Autore: admin

  • La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Vermiglio), sentenza del 20 luglio 2013, n. 127
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 19 luglio 2013, n. 121, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 19 luglio 2013, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 48, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008). Infine, Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, ha altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

  • I periodi di sospensione cautelare e di quella penale vanno considerati nella quantificazione della pena conclusiva

    Nella determinazione definitiva del periodo di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale occorre tener conto dell’eventuale periodo di sospensione già scontato medio tempore dal professionista per quei medesimi fatti in forza di decisione cautelare del COA ovvero di provvedimento interdittivo penale (Nel caso di specie, il COA determinava il periodo di sospensione a conclusione del procedimento disciplinare sottraendo il solo periodo di sospensione cautelare già scontato dall’incolpato, senza tenere altresì in considerazione il tempo di interdizione stabilita in sede penale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso, sottraenedo dalla durata della sospensione disciplinare anche tale secondo periodo di tempo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 20 luglio 2013, n. 126

  • La motivazione (non carente, ma) inesistente del provvedimento del COA non può essere sanata dal CNF in sede d’appello

    In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione della delibera del COA, purché si tratti di motivazione carente e non del tutto inesistente, che -in quanto tale- è insuscettibile di essere integrata.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 20 luglio 2013, n. 126

  • La valutazione della condotta “irreprensibile” (già “specchiatissima e illibata”) nel caso di condanna penale

    La valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già, specchiatissima ed illibata), necessario ai fini della iscrizione all’albo avvocati e al registro dei praticanti, va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche dall’esito dell’eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l’interessato, la cui condanna penale non comporta pertanto un’automatica inibizione dell’iscrizione, specie se relativa ad una condotta occasionale e risalente nel tempo, che non appaia ragionevolmente suscettibile di incidere attualmente sulla affidabilità del soggetto che aspira a svolgere il delicato ruolo attribuito dall’ordinamento al professionista forense, e ciò, anche in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 27 co. 2 Cost.) dell’ordinamento professionale (art. 17 L. n. 247/2012, già art. 17 R.D.L. n. 1578/33), poiché risulterebbe vessatorio privare il soggetto richiedente della possibilità di dimostrare, nel corso della pratica forense, che egli è in possesso delle qualità necessarie per esercitare onorevolmente la professione (Nel caso di specie, il Procuratore Generale della Repubblica impugnava la delibera del 2012 del COA di iscrizione nel Registro speciale dei praticanti Avvocati senza patrocinio di soggetto condannato con sentenza del 2003, patteggiata ai sensi dell’art. 444 e ss. c.p.p., per i reati di cui all’art. 337 e 582 c.p., deducendo la carenza in capo all’iscritto del necessario requisito della condotta specchiatissima ed illibata, ora irreprensibile. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 20 luglio 2013, n. 125
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 9 maggio 2013, n. 75 nonché, tra le altre, Cnf sentenze n. 31/2010, n. 161/2009, n. 4/2009, n. 117/1999.

  • L’iniziativa giudiziaria dell'(ex dipendente)avvocato contro l’agenzia delle entrate

    Vìola i doveri di doveri di lealtà e di correttezza l’avvocato che, collocato in pensione dall’Amministrazione Finanziaria, patrocini una causa contro di essa prima della scadenza del biennio previsto dagli artt. 6 e 63, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Salazar), sentenza del 20 luglio 2013, n. 124

  • Irrilevante la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione

    Per la responsabilità disciplinare, la consapevolezza della illegittimità della propria condotta non è necessaria, essendo infatti sufficiente la volontarietà dell’azione che ha portato al comportamento deontologicamente scorretto, mentre l’intensità del dolo rileva solo per la misura della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Salazar), sentenza del 20 luglio 2013, n. 124
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17.

  • Inammissibile il ricorso per revisione in ambito disciplinare

    L’istituto della revisione, applicabile in ambito penale, non ha cittadinanza nel giudizio disciplinare e, in ogni caso, i casi di revisione utilizzabili processualmente in sede penale non contemplano l’utilizzabilità delle sentenze di n.d.p.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 20 luglio 2013, n. 123
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Perfetti), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 211 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BULGARELLI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 264.

  • L’impugnazione tardiva è inammissibile

    E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Vermiglio), sentenza del 20 luglio 2013, n. 122

  • La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 19 luglio 2013, n. 121
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 19 luglio 2013, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 48, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008). Infine, Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, ha altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

  • Incompatibilità tra svolgimento del tirocinio professionale ed appartenenza alle Forze dell’Ordine

    E’ ben vero che le incompatibilità di cui all’art. 3 RDL 1578/33 non si applicano ai praticanti avvocati non ammessi al patrocinio, i quali pertanto possono essere iscritti all’omonimo registro anche se legati da un rapporto di lavoro subordinato a soggetti pubblici o privati(*). E’ tuttavia altrettanto vero che la qualifica di pubblico ufficiale ed il connesso dovere ex art. 361 c.p. di denunciare ai superiori e all’autorità giudiziaria competente la notitia criminis si pone evidentemente agli antipodi con i doveri di segretezza e riservatezza e di fedeltà cui sono invece sottoposti, come gli avvocati, i praticanti. Ne consegue che, nel caso di appartenente alle Forze dell’Ordine, ad essere incompatibile con l’esercizio delle funzioni di praticante avvocato non è tanto la condizione di pubblico dipendente, quanto piuttosto lo status particolare cui è sottoposto l’agente e l’ufficiale di pubblica sicurezza, su cui grava un dovere di intervento ed un obbligo di denuncia di fatti comunque appresi che non può ritenersi conciliabile con i predetti doveri cui è tenuto il praticante avvocato(**), e ciò, nonostante l’eventuale adozione di accorgimenti di fatto quale la individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall’affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica(***). (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto legittimo il rifiuto del COA di iscrivere nel registro dei praticanti un Sovraintendente delle Forze di Polizia che ne aveva fatto richiesta).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. Picchioni), sentenza del 19 luglio 2013, n. 120
    NOTE:
    (*) Il principio di cui in massima, espresso con riferimento alla “vecchia” legge professionale, può ritenersi tutt’ora valido, stante il disposto di cui all’art. 41, co. 4, L. n. 247/2012, secondo cui “Il tirocinio puo` essere svolto contestualmente ad attivita` di lavoro subordinato pubblico e privato, purche´ con modalita` e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”.
    (**) In senso conforme, tra le altre, CNF sentenze nn. 171/2003, 288/2004, 10/2007, 52/2008, 162/2008, 138/2010, nonché, in sede consultiva, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 20 febbraio 2013, n. 11, Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 28 marzo 2012, n. 20.
    (***) Con tale ultimo inciso, la sentenza di cui in massima ha motivatamente dissentito da quanto espresso da Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 18 giugno 2002, n. 87, nonché da Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 4 giugno 2009, n. 51.