Autore: admin

  • Quesito n. 182: Viene richiesto il parere della Commissione in ordine al seguente quesito: “L’Avvocato che abbia stipulato con il cliente una convenzione avente ad oggetto la determinazione dell’onorario per l’assistenza in un giudizio civile è tenuto a produrre, a conclusione del processo, la nota spese ricalcante l’accordo in essere con la parte assistita o semplicemente depositare la pattuizione stessa?”.

    L’abolizione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (art. 9, comma 1 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1) non implica il venir meno dell’onere del difensore – ai sensi dell’art. 75 Disp. att. c.p.c – di depositare in giudizio la nota spese a supporto della domanda di condanna della controparte alle spese di lite.
    Eccettuata l’ipotesi nella quale il difensore sia costituito come antistatario, la nota spese viene prodotta nell’interesse della parte assistita, titolare del diritto alla rifusione nei confronti del soccombente.
    In tale prospettiva, ritiene la Commissione che sia opportuno che il difensore faccia riferimento alla convenzione sugli onorari stipulata con il cliente, e che la alleghi alla nota spese onde fornire un ragionevole principio di prova in ordine all’ammontare della domanda di condanna, in vista alla liquidazione del compenso da parte del giudice. Ciò, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 96, comma 3, c.p.c.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 24 ottobre 2012, n. 63

  • Quesito n. 174: Si chiede (da parte del COA Cremona) se possano essere inseriti nell’elenco dei difensori d’ufficio gli avvocati iscritti nell’elenco degli “stabiliti”, alla luce della declaratoria di incostituzionalità (sent. 106/2010 della Corte Cost.) dell’art. 8, 2° comma, RDL 27/11/33 n. 1578 nella parte in cui si riferiva alla possibilità di nominare il praticante abilitato come difensore d’ufficio in quanto “non ha percorso l’intero iter abilitativo alla professione”.

    Ai sensi dell’art. 6 L. 2/2/2001 n. 96 per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato i cittadini degli stati membri aventi i requisiti possono iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituita nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza. Ai sensi del successivo art. 8, gli avvocati c.d. stabiliti, nell’esercizio dell’attività relativa alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi possono agire solo di concerto con un professionista abilitato secondo un’intesa risultante da una scrittura privata autenticata o da una dichiarazione resa da entrambi al Giudice adito antecedentemente alla costituzione.
    L’avvocato stabilito gode quindi di uno status abilitativo limitato necessitando dell’integrazione dei poteri – che si realizza con l’affiancamento ad un professionista abilitato – per quanto riguarda l’attività giudiziale (l’attività stragiudiziale essendo liberamente esercitabile ex art. 10 L. 96/2001).
    La difesa d’ufficio, costituendo tipica attività giudiziale nell’ambito penale, postula necessariamente una piena capacità processuale tale da consentire di esercitare senza limiti, nell’interesse del cliente, tutti i diritti e le facoltà proprie del ministero di difensore.
    Tale legittimazione è sicuramente carente nell’avvocato stabilito che, dovendo agire d’intesa con altri avvocati pienamente abilitati, potrebbe privare il proprio assistito dell’effettività della difesa a causa della necessità di acquisire di volta in volta (tramite l’intesa) l’integrazione dei propri poteri.
    La limitazione dello stato abilitativo professionale induce ulteriormente a ritenere l’insussistenza di quelle competenze specifiche che, secondo l’espresso criterio di cui all’art. 97 c.p.p., presiedono alla formazione degli elenchi dei difensori d’ufficio per l’iscrizione ai quali è necessario quel “quid pluris” costituito dal conseguimento dell’attestazione di idoneità rilasciato dal C.O.A.
    Al quesito deve quindi fornirsi risposta negativa.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere 24 ottobre 2012, n. 61

  • Quesito n. 152: Il COA di Ravenna ha rivolto al CNF il seguente quesito: “Può essere iscritto in Italia nell’albo degli avvocati stabiliti un soggetto di nazionalità albanese, e quindi extracomunitario, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, che abbia conseguito in Spagna il titolo di Abogado?”.

    Questa Commissione ha avuto modo di pronunciarsi su analogo quesito con il parere 27 aprile 2011, n. 47. L’orientamento ivi espresso può essere qui ribadito.
    La risposta al quesito è, pertanto, negativa.
    Come già espresso nel parere n. 47 del 27.4.2011, per beneficiare della normativa di cui al D. Lgs. n. 96/2001, è necessario tra l’altro il requisito della cittadinanza di uno degli Stati membri della UE, requisito che nel caso di specie fa difetto.
    Su questa soluzione non influisce, peraltro, l’art. 2 del D.P.R. n. 137/12, che si riferisce unicamente all’ampliamento del novero dei soggetti che possono accedere all’Albo, e incide pertanto, semmai, sul requisito della cittadinanza previsto dall’art. 17 del R.D.L. n. 1578/33. Deve ritenersi invece che esso non incida sulla disciplina dettata dal D. Lgs. n. 96/2001, che è norma speciale dettata con riferimento ai cittadini dell’Unione europea.
    Pertanto, al cittadino extracomunitario – che in ogni caso non può accedere alla procedura di stabilimento prevista dal D. Lgs. n. 96/2001 – resta possibile l’iscrizione all’Albo secondo la procedura ordinaria.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 24 ottobre 2012, n. 59

  • Quesito n. 171: Con nota pervenuta il 6 luglio 2012 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano ha richiesto parere in merito al seguente quesito: “può un praticante conseguire la frequentazione di 20 udienze in un arco temporale maggiore di 6 mesi, ossia in 8 mesi? In questo caso il periodo di 6 mesi deve intendersi perso oppure si verifica lo slittamento del periodo complessivo di pratica? Il praticante può rimediare a tale stato di cose?”.

    Va preliminarmente chiarito che l’articolazione della pratica forense in semestri consecutivi, così come previsto dal D.P.R. n. 101/1990 (art. 6), si connette al sistema di controllo periodico dell’effettività della pratica stessa, assegnato ai Consigli territoriali dal comma 2 della predetta disposizione regolamentare. Ciò non toglie che, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica (art. 9), il Consiglio dell’Ordine è tenuto a valutare complessivamente l’effettuata pratica.
    L’assistenza alle udienze (non di mero rinvio) costituisce uno degli elementi formativi caratterizzanti lo svolgimento della pratica, insieme alla redazione di atti processuali o stragiudiziali ed alle questioni giuridiche alla cui soluzione il praticante abbia collaborato.
    La concorrenza di tali requisiti realizza, secondo la ratio del D.P.R. n. 101/1990, il presupposto della continuità e dell’assiduità della pratica.
    Ritiene pertanto la Commissione che il mancato conseguimento, da parte del praticante, del numero minimo di udienze prescritto dall’art. 6 del D.P.R. n. 101/1990 nell’arco temporale di un semestre non possa, di per sé solo, legittimare l’allungamento del relativo periodo di pratica forense, ove nel semestre successivo l’interessato abbia colmato la lacuna numerica.
    Si sottolinea, al riguardo, che in virtù del potere di vigilanza assegnato al Consiglio dell’Ordine dall’art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 101/1990 si rende, in ogni caso, opportuno l’accertamento da parte del Consiglio dell’Ordine delle ragioni oggettive che possano giustificare il ridotto numero di udienze (considerato, altresì, che il professionista affidatario del praticante, essendo tenuto ad asseverare le annotazioni riportate nel libretto della pratica, potrà evidentemente egli stesso attestare la causa del deficit numerico).
    D’altro canto, l’art. 4, ultimo comma del R.D. n. 34/1937 configura tipicamente la sola ipotesi dell’interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi, alla quale consegue ex lege la privazione degli effetti della pratica previamente svolta.
    In considerazione della natura “sanzionatoria” dell’anzidetta disposizione legislativa – in quanto tale insuscettibile di estensione analogica – la Commissione osserva che, in assenza di ogni altra utile indicazione normativa, il periodo della prativa forense non si presti ad allungamenti, non consentendo il sistema una tale elasticità.
    Laddove, pertanto, il Consiglio dell’Ordine non accerti che il mancato conseguimento del numero minimo di udienze per semestre si associa ad ulteriori elementi di valutazione indicativi di una condizione propriamente interruttiva della pratica forense (omessa attestazione degli atti processuali o stragiudiziali e delle questioni giuridiche trattati nel periodo di riferimento), ritiene la Commissione che le udienze mancanti in un semestre possano validamente essere integrate nel semestre successivo.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 28 settembre 2012, n. 52

  • Quesito n. 125: Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena ha richiesto parere sul seguente quesito: “se esistono cause di incompatibilità ostative al fatto che un avvocato rivesta la qualifica di socio accomandante in una società immobiliare – costituita nella forma societaria di società in accomandita semplice (s.a.s.) – ove la società medesima, dopo aver acquistato un immobile ad uso commerciale, lo ceda in locazione all’avvocato medesimo quale sede del proprio studio legale”

    Questo Consiglio Nazionale ha già avuto modo di affermare in più occasioni, seguendo un indirizzo costante, che l’incompatibilità ex art. 3 Rdl 27/11/33 n. 1578 discende dall’assunzione di una carica sociale che comporti poteri di gestione e rappresentanza essendo irrilevante la distinzione tra effettività dell’attività commerciale e titolarità della carica incompatibile posto che quest’ultima abilita comunque allo svolgimento “dell’esercizio del commercio”.
    La ratio dell’incompatibilità (che è quella di evitare i condizionamenti all’esercizio indipendente della professione) verrebbe infatti elusa dalla potenziale idoneità della carica sociale a compromettere l’indipendenza dell’avvocato assoggettandolo alle dinamiche della concorrenza.
    Nel contesto delineato dal quesito l’avvocato, rivestendo la qualifica di socio accomandante, non si trova esposto al rischio di compromissione della propria indipendenza alla luce del divieto di immistione di cui all’art. 2320 c.c. che gli impedisce il compimento di quegli atti di amministrazione sia interna che esterna che sono riservati all’accomandatario.
    L’esclusione di un’idoneità, anche potenziale, allo svolgimento di attività commerciale (ove sia, ovviamente, rispettato il divieto di cui all’art. 2320 c.c.) consente quindi di ritenere che non versi in situazione di incompatibilità l’avvocato che rivesta la qualifica di socio accomandante all’interno di una società in accomandita semplice, a nulla rilevando l’oggetto sociale di quest’ultima.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 11 luglio 2012, n. 45

  • Quesito n. 176: Il COA di Barcellona Pozzo di Gotto formula il seguente quesito: se è possibile fare retroagire la decorrenza dell’iscrizione nel Registro dei Praticanti alla data di presentazione della domanda o alla data di dichiarazione di inizio della pratica.

    La risposta è negativa.
    La deliberazione del COA di iscrizione nel Registro dei praticanti ha natura costitutiva e pertanto gli effetti che dalla stessa derivano non possono assumere valenza retroattiva.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 28 settembre 2012, n. 56

  • Quesito n. 173: Il COA di Larino pone il seguente quesito: “può il soggetto che risultava iscritto nell’elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati di un Ordine, per essere preposto all’Ufficio legale di un Ente territoriale, essere iscritto nell’elenco speciale annesso all’Albo tenuto da altro Ordine, a seguito di trasferimento per effetto di mobilità volontaria, sulla base del solo rilascio del nulla osta al trasferimento da parte dell’Ordine di provenienza”?

    La risposta è resa nei termini seguenti. Ai fini della nuova iscrizione, non è sufficiente il nulla osta, ma una nuova domanda di iscrizione, in quanto il COA di nuova iscrizione deve poter valutare la sussistenza dei requisiti e di tutte le condizioni per l’iscrizione, con particolare riferimento all’esistenza, presso l’ente territoriale verso il quale il dipendente è trasferito, di un Ufficio legale, e all’effettiva adibizione dell’iscritto all’Ufficio legale stesso, con funzioni patrocinatorie.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere del 28 settembre 2012, n. 54

  • Quesito n. 168: Il COA di Milano chiede parere sul seguente quesito: “Se decorsi i cinque anni dall’irrogazione o dalla comunicazione di una sanzione disciplinare (ad esempio avvertimento), la sanzione stessa può considerarsi prescritta o estinta e, quindi, non produttiva di effetti”.

    Osserva lo stesso COA che diversamente la sanzione disciplinare sarebbe maggiormente afflittiva rispetto a quella penale i cui effetti possono essere annullati con il ricorso alla riabilitazione, istituto non previsto per le sanzioni disciplinari.
    La risposta al quesito è nei seguenti termini:
    La prescrizione – che ai sensi dell’art. 51 RDL 27 nov. 1933, n. 1578 è di cinque anni – opera esclusivamente con riguardo all’azione disciplinare.
    L’istituto non è pertanto applicabile alle sanzioni inflitte agli avvocati a conclusione del relativo procedimento, tempestivamente aperto, le quali dunque producono effetti senza limiti di tempo per quanto riguarda il dato storico della loro irrogazione, indipendentemente dagli effetti tipici previsti dalla legge per ciascuna sanzione.
    Il dato storico può essere quindi utilizzato ai fini della valutazione della recidiva e/o della esistenza di “precedenti” di natura disciplinare.
    Gli effetti delle sanzioni – sospensive e/o espulsive (cancellazione, radiazione) sono predeterminati ex lege.
    Tuttavia, ai sensi dell’art. 47 L.P., il professionista radiato può esservi reiscritto purchè siano trascorsi almeno 5 anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta riabilitazione (il termine è di sei anni se la condanna fu pronunciata per taluni delitti, tassativamente indicati nello stesso articolo).
    Sull’istanza di riammissione provvede il Consiglio dell’Ordine che tiene l’albo per il quale è demandata la reiscrizione, il quale dovrà valutare il complessivo comportamento dell’istante, e quindi – senza limite di tempo – anche le sanzioni allo stesso eventualmente in precedenza inflitte.
    Per completezza va segnalato che ai sensi della L. 20 maggio 1986, n. 198 è stato concesso condono per le sanzioni inflitte in via definitiva non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 da esercenti attività professionali. La legge precisa che il condono da essa prevista non si estende agli effetti accessori o collaterali già prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte e che delle sanzioni condonate non deve rimanere traccia nel fascicolo personale degli interessati.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 11 luglio 2012, n. 49

  • Quesito n. 164: Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma chiede, stante quanto sancito dall’art. 3 RDL 1578/33, se sussista causa di incompatibilità all’iscrizione all’albo per soggetto che, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, abbia in essere “un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto”.

    Il quesito, così come posto, non può trovare soluzione senza una preliminare disamina della natura giuridica e delle caratteristiche del contratto di collaborazione continuativa a progetto, meglio noto con l’acronimo Co.co.Pro.
    Tale strumento rappresenta l’evoluzione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, comunemente definito Co.Co.Co., con il quale si era introdotta la possibilità di instaurare, in alternativa al rapporto di lavoro dipendente, una nuova forma di rapporto lavorativo, quello di collaborazione. Questa forma contrattuale, originariamente risultò spesso elusiva della instaurazione di un vero e proprio rapporto di dipendenza. In sostanza, nella pratica, si faceva ricorso ad un tale istituto per porre in essere un rapporto di lavoro che aveva tutte le caratteristiche di fatto di quello del lavoro dipendente, senza rispettarne le tutele e la disciplina giuridica. Al fine di evitare abusi e strumentalizzazioni dell’istituto, nella ridefinizione dei contratti di lavoro individuali, con la legge c.d. Biagi i Co.Co.Co., vennero sostituiti dai Co.Co.Pro. La fondamentale differenza consisteva nel fatto che mentre i primi erano a tempo indeterminato, i secondi avevano una durata prefissata e, mentre, i redditi derivanti dai primi erano assimilati, ai fini fiscali, a redditi da lavoro dipendente, i secondi, sempre in materia fiscale, sono assimilati a redditi da lavoro autonomo.
    Elemento centrale di questo contratto di lavoro è da individuarsi nello stretto legame tra prestazione lavorativa e progetto, infatti, i contratti di lavoro devono essere ricondotti ad uno o più progetti specifici o a programmi di lavoro oppure a fasi di un programma di lavoro che deve essere gestito autonomamente dal lavoratore a progetto in funzione del risultato. La durata del contratto deve essere determinata o determinabile in maniera funzionale al progetto. In sostanza il legislatore obbliga le parti a definire un’attività produttiva ben identificabile funzionalmente collegata alla realizzazione di un risultato finale che può essere connessa all’attività principale oppure riguardare un’attività accessoria dell’impresa committente. Ne discendono come caratteristiche: l’autonomia del collaboratore in funzione del risultato, l’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione nonché l’assenza di un vincolo di subordinazione.
    Naturalmente sarà necessario analizzare ogni singola fattispecie contrattuale per verificarne la reale natura.
    Ciò premesso ai fini del corretto inquadramento del Co.co.pro., al fine di verificare un’eventuale incompatibilità con l’esercizio dell’attività professionale, è necessario stabilire se un tale tipo di lavoro debba o meno rientrare nella previsione dell’art. 3 RDL 1578/33 che stabilisce l’incompatibilità dell’esercizio della professione di Avvocato “con qualunque impiego o ufficio retribuito” a carico dello stato o di enti pubblici ed, inoltre, “con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”.
    La norma evidentemente ha riguardo al rapporto di lavoro subordinato, in quanto, questo farebbe venir meno quella posizione di indipendenza, sia economica che morale, che costituisce caratteristica fondamentale delle professioni liberali e, in particolare, di quella forense, cosicché, a tutta prima, sembrerebbe che la semplice esistenza di un rapporto di lavoro, sia esso subordinato o parasubordinato, costituisca causa ostativa all’ottenimento dell’iscrizione all’Albo. In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, che ha ritenuto, in tempi antecedenti al moltiplicarsi delle forme contrattuali caratterizzanti il mondo del lavoro, che le incompatibilità tra iscrizione all’Albo e “l’impiego retribuito” non si esaurisca con il solo richiamo al lavoro subordinato, ma si estenda anche a tutte quelle fattispecie nelle quali un lavoro continuativo e retribuito faccia venire meno, per le modalità attraverso cui si estrinseca, la libertà ed indipendenza del professionista. Una tale interpretazione consente di adattare la previsione alla rapida evoluzione delle normative inerenti il mondo del lavoro. Infatti, la compatibilità con l’esercizio professionale di un rapporto di lavoro continuativo deve essere valutata caso per caso sussistendo l’incompatibilità in relazione alla durata, all’oggetto, ma soprattutto all’organizzazione. Quanto alla durata, è certamente da escludersi nel caso di un rapporto di lavoro che assuma caratteristiche di durata indeterminata. Quanto all’oggetto, questo deve essere certamente determinato, non suscettibile di pattuizioni di esclusiva, non esteso genericamente a tutta l’attività del professionista, dovendo essere compatibile con lo svolgersi di attività libero professionale in favore di altri clienti. Infine, con riguardo all’organizzazione il professionista dovrà avere una sua struttura professionale distinta da quella del cliente con cui ha sottoscritto il contratto di collaborazione, e il professionista non dovrà essere inserito nell’organizzazione produttiva del cliente, né soggetto al potere di controllo e direzione dello stesso. Ove mai, con riferimento al singolo caso specifico, il Consiglio dell’Ordine, nella cui esclusiva competenza ricade il potere d’iscrizione, constati la sussistenza dei sopradetti elementi il rapporto di lavoro va considerato autonomo piuttosto che subordinato e, quindi, compatibile con l’esercizio professionale
    La risposta al quesito è resa pertanto nei termini seguenti. Ferma restando l’esclusiva competenza dei Consigli territoriali a decidere dell’iscrizione agli albi e registri, gli stessi dovranno valutare caso per caso gli elementi costitutivi e caratterizzanti il rapporto di lavoro, che dovrà considerarsi autonomo, e quindi compatibile con l’iscrizione e l’esercizio professionale, tutte le volte che abbia una durata e un oggetto determinati, che l’oggetto della prestazione non sia suscettibile di pattuizione di esclusiva e sia compatibile con l’attività prestata in favore di altri clienti e che il professionista mantenga una sua struttura professionale distinta e diversa da quella del cliente e non sia allo stesso legato da vincolo di soggezione, direzione e controllo, con particolare attenzione alla sussistenza effettiva e reale dei requisiti strutturali di cui sopra.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 11 luglio 2012, n. 47

  • Quesito n. 127: Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ha richiesto un parere sulle ricadute in termini deontologici del conferimento al procuratore costituito di poteri “esondanti” dalla funzione difensiva e dalla configurazione tipica della procura ad litem, inserendo gli stessi nella predetta procura. In particolare, il Consiglio chiede parere “in ordine all’ammissibilità, sotto il profilo deontologico, dell’attribuzione al difensore di poteri per certi versi esondanti dalla funzione difensiva stricto sensu e dalla configurazione tipica del mandato ad litem, quali quelli di procedere alla definizione di transazioni con la controparte, al rilascio di quietanze, alla rinuncia agli atti del giudizio e, addirittura, all’adozione di iniziative rimesse alla esclusiva disponibilità delle parti quali, ad esempio, la proposizione di querela di falso ed il disconoscimento di sottoscrizioni”.

    Va logicamente premesso che nell’ambito del processo civile, salvo alcune eccezioni in cui la parte può stare in giudizio personalmente, è imposto a colui che propone la domanda o intende resistervi, di stare in giudizio con il ministero di un difensore, munito di procura alle liti, regolarmente iscritto all’Albo, così come previsto dall’art. 83 cpc.
    Il conferimento della procura a stare in giudizio attribuisce poi al difensore il potere di compiere tutti gli atti necessari nell’interesse della parte rappresentata, senza, tuttavia, consentirgli di compiere atti che importino disposizione del diritto controverso se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
    Pertanto, come osservato in dottrina (cfr. Mandrioli), detta procura si connota rispetto alla rappresentanza vera e propria per una maggiore autonomia rispetto alle scelte tecnico-giuridiche e per l’assenza di totale autonomia in relazione alle scelte dispositive del diritto in contestazione.
    Venendo ora alla problematica sollevata dal COA richiedente, appare opportuno definire – con l’ovvia ampiezza di ragionamento che ne risulta necessitata – quali siano i poteri tipici del procuratore ad litem e quali gli esondanti.
    In relazione a tanto, sarà sufficiente osservare che il procuratore ha tutti i poteri di gestione della lite che non siano attribuiti dalla legge alla parte; di norma nell’ambito del grado del giudizio.
    E così sono stati ritenuti rientrare nei poteri del difensore quello di rinunciare ad un capo della domanda, configurandosi tale rinuncia come una modifica della stessa e quindi rientrante nella discrezionalità tecnica che spetta al procuratore nella conduzione della lite.
    Allo stesso modo rientrano nei poteri del procuratore la proposizione di domande riconvenzionali, la chiamata in causa di terzi. Ogni altro potere, eventualmente conferito, siccome non previsto o riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 84 c.p.c., deve considerarsi esondante rispetto all’ambito proprio della procura alle liti. Difatti, altre fattispecie richiedono espressamente poteri specificamente attribuiti: la rinuncia agli atti del giudizio, pur non determinando in sé rinuncia alla azione, viene dal c.p.c. riservata alla parte o ad un procuratore speciale, come pure la querela di falso.
    Bisogna quindi osservare che non esistono impedimenti normativi al cumulo nella stessa persona dei poteri processuali connessi alla rappresentanza in giudizio e di poteri di disposizione del diritto controverso, aventi natura sostanziale, ex art. 84 c.p.c.
    Pertanto, la procura prevista dall’art. 84 c.p.c. non può costituire la sede per conferire poteri diversi da quelli ivi disciplinati: questi, diversamente, potranno essere conferiti con la procura prevista dall’art. 1392 c.c.
    La previsione nel corpo della procura ex art. 84 c.p.c. di poteri ultronei realizza una attribuzione invalida ex art. 1392 c.p.c., atteso anche il rilievo del requisito della forma ad substantiam.
    Sul piano deontologico, la predisposizione di un atto (in parte qua) invalido può implicare responsabilità disciplinare, che andrà apprezzata avuto riguardo alle concrete circostanze del caso, considerati anche i precetti di cui agli artt. 12, 36 e 40 del Codice Deontologico Forense.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere 11 luglio 2012, n. 46