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  • La condotta “irreprensibile” non è solo quella professionale

    In sede di valutazione del requisito soggettivo della condotta irreprensibile (già, specchiatissima ed illibata) ai fini della iscrizione all’Albo degli Avvocati, la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva non osta a che vengano valutati negativamente comportamenti tali da far dubitare, comunque, dell’affidabilità e dei requisiti attitudinali per lo svolgimento della professione forense, a nulla rilevando peraltro che i comportamenti contestati in sede penale riguardino fatti non rientranti nell’attività professionale forense, giacché il requisito in parola si estende all’intero stile di vita dell’aspirante all’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati (Nel caso di specie, il COA aveva respinto l’istanza di iscrizione nel registro dei praticanti presentata da soggetto nei cui confronti pendeva procedimento penale con 59 capi di imputazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 9 maggio 2013, n. 75

  • Impegno solenne dell’avvocato assunto innanzi al COA quale condizione per l’esercizio dell’attività (art. 8 L. n. 247/2012) – applicabilità, a regime, ai praticanti con patrocinio – sussiste – regime transitorio – giuramento innanzi al presidente del tribunale ex art. 8, ultimo co. RdL n. 1578/1933 – non sussiste.

    1. Sono pervenute a questa Commissione numerose richieste di parere relative alla sorte dell’istituto del giuramento del praticante abilitato al patrocinio, previsto dall’art. 8, comma 3, RDL 1578/1933, a seguito dell’entrata in vigore della riforma dell’ordinamento forense (legge 247/2012).

    2. La disciplina del tirocinio forense di cui alla legge n. 247/2012 è sensibilmente diversa da quella di cui al RdL n. 1578/1933. Il nuovo tirocinio si svolgerà attraverso la frequenza (con profitto) di corsi di formazione specifici, oltre che la pratica in uno studio professionale (art. 43, co. 1); è più severo il regime delle incompatibilità: se prima il tirocinio, in linea di principio, era compatibile con rapporti di lavoro subordinato, il nuovo prevede espressamente che le modalità e gli orari propri del rapporto di lavoro subordinato “siano idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento, e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”. La ratio è quella di rafforzare il percorso formativo dell’aspirante avvocato, chiamato, ora, ad una scelta consapevole ed impegnativa, tendenzialmente incompatibile con altri percorsi di qualificazione professionale e/o esperienze lavorative. Ulteriori, significative, differenze consistono nella diversa durata (diciotto mesi) e nella possibilità di svolgimento (per non più di sei mesi) in concomitanza con la frequenza dell’ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza (art. 41, co. 6, lett. c).

    3. Significativamente diversa è anche la disciplina dell’abilitazione al patrocinio del praticante.
    Cambiano la durata (5 anni invece che 6), il momento in cui l’abilitazione può essere concessa (dopo sei mesi, invece che dopo un anno), ma, più in generale, è la stessa funzione dell’istituto a mutare, con il conseguente regime delle responsabilità: se in precedenza le attività poste in essere dal praticante abilitato erano imputabili esclusivamente a questi, e l’abilitazione al patrocinio si poneva come una sorta di anticipazione dell’attività forense, seppure in ambiti materialmente limitati, con la riforma l’abilitazione al patrocinio costituisce una forma di attività sostitutiva di quella del dominus, alla quale, comunque, accede. Il praticante abilitato, infatti, ai sensi dell’art. 41 co. 12, “può esercitare attività professionale in sostituzione” del dominus “e, comunque, sotto il controllo e la responsabilità dello stesso (non vale ad esimere il dominus dall’obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità neanche la circostanza che si tratti di “affari non trattati direttamente” da questi).
    Si deve pertanto ritenere che la previgente disciplina del tirocinio sia stata abrogata per effetto di una nuova e diversa regolazione della materia, e che, del pari, sia stata abrogata la previgente disciplina concernente l’abilitazione al patrocinio del praticante, anche in questo caso per nuova regolazione della materia (ferma restando la disposizione transitoria di cui all’art. 48, comma 1, l. 247, dei cui effetti si dirà a breve).

    4. La riforma non contiene , peraltro, espresse disposizioni a proposito del giuramento del praticante abilitato, né per ciò che concerne la fase transitoria (fino al 31 dicembre 2014), né per ciò che concerne il pieno funzionamento a regime del nuovo tirocinio.
    Prima facie potrebbe ritenersi che la legge n. 247/2012 abbia inteso sopprimere tout court il giuramento del praticante abilitato, prima previsto come “condizione per l’esercizio del patrocinio” (art. 8, co. 3, RDL 1578/1933), mentre ora la nuova norma dispone più semplicemente che “l’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro”. Tale conclusione (frutto della predetta interpretazione letterale) potrebbe risultare avvalorata dal descritto mutamento di significato e di funzione dell’istituto dell’abilitazione al patrocinio, ma potrebbe parimenti apparire poco persuasiva, se si osserva che il praticante abilitato può, comunque, assumere il patrocinio in giudizio di un determinato soggetto, seppur sotto il controllo del dominus, per cui si rende tramite dell’esercizio in concreto di un diritto costituzionale inviolabile (art. 24 Cost.). Sembrerebbe incoerente con i principi informatori della riforma ritenere che chi assume la difesa in giudizio di un soggetto non è tenuto ad alcuna formale assunzione di impegno che lo richiami moralmente, prima ancora che giuridicamente, al rispetto dei doveri del difensore, atteso che “l’ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta: a) regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato… onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide (…)” (art. 1, comma 2, l. 247).

    5. Parallelamente appare arduo sostenere che del previgente istituto dell’abilitazione al patrocinio regolato dall’art. 8, RDL n. 1578/1933, sopravviva, a regime, solo la previsione relativa al giuramento del praticante, che dovrebbe continuare a prestarlo di fronte al presidente del tribunale.
    In tal caso non vi sarebbe sintonia con l’impegno solenne dell’avvocato di fronte al COA previsto ora dall’art. 8 L. n. 247/2012; impegno che ha lo stesso contenuto materiale del “vecchio” giuramento, giacché consiste, appunto, nella promessa di adempiere i doveri della professione “con lealtà, onore e diligenza” e “per i fini della giustizia” (i contenuti materiali delle due formule di cui all’art. 8 RdL n. 1578/1933l e all’art. 8 L. n. 247/2012 sono pressoché identici). Appare anche in questo caso non costituzionalmente conforme una soluzione interpretativa che ipotizzi due diverse modalità di impegno solenne/giuramento, l’una per gli avvocati di fronte al COA e l’altra per i praticanti abilitati di fronte al presidente del tribunale, riservando per di più proprio al praticante abilitato, che pure gode di un patrocinio ben più limitato dell’avvocato, una forma giuridica (apparentemente) più solenne.

    6. Sembra pertanto preferibile una soluzione interpretativa basata sull’applicazione analogica al praticante abilitato della disciplina dell’impegno solenne prevista per l’avvocato; metodo, questo dell’analogia, consentito dalla sussistenza di una lacuna (quella relativa alla mancata previsione di giuramenti o impegni da prestare da parte del praticante abilitato) e dall’eadem ratio posto che in tutti e due i casi si assiste all’esercizio, comunque, di un’attività professionale, a prescindere dalle differenze quantitative e qualitative sopra descritte. Sulla base di questa soluzione, a regime, e cioè a partire dal 1° gennaio 2015, anche il praticante abilitato dovrebbe assumere l’impegno solenne innanzi al COA al pari dell’avvocato. Sarà senz’altro opportuno, in ogni caso, che il decreto ministeriale che, ai sensi dell’art. 41, comma 13, l. cit., disciplinerà “le modalità di svolgimento del tirocinio” si faccia carico di chiarire in via definitiva tale questione, anche alla luce della necessaria consultazione del Consiglio nazionale forense, che non mancherà di far presente le descritte difficoltà interpretative.

    7. Per quanto attiene, invece, al regime transitorio, va anzitutto considerato che l’art. 48 (rubricato “disciplina transitoria per la pratica professionale”) dispone la proroga dell’efficacia delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della riforma, con l’unica eccezione della riduzione a diciotto mesi del periodo complessivo del tirocinio. Fino allo spirare del secondo anno successivo all’entrata in vigore della nuova legge (art. 48, co. 1, cit.), perciò, le pur abrogate (per nuova regolazione della materia) regole afferenti il tirocinio – e, dunque, anche quelle concernenti l’abilitazione del praticante – continuano a doversi applicare. Ne dovrebbe derivare la provvisoria sopravvivenza del “vecchio” istituto dell’abilitazione al patrocinio, compresa la necessità del giuramento innanzi al presidente del tribunale..
    Del resto, alla stessa conclusione si giunge anche a non voler ritenere operante, per il caso specifico, la regola dell’art. 48, co. 1 cit che, a ben vedere, discorre di sopravvivenza delle disposizioni vigenti relative allo “(…) accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione”; inciso che, concernendo formalmente il solo esame e le sue regole per l’accesso, consentirebbe di ritenere non comprese nel recinto operativo della disciplina transitoria le norme sull’abilitazione, estranee, come tali, alla questione dell’accesso all’esame. Ma non per questo sarebbe legittima la conclusione di chi, per effetto di questa lettura dell’art. 48, co. 1 cit., ritenesse immediatamente applicabile la nuova disciplina sull’abilitazione. Quest’ultima, infatti, costituisce pur sempre un segmento di quella nuova sulla pratica forense, collegato ad essa in chiave non di semplice occasionalità, ma funzionale; quando infatti la norma dell’art. 41, co. 12 l. cit. ammette l’esercizio dell’attività professionale sotto forma di abilitazione provvisoria dopo soli sei mesi all’inizio della pratica, ciò consente “(…) nel periodo di svolgimento del tirocinio” e quest’ultimo non può che essere quello riconfigurato dalle disposizioni dei commi precedenti da 1 ad 11. La precisazione che sempre il cit. comma 12 effettua sulla necessità del possesso della laurea in giurisprudenza da parte del tirocinante che intenda conseguire l’abilitazione, ha un senso sol perché si collega a quanto previsto dal comma 6, lett. d) art. 41 cit. al cui tenore anche chi non sia un laureato in giurisprudenza può iscriversi nel registro dei praticanti nel caso lì previsto. In buona sostanza, similmente ad altri istituti della nuova legge come la prescrizione o la sospensione cautelare che risultano interamente riconfigurati, non è possibile predicare l’entrata in vigore immediata di spezzoni della disciplina avulsi dal contesto cui ineriscono ed al quale si legano in rapporto di dipendenza funzionale, costituendo la norma un tutt’uno inscindibile sì che le sue singole proposizioni non possono né interpretarsi né applicarsi l’una a prescindere dall’altra. Ne deriva che, dipendendo l’applicazione in concreto di alcune importanti regole del nuovo tirocinio dall’emanazione del DM previsto dal comma 13, esso (nuovo tirocinio) non è immediatamente operativo.
    Se sino all’emanazione del DM di cui sopra si applica per tutto il periodo transitorio la vecchia disciplina concernente la pratica, compresa l’abilitazione provvisoria al patrocinio (ma esclusa la durata, già disciplinata dall’art. 9 del DL 1/2012), la conseguenza è che per i praticanti che conseguissero l’abilitazione provvisoria al patrocinio medio tempore (secondo il vecchio modello) resta in vigore l’obbligo del giuramento innanzi al presidente del tribunale ex art. 8 RdL n. 1578/1933. Anche se ciò reca con sé una discrasia col regime dell’impegno solenne che sin da subito sono tenuti a prestare, invece, gli avvocati cui – seppur con le debite distinzioni – possono essere equiparati dal lato funzionale i praticanti abilitati.
    Tutto ciò dimostra che nessuna interpretazione, tra le varie plausibili, si presenta priva di controindicazioni seppur quella che considera in vigore il sistema del giuramento innanzi al presidente del tribunale si presenta come la più coerente, dal lato formale e funzionale, col dato normativo.
    Onde non è inopportuno, anche alla luce delle conseguenze teoricamente ricollegabili alla scelta tra l’uno e l’altro sistema, formulare il consiglio di far assumere ai praticanti abilitati anche l’impegno solenne innanzi al COA. Soluzione, quest’ultima che risulta sia stata scelta da qualche consiglio dell’ordine che ha indetto una cerimonia unica presso la propria sede nel corso della quale i praticanti giurano innanzi al presidente del tribunale convocato per l’occasione ed assumono poi l’impegno solenne di cui si parla.
    Si tratta di una soluzione organizzativa che, nell’oggettiva oscurità del quadro normativo vigente, presenta indubbiamente il vantaggio pratico di realizzare in un unico momento entrambe le modalità di espressione dell’impegno solenne/giuramento; soluzione che, ovviamente, richiede un concerto con l’autorità giudiziaria locale.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 22 maggio 2013, n. 52

    Quesito n. 220, COA di Verona

  • La valutazione della condotta irreprensibile in rapporto a procedimenti penali, pendenti e conclusi

    La valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già, specchiatissima ed illibata), necessario ai fini della iscrizione all’albo professionale, va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche dall’esito dell’eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l’interessato. Conseguentemente, come la condotta specchiatissima ed illibata non è di per sé da escludere in presenza di una condanna penale, così può essere considerato privo del requisito previsto dalla legge chi ha tenuto un comportamento che possa compromettere il decoro e la dignità della classe forense, ancorchè per gli stessi fatti non vi sia stata pronuncia penale di condanna (Nel caso di specie, il COA aveva respinto l’istanza di iscrizione nel registro dei praticanti presentata da soggetto nei cui confronti pendeva procedimento penale con 59 capi di imputazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 9 maggio 2013, n. 75

  • La mancata audizione dei testi indicati dall’incolpato

    La mancata audizione dei testi indicati non determina la nullità della decisione disciplinare quando risulti che il C.d.O. abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini
    del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 9 maggio 2013, n. 75

  • Istruzione probatoria e libero convincimento del giudice disciplinare

    Il Consiglio territoriale gode della più ampia discrezionalità in ordine alla introduzione nel procedimento dei mezzi istruttori, sicché non è censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 9 maggio 2013, n. 75

  • Le informazioni sull’esercizio professionale

    Il codice deontologico, anche a seguito della entrata in vigore delle norme che prevedono la possibilità di dare informazioni sull’attività professionale, non consente una pubblicità indiscriminata ed elogiativa, intrinsecamente comparativa in quanto diretta a porre in evidenza caratteri di primazia in seno alla categoria, perché incompatibile con la dignità e il decoro della professione e, soprattutto, a tutela dell’affidamento della collettività (Nel caso di specie, in una pubblicazione a pagamento allegata ad un quotidiano nazionale, la “law firm” veniva rappresentata come una tra “i migliori studi professionali italiani”, con gli avvocati più prestigiosi della città, per qualità professionali, personali e sociali, nonché per notorietà e importanza della clientela individuata in un’importante banca nazionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 7 maggio 2013, n. 74
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 183.

  • La pubblicità “occulta” dell’avvocato

    La pubblicità informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (Nel caso di specie, l’articolo -spacciato per intervista, peraltro rilasciata dietro contribuzione alle spese di pubblicazione- era in realtà una pubblicità “occulta” in cui, anche attraverso diverse fotografie, semplicemente si elogiavano la struttura, le competenze e le attività dello studio professionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 7 maggio 2013, n. 74
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 7 maggio 2013, n. 72; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PISANO), sentenza del 22 settembre 2012, n. 121

  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in quanto, alla carenza di motivazione, il Consiglio Nazionale Forense quale giudice di appello può apportare le integrazioni che ritiene necessarie.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 7 maggio 2013, n. 73
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2.

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ha chiesto se, a parere di questa Commissione, l’art. 41 della legge n. 247/2012 sia, o meno, immediatamente precettivo, atteso che, in caso positivo ed in ragione del fatto che la nuova disciplina prevedrebbe che il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione, possa esercitare l’attività professionale solo “in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica”, non sarebbe più possibile, ad avviso del COA, iscrivere i tirocinanti nello speciale elenco dei praticanti abilitati. Ciò in quanto il successivo art. 48, recante la “Disciplina transitoria per la pratica professionale” parrebbe riferirsi, secondo il Consiglio richiedente, “al solo accesso all’esercizio di avvocato”.

    Preliminare alla formulazione del parere è la precisazione che l’art. 41, comma 12, della legge n. 247/2012 prevede che il praticante avvocato possa, non solo, svolgere attività professionale, decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione nel relativo Registro, in sostituzione del proprio dominus, bensì lo abilita anche per affari non trattati direttamente da quest’ultimo (comportanti, quindi, l’autonoma assunzione di mandato professionale da parte del praticante), purché “comunque sotto il controllo e la responsabilità del medesimo”, negli ambiti civili e penali previsti.
    Posto quanto sopra, la Commissione rileva che costituiscono norme preordinate e necessariamente coordinate, dedicate all’interpretazione della disciplina sul tirocinio del praticante avvocato, quelle recate dagli artt. 41, comma 13, contemplante l’emanazione del Regolamento ministeriale, sentito il CNF, concernete le modalità di svolgimento del tirocinio e le procedure di controllo da parte dei COA, e quella di cui all’art. 29, comma 1, lett. c) della nuova legge, con la quale si prevede che, affinchè il COA possa sovraintendere al corretto ed efficace svolgimento del tirocinio forense, il CNF emanerà un Regolamento recante, fra l’altro, le modalità da rispettare per curare la tenuta del registro dei praticanti e per annotare “l’abilitazione al patrocinio sostitutivo”.
    L’art. 29 anzidetto, peraltro, trova riscontro nel successivo art. 35 (Compiti e prerogative del Consiglio Nazionale), alle lettere b) ed f) del comma 1. La prima previsione, infatti, contempla, in capo al CNF, l’adozione, ove occorra, di regolamenti per il funzionamento degli Ordini circondariali; la seconda, gli attribuisce titolo di promuovere “attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell’ordine circondariale al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa.”.
    Consegue necessariamente, quindi, dalle disposizioni dianzi richiamate, che la nuova disciplina del patrocinio sostitutivo e della relativa abilitazione, decorrente dalla data della delibera consiliare di iscrizione nell’apposito elenco, da istituirsi, quest’ultimo, ex art. 15, comma 1, lett. h), non è di immediata applicazione, dovendosi al riguardo attendere l’emanazione sia del relativo decreto ministeriale che di quello che dovrà essere predisposto dal CNF.
    Per l’effetto, trova logica applicazione, anche in tale ambito, la disciplina transitoria recata dall’art. 48 della legge n. 247/2012, in forza della quale, fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della medesima e fatta salva la riduzione del periodo di tirocinio, l’accesso all’esame di abilitazione, per il cui svolgimento il tirocinio è necessariamente propedeutico, resta disciplinato dalle disposizioni precedenti.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 22 maggio 2013, n. 51

    Quesito n. 218, COA di Napoli

  • Procedimento disciplinare dinanzi al COA: l’irregolare composizione del Collegio va eccepita tempestivamente

    La censura di irregolare composizione del Consiglio dell’Ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, non può essere dedotta, come motivo di impugnazione, dinanzi al Consiglio Nazionale Forense ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al medesimo Consiglio dell’Ordine.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 7 maggio 2013, n. 72
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45