Costituisce illecito disciplinare violativo dell’art. 32 c.d.f.Art. 32 cod. prev. – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.L’avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l’impu…Leggi il testo completo → il comportamento dell’avvocato che presti la sua assistenza professionale per la stipula di un atto di transazione in favore di una delle parti e successivamente assista la parte medesima nel giudizio di impugnazione della transazione per fatti già conosciuti prima della stipula e non sopravvenuti alla stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 30 settembre 2013, n. 167
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Naz. Forense, 8 novembre 2007, n. 177.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 30 Settembre 2013 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 17 Aprile 2009 (avvertimento)