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  • Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante non si applica ai procedimenti davanti al COA

    Il mutamento della composizione collegiale nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al locale Consiglio dell’Ordine non comporta la invalidità della decisione resa dall’organo disciplinare, in quanto il principio della invariabilità del collegio giudicante è posto esclusivamente in riferimento ai procedimenti di carattere giurisdizionale, mentre questo ha natura amministrativa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Grimaldi), sentenza del 10 aprile 2013, n. 59
    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 10 aprile 2013, n. 51
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 142
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 203
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BROCCARDO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 200
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), decisione n. 8 del 21 febbraio 2011
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GRIMALDI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 58
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 23 novembre 2006, n. 131
    – Cassazione Civile, sez. U, 17 novembre 2005, n. 23240- Pres. Corona R- Rel. Bonomo M- P.M. Palmieri R (Conf.)
    – Cassazione Civile, sez. U, 06 luglio 2005, n. 14214- Pres. Nicastro G- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Conf.)
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. DANOVI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 84
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 219
    – Cassazione Civile, sentenza del 10 dicembre 2002, n. 17548, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Elefante A- P.M. Palmieri R (conf.)
    – Cassazione Civile, sentenza del 26 giugno 2001, n. 08748, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Elefante A- P.M. Cinque A (conf.)
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 12 novembre 1996, n. 160
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. CASALINUOVO), sentenza del 19 dicembre 1995, n. 149
    – Cassazione Civile, sentenza del 06 novembre 1991, n. 11857, sez. U- Pres. Sandulli R- Rel. Longo GE- P.M. Amatucci E (Conf)
    – Cassazione Civile, sentenza del 06-08-1990, n. 07939, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. CATURANI G- P.M. AMATUCCI E (CONF)

  • L’incompatibilità dell’impiego pubblico part-time con la professione forense

    In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Grimaldi), sentenza del 10 aprile 2013, n. 59
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 26.
    In arg. cfr. pure:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 20 dicembre 2012, n. 183
    – Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 23 febbraio 2012, n. 2
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 131
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BULGARELLI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 268
    – Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 51
    – Consiglio Nazionale Forense, circolare n. 35-C/2006
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 11 luglio 2005, n. 94
    – Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 23 febbraio 2012, n. 2
    – Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 51
    – Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 17 gennaio 2007, n. 2

  • La fase preliminare alla apertura del procedimento disciplinare

    L’espletamento di una fase preliminare di accertamento dei fatti oggetto della segnalazione di eventuali violazioni disciplinari non è prevista dalla legge, è eventuale e l’attività spiegata dal Consiglio non è soggetta alle prescrizioni e alle garanzie che regolano il procedimento disciplinare, in quanto la garanzia per l’incolpato è rappresentata dalla notifica dell’apertura del procedimento disciplinare e dai diritti che gli derivano di prendere visione degli atti e degli accertamenti preliminari e svolgere le proprie difese (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita violazione del contraddittorio e del diritto di difesa giacché nella fase preliminare alla apertura del procedimento il Consiglio territoriale aveva in sua assenza proceduto alla audizione dell’esponente e di due testimoni, nonché alla acquisizione di documenti, senza peraltro che gli fosse stato comunicato alcunché. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF, rilevato peraltro che l’incolpato era stato comunque posto in grado di dedurre e produrre documenti anche in ordine alle attività svolte nella fase preliminare, ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 58
    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28336 nonché Cassazione Civile, sentenza del 09 marzo 2005, n. 05072, anche:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 1
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 2 novembre 2010, n. 196
    – Cons. Naz. Forense, 6.6.2005 n. 88, id. 12.6.2003 n. 148.

  • Il divieto di produzione in giudizio di missiva riservata o contenente proposta transattiva prevale sul dovere di difesa

    L’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → vieta di produrre in giudizio corrispondenza qualificata come riservata o comunque contenente proposte transattive scambiate tra colleghi, esclusa qualsiasi valutazione da parte del destinatario del divieto circa una prevalenza dei doveri di verità o di difesa sul principio di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 58
    NOTA:
    In senso conforme, Cons. Naz. Forense 20.7.2012 n. 100, id. 27.10.2010 n. 159.

  • Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra colleghi opera anche nei confronti del nuovo procuratore

    Il professionista che subentri ad altro collega precedentemente officiato dal cliente, deve osservare i medesimi criteri di riservatezza in ordine alla corrispondenza scambiata tra colleghi (art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) che gli venga consegnata dal precedente difensore o dal cliente stesso (Nel caso di specie, la missiva era assertivamente pervenuta all’avvocato dal cliente, che a sua volta la avrebbe irritualmente ricevuta dalla praticante del precedente difensore).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 58
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 159.

  • Per il termine d’impugnazione al CNF è irrilevante la data di notifica al difensore dell’incolpato

    Ai sensi dell’art. 50, comma 1° R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), la notificazione della decisione del C.O.A. è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato, e non anche nei confronti del suo eventuale difensore, la quale ultima, qualora fosse comunque eseguita, non rileva ai fini del computo del termine per l’impugnazione tempestiva (Nel caso di specie, la decisione veniva notificata all’incolpato e, successivamente, anche al suo difensore. L’impugnazione veniva quindi proposta tardivamente rispetto alla prima notifica, sebbene entro 20 giorni dalla seconda notifica, fatta al difensore. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mascherin), sentenza del 10 aprile 2013, n. 57
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. BAFFA), sentenza del 20 luglio 2012, n. 94.
    Per il medesimo principio, espresso con riferimento al ricorso per Cassazione, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 2981.

  • La nullità dell’addebito disciplinare per assoluta incertezza della contestazione

    Ricorre difetto di specificità dell’addebito e conseguente nullità del medesimo solo allorché vi sia assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione per effetto della quale l’incolpato non abbia potuto svolgere pienamente le sue difese, con il rischio, quindi, di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Merli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 56
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2.

  • L’avvocato di fiducia che non si presenti all’udienza nella speranza di ottenere un termine a difesa, vìola il dovere di diligenza

    Sebbene l’assenza ingiustificata del difensore di fiducia all’udienza penale non abbia automatico rilievo deontologico se dovuta a strategia difensiva (dilatoria) o strumentalmente omissiva, deve comunque affermarsi la responsabilità disciplinare del difensore per negligenza professionale ove la strategia stessa fosse quella di ottenere un mero rinvio da parte del difensore d’ufficio nominato in sua sostituzione, giacché a quest’ultimo non è appunto consentito chiedere i termini a difesa ex art. 108 cpp, non ricorrendo i casi di rinuncia, ovvero di revoca, od ancora di incompatibilità, od infine di abbandono della difesa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha affermato la responsabilità sostanziale dell’incolpato per il mancato rispetto degli art. 8 cod. prev.Art. 8 cod. prev. – Dovere di diligenza.L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.Leggi il testo completo → e art. 38 cod. prev.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →)

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Merli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 56
    NOTA:
    In arg. cfr. pure (oltre a Corte di cassazione n. 12903/2011):
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Neri), sentenza del 10 aprile 2013, n. 53
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114.

  • Alle delibere dei COA si applica il principio di conservazione del provvedimento amministrativo

    All’attività, anche disciplinare, dei Consigli territoriali -la quale è ispirata al minor formalismo possibile- si applica il principio di conservazione del provvedimento amministrativo (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato la sanzione disciplinare, eccependo la nullità della decisione stessa per asserita irregolarità della composizione dell’organo giudicante dal momento che ne aveva fatto parte un avvocato avverso la cui elezione era stato proposto ricorso. Il CNF, rilevata la mancanza di prova che, l’assenza del predetto avvocato ovvero la presenza di altro consigliere avrebbe determinato un esito differente del giudizio disciplinare, in applicazione del principio di cui in massima ha respinto l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 10 aprile 2013, n. 55

  • L’erronea indicazione della norma deontologica contestata

    In presenza di contestazione disciplinare adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, l’erronea od omessa indicazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate non costituisce motivo di nullità della decisione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’erroneità dell’addebito, asserendo che l’art. 23 c.d.f.Art. 23 cod. prev. – Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.Nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza. I. L’avvocato è tenuto a rispet…Leggi il testo completo → contestatogli riguarda i rapporti tra difensori nel processo penale, mentre l’addebito contestatogli doveva a suo dire inquadrarsi nella previsione di cui all’art. 33 c.d.f.Art. 33 cod. prev. – Sostituzione del collega nell’attività di difesa.Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pr…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 10 aprile 2013, n. 55
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 214 nonché Cons. Naz. Forense 08-06-2000, n. 116 Pres. f.f. Panuccio – Rel. Mirigliani.