Commette illecito disciplinare l’avvocato che, non essendosi personalmente occupato della raccolta della sottoscrizione del cliente, ne autentichi comunque la firma poi rivelatasi apocrifa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, anche in considerazione della difficile condizione psicologica dell’incolpato dovuta alle sue gravi condizioni di salute, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi due).
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L’omessa imputazione degli acconti ricevuti
L’avvocato è tenuto a consegnare al cliente, che ne faccia richiesta, la nota dettagliata dell’imputazione dei pagamenti e degli acconti dallo stesso ricevuti (art. 43 c.d.f.Art. 43 cod. prev. – Richiesta di pagamento.Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni profess…Leggi il testo completo →).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 8 giugno 2013, n. 96
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Fedeltà fiscale dell’avvocato e potere ispettivo del COA
I COA hanno il potere di vigilanza e di controllo ai fini dell’accertamento della fedeltà fiscale dell’avvocato, ragion per cui la verifica della emissione e della tempestiva emissione della regolare fattura rientra nei poteri naturali dei Consigli dell’Ordine (Nella specie, l’incolpato aveva eccepito che tale potere ispettivo fosse rimesso invece all’Agenzia delle Entrate o alla GDF. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 8 giugno 2013, n. 96
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L’intempestiva fatturazione dei compensi percepiti
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 15 c.d.f.Art. 15 cod. prev. – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.Leggi il testo completo →, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante la misura del ritardo, non presa in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 8 giugno 2013, n. 96
NOTA:
In senso conforme, con specifico riferimento al ritardo della fatturazione, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 27 settembre 1999, n. 133. -
L’avvocato non ha senz’altro l’obbligo di informare il cliente presso quale COA sia iscritto
L’avvocato, che intenda dare informazioni sulla propria attività professionale, deve fornire le indicazioni di cui all’art. 17 bis c.d.f., tra cui il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto: tale obbligo presuppone quindi l’esercizio della facoltà discrezionale dell’avvocato di dare l’informativa (Nel caso di specie, il professionista era stato sanzionato per il solo fatto di non aver riferito al cliente di essere iscritto presso altro COA. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso in parte qua).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 8 giugno 2013, n. 96
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Sanzione disciplinare e assenza di precedenti comportamenti deontologicamente rilevanti
Nella determinazione in concreto della sanzione disciplinare da irrogare all’incolpato, possono venire in rilevo la mancanza di suoi precedenti disciplinari, la rimediabilità delle conseguenze del suo comportamento e il fatto che abbia tenuto un comportamento corretto nel corso del procedimento disciplinare (Nel caso di specie, l’avvocato era stato sanzionato dal COA con la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi quattro per aver volontariamente danneggiato con uno strumento acuminato la fiancata dell’autovettura di un collega. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ridotto la durata della sospensione a mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 8 giugno 2013, n. 95
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 9
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 145;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6. -
La sospensione della prescrizione disciplinare per pregiudizialità penale
Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, recante l’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, occorre distinguere il caso, previsto dall’art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall’art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Nel primo caso, in cui l’azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 8 giugno 2013, n. 95
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 9 maggio 2013, n. 76. -
La riserva di maggiorare l’importo della parcella in caso di mancato spontaneo pagamento
In caso di mancato spontaneo pagamento da parte del cliente, l’avvocato può richiedere un compenso maggiore di quello previamente indicatogli solo ove ne abbia fatto espressa riserva, la quale, per poter valere come tale, deve contenere la specifica previsione di una maggiorazione dell’importo in mancanza di tempestivo integrale pagamento della somma richiesta (Nel caso di specie, la prima parcella riportava la frase “solo dopo il pagamento del saldo, mi riterrò soddisfatta di tutte le mie competenze e nulla avrò più a pretendere in relazione alle pratiche in oggetto”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto che tale precisazione non costituisse espressa riserva ex art. 43 c.d.f.Art. 43 cod. prev. – Richiesta di pagamento.Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni profess…Leggi il testo completo →).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 94
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La consegna dei documenti all’avvocato subentrato nella difesa
L’avvocato deve fornire al collega che lo abbia sostituito nella difesa tutta la documentazione del proprio fascicolo di studio e non solo quella che egli unilateralmente ritenga strettamente necessaria per la prosecuzione della difesa; la violazione di detto obbligo costituisce illecito disciplinare, quand’anche non abbia prodotto danni per l’assistito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 94
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L’esposto non documentato è insufficiente a comprovare l’addebito
La prova dell’addebito non può dirsi raggiunta quando l’unico elemento di accusa sia costituito dalla parola interessata dell’esponente, la cui versione di fatti può infatti assumere valore di prova certa solo quando trovi riscontro con altri elementi obiettivi e documentali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 94
NOTA:
In senso conforme, CNF, sentenze nn. 60/2009, 28/2010, 162/2010, 27/2012, 68/2012.