Autore: admin

  • Il COA di Torino pone all’attenzione del CNF due quesiti in materia di tirocinio. Con il primo, relativamente ai corsi postlaurea svolti all’estero, chiede di chiarire se l’elencazione contenuta nell’art. 6, comma 9, D.P.R. 137/2012 sia da ritenersi tassativa ovvero se possa farsi applicazione di quanto previsto dal precedente comma 4 del medesimo articolo laddove si consente il tirocinio presso Enti Esteri. Con il secondo quesito si chiede se, con riguardo alla scuola notarile, debba applicarsi la disciplina prevista dalla prima parte del comma 9 dell’art. 6 D.P.R. 137/2012 ovvero quella prevista dalla seconda parte dello stesso comma 9, dunque se sia o meno necessaria la specifica autorizzazione del Consiglio Nazionale Forense. Chiede, altresì, di specificare se il periodo di frequenza della scuola notarile valutabile ai fini del tirocinio debba essere comunque limitato a sei mesi.

    Nelle more dell’approvazione del verbale recante il parere, è entrata peraltro in vigore la legge n. 247/12 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).
    L’art. 48 della nuova legge professionale dispone infatti che, fino al secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge (dunque, fino al 31 dicembre 2014), l’accesso alla professione forense resterà disciplinato dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del tirocinio.
    Tale previsione si giustifica alla luce delle radicali innovazioni alla disciplina del tirocinio, apportate dalla nuova legge professionale forense, nell’ottica di garantire la miglior qualità della formazione del tirocinante e la valorizzazione del merito nell’accesso alla professione forense.
    La significativa portata delle innovazioni implica, peraltro, la necessità di una puntuale disciplina attuativa delle nuove norme, come previsto dall’art. 41, comma 13. Pertanto, coerentemente con la previsione generale di cui all’art. 65, comma 1 – che prevede che fino all’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti “non abrogate” – l’art. 48 della legge differisce l’applicabilità della nuova disciplina del tirocinio: l’unica eccezione è riferita esplicitamente alla riduzione della durata del tirocinio a diciotto mesi, che si applica immediatamente.
    Allo stesso tempo, per non vincolare l’applicabilità della nuova disciplina all’adozione del Decreto del Ministro della Giustizia di cui all’art. 41, comma 13 – seguendo un criterio di favor per le importanti innovazioni recate dalla legge – il legislatore ha scelto di individuare come termine finale del periodo transitorio non già l’adozione del regolamento, ma la scadenza di un termine temporale fisso, individuato all’1 gennaio 2015.
    In tal modo, la legge ha realizzato un ragionevole bilanciamento tra l’interesse della comunità professionale alla tempestiva applicazione della riforma e l’interesse pubblico, altrettanto rilevante, alla continuità delle funzioni, alla tutela dell’affidamento, alla certezza del diritto; peraltro, laddove ha voluto – come nel caso della riduzione a diciotto mesi della durata del tirocinio – la legge ha espressamente derogato alla regola generale del differimento dell’applicabilità.
    Alla luce dell’art. 48 della nuova legge professionale deve ritenersi pertanto che, fino al 31 dicembre 2014, il tirocinio continui ad essere disciplinato dalla normativa vigente. Quest’ultima si identifica tuttavia con le norme di cui al R.D.L. n. 1578/33, del R.D. n. 37/34 e del D.M. n. 101/90, dal momento che la nuova legge professionale è intervenuta a “rilegificare” la materia della disciplina della professione forense, escludendo quest’ultima, per l’effetto, dall’ambito di intervento del processo di delegificazione realizzato dall’art. 3, comma 5 del D. L. n. 138/11 e dal D.P.R. n. 137/12.
    Alla luce dello jus superveniens, pertanto, i quesiti formulati dal Consiglio dell’Ordine di Torino devono ritenersi ormai privi di oggetto.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 12 dicembre 2012, n. 72

    Quesito n. 203 del Coa di Torino.

  • Il contenuto della contestazione disciplinare

    La contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, contenente la chiara contestazione dei fatti addebitatigli, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 7 maggio 2013, n. 65
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Merli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 56, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2.

  • Con il quesito in oggetto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli chiede di sapere se possa essere computato ai fini dell’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori il periodo di esercizio delle funzioni di magistrato onorario.

    L’art. 33 del R.D.L. n. 1578/33 prevede che possa essere iscritto all’Albo speciale l’avvocato che abbia esercitato la professione per almeno dieci anni.
    L’art. 34 dello stesso R.D.L. pone alcune eccezioni a tale regola, tra cui non figura tuttavia l’esercizio delle funzioni di giudice onorario. Alla luce del combinato disposto tra l’art. 34, comma 1, lett. b) e dell’ultimo comma della stessa disposizione, deve infatti ritenersi che elemento essenziale per l’equipollenza delle funzioni esercitate al fine dell’iscrizione nell’Albo speciale sia l’appartenenza all’ordine giudiziario come magistrati in ruolo. In tale categoria non rientrano, pacificamente, i magistrati onorari: in tal senso, la Commissione richiama il proprio precedente 14 luglio 2011, n. 63, reso su fattispecie in parte analoga.
    D’altro canto, come ribadito dal CNF in numerose pronunce, l’art. 34 del R.D.L. n. 1578/33 è norma eccezionale e, come tale, non è suscettibile di interpretazione estensiva (cfr. C.N.F., 14-11-2011, n. 174; 12-10-1990, n. 84).
    La risposta al quesito va resa, pertanto, in termini negativi.

    Parere 14 luglio 2011, n. 63
    Il COA di Roma chiede un parere in merito all’interpretazione dell’articolo 30 R.D.L. n. 1578/1933, lettere a) ed f), in relazione alle domande di iscrizione all’Albo degli avvocati di Giudici Onorari del Tribunale con anzianità di servizio di almeno otto anni. Richiama, al riguardo, i precedenti pareri negativi del C.N.F. nn. 14/2007 e 33/2008, nonché il R.D. n. 12 del 30.1.1941 e s.m.i. che, al titolo I°, capitolo I°, n. 4, afferma appartenere all’ordine giudiziario, come magistrati onorari, tra gli altri, i G.O.T.
    L’articolo 30 R.D.L. n. 1578/1933 dispone che hanno diritto di essere iscritti all’albo degli avvocati, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 13 dello stesso RDL, coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo.
    La norma si riferisce con nettezza ai magistrati che siano appartenuti al ruolo di detti ordini per almeno otto anni.
    I magistrati onorari non fanno, invece, parte del ruolo ordinario della magistratura, come risulta evidente dalla qualifica di “onorari” che agli stessi è assegnata dalla legge.
    Siffatta differenziazione comporta che, pur esercitando i magistrati onorari funzioni giurisdizionali, e pur appartenendo, con esclusivo riferimento a detto esercizio, all’ordine giudiziario, agli stessi non sono estensibili, in difetto di uno specifico richiamo, le disposizioni – estranee all’esercizio della funzione giurisdizionale – che attengono allo stato giuridico dei magistrati, quale, ad esempio, quella che consente l’iscrizione all’albo di avvocati, che è strettamente dipendente da detto status.
    I magistrati onorari, dunque, per effetto della netta differenziazione di stato giuridico rispetto ai magistrati di ruolo, non possono giovarsi del diritto di iscrizione all’albo degli avvocati previsto dalla norma sopra citata.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere 12 dicembre 2012, n. 71

    Quesito n. 201

  • I limiti di impugnabilità della delibera che dispone l’apertura del procedimento disciplinare

    L’impugnazione della decisione con la quale il C.d.O. disponga l’apertura del procedimento disciplinare non può riguardare motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare (ovvero concernenti la fondatezza dell’incolpazione), essendo il potere del C.N.F. limitato ad un controllo estrinseco di mera legalità formale della delibera, qualificato dal semplice riscontro di esistenza dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento (ovvero, esemplificativamente, l’esistenza ed il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari; l’avvenuta previa rituale convocazione dei consiglieri; l’esecuzione di tutti gli adempimenti formali propedeutici alla delibera eventualmente imposti dal regolamento disciplinare che fosse stato adottato dal Consiglio e che, in tal caso, integrerebbe la disciplina legale; l’avvenuta regolare notifica ed il rispetto dello spatium tra questa e l’udienza dibattimentale, etc.).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 62
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 209
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. CARDONE), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 270
    – Cons. Naz. Forense, 15 ottobre 2009, n. 96
    – Cons. Naz. Forense, 16 marzo 2011, n. 23.
    Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, ha altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

  • L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione del COA

    Il provvedimento di archiviazione del Consiglio dell’Ordine è atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono solo l’iscritto contro cui si procede e il P.G. presso la Corte di Appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 62
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 6, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Grimaldi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 199; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 188; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 187; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 186; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 185; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 30; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 7; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 187; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 186; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 155; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 29 settembre 2011, n. 148; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. ALLORIO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 140; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MORLINO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 138; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. ALLORIO), sentenza del 22 luglio 2011, n. 127; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 2 novembre 2010, n. 193; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 2 novembre 2010, n. 192; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 2 novembre 2010, n. 191; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 2 novembre 2010, n. 190; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 168; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 167; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. ALLORIO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 166; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. ALLORIO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 165; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 164.

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha richiesto un parere in merito alla sussistenza, in capo al Consiglio dell’Ordine cui sia stata rivolta una domanda di iscrizione per trasferimento da altro Ordine, del potere discrezionale di verificare la sussistenza dei requisiti per l’originaria iscrizione all’Albo o a una sua sezione speciale, con particolare riguardo ai requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti.

    La Commissione richiama integralmente il proprio precedente reso il 28 marzo 2012, n. 17, nel quale è recepito l’orientamento espresso dal Consiglio nazionale forense nella sentenza n. 50 del 2012.

    Parere 28 marzo 2012, n. 17

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, con nota 9 gennaio 2012 Prot. n. 27, ha richiesto parere in merito ai criteri da adottare per l’iscrizione degli Avvocati “stabiliti” nell’apposita Sezione dell’Albo, opinando se, in particolare, “si possa procedere alla verifica del curriculum del richiedente onde escludere la sussistenza di una ipotesi di abuso del diritto dell’Unione Europea”.
    Il Consiglio rimettente ha evidenziato di avere, con propria deliberazione del 23 luglio 2011, orientato l’istruttoria delle richieste di iscrizione degli Avvocati stabiliti alla puntuale verifica delle condizioni presupposte dalla legge, con particolare riferimento al requisito della residenza o domicilio professionale dell’interessato nel circondario del Tribunale Ordinario di Palmi, alla conoscenza effettiva della lingua del paese di provenienza, al regolare e non episodico svolgimento di attività professionale nel detto paese, al conseguimento di titoli abilitanti idonei a comprovare il diritto all’iscrizione.
    E’ intervenuta la sentenza 22 dicembre 2011 n. 28340 con la quale le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno statuito che l’iscrizione nella Sezione dedicata dell’Albo è subordinata alla sola condizione della documentazione dell’iscrizione presso la corrispondente Autorità dello Stato membro, nonché all’assenza di cause di incompatibilità.
    Osserva la Commissione che la motivazione della predetta sentenza appare circoscritta all’analisi, meramente ricognitiva, dei requisiti prescritti dall’art. 6 del Decreto Lgs. n. 96/2001 (che ha recepito la Direttiva 98/5/CE), per affermare il principio di diritto che lo Stato membro non può opporre al professionista proveniente da altro Stato comunitario condizioni ulteriori pregiudicanti l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo.
    Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza 15 marzo 2012 n. 50/12 ha esaminato la questione sotto la diversa angolazione giuridica del c.d. “abuso del diritto”; nella giurisprudenza comunitaria è costante il principio secondo cui “gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario”, ritenendo conseguentemente non meritevole di tutela la situazione di colui che, pur nel rispetto formale delle condizioni poste dal diritto dell’Unione Europea, “si proponga di ottenere un vantaggio derivante dalle norme comunitarie attraverso la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento” (cfr. sentenza cit., pag. 4).
    In virtù del delineato principio generale – integrante fonte interpretativa di rango superiore, cui soggiacciono la disciplina regolatoria dettata, in specie, dalla Direttiva 98/5/CE e la stessa normazione attuativa interna – deve ritenersi sussistente la discrezionalità amministrativa del Consiglio territoriale proprio al fine di prevenire pratiche abusive.
    Definito nei termini sopra esposti l’ambito funzionale del potere autoritativo assegnato al Consiglio territoriale in materia di iscrizioni e tenuta dell’Albo, in tali considerazioni è il parere della Commissione.

    Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Allorio), parere 12 dicembre 2012, n. 69

  • E’ contraddittorio valutare negativamente una condotta non rilevante disciplinarmente

    E’ contraddittoria e deve essere conseguentemente riformata la decisione del Consiglio locale, la quale, dopo aver ritenuto (in adesione al più recente orientamento) che non costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo → la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta di fornire chiarimenti e notizie in relazione ad un esposto disciplinare, tenga tuttavia conto di “detto comportamento” quale elemento di valutazione negativo in ordine all’illecito deontologico di cui all’esposto stesso (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ridotto la sanzione, da censura ad avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 61
    NOTA:
    Sul principio secondo cui non costituisce (più) illecito disciplinare la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato ex art. 24 c.d.f., cfr., oltre a Cass. S.U. 28.2.2011 n. 4773 e Cass. S.U. 30.12.2011 n. 30173, cfr.:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.

  • L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale

    Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 27 c.d.f.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo →). (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 61

  • La nullità dell’addebito disciplinare per assoluta incertezza della contestazione

    In tema di nullità della citazione per violazione dell’obbligo di menzione circostanziata degli addebiti e della conseguente compromissione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, l’addebito disciplinare deve ritenersi nullo solamente per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione, onde l’impossibilità oggettiva per l’incolpato di svolgere le proprie difese, con il rischio di essere condannato per fatti diversi da quegli ascrittigli.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 60
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Merli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 56, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2.

  • La notifica per solo estratto del provvedimento impugnato

    La notifica per estratto del verbale di adunanza è mezzo idoneo a portare a conoscenza dell’interessato gli elementi intrinseci dell’atto, e cioè l’oggetto e le motivazioni del provvedimento che lo riguardano, e che, ove vi sia interesse alla conoscenza di ulteriori elementi attinenti al procedimento di formazione dello stesso, è onere della parte farne richiesta. La notifica per estratto del verbale del provvedimento adottato dal consiglio dell’ordine è pertanto ammessa purché sia presente la motivazione e cioè sia stata riportata per intero la delibera del C.d.O., con la conseguente possibilità per l’interessato di conoscere nella sua completezza l’iter logico e giuridico della decisione (Nel caso di specie, trattavasi della delibera di cancellazione dall’albo per incompatibilità).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Grimaldi), sentenza del 10 aprile 2013, n. 59
    NOTA:
    In senso conforme, Cons. Naz. Forense 10-01-1997, n. 3; Cons. Naz. Forense 1-4-2004, n. 58.