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  • La rilevanza deontologica di un comportamento prescinde dalla sua eventuale illiceità civile o penale

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’illiceità dei comportamenti deve essere valutata solo in relazione alla loro idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando che i suddetti comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili e o penali; la relativa valutazione è apprezzamento proprio del giudice disciplinare ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

    Cassazione Civile, sentenza del 23-07-2001, n. 10014, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Varrone M- P.M. Cinque A (conf.)

  • È stato chiesto a questa Commissione di esprimere parere circa l’applicabilità immediata dell’art. 56 della L. n. 247/2012 che disciplina la prescrizione dell’azione disciplinare.

    L’opinione della Commissione è che la norma non sia di applicazione immediata, quest’ultima dipendendo dall’entrata a regime del nuovo sistema disciplinare.
    Ciò per le ragioni che seguono.
    La disposizione disegna un nuovo volto della prescrizione, anzitutto, aumentando da cinque a sei anni il termine oltre il quale si estingue il potere disciplinare (comma 1).
    Secondariamente, prevede che nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare ai sensi dell’art. 55 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (comma 2).
    Poi, tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva, limitandoli a tre: (i) la comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito, (ii) la notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina, (iii) la notifica della sentenza pronunciata su ricorso dal CNF (comma 3, primo periodo). Stabilisce che da ogni atto interruttivo decorra un nuovo periodo di prescrizione, che però non è di sei anni, ma di cinque (comma 3, secondo periodo). Infine, prevede che in nessun caso, pur in presenza di più atti interruttivi, il termine di sei anni può essere prolungato di oltre un quarto (comma 3, quarto periodo).
    Ciò posto, l’applicabilità immediata della nuova disposizione non si può giustificare con l’ipotetico argomento del cd. favor rei.
    Intanto perché il comma 1 introduce sicuramente disposizione meno favorevole per l’incolpato dato che aumenta, in luogo di diminuire, la durata della prescrizione, così protraendo il tempo entro cui il consiglio distrettuale di disciplina può esercitare l’azione.
    Secondariamente, perché il principio del cd. favor rei è regola di portata generale operante nel processo penale, mentre quello disciplinare di cd. primo grado non è un processo, ma un procedimento amministrativo. La norma, poi, dell’art. 65, co. 5, ultimo periodo, secondo cui “(…) le norme contenute nel codice deontologico (quello nuovo da emanare entro un anno: N.d.R.) si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato” conferma che là dove il legislatore ha inteso rendere applicabile immediatamente regole più favorevoli, l’ha esplicitamente previsto (ubi voluit dixit).
    Conclusione confermata dall’art. 63, co. 2, ove si stabilisce che i nuovi poteri ispettivi del CNF di cui al primo comma, “(…) possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso (…)”; il che rende chiaro che nella prospettiva del legislatore è necessaria una previsione espressa di applicabilità immediata di nuovi istituti. Come, infine, conferma l’art. 48 che introduce una disciplina transitoria per la pratica professionale a tenore della quale la nuova durata del tirocinio (18 mesi) è applicabile anche a quelli in corso, ma ciò solo perché è espressamente previsto.
    Detto questo, la norma dell’art. 56 non può applicarsi nel suo complesso nell’immediato perché è parte integrante del quadro del nuovo procedimento disciplinare rispetto al quale non vive di vita autonoma.
    In questo senso è particolarmente significativa la disposizione del secondo comma che detta regola a proposito della prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 55, norma alla quale, perciò, si lega intimamente.
    Quale conseguenza dell’autonomia di procedimento disciplinare e penale (art. 54, co. 1) declinata nel senso che la pendenza del secondo non produce effetti sul primo anche quando – è dato ritenere – l’ontologia dell’illecito disciplinare dipenda dalla statuizione sul fatto/reato (diversamente da ora, allorché la sospensione necessaria del procedimento disciplinare è funzionale a regolare proprio questa interferenza), l’art. 55 ipotizza il caso di un procedimento penale che abbia escluso o, per converso, accertato il fatto/reato per il quale l’incolpato sia stato, in precedenza, rispettivamente condannato, ovvero prosciolto in sede disciplinare con provvedimento definitivo. In tal caso ipotizza la possibilità di riaprire il procedimento disciplinare ad opera dello stesso Consiglio distrettuale di disciplina che lo aveva definito. Tale riapertura, dunque, e la conseguente nuova prescrizione della relativa azione, è strettamente dipendente (costituendone forma di bilanciamento) dalla già vista statuizione di non interferenza tra procedimento penale e disciplinare che costituisce una novità peculiare della normativa. In buona sostanza tutte le norme esaminate legandosi l’un l’altra fanno parte di un sistema integrato che presuppone il nuovo quadro disciplinare e, non per ultimo, il nuovo organo depositario del relativo potere.
    Se per i motivi anzidetti non può sostenersi l’applicabilità immediata dei commi 1 e 2, non sarebbe giustificata quella del solo comma 3, penultimo periodo, laddove si afferma che, ad onta della pluralità degli atti interruttivi, “(…) in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto”. Infatti, la nuova durata massima della prescrizione così prevista è calibrata sul termine di sei anni oggetto di una previsione che – per come si è sopra visto – non opera nell’immediato, onde l’inapplicabilità della prima deriva da quella della seconda.
    Quanto detto non toglie che, entrato in vigore il nuovo sistema disciplinare, le norme sulla prescrizione non trovino immediata applicazione anche ai procedimenti in corso trattandosi, appunto, di situazioni in corso di effetto su cui può appuntarsi lo ius superveniens.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 29

    Quesito n. 227 bis,

  • La “consumazione” del ricorso per Cassazione avverso le sentenze del CNF

    La rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che non solo non è possibile presentare motivi aggiunti, oltre a quelli già formulati in sede di ricorso, ma neppure è consentita la proposizione di altro ricorso, il quale, pertanto, è soggetto alla sanzione di inammissibilità. Tale principio vale anche per il giudizio di impugnazione davanti alla Corte di cassazione delle decisioni in sede disciplinare adottate dal Consiglio nazionale forense, attesa l’applicabilità delle norme del processo civile, ai sensi dell’art. 67, quinto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

    Cassazione Civile, sentenza del 18-04-2003, n. 6295, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Bonomo M- P.M. Iannelli D (conf.)

  • Il Consiglio territoriale può impugnare in Cassazione la sentenza del CNF che dichiara la nullità della sospensione cautelare

    E’ ricorribile dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, da parte del locale Consiglio dell’Ordine, la decisione del Consiglio nazionale forense dichiarativa della nullità della sospensione cautelare di diritto dall’esercizio della professione disposta, a tempo indeterminato, dal medesimo Consiglio dell’Ordine, trattandosi di provvedimento avente natura sostanziale di sentenza ed incidente, in via diretta ed immediata, sullo “ius postulandi” dell’avvocato.

    Cassazione Civile, sentenza del 08-08-2001, n. 10956, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)

  • Procedimento disciplinare dinanzi al CNF e litisconsorzio necessario del consiglio dell’ordine

    Nel procedimento dinanzi al consiglio nazionale forense, in sede d’impugnazione avverso provvedimento disciplinare adottato dal consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori, l’instaurazione del contraddittorio anche nei confronti del predetto consiglio dell’ordine, quale litisconsorte necessario, è assicurata dalla esecuzione degli adempimenti previsti dagli artt 60 e 61 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 (avviso del deposito degli atti e comunicazione del provvedimento di fissazione dell’udienza), e prescinde, pertanto, dalla circostanza che quella parte abbia o meno svolto attività difensiva.

    Cassazione Civile, sentenza del 06-05-1978, n. 2162, sez. U- Pres. VINCI ORLANDO C- Rel. MANCUSO F- P.M. SAJA F (CONF)

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina pone il problema dell’immediata applicabilità o meno dell’art. 60 della legge 31 dicembre 2013, n. 247, in tema di sospensione cautelare dall’esercizio della professione degli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare.

    La norma, nel suo complesso, non può trovare immediata applicazione; la premessa è che essa configura una nuova sospensione cautelare profondamente diversa da quella disciplinata (in modo non esaustivo, peraltro) dall’art. 43, co. 3 RdL n. 1578/1933; mentre quest’ultima era una misura atipica da adottare anche in casi diversi da quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento) quando il comportamento dell’interessato avesse generato strepitus compromettendo l’immagine dell’avvocatura, la nuova tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi non contemplati.
    La vecchia sospensione poteva applicarsi sine die, la nuova è sottoposta alla duplice e concorrente limitazione di una durata massima di un anno e della sua caducazione se entro sei mesi dall’irrogazione non venga deliberato il provvedimento sanzionatorio.
    La novità della sospensione – che di per sé non osterebbe, peraltro, alla sua immediata operatività – si sintonizza con la novità dell’organo che può irrogarla, individuato nel Consiglio distrettuale di disciplina (CDD).
    Ne deriva che, mancando allo stato un CDD operativo, manca la premessa logico/giuridica per l’applicazione immediata della norma che va letta ed interpretata in modo unitario.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 28

    Quesito n. 227 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina

  • Il ricorso in Cassazione contro le sentenze del CNF va notificato, a pena di inammissibilità, anche al PG presso la corte stessa

    Il ricorso per cassazione contro le pronunce del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione dagli albi (ivi compresi i registri speciali dei praticanti procuratori), deve essere notificato, a pena d’inammissibilità, a tutte le parti interessate, e, quindi, anche al procuratore generale presso la corte di cassazione, nell’unico termine perentorio all’uopo fissato, restando esclusa ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio.

    Cassazione Civile, sentenza del 04-04-1984, n. 2187, sez. U- Pres. MIRABELLI G- Rel. COLASURDO A- P.M. TAMBURRINO G (PARZ DIFF)

  • La cancellazione d’ufficio dall’albo dell’avvocato dipendente pubblico part-time

    E’ legittima la cancellazione dall’Albo degli Avvocati disposta d’ufficio ex art. 2 l. n. 339/2003, qualora l’iscritto che sia anche dipendente pubblico in regime di part time non abbia optato, nel previsto termine di trentasei mesi dall’entrata in vigore della suddetta disciplina, tra il mantenimento dell’iscrizione e la conservazione del rapporto di pubblico impiego. Infatti, l’art. 16 del R.D. n. 1578/1933, in effetti, nel prevedere che debba essere sempre ordinata la cancellazione dall’albo quando vengano a mancare i titoli o i requisiti in base ai quali fu disposta l’iscrizione, non esclude che la legge possa prevedere cause sopravvenute, rispetto al tempo dell’iscrizione, di incompatibilità con l’esercizio della professione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense, Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. GRIMALDI, 2 marzo 2012, n. 36; Cons. Naz. Forense, Pres. f.f. PERFETTI – Rel. ALLORIO, 2 marzo 2012, n. 26.

  • La normativa interna che stabilisce l’incompatibilità del dipendente pubblico part time con la professione di avvocato non contrasta con i principi comunitari della libera concorrenza tra imprese e della libera circolazione degli avvocati nell’U.E.

    Deve escludersi la disapplicazione della L. n. 339/2003 per asserito contrasto della relativa disciplina con i parametri comunitari della concorrenza e della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati (che al più possono assumere rilevanza solo in riferimento agli avvocati esercenti la professione plenojure e non a quelli che siano contemporaneamente dipendenti pubblici esercenti in regime di part time), trattandosi di legge pienamente conforme alle disposizioni del Trattato sull’Unione Europea. Va, conseguentemente, rigettata l’istanza di sospensione e/o di rinvio del procedimento dinanzi al C.N.F. per essere state prospettate dal giudice interno (nella specie, il G.d.P. di Cortona) alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee talune questioni relative alla compatibilità della legge n. 339/2003 con i principi di diritto comunitario con riguardo ai parametri della concorrenza e della libera prestazione dei servizi, laddove tali questioni si presentino, come nella specie, inammissibili, poiché svincolate dall’oggetto del giudizio (e dunque meramente astratte), nonché inidonee a dar luogo ad un pronunciamento della Corte utile in concreto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense, Pres. f.f. PERFETTI – Rel. ALLORIO, 02 marzo 2012, n. 26; Cons. Naz. Forense, Pres. ALPA – Rel. BAFFA , 23 ottobre 2010, n. 131; Cons. Naz. Forense, Pres. f.f. PERFETTI – Rel. BORSACCHI, 18 giugno 2010, n. 40.

  • Il COA di Torino chiede quali siano i limiti allo svolgimento della professione da parte degli Avvocati Stabiliti. In particolare si vuole sapere: 1a) se l’Avvocato Stabilito possa essere nominato sostituto processuale ex art. 97, co.4, c.p.p.; 1b) se l’Avvocato Stabilito possa essere nominato sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. da avvocato diverso da quello con il quale abbia dichiarato d’agire d’intesa; 2) se l’Avvocato Stabilito possa assumere autonomamente mandato professionale o debba farlo congiuntamente con l’avvocato con il quale abbia dichiarato d’agire d’intesa; 3) se l’Avvocato Stabilito abbia l’onere di compiere attività ulteriori oltre a quella professionale; 4) se l’Avvocato Stabilito possa mantenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti; 5) se l’Avvocato Stabilito possa essere ammesso a sostenere l’esame di abilitazione professionale.

    In risposta ai quesiti posti, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che:
    1) l’Avvocato Stabilito, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 98/5/CE e degli artt. 4 e 8 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, potendo svolgere le stesse attività professionali dell’avvocato che esercita con il corrispondente titolo nello Stato membro ospitante, può essere nominato sostituto processuale ai sensi degli artt. 97, co. 4, c.p.p. e 102 c.p.p. La nomina di sostituto ex art. 102 c.p.p. deve essere fatta esclusivamente da parte di avvocato con il quale abbia dichiarato d’agire d’intesa, tenendo ferma la possibilità da parte dell’avvocato straniero stabilito di agire d’intesa con diversi avvocati e in più procedimenti giudiziari;
    2) considerato che l’agire d’intesa con avvocato dello Stato membro ospitante previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 deve risultare da scrittura autenticata o da dichiarazione congiunta resa da entrambi gli avvocati all’autorità procedente o al giudice adito, è opportuno che anche il mandato professionale venga assunto congiuntamente, e non in via autonoma;
    3) l’Avvocato Stabilito dovrà svolgere, oltre all’attività professionale, quelle altre tutte previste dalla legge: quale, a titolo d’esempio, la presentazione annuale al Consiglio dell’Ordine dell’attestazione d’iscrizione all’organizzazione professionale d’origine (art. 6, co. 10, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96); o la frequenza ai corsi di formazione permanente obbligatori per i professionisti dello Stato membro ospitante (art. 5, co.4. D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96).
    4) nulla osta a che l’Avvocato Stabilito mantenga l’iscrizione nel Registro dei Praticanti;
    5) l’Avvocato Stabilito può certo essere ammesso a sostenere l’esame di abilitazione professionale, purché in possesso di tutti requisiti previsti dalla legge (certificato di compiuta pratica, ecc.)

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 16 gennaio 2013, n. 3

    Quesito n. 202 del COA Torino