Il potere cautelare esercitato dal C.O.A. nell’assumere il provvedimento di sospensione è discrezionale e non sindacabile dal CNF, essendo solo al Consiglio territoriale affidata dall’ordinamento la valutazione sia della lesione al decoro ed alla dignità della professione sia dell’opportunità dell’adozione della misura cautelare, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni […]