Autore: admin

  • La mancanza di una pagina nella (sola) copia notificata della decisione disciplinare

    Non comporta nullità dell’atto, e neppure della sua notifica, il fatto che, per un evidente errore di stampa o di impaginazione, la copia della decisione notificata all’interessato risulti mancante di una facciata, considerando che l’esponente avrebbe potuto conoscerne il contenuto esaminando l’originale depositato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 183
    NOTA:
    In senso conforme, C.N.F. n. 300/2004. Per lo stesso principio, affermato con riferimento alla sentenza del CNF mancante di una pagina nella copia notificata, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 18 ottobre 1994, n. 8482, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Garofalo G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.).

  • Il termine per la notifica della decisione del COA è ordinatorio

    I termini fissati dagli artt. 37 e 50 R.D.L. 1578/33 (ratione temporis applicabili) per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non hanno natura perentoria e la loro violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 183
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 48; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87.

  • L’assoluta mancanza o totale assenza della motivazione non può essere integrata dal CNF in sede di appello

    L’art. 51 RD n. 37/1934, secondo cui la decisione disciplinare deve contenere l’esposizione dei fatti e i motivi sui quali si fonda il dispositivo, va interpretato alla luce dei principi del giusto procedimento e dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi in base ai quali la motivazione deve contenere l’esposizione dei fatti emersi dal procedimento che sono posti a base delle valutazioni giuridiche concernenti la loro rilevanza disciplinare, così da rendere intelligibili le ragioni logico-giuridiche che giustificano l’adozione della pronuncia in relazione ai principi e alle norme che regolano la materia disciplinare. A tali principi fondamentali dell’ordinamento giuridico e dell’azione amministrativa, gli organi del sistema amministrativo di giustizia disciplinare forense hanno il dovere di attenersi e di dare applicazione con rigorosa osservanza delle condizioni che garantiscono l’imparzialità e il buon andamento della funzione amministrativa esercitata (Nella specie, il dispositivo della decisione affermava la responsabilità disciplinare dell’incolpato in assoluto difetto di motivazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ne ha pronunciato l’annullamento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mariani Marini), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 182
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 20 luglio 2013, n. 126, secondo cui “In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione della delibera del COA, purché si tratti di motivazione carente e non del tutto inesistente, che -in quanto tale- è insuscettibile di essere integrata”.
    Sulla possibilità, infatti, di integrare la motivazione carente purché esistente sebbene insufficiente, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 171, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 2 settembre 2013, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 19 luglio 2013, n. 117; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 92.

  • La sentenza di riabilitazione non è di per sè sufficiente alla reiscrizione all’albo del professionista cancellato in via disciplinare

    Il professionista cancellato disciplinarmente dall’Albo può domandare la reiscrizione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno 5 anni dalla esecuzione del provvedimento di cancellazione adottato dal COA, fornendo elementi che diano contezza che nel periodo trascorso il comportamento del richiedente sia stato improntato al recupero dei requisiti previsti dall’art. 17 RDL n. 1578/1933 (ora art. 17 L. n. 247/2012), non essendo all’uopo sufficiente l’intervento di una sentenza di riabilitazione, la quale deve infatti essere associata ad ulteriori elementi da valutarsi autonomamente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 181
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 9 settembre 2011, n. 137, secondo cui “la riabilitazione, pur estinguendo le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, non impedisce l’operatività delle ulteriori conseguenze prodottesi autonomamente sul piano amministrativo, quali la valutazione dei requisiti soggettivi occorrenti per l’iscrizione o quelle di tipo disciplinare, né vale ad escludere la storicità dei fatti e la loro negativa valenza in ordine alla considerazione dell’affidabilità del soggetto in relazione alla previsione della sua inclinazione ad un corretto svolgimento della professione forense”.
    Il principio di cui in massima deve ora riferirsi alla radiazione, non essendo più prevista dalla nuova legge professionale la cancellazione come sanzione disciplinare (cfr. art. 52 L. n. 247/2012), giusta il disposto dell’art. 62, co. 10, L. n. 247/2012 secondo cui “Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine”.

  • La reiscrizione all’albo del professionista cancellato in via disciplinare

    Il professionista cancellato disciplinarmente dall’Albo può domandare la reiscrizione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno 5 anni dalla esecuzione del provvedimento di cancellazione adottato dal COA, ma ai fini del predetto quinquennio non può essere computato l’eventuale periodo trascorso in esecuzione del provvedimento cautelare di sospensione, poichè nessun rilievo può avere il tempo decorso in esecuzione di un provvedimento cautelare di sospensione ai fini della rivalutazione della sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata (ora irreprensibile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 181
    NOTA:
    Il principio di cui in massima deve ora riferirsi alla radiazione, non essendo più prevista dalla nuova legge professionale la cancellazione come sanzione disciplinare (cfr. art. 52 L. n. 247/2012), giusta il disposto dell’art. 62, co. 10, L. n. 247/2012 secondo cui “Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine”.

  • La reiscrizione all’albo del professionista cancellato in via disciplinare

    Il professionista cancellato disciplinarmente dall’Albo può domandare la reiscrizione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno 5 anni dalla esecuzione del provvedimento di cancellazione adottato dal COA, fornendo elementi che diano contezza che nel periodo trascorso il comportamento del richiedente sia stato improntato al recupero dei requisiti previsti dall’art. 17 RDL n. 1578/1933 (ora art. 17 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 181
    NOTA:
    Il principio di cui in massima deve ora riferirsi alla radiazione, non essendo più prevista dalla nuova legge professionale la cancellazione come sanzione disciplinare (cfr. art. 52 L. n. 247/2012), giusta il disposto dell’art. 62, co. 10, L. n. 247/2012 secondo cui “Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine”.

  • La valutazione della condotta irreprensibile (già specchiatissima e illibata)

    Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata (ora, “irreprensibile”) del professionista che chiede l’iscrizione o la reiscrizione all’albo deve essere valutato singolarmente, caso per caso, con la necessaria prudenza valutando non solo l’integrità personale dell’aspirante, ma anche l’idoneità a svolgere sotto il profilo morale la professione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 181

  • La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 180
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 175, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Vermiglio), sentenza del 20 luglio 2013, n. 127, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 19 luglio 2013, n. 121, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 19 luglio 2013, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 48, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar – Rel. Sica), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Picchioni), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio – Rel. Perfetti), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008). Infine, Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, ha altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

  • Inammissibile il ricorso al CNF proposto in proprio dal praticante avvocato

    Deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta avverso la decisione di rigetto della istanza di iscrizione nell’Albo degli Avvocati, allorchè il ricorrente, al momento della sottoscrizione del ricorso, risulti sprovvisto in assoluto dello ius postulandi per non essere iscritto all’albo degli avvocati, non potendo tale ragione difendersi personalmente innanzi al C.N.F. e sottoscrivere da solo il relativo ricorso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta in proprio dal praticante avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine degli avvocati con la quale era stata rigettata la sua richiesta di iscrizione nell’Albo degli Avvocati).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Del Paggio), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 179
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 23; Cassazione Civile, sez. Unite, 7 novembre 2011, n. 23022.; Cons. Naz. Forense 15 dicembre 2011, n. 180 – Pres. Alpa – Rel. Sica; Cons. Naz. Forense 9 settembre 2011, n. 135 – Pres. f.f. Perfetti – Rel. Florio; Cons. Naz. Forense 18 luglio 2011, n. 118 – Pres. Alpa – Rel. Mascherin; Cons. Naz. Forense 27 giugno 2011, n. 88 – Pres. f.f. Perfetti – Rel. Florio; Cons. Naz. Forense 22 ottobre 2010, n. 99; Cassazione Civile, sentenza del 03-08-2000, n. 528, sez. U- Pres. Grossi M- Rel. Roselli F.
    Sul fatto che l’impugnazione e la relativa discussione della causa (al CNF e in Cassazione) possa essere proposta in proprio anche da avvocato non cassazionista purché iscritto all’albo avvocati (e purché non sia sospeso): Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 120; Cassazione Civile, sez. Unite, 18-11-2010, n. 23288; Cassazione Civile, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396; Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 06765; Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1995, n. 10940; Cassazione Civile, sentenza del 28 dicembre 1994, n. 11227; Cassazione Civile, sentenza del 3 maggio 1993, n. 5092; Cassazione Civile, sentenza del 09 ottobre 1990, n. 9913.
    Contra, seppur specificamente riferita al solo ricorso per Cassazione, l’ormai risalente pronuncia di Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 14 maggio 1987, n. 4448 (Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA – Rel. VERCELLONE), secondo cui “Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, in quanto soggetto alle ordinarie regole del giudizio di legittimità, non può essere proposto personalmente dall’interessato, ove non iscritto all’apposito albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla suprema corte”.

  • Rinuncia all’appello e cessazione della materia del contendere

    La rinuncia formale al giudizio da parte del ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse e conseguentemente la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 178
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 157, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 23 luglio 2013, n. 140; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Broccardo), sentenza del 20 aprile 2012, n. 54, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 93, Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi, rel. Tirale), sentenza del 20 settembre 2004, n. 209.