Autore: admin

  • L’emissione di assegno scoperto o senza l’autorizzazione del trattario

    Il professionista, che consapevolmente emetta un assegno senza l’autorizzazione del trattario e/o in difetto di provvista, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei doveri di probità, dignità e decoro ex art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → (che debbono essere rispettati dall’avvocato sempre, nell’esercizio ma anche al di fuori dell’attività professionale), nonché di lealtà e correttezza ex art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, veniva altresì contestata la violazione del principio di colleganza ex art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →, in quanto il beneficiario dell’assegno era un avvocato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Merli), sentenza del 15 marzo 2013, n. 44

  • Patrocinio a spese dello Stato e richiesta del compenso direttamente al cliente

    La sopravvenuta conoscenza, da parte del difensore, dell’insussistenza ab origine delle condizioni che avevano a suo tempo determinato l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comportano non solo la potenziale revoca del beneficio stesso nel momento in cui il difetto delle condizioni fosse conosciuto anche dall’Amministrazione concedente, ma altresì l’impossibilità per il difensore di chiedere allo Stato la liquidazione del compenso professionale senza rendersi complice di un illecito a danno dell’Erario. Conseguentemente, non vìola l’art. 85 DPR n. 115/2012 il professionista che, avuto conoscenza di ciò, richieda il pagamento delle proprie spettanze direttamente al cliente, quand’anche ancora (solo) formalmente ammesso al beneficio (Nel caso di specie, l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato era avvenuta per aver taciuto l’istante, nella domanda, le sue effettive condizioni reddituali, relative alla partecipazione ad una società non segnalata al Fisco).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 15 marzo 2013, n. 43

  • L’ignoranza della legge e la violazione degli obblighi di formazione permanente

    In un sistema normativo enormemente complesso e spesso pletorico come il nostro, la mancata conoscenza di una norma di Legge non può di per sè costituire infrazione al precetto deontologico dell’art. 13 c.d.f.Art. 13 cod. prev. – Dovere di aggiornamento professionale.È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività. I. L’avvo…Leggi il testo completo →, che stabilisce il dovere dell’avvocato di curare la propria preparazione professionale, con particolare riferimento ai settori nei quali svolge la sua attività (Nel caso di specie, il professionista aveva preannunciato un’azione civile nei confronti di un Giudice di Pace, in difetto dei presupposti -oggettivi e soggettivi- stabiliti dalla legge con riferimento all’ammissibilità dell’azione di danni esperibile nei confronti del Magistrato per comportamenti dolosi o gravemente colposi nell’esercizio delle sue funzioni).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Ferina), sentenza del 15 marzo 2013, n. 38

  • La “minaccia” di azioni legali infondate

    Integra illecito disciplinare, perché contrario agli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → e art. 53 c.d.f.Art. 53 cod. prev. – Rapporti con i magistrati.I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni. I. Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civil…Leggi il testo completo →, il comportamento dell’avvocato che preannunci azioni giudiziarie palesemente infondate (e formalmente inattuabili) nei confronti di un Giudice, specie se fatte al fine di precostituirsi una ragione di ricusazione (Nel caso di specie, il professionista aveva preannunciato un’azione risarcitoria nei confronti di un Giudice di Pace, cui richiedeva il pagamento della parcella in luogo del cliente che, a suo dire, gli aveva revocato il mandato per l’esito di una causa decisa dal magistrato).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Ferina), sentenza del 15 marzo 2013, n. 38

  • Il dovere di lealtà e correttezza si riferisce all’intera attività professionale

    L’art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → (dovere di lealtà e correttezza) non è limitato alla sola attività di assistenza o difesa in giudizio ma si riferisce all’intera attività professionale, in tutte le sue manifestazioni, impegnando l’avvocato ad assolvere la propria alta funzione nel rispetto delle regole di diritto e di comportamento.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Ferina), sentenza del 15 marzo 2013, n. 38

  • L’inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi

    E’ sicuramente lesivo dell’immagine dell’avvocatura tutta il comportamento di un avvocato che, senza giustificazione, non onora le proprie obbligazioni e non paga i propri fornitori (Nel caso di specie, il professionista non aveva provveduto al pagamento di alcune camicie su misura. In applicazione del principio di cui in massima, anche in considerazione dei precedenti specifici dell’incolpato, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dell’attività professionale per la durata di mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Pisano), sentenza del 15 marzo 2013, n. 42

  • Il principio del libero convincimento del giudice opera anche in ambito deontologico

    Al procedimento disciplinare davanti al C.d.O. è applicabile il principio del libero convincimento e, pertanto, il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte. In applicazione di tale principio deve pertanto ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la propria decisione sui riferimenti dei redattori dell’esposto che ebbe a dare origine al procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Pisano), sentenza del 15 marzo 2013, n. 42
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98.

  • Obblighi deontologici in caso di iniziativa civile o penale contro un collega

    L’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 22 can. II c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → nell’attuale formulazione, deve ritenersi soddisfatto nel concorso di tre requisiti: quello formale, consistente nell’adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; quello sostanziale, consistente nel rendere chiara l’intenzione di chi comunica che agirà in giudizio; l’ultimo, anch’esso di carattere sostanziale, consistente nel palesare la ragione dell’iniziativa. Mentre il primo requisito ha la funzione di impedire qualsiasi equivoco, il secondo ed il terzo consentono al destinatario della comunicazione di evitare di esser e convenuto in giudizio rimuovendo, o tentando di rimuovere, le ragioni della controversia, cosa che risulta possibile solo se la comunicazione sia titolata, esplicando i motivi del contrasto, e consenta quello spatium deliberandi da parte del destinatario che possa permettere a quest’ultimo di evitare la sede giudiziaria. E’ pertanto configurabile la violazione della predetta norma nel caso in cui l’avvocato che intenda agire giudizialmente nei confronti del collega abbia predisposto ed inoltrato a costui la comunicazione informativa lo stesso giorno in cui sia stato depositato ricorso immediato al Giudice di Pace, a nulla rilevando che la comunicazione stessa sia pervenuta prima dell’avvenuta, effettiva notificazione dell’atto giudiziario.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 15 marzo 2013, n. 41
    NOTA:
    In senso conforme, CNF 200/2010.

  • La rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    Il comportamento privato tenuto dal professionista integra violazione dei canoni deontologici qualora assuma rilevanza esterna e possa incidere negativamente sul prestigio, la dignità e il decoro della intera classe forense

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 15 marzo 2013, n. 41
    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 160
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 8
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione n. 15 del 25 febbraio 2011
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 2 novembre 2010, n. 189
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 223
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. D’INNELLA), sentenza del 27 novembre 2009, n. 131
    – Consiglio Nazionale Forense 31/12/2007 n. 270
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PETIZIOL), sentenza del 11 aprile 2003, n. 68
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 166
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 160

  • Pubblicità informativa: i limiti della dignità e del decoro

    La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Damascelli), sentenza del 15 marzo 2013, n. 40
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34.