registro il 13.6.2011, può ottenere il certificato di eseguita pratica utilizzando a tal fine, in sostituzione di sei mesi di pratica, il diploma ottenuto a conclusione di un corso postuniversitario (Master europeo in scienze del lavoro) della durata di un anno, seguito prima dell’iscrizione nel suddetto registro?

    La risposta è negativa, in quanto si tratta di ipotesi non prevista dalla legislazione vigente in materia di tirocinio.
    Né è applicabile al caso di specie la norma che consente di svolgere il tirocinio in concomitanza con gli ultimi sei mesi del corso di laurea (ipotesi peraltro diversa da quella indicata dal COA), che non ha  avuto ancora attuazione, essendo la sua operatività subordinata alla convenzione tra il MIUR e il CNF. Indipendentemente da tale rilievo, e a parte la considerazione che il tirocinio presuppone l’iscrizione nel relativo albo (ipotesi che nel caso prospettato viene esclusa) le norme sul tirocinio sono di stretta interpretazione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 11 luglio 2012, n. 65

  • Quesiti nn. 185, 186, 192: L’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia hanno formulato quesiti in merito all’applicabilità dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 137/12 – in materia di tirocinio presso l’Avvocatura generale dello Stato e presso uffici legali di enti pubblici, o di enti privati autorizzati – ai tirocini in corso alla data di entrata in vigore del suddetto D.P.R. n. 137/12.

    Tutti i quesiti pongono il problema dell’applicabilità della disposizione in esame ai tirocini in corso, ed in particolare ai tirocinanti che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12, abbiano già svolto presso l’Avvocatura o l’ente pubblico (enti privati autorizzati, allo stato, non risultano), più di un anno di tirocinio: essi, pertanto, possono essere assunti ad oggetto di un medesimo parere.
    L’art. 10, commi 1, 2 e 3 del D. P. R. n. 137/12 dispone che:
    “1.  Fermo in particolare quanto disposto dall’articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio può essere svolto presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi.
    2.  Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia
    3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno”.

    In particolare, l’Avvocatura, con propria circolare n. 51 del 12 settembre 2012, ha disposto l’immediata cessazione, a decorrere dal 16 agosto 2012, del tirocinio di quei giovani che abbiano già svolto un periodo uguale, o superiore a un anno.
    Tuttavia, a fronte del disagio dei tirocinanti e, soprattutto, dell’emergere – in seno ai COA – di orientamenti favorevoli a rilasciare il certificato di compiuta pratica anche a coloro che abbiano svolto l’intero periodo di tirocinio presso l’Avvocatura o l’ufficio legale di ente pubblico, l’Avvocatura ha formulato il quesito in discorso, chiedendo in particolare se il Consiglio nazionale forense “ritenga ammissibile tale possibilità, in via transitoria, riconoscendo validità alla pratica forense iniziata presso l’Avvocatura prima dell’entrata in vigore della norma limitativa e fino al compimento del periodo di diciotto mesi”.
    La problematica può trovare soluzione partendo dalla premessa che la disciplina del tirocinio forense risulta dalla integrazione delle norme degli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 137/12 , e non unicamente dall’ultima delle due norme richiamate. L’art. 6, comma 14, espressamente prevede che “le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall’art. 9 , comma 6, del D. L. 24.1.2012, n. 1, conv., con mod., dalla l. 24.3.2012, n. 27”.
    Fermo dunque che solo le disposizioni sulla riduzione a diciotto mesi della durata del tirocinio si applicano anche ai tirocini in corso al momento dell’entrata in vigore della relativa norma (e quindi dal 24.1.2012) – ciò secondo l’ultima interpretazione fornita al riguardo dal Ministero vigilante – tutte le altre disposizioni che contribuiscono a conformare il nuovo tirocinio si applicano solo a quelli iniziati a partire dal 16.8.2012.
    Se è vera la premessa per cui la disciplina del tirocinio forense trova la sua fonte nella combinazione delle norme degli artt. 6 e 10 cit. (e non può essere altrimenti), sarebbe illogico non estendere la portata delle disposizione dell’art. 6, comma 14, alle modalità di svolgimento del tirocinio previste dall’art. 10 cit., posto che quest’ultime, assieme alle altre, concorrono a conformare l’unico tirocinio forense.
    Una conclusione diversa genererebbe l’illogica conseguenza per cui lo stesso tirocinio, unicamente conformato, è tuttavia destinatario di due previsioni diverse in relazione alla disciplina transitoria; ragioni di omogeneità sistematica e di razionalità inducono, dunque, a privilegiare la conclusione per cui la disposizione dell’art. 6, comma 14, si applica anche alle modalità di svolgimento del t. f. previste dall’art. 10 cit.
    Questa conclusione non è peraltro contraddetta – ché ne risulta anzi confermata – dalla norma dell’art. 10, comma 2, D.P.R. n. 137/12, secondo la quale “il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi, presso un avvocato iscritto all’Ordine”. Infatti, detta norma aggiunge “o presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico”. Ciò significa che ammettere la continuazione per diciotto mesi del tirocinio presso l’A.S. per i tirocini in corso alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12 non fa venir meno il requisito richiesto indefettibilmente dall’art. 10, comma 2, cit.
    Ne deriva conclusivamente che la norma dell’art. 10, comma 1, cit. si applica ai soli tirocini iniziati a partire dal 16 agosto 2012; non è superfluo sottolineare che in ogni caso il tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto delle norme, non abrogate, del D.P.R. n. 101/1990.

    Consiglio Nazionale Forense, parere 24 ottobre 2012, n. 64