Autore: admin

  • L’Ordine degli Avvocati di Messina chiede un parere relativo alla validità della laurea “honoris causa” ai fini dell’iscrizione del Registro dei Praticanti o all’Albo degli Avvocati.

    La risposta è al quesito è resa nei seguenti termini.
    La laurea “honoris causa” è un riconoscimento esclusivamente onorifico, privo degli effetti della laurea rilasciata dalle Università a conclusione di un percorso pluriennale di studi e sulla base del superamento dei prescritti esami.
    Pertanto, essa non può essere considerata titolo idoneo all’iscrizione nel Registro dei Praticanti e/o nell’Albo degli Avvocati.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 25 settembre 2013, n. 96

    Quesito n. 299, COA di Messina

  • Il COA di Torino chiede di conoscere le modalità da seguire per ottenere il riconoscimento della Scuola Forense.

    L’art. 29, comma 1, lett. c) della legge n. 247/12 prevede che il Consiglio dell’Ordine, nel sovraintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, istituisca ed organizzi scuole forensi “secondo le modalità previste da regolamento del CNF”.
    Nelle more dell’approvazione di tale regolamento, pertanto, non è possibile fornire una risposta al quesito.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 25 settembre 2013, n. 95

    Quesito n. 297, COA di Torino

  • Il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale ha richiesto, con nota del 12 luglio 2013, parere in merito al regime dell’incompatibilità, delineato dall’art. 18 lett. a) della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, con specifico riguardo alla possibilità di contemporanea iscrizione, da parte di un avvocato, all’albo professionale forense ed a quello dei consulenti in proprietà industriale.

    Il Consiglio rimettente segnala che l’albo dei consulenti in proprietà industriale, istituito dall’art. 38 del D.P.R. 22 giugno 1979 n. 338, rinviene la sua disciplina regolatoria negli artt. 201 e segg. del Codice della Proprietà Industriale; viene, altresì, evidenziato che nel detto albo risultano iscritti, con provenienza da diverse estrazioni professionali, tutti coloro che intendano rappresentare i terzi in materia di brevetti, marchi, modelli e disegni di fronte all’amministrazione preposta alla concessione dei relativi diritti.
    Si tratta, nella sostanza, di un albo cui i terzi sono tenuti ad attingere per l’individuazione del rappresentante dei loro interessi, fatta espressamente salva la facoltà di conferire mandato o procura ad un avvocato; quest’ultimo, pertanto, può liberamente patrocinare, anche in subiecta materia, una parte indipendentemente dall’iscrizione nell’albo in questione.
    Osserva la Commissione che l’art. 18, lett. a) della Legge 247/2012, delineando nitidamente il regime delle incompatibilità ostative all’esercizio della professione di avvocato, ha espressamente dettato, con il rigore del numerus clausus, le relative eccezioni, alla cui stregua deve escludersi che l’avvocato possa contemporaneamente essere iscritto anche all’albo dei consulenti in proprietà industriale. La disposizione di legge in esame, dettando regole tassative in ordine all’esercizio della professione forense, non si presta ad interpretazioni analogicamente estensive.
    Ritiene, in conclusione, la Commissione che sussiste incompatibilità tra l’iscrizione all’albo forense e quella all’albo in custodia del Consiglio rimettente.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 25 settembre 2013, n. 94

    Quesito n. 296, Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

  • Il COA di Forlì Cesena chiede che il CNF voglia chiarire se sia possibile, da parte del COA, esprimere parere di congruità sulla notula professionale predisposta da proprio iscritto quando la richiesta provenga esclusivamente dal cliente dell’Avvocato.

    La legge n. 247/12, all’art. 29, comma I, lett. L), contempla il potere di rendere pareri sulle liquidazioni dei compensi spettanti agli iscritti; il secondo periodo dell’art. 13, comma 9, L. cit., contempla le modalità per il rilascio del detto parere e specificatamente individua i soggetti cui compete l’attivazione del procedimento. La lettura di quest’ultima norma non pone in alcun dubbio che unico presupposto sia la “mancanza di accordo”, ma soprattutto che il soggetto abilitato a formulare la richiesta di parere sia solamente l’iscritto; in questo senso lascia propendere il dato testuale secondo cui “… su richiesta dell’iscritto può rilasciare un parere”. Il cliente, dunque, anche nel caso di mancanza di accordo non può rivolgere al Consiglio alcuna istanza volta a richiedere una pronuncia di congruità, rimanendo, pertanto, legittimato alla sola promozione di tentativo di conciliazione che, vale la pena ribadirlo anche in questa sede, non è condizione pregiudiziale all’espressione dell’eventuale parere di congruità.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 25 settembre 2013, n. 93

    Quesito n. 295, COA di Forlì Cesena

  • Il COA di Rieti pone un quesito riguardante la compatibilità tra l’esercizio dell’attività d’imprenditore agricolo professionale (D.Lgs n. 99/2004) e l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati.

    Ritiene questa Commissione che anche dopo l’entrata in vigore della Legge n. 247/2012 debba essere confermato il proprio costante orientamento, espresso nella vigenza del precedente ordinamento professionale forense e illustrato da ultimo nei pareri 14 gennaio 2011, n.1 e 25 novembre 2009, n. 44 e 9 maggio 2007, n. 31, nei quali si sono indicati i criterî utili a valutare in concreto la compatibilità tra lo svolgimento di attività imprenditoriale agricola e la contemporanea permanenza nell’albo degli avvocati.
    Si deve premettere che l’incertezza interpretativa ha ragione d’essere solo con riferimento al piccolo imprenditore agricolo: è evidente che, qualora si tratti di un titolare di una consistente impresa organizzata, o ancora con attività estesa all’industria e al commercio nel settore agroalimentare, questi deve essere considerato un “esercente il commercio” nel senso più pieno di cui all’art.18 della Legge Professionale Forense e l’iscrizione nell’Albo incompatibile con l’attività svolta.
    Di contro, non rientra tra quelle incompatibili la figura del piccolo imprenditore agricolo: tale è per il codice civile (art. 2083) e la giurisprudenza colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei propri congiunti, coltiva il fondo di sua proprietà, eventualmente cedendo i frutti a terzi.
    Manca, dunque, al piccolo imprenditore agricolo quel quid pluris, rappresentato, ad esempio, da una organizzazione aziendale molto articolata, o dallo smercio di prodotti chiaramente eccedenti quelli prodotti dal fondo, o, anche, da una rilevante trasformazione del prodotto naturale, da cui si possa arguire che il carattere predominante dell’attività intrapresa è l’esercizio del commercio, anziché il mero sfruttamento (più o meno redditizio) delle risorse terriere.
    Si consideri che i caratteri sopra indicati sono, del resto, quelli che garantiscono al piccolo imprenditore la non assoggettabilità alle norme in materia di fallimento, secondo la previsione dell’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato con d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (il profilo della soggezione, o meno, al fallimento rimanendo peraltro un corollario e non un criterio distintivo univoco).
    La condizione di piccolo imprenditore agricolo non è quindi d’ostacolo al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l’interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza: vale a dire, finché l’attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, di tal ché sia messa a repentaglio l’indipendenza dell’avvocato (che è bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell’ordinamento forense), per il suo entrare nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori commerciali.
    Resta, naturalmente, nei compiti e nei poteri del Consiglio dell’Ordine competente, svolta l’istruttoria del caso, giungere ad una determinazione sulla compatibilità dell’iscrizione nel singolo caso.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 25 settembre 2013, n. 92

    Quesito n. 293, COA di Rieti

  • Il Consiglio dell’Ordine chiede se colui che sia in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e svolga attività di lavoro subordinato in favore di società che presti assistenza legale stragiudiziale in materia di proprietà intellettuale possa iscriversi all’Albo degli Avvocati, mantenendo il rapporto di lavoro subordinato, vista la nuova legge professionale n. 247/2012, agli artt. 2, comma 6 e 18, comma 1, lettera d.

    “Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta negativa. Infatti, l’art. 2, comma 6, della legge 247/2012 pone, in favore dell’avvocato, una riserva di attività in ordine alla consulenza ed alla assistenza legale stragiudiziale, svolte in modo continuativo, sistematico ed organizzato: e formula un’eccezione a tale riserva, riguardante i lavoratori subordinati e i prestatori d’opera continuativa e coordinata, che svolgano tale attività nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto per cui l’opera venga svolta: essendo evidente che i lavoratori dipendenti o i prestatori d’opera che l’eccezione contempla non sono avvocati iscritti nell’albo. La previsione è confermata dall’art. 18, comma 1, lettera d), che afferma essere la professione di avvocato incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 25 settembre 2013, n. 91

    Quesito n. 275, COA di Ferrara

  • L’Associazione Primavera Forense ha chiesto, con comunicazione del 22 maggio 2013, parere in merito a taluni requisiti strutturali da soddisfare ai fini dell’iscrizione nell’Elenco delle Associazioni forensi specialistiche istituito dall’art. 35, comma 1 lett. s) della Legge 31 dicembre 2012 n. 247.

    L’Associazione interessata premette di essere iscritta al Registro degli Organismi di Mediazione ed all’Elenco degli Enti di Formazione per Mediatori tenuti dal Ministero della Giustizia; nel suo ambito di attività, che appare concentrata nell’area della mediazione civile (anche in funzione della più generale categoria delle Alternative Dispute Resolution), l’Associazione evidenzia di avere acquisito esperienza nel settore delle procedure di mediazione, nonché di avere collateralmente organizzato, anche d’intesa con Consigli territoriali, corsi sulla mediazione.
    Con il Regolamento 11 aprile 2013 n. 1 il Consiglio Nazionale Forense ha istituito l’Elenco delle Associazioni specialistiche, prescrivendone modalità e criteri di accesso e di permanenza.
    Il quesito si sostanzia, nello specifico, nella richiesta di interpretazione autentica delle previsioni contenute nell’art. 3, lett. b) ed e) del Regolamento con riferimento al numero degli iscritti su base nazionale ed alla capacità organizzativa dell’offerta formativa nel settore di interesse.
    Le richiamate disposizioni non si prestano a dubbi interpretativi:
    – l’art. 3, lett. b) del Regolamento individua, tra i requisiti soggettivi e strutturali dell’ente interessato, quello del rilievo, su base nazionale, del numero degli iscritti anche in relazione al settore di interesse ed al concorrente presupposto della titolarità di una sede operativa in almeno la metà dei distretti di Corte di Appello. Si tratta, quindi, di un criterio complessivamente integrato, il quale – in linea con gli arresti da anni consolidati della giurisprudenza amministrativa in tema di rappresentatività delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi o diffusi – orienta verso l’esigenza di una organizzazione funzionalmente articolata sul territorio nazionale;
    – l’art. 3, lett. e) del Regolamento riguarda, in via concorrente, le credenziali formative desumibili, qualitativamente e quantitativamente, dall’entità dei corsi organizzati nell’anno precedente l’istanza di iscrizione nell’Elenco, avendosi anche riguardo – oltre al dato meramente numerico – al rilievo tecnico-scientifico degli stessi.
    I criteri dianzi evidenziati concorrono, altresì, con tutti gli altri prescritti, nel loro complesso, dall’art. 3 del Regolamento.
    Va, infine, rilevato che, in base alla disciplina dettata dall’art. 9, commi 1 e 3 della Legge n. 247/2012, le caratteristiche funzionali e didattiche dei percorsi formativi specialistici troveranno regolamentazione specifica nel decreto ministeriale di competenza del Ministero della Giustizia.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 25 settembre 2013, n. 90

    Quesito n. 270 dell’Associazione Primavera Forense

  • Il quesito posto dal COA di Palermo concerne il caso di cittadina comunitaria (rumena) residente in Italia, laureata in giurisprudenza secondo l’ordinamento di quel Paese, che chiede l’iscrizione nel registro dei praticanti senza patrocinio in Italia.

    Ritiene la Commissione che, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’ordinamento forense (Legge n. 247/2012) e in costanza del periodo transitorio di cui all’art. 48 della medesima, non vi sia ragione per discostarsi dal proprio consolidato orientamento sul punto, da ultimo espresso nel parere 25 luglio 2008, n. 30, che qui di seguito letteralmente si riporta.
    “Va confermato in proposito l’orientamento già espresso dalla Commissione, in particolare e da ultimo nei pareri 25 maggio 2005, n. 49 e 24 maggio 2006, n.28 (quest’ultimo con riguardo a cittadini extracomunitari).
    Il titolo di studi è considerato dal diritto comunitario sotto un duplice profilo: innanzitutto come attestato di un percorso formativo in sé, e in secondo luogo come titolo abilitante all’esercizio di determinate attività professionali regolamentate.
    Nel caso di specie il diploma di laurea in giurisprudenza acquisito all’estero può assumere rilievo accademico-formativo, e dunque essere riconosciuto ai fini della prosecuzione degli studi, a scopo concorsuale o ad altri fini, ovvero può essere considerato come il titolo presupposto per l’accesso (ed il successivo esercizio) alla professione forense.
    Nel primo caso, ossia ai fini della piena equiparazione della laurea rumena a quella italiana, la normativa applicabile è quella internazionale pattizia. Infatti Italia e Romania hanno entrambe sottoscritto e ratificato la “Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea”, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997 (nel caso italiano la ratifica è avvenuta con la legge 11 luglio 2002, n. 148 e l’atto è divenuto operativo nel nostro ordinamento dal 26 luglio 2002; per la Romania la Convenzione è in vigore dal 1° marzo 1999).
    La legge che ha autorizzato la ratifica della citata Convenzione ha disposto che siano, nell’ordinamento italiano, i singoli Atenei, nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, a provvedere sulle domande di riconoscimento (art. 2, l. 148/2002).
    La laureata in giurisprudenza potrà, ove intenda percorrere questa strada, presentare domanda di riconoscimento presso qualsiasi Università della Repubblica nella quale sia istituito il corso di
    laurea in giurisprudenza. L’Ateneo dovrà provvedere entro novanta giorni dalla richiesta.
    Se, viceversa, la cittadina comunitaria intende valersi del proprio diploma di laurea al fine esclusivo e specifico di essere iscritta nel registro dei praticanti avvocati, in tal caso spettano al Consiglio dell’ordine competente per territorio le relative valutazioni.
    A tal proposito, la più recente giurisprudenza comunitaria – ed in particolare la sentenza 13 novembre 2003, nella causa C-313/01 – Morgenbesser, recepita dalla giurisprudenza interna (Cass. Sezioni unite, 19 aprile 2004, n. 7373) – ha precisato che il rifiuto dell’iscrizione non può essere dovuto per il solo fatto che il titolo proviene da istituzione accademica straniera.
    La sentenza ha posto il principio che “il diritto comunitario si oppone al rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di iscrivere, nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato membro per il solo motivo che non si tratta di una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da un’università del primo Stato”. Così che “spetta all’autorità competente verificare, …, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi”.
    Più precisamente ed in dettaglio è precisato non trattarsi “di una semplice questione di riconoscimento di titoli accademici, … per quanto pertinente e persino determinante per l’iscrizione” agli albi e registri professionali, poiché in casi siffatti non va verificata soltanto “l’equivalenza accademica del diploma di cui si avvale l’interessato rispetto al diploma normalmente richiesto ai cittadini dello stato ospitante”, ma la presa in considerazione del titolo accademico deve essere “effettuata nell’ambito della valutazione dell’insieme della formazione, accademica e professionale” che l’istante può far valere.
    La procedura di valutazione, che l’autorità competente dello Stato membro ospitante (da identificarsi nel Consiglio dell’ordine che tiene il registro nel quale l’iscrizione è richiesta) ha il dovere di compiere, deve tendere ad “assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti, da parte del suo titolare, il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quanto meno equivalenti a quelle attestate dal diploma nazionale. Tale valutazione dell’equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare”. Nel contesto di questo esame l’autorità competente dello Stato membro “può tuttavia prendere in considerazione differenze obiettive relative tanto al contesto giuridico della professione considerata nello Stato membro di provenienza quanto al suo campo di attività. Nel caso della professione di avvocato, lo Stato membro ha pertanto il diritto di procedere ad un esame comparativo dei diplomi tenendo conto delle differenze rilevate tra gli ordinamenti giudiziari nazionali interessati”. Se “a seguito di tale confronto emerge una corrispondenza solo parziale tra dette conoscenze e qualifiche, lo Stato membro ospitante ha il diritto di pretendere che l’interessato dimostri di aver maturato le conoscenze e le qualifiche mancanti”. Ed a questo proposito “spetta alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto di un ciclo di studi ovvero anche di un’esperienza pratica siano valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze mancanti”.
    La giurisprudenza comunitaria risulta pienamente recepita dal Consiglio nazionale forense che in sede giurisdizionale ha condotto esame di merito dei requisiti per l’iscrizione, confermando in un caso (29 maggio 2006, n. 35) il diniego del Consiglio territoriale e riformandolo in altro caso (8 ottobre 2007, n. 141). Sarà, in conclusione, il Consiglio dell’ordine che dovrà valutare la completezza del percorso formativo, non solo accademico, della richiedente ai fini del proficuo svolgimento del tirocinio professionale, considerando la documentazione da questa prodotta in relazione al sistema giudiziario ed accademico di provenienza, al corso degli studi scelto ed al complesso delle sue esperienze pratiche.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 25 settembre 2013, n. 89
    Quesito del COA di Palermo

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 184
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 169
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Florio), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 12
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 3
    – Cons. Naz. Forense 4.06.2009, n. 60; Cons. Naz. Forense 12.05.2010, n. 28.

  • Il preavviso di agire giudizialmente contro il collega fattogli nel corso di altra causa

    Salva l’esistenza di un periculum in mora, l’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene ex art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → preventiva comunicazione scritta, la quale ben può essere contenuta in atti giudiziali relativi ad una causa già pendente tra le parti (Nel caso di specie, l’incolpato si era costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale dichiarava che “…non intende rispondere alle provocazioni denigratorie di controparte limitandosi a chiedere la cancellazione riservandosi ogni più opportuna azione…” e preavvisava “…future richieste di risarcimento che, si ripete, saranno avanzate nelle sedi competenti”, dopodiché effettivamente agiva in via risarcitoria contro il collega senza altro avviso. Poiché il COA di appartenenza lo sanzionava ai sensi dell’art. 22 c.d.f., l’incolpato ne impugnava la decisione al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, accoglieva il ricorso annullando la sanzione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 183