Autore: admin

  • La mancata preventiva audizione dell’interessato nel procedimento di cancellazione amministrativa dall’albo per incompatibilità

    In tema di cancellazione dall’albo degli avvocati di natura amministrativa e non disciplinare (nella specie, in quanto dipendente pubblico part-time), deve ritenersi che la chiarissima, per quanto risalente, norma prevista dall’art. 37, comma 2, L.P., unitamente al successivo art. 45 (che pur si riferisce al procedimento disciplinare e non a quello della cancellazione dall’albo), debba essere interpretata alla luce dei principi costituzionali (artt. 3, 24 e 97 Cost.) e della legislazione ordinaria in materia di pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione (condensati nella legge n. 241 del 1990 e successive modifiche), posto che l’atto finale della cancellazione incide direttamente su posizioni soggettive, che trovano tutela anche nell’ordinamento costituzionale, quali il diritto al lavoro (art. 4 Cost.). Ne consegue che la cancellazione amministrativa non può essere disposta se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni, il quale deve essere posto in condizione di conoscere le ragioni specifiche per cui è stato avviato il procedimento che lo riguarda, di apprestare le proprie difese e di illustrarle anche oralmente, mentre d’altra parte l’annullamento del provvedimento di cancellazione lascia impregiudicato l’esercizio dei poteri connessi alla tenuta degli albi affidati dalla legge professionale al Consiglio dell’ordine locale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. TIRALE), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 137.

  • Il termine per la notifica della decisione del COA è ordinatorio

    I termini fissati dagli artt. 37 e 50 R.D.L. 1578/33 (ratione temporis applicabili) per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non hanno natura perentoria e la loro violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 48; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87.

  • Il procedimento amministrativo avanti al COA non ha un termine massimo di durata (a pena di nullità)

    Il procedimento amministrativo avanti al COA risulta regolato dalla normativa specifica di cui alla Legge Professionale, per cui ad esso non si applica l’art. 2 L. 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo, giacché la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa, senza che possano sussistere dubbi sulla manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità ex art. 3 Cost. del procedimento disciplinare forense che non prevede un termine massimo di durata rispetto a quello accordato agli impiegati civili e militari per i quali l’azione disciplinare è assoggettata a termine, pena l’estinzione; infatti, quest’ultima normativa si ricollega a peculiari esigenze del rapporto di pubblico impiego non presenti nell’ambito dell’attività del libero professionista (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito la nullità della sua cancellazione amministrativa dall’albo per la mancata conclusione del relativo procedimento nel termine di 90 giorni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67
    NOTA:
    In senso conforme, Cons. Naz. Forense, Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MASCHERIN, 21 aprile 2011, n. 76; Cons. Naz. Forense, Pres. f.f. TIRALE – Rel. STEFENELLI, 10 novembre 2005, n. 130.
    Alle medesime conclusioni pervengono Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 174; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. D’INNELLA), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 216, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mascherin), decisione del 21 aprile 2011, n. 76. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 130, secondo cui “Il mancato rispetto del termine di cui all’art. 2, co. 3, L. n. 241/1990 (quand’anche ritenuto applicabile al procedimento disciplinare nella fase amministrativa dinanzi al Consiglio territoriale) per la conclusione dei procedimenti amministrativi non è idoneo a determinare l’illegittimità del provvedimento, trattandosi di termine acceleratorio per la definizione del procedimento ed atteso che la legge non contiene alcuna prescrizione circa la sua eventuale perentorietà né circa la decadenza della potestà amministrativa né circa l’illegittimità del provvedimento adottato”.

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena pone il seguente quesito: “se è legittimo un ufficio legale, nel caso di specie denominato Avvocatura Civica, presso un Comune con contestuale iscrizione di numero due dipendenti del medesimo Comune nell’albo speciale avvocati, che verrebbero adibiti a detto ufficio con oneri a carico dell’Amministrazione comunale; e se sia legittima l’assegnazione di due dipendenti del Comune per svolgere l’attività di avvocato […] senza bandire alcun concorso o gara per l’accesso di Avvocati sia di detto Ufficio sia di coloro che supporteranno detto personale”.

    Ritiene la Commissione che rientri nei poteri dell’Amministrazione civica istituire uffici legali interni, i quali, ai sensi dell’art. 23, comma 3 della nuova legge professionale (l. n. 247/12), devono essere diretti da un avvocato iscritto all’Elenco speciale. Ai componenti di tali uffici deve essere assicurata “la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta” (art. 23, comma 1). Essi devono, peraltro, essere iscritti all’elenco speciale.
    Ritiene pertanto la Commissione che nulla osti al trasferimento a tali mansioni di avvocati già dipendenti dall’amministrazione comunale, se anche assunti in passato per essere adibiti a mansioni differenti, ferma restando l’obbligatorietà della loro iscrizione nell’elenco speciale, il rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego alle dipendenze della P.A., con riferimento specifico agli enti territoriali nonché il rispetto dei principi di cui all’art. 23, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 20 febbraio 2013, n. 22

    Quesito n. 223 del COA di Forlì – Cesena

  • Quesito n. 224 del COA di Macerata

    La Commissione, esaminato il quesito, rileva preliminarmente che non rientra nelle proprie competenze pronunciarsi sulla gestione del personale da parte degli Ordini circondariali. Se è vero infatti che il CNF esamina la pianta organica dei COA, l’approvazione definitiva di quest’ultima spetta al Dipartimento della Funzione pubblica.
    Sempre preliminarmente, la Commissione rileva altresì che sulla scelta di intervenire sulla pianta organica potrebbe incidere anche il riordino – eventuale – dei Consigli dell’Ordine conseguente alla revisione della geografia giudiziaria.
    Ciò posto, la questione posta dal COA di Macerata va innanzitutto inquadrata nell’inserimento dei COA nell’ambito delle “Pubbliche Amministrazioni” e relativamente a tanto, quali limiti di autonomia possano esserci per i COA stessi nell’applicazione delle norme generali previste, appunto, per le pubbliche amministrazioni.
    Venendo al caso di specie, con una lettura restrittiva degli obblighi gravanti in capo ai COA, in considerazione della prevalenza dei principi di razionalizzazione della spesa e di efficienza della pubblica amministrazione, potrebbe essere opportuno che il COA di Macerata provveda prima ad avviare la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis TUPI posto che potrebbero esservi posizioni di esubero di personale collocato in disponibilità ed iscritto negli appositi elenchi ai sensi degli artt. 33 e 34 TUPI (comma 2° del 34 bis).
    La norma, infatti, prevede che le amm. (1° comma) “prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare …. ” e che le assunzioni effettuate in violazione sono nulle di diritto (comma 5).
    Successivamente sarà possibile procedere con una mobilità volontaria e, quindi, in mancanza di copertura, al concorso per l’assunzione.
    Quanto al soggetto cui rivolgere la comunicazione, è presumibile che vada effettuata, trattandosi di un ordine professionale dotato di una propria autonomia, ai Servizi per l’Impiego regionali e provinciali, con informazione – per cautela – anche al Dipartimento della Funzione Pubblica.
    Per converso, una lettura più “aperta” che tenga in considerazione l’assoluta autonomia finanziaria dei COA e pertanto la mancanza di qualsiasi incidenza da parte degli stessi sulla spesa pubblica, potrebbe condurre ad optare per l’esperimento soltanto della mobilità cosiddetta “volontaria” (in ragione dei principi di buona amministrazione) e successivamente di dar luogo al concorso per le assunzioni previste.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere 10 aprile 2013, n. 31

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca ha formulato il seguente quesito: “Può il Consiglio dell’Ordine, ai sensi degli artt. 17, 37, 42 e/o 43 del RDL 1578/1933, cancellare dall’albo degli avvocati ovvero sospendere dall’esercizio della professione un avvocato per il quale sia stato nominato un amministratore di sostegno dal Giudice Tutelare, essendo ritenuto “affetto da disturbo bipolare non ben compensato dai farmaci” con conseguente “impossibilità di assumere decisioni completamente nel proprio interesse”.

    La Commissione, dopo attenta valutazione – attesa la delicatezza di una questione che afferisce direttamente alla sfera privatistica sensibile dell’individuo, protetta per legge – ritiene, in primo luogo, che non si possano analogicamente applicare alla fattispecie rappresentata gli artt. 42 e 43 del RDL n. 1578/1933. Dette norme, infatti, mutuano il loro contenuto da specifiche previsioni del codice penale, con la conseguenza che ne è inibita l’applicazione a fattispecie diverse.
    Secondariamente, rileva che la nomina dell’Amministratore di sostegno non è causa di perdita, parziale o totale, dell’esercizio dei diritti civili da parte della persona amministrata. Anche l’art. 17 del RDL n. 1578/1933 è quindi inapplicabile alla vicenda prospettata dal COA.
    Posto quanto sopra, la Commissione osserva, di conseguenza, che solo il Consiglio territoriale è in grado di valutare compiutamente la posizione dell’iscritto sotto i plurimi profili della permanenza dei requisiti di professionalità e della capacità di rispettare i doveri di segretezza e riservatezza.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 16 gennaio 2013, n. 7

    Quesito n. 212 del COA di Lucca

  • Il Consigliere Segretario, su richiesta del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bassano del Grappa, ha formulato alla Commissione un quesito relativo alla sopravvivenza degli Ordini circondariali forensi costituiti presso i Tribunali sopprimendi per effetto del D. Lgs. n. 155/12.

    Come noto, l’art. 16 del R.D.L. n. 1578/1933 e l’art. 19 del D. Lgs. Lgt. n. 382/1944 dispongono la costituzione di un Albo degli Avvocati per ogni circondario di Tribunale. Da ciò discende, stante la funzione di custodia dell’Albo istituzionalmente attribuita ai COA, la correlativa costituzione di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso ogni Tribunale. Conseguentemente, l’art. 1 della legge n. 99/1995 dispone la destinazione di locali a sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso ogni Tribunale della Repubblica.
    Si pone il problema di stabilire cosa accada al Consiglio dell’Ordine – ente pubblico associativo – nel caso di soppressione del Tribunale presso il quale è costituito a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 155/12, recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”.
    In particolare, ritiene la Commissione che la soppressione degli Ordini circondariali forensi costituiti presso i Tribunali sopprimendi non possa conseguire automaticamente alla soppressione del Tribunale. La relativa disciplina, infatti, dovrà trovare sede necessaria (ed opportuna) – almeno per i profili generali e salva l’autorizzazione del potere regolamentare in attuazione – in una fonte di rango primario: infatti, la disciplina degli ordini professionali – enti pubblici nazionali in ragione dell’interesse tutelato (così la sent. n. 405/2005 della Corte costituzionale) – è soggetta alla riserva di legge di cui all’art. 97 Cost.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 10 aprile 2013, n. 39

    Quesito n. 234

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli formula un quesito relativo all’iscrizione all’Albo dei docenti universitari in regime di tempo pieno. In particolare, considerato che ai medesimi, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’esercizio della professione è permesso “nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario” e che “per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario”, il Consiglio rimettente si chiede quale sia il criterio da seguire per determinare l’Albo territorialmente competente all’iscrizione.

    Il parere è reso nei termini seguenti.
    Se è vero che la nuova legge professionale applica in via generale il criterio del domicilio professionale – inteso come il luogo in cui è abitualmente svolta l’attività professionale – ai fini dell’individuazione dell’Ordine territorialmente competente all’iscrizione, è altrettanto vero che il domicilio professionale viene indicato dall’istante all’atto della domanda di iscrizione e questo ben può coincidere, a discrezione di quest’ultimo, con la residenza.
    Nulla impedisce pertanto al professore universitario a tempo pieno di richiedere l’iscrizione all’Albo, indicando come domicilio professionale la propria residenza.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 10 aprile 2013, n. 37

    Quesito n. 232 bis del COA di Napoli

  • Un Consigliere ha rivolto alla Commissione il seguente quesito: “se un avvocato iscritto all’elenco speciale dei docenti universitari a tempo pieno, previa autorizzazione dell’Università di appartenenza e in via del tutto eccezionale, possa assumere la rappresentanza in giudizio di una parte, quale componente di un collegio difensivo con altri avvocati.

    La risposta è nei seguenti termini
    L’art. 19, co. 2, della legge n. 247 del 2012 dispone che “I docenti e ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario”.
    Poichè la legge professionale fa riferimento in senso ampio all’ordinamento universitario, solo in presenza di una specifica disposizione nello stesso rinvenibile (eventualmente anche nello Statuto) può consentirsi l’esercizio dell’attività professionale nei limiti dallo stesso ordinamento previsti.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 10 aprile 2013, n. 36

    Quesito n. 232

  • Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli pone il quesito se l’art. 18 della legge n. 247 del 2012 (legge di riforma dell’ordinamento professionale forense) impedisca all’avvocato di esercitare l’attività di amministratore di condominio.

    La commissione reputa che al quesito debba darsi risposta negativa per i motivi che seguono.
    Premesso che nel vigore della precedente normativa l’art. 3 del RdL n. 1578/1933 era interpretato – data l’eccezionalità dei divieti – nel senso della compatibilità delle due attività (da ultimo sent. CNF 16 marzo 2010, n. 13), il nuovo art. 18 cit. individua quattro macro aree di incompatibilità con la professione di avvocato e precisamente:
    a) l’esercizio di qualsiasi attività (diversa da quella forense) di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, fatte salve le attività espressamente escluse dal divieto (di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, di notaio), mentre è consentita l’iscrizione nell’albo dei commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili, o nell’albo dei consulenti del lavoro;
    b) l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio, o in nome o per conto altrui (fatta salva l’assunzione di incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali, o in procedure di crisi d’impresa);
    c) l’assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore, di società di persone, aventi quali finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico, o consigliere delegato di società di capitali anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione, a meno che l’oggetto dell’attività della società sia limitato esclusivamente all’amministrazione di beni personali, o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
    d) l’esercizio di attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
    Esclusa la ricorrenza dell’ipotesi sub d) tenuto conto che la nomina quale amministratore di un condominio non instaura un rapporto di subordinazione con quest’ultimo (Commissione consultiva CNF, parere 25 giugno 2009, n. 26; Id, n. 1 del 29 gennaio 2009; Id, n. 154 del 26 settembre 2003), va anzitutto ricordato che il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini i quali sono rappresentati dall’amministratore e non costituiscono un’entità diversa da quest’ultimo (in termini, Cass. 11 gennaio 2012 n. 177 [ord.] in CED Cassazione rv 620729), tanto vero che l’esistenza di un rappresentante unitario non li priva della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale (Cass. 16 maggio 2011, n. 10717, ivi rv 617438). L’irriducibilità allo schema economico/giuridico dell’impresa e/o della società è, peraltro, confermata dall’inclusione del condominio nel recinto di protezione del consumatore che, come noto, è la persona fisica la quale agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta ed in tale veste contratta col professionista. Se, da un lato, si esclude che consumatore possa essere una società, anche se di persone (Cass. 14 luglio 2011, n. 15531, ivi rv 618573) e comunque l’impresa, pur se esercitata dalla persona fisica, dall’altro, proprio per la sua irriducibilità allo schema societario e per il fatto che l’amministratore agisce non quale organo, ma quale mandatario con rappresentanza di persone fisiche (condomini) che operano per scopi estranei ad attività professionale, o imprenditoriale, al condominio è ritenuta applicabile la normativa del codice del consumo con riguardo ai contratti conclusi dall’amministratore col professionista (Cass. 24 luglio 2001, n. 10086, ivi rv 548447; conf. Id., 12 gennaio 2005, n. 452).
    A sua volta quello dell’amministratore configura un ufficio di diritto privato, assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità delle disposizioni sul mandato (Cass. 16 ago. 2008, n. 10815, ivi rv 535589); e proprio al mandato si riferisce ora anche l’art. 9 della recente legge n. 220 dell’11 dicembre 2012 (recante la modifica della disciplina del condominio negli edifici) quando, modificando l’art. 1229 c.c., attribuisce all’assemblea la facoltà di subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile “(…) per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato” (ivi, art. 1129,terzo periodo, c.c.).
    Ciò posto, quanto detto a proposito dell’irriducibilità della figura del condominio allo schema societario e/o dell’impresa, è sufficiente per escludere la ricorrenza dell’ipotesi di incompatibilità di cui sub c); a sua volta, quanto rilevato circa la ricostruzione della figura dell’amministratore quale mandatario con rappresentanza di persone fisiche (i condomini) che non esercitano attività professionale, o imprenditoriale, è sufficiente ad escludere la ricorrenza dell’ipotesi di incompatibilità di cui sub b) posto che l’amministratore, non agendo in proprio, non esercita nemmeno attività di impresa commerciale in nome altrui se è vero che nemmeno i mandanti l’esercitano.
    Residua l’ipotesi di cui sub a) potendo rilevare, in tesi, l’esercizio della funzione di amministratore come attività di lavoro autonomo svolta continuativamente, o professionalmente.
    Sennonché, va in contrario osservato che – come si è visto – l’attività di amministratore di condominio si riduce, alla fine, all’esercizio di un mandato con rappresentanza conferito da persone fisiche , in nome e per conto delle quali egli agisce e l’esecuzione di mandati, consistenti nel compimento di attività giuridica per conto ed (eventualmente) in nome altrui è esattamente uno dei possibili modi di svolgimento dell’attività professionale forense sicché la circostanza che essa sia svolta con continuità non aggiunge né toglie nulla alla sua legittimità di fondo quale espressione, appunto, di esercizio della professione.
    Ben vero potrebbe obiettarsi che, se non sul piano della continuatività, è su quello dell’attività svolta professionalmente che potrebbe scorgersi un profilo di incompatibilità.
    A questo proposito va detto, anzitutto, che nemmeno la citata legge n. 220/2012 ha innovato la figura dell’amministratore perché se ne ha ampliato, sotto certi profili, poteri e responsabilità, non ha trasformato l’esercizio della relativa attività in professione vera e propria, o quanto meno in professione regolamentata, come è confermato dal fatto che non è stato istituito né un albo, né uno specifico registro degli amministratori di condominio, mentre il fatto che essi debbano seguire corsi di aggiornamento (art. 25 nella parte in cui inserisce l’art. 71 bis delle disp. att. c.c.) non sembra sufficiente a configurare l’esistenza di una vera e propria professione. E la mancata istituzione di un albo o registro – ad onta di una prima versione della proposta di legge che invece la prevedeva – è indice ermeneutico di rilevante significato ai fini di confortare la soluzione qui accolta.
    D’altra parte, anche quando il riferimento alla svolgimento in forma professionale dovesse intendersi come allusione ad un modo di esercizio di un’attività che richiede competenze, un minimo di qualificazione e rappresentante fonte reddituale, la riconducibilità dell’attività all’area del mandato e di quest’ultimo ad una modalità di esercizio della professione forense, finisce per riferire a quest’ultima il citato requisito.
    Ovviamente la ritenuta compatibilità produrrà riflessi anche sul piano della disciplina fiscale e previdenziale della vicenda dovendo il relativo reddito considerarsi a tutti gli effetti di natura professionale e quindi, tra l’altro, soggetto anche a contribuzione a favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 20 febbraio 2013, n. 23

    Quesito n. 225 del COA di Napoli e altri