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  • Rinuncia al ricorso al CNF ed estinzione del procedimento

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente (nella specie, dallo stesso dichiarata a verbale nel corso dell’udienza), determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del C.d.O.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 50

    NOTA:
    In senso conforme, con dichiarazione di estinzione tout court: Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 165; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Del Paggio), sentenza del 7 novembre 2012, n. 154; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 14 novembre 2011, n. 171; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 14 novembre 2011, n. 170; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 157; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BORSACCHI), sentenza del 18 giugno 2010, n. 38; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 17 dicembre 2009, n. 159; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BIANCHI), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 225; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Perfetti), sentenza del 16 luglio 2008, n. 76; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 29 aprile 2003, n. 72; Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 28 marzo 2003, n. 29.
    In senso conforme circa l’estinzione, con espressa declaratoria di cessazione della materia del contendere: Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 182; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. NERI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 150; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 26 febbraio 2007, n. 3; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. GRIMALDI), sentenza del 5 luglio 2004, n. 150; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricri, rel. Bassu), sentenza del 22 marzo 2005, n. 69; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 1; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 29 novembre 2004, n. 293; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 3 novembre 2004, n. 258; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ITALIA), sentenza del 12 luglio 2004, n. 173; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PANUCCIO), sentenza del 2 marzo 2004, n. 33; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PANUCCIO), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 281; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGIERI), sentenza del 20 dicembre 2001, n. 309; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PANUCCIO), sentenza del 29 novembre 2001, n. 257; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 151; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 144; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 28 novembre 2000, n. 226; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MATTESI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 203; Consiglio Nazionale Forense (pres. GALATI, rel. MATTESI), sentenza del 29 marzo 2000, n. 18; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SICILIANO), sentenza del 18 ottobre 2000, n. 15; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CRICRI’), sentenza del 19 novembre 1999, n. 222; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. FRANCO), sentenza del 6 ottobre 1999, n. 142; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETRECCA), sentenza del 27 settembre 1999, n. 140; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VINATZER), sentenza del 27 settembre 1999, n. 132; Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Sgromo), sentenza del 18 novembre 1998, n. 161; Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Sgromo), sentenza del 18 novembre 1998, n. 158; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Danovi), sentenza del 17 novembre 1998, n. 154; Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 25 febbraio 1997, n. 17; Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 8 febbraio 1994, n. 3;Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Lauro), sentenza del 25 giugno 1993, n. 93.
    In senso conforme circa l’estinzione, con espressa declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), decisione n. 7 del 21 febbraio 2011; Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. Tirale), sentenza del 20 settembre 2004, n. 209; Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. Bassu), sentenza del 20 settembre 2004, n. 204; Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 20 settembre 2004, n. 203; Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 11 aprile 2003, n. 49; Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. SALDARELLI), sentenza del 20 marzo 2003, n. 32; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 11 settembre 2001, n. 221; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 11 settembre 2001, n. 172; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 11 settembre 2001, n. 171; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 8 giugno 2001, n. 123; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ORSONI), sentenza del 8 giugno 2001, n. 122; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PETIZIOL), sentenza del 8 giugno 2001, n. 114; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MORGESE), sentenza del 8 giugno 2001, n. 111.
    Sulla diversa fattispecie della rinuncia al ricorso al COA (rectius, esposto) da parte del denunciante (che “non produce alcun effetto, non condizionando né implicando l’estinzione o l’interruzione del procedimento, in quanto l’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti“): Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 105; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GRIMALDI, rel. BORSACCHI), sentenza del 4 giugno 2009, n. 50; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 21 dicembre 2005, n. 153; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 luglio 2003, n. 220; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 27 giugno 2003, n. 199; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. SALIMBENE), sentenza del 17 luglio 2002, n. 100; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. VINATZER), sentenza del 29 novembre 1995, n. 135; Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Mazzarolli), sentenza del 28 dicembre 1993, n. 161.

  • Il termine per la riassunzione del processo civile non si applica al procedimento disciplinare

    Il termine di sei (ora: tre) mesi previsto dall’articolo 297 (ora: 305) cpc per la riassunzione del procedimento sospeso in attesa del giudizio penale, per il giudizio civile, nel quale ogni attività di impulso è demandata alle parti, non si applica al procedimento disciplinare che ha, invece, natura pubblicistica (Nella specie è stata considerata irrilevante la riassunzione del procedimento disciplinare avvenuta oltre sei mesi dalla conclusione del giudizio penale, in ragione del quale il primo giudizio era stato sospeso).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49
    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), decisione n. 36 del 16 marzo 2011
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 30 maggio 2003, n. 129

  • Per la riassunzione del procedimento disciplinare è sufficiente la relativa delibera consiliare

    Ai fini della riassunzione del procedimento disciplinare, già sospeso in attesa del giudizio penale, è sufficiente la delibera di riassunzione, la cui notificazione è infatti necessaria ai soli fini della citazione dell’incolpato a comparire nel rispetto dei termini a difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49

  • La riduzione dei capi di incolpazione non richiede una nuova delibera di apertura del procedimento

    L’eliminazione di uno degli originari capi di incolpazione non comporta l’apertura di un nuovo procedimento in quanto non produce aggravamento, ma riduzione, della posizione dell’incolpato, sicché non richiede la delibera di nuova apertura dello stesso (Nel caso di specie, il professionista veniva sottoposto a procedimento disciplinare con riferimento a tutti i capi di imputazione contestatigli dal pubblico ministero. Successivamente assolto in sede penale con riferimento ad uno dei capi di imputazione, il COA si limitava a riassumere il procedimento disciplinare, medio tempore sospeso ex art. 295 cpc, corrispondentemente riducendo l’originario capo di incolpazione. Il professionista eccepiva quindi la “nullità del procedimento disciplinare per mancata delibera di nuova apertura dello stesso”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49

  • La prescrizione interrotta decorre ex novo

    L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare comporta il decorso di un nuovo periodo di prescrizione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49

  • Il consigliere che abbia difeso una controparte dell’incolpato non ha perciostesso l’obbligo di astenersi

    Non costituisce causa di astensione o ricusazione (artt. 51 e 52 cpc) la mera circostanza che il Consigliere dell’Ordine assista, in giudizi civili o penali, soggetti aventi posizioni processuali contrapposte a quelle di persone patrocinate dall’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49

  • Valide le comunicazioni fatte personalmente all’incolpato anziché al suo difensore

    Il procedimento disciplinare davanti al COA ha natura amministrativa, sicché le relative comunicazioni ove fatte direttamente all’interessato anziché al suo difensore non comportano alcuna nullità, giacché consento comunque all’incolpato di esercitare pienamente il diritto di difesa (Nel caso di specie, l’incolpato lamentava la mancata notifica della delibera di riassunzione ad uno dei due difensori, nominato nel corso del procedimento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49

    NOTA:
    In senso conforme, CNF, 19.3.2007, n. 16; 29.11.2004, n. 289; 14.10.2004, n. 233.
    In arg. cfr. pure:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. BAFFA), sentenza del 20 luglio 2012, n. 94
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 2 novembre 2010, n. 187
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), decisione n. 34 del 16 marzo 2011
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 marzo 2010, n. 7
    – Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 02981
    – Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819
    – Cassazione Civile, sentenza del 09 luglio 1991, n. 07551, sez. U- Pres. Zucconi Galli Fonseca F- Rel. Di Ciò V- P.M. Paolucci P (Conf)

  • La mancata previsione del patteggiamento in sede disciplinare è rimessa alla discrezionalità del Legislatore

    E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 e ss. RDL n. 1578/1933 (ratione temporis applicabili) nella parte in cui non prevedono la possibilità del c.d. patteggiamento della pena in sede disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49

  • L’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

    La sentenza penale di condanna, divenuta definitiva ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’incolpato lo ha commesso. E’ pertanto inammissibile la prova testimoniale che fosse diretta a contrastare l’efficacia di tale giudicato (Nel caso di specie, l’incolpato -condannato in sede penale con sentenza definitiva- aveva richiesto l’ammissione di un teste a sua discolpa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45.

  • La mancata audizione dei testi indicati dall’incolpato

    Il Giudice della Deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati dall’incolpato, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite (Nella specie, vi era un giudicato penale).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 25; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 13, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129.